diritto.io

Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2,

visto il parere del Comitato delle regioni3, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

L'utilizzazione di diverse nomenclature compromette l'apertura e la trasparenza degli appalti pubblici europei. Il suo impatto sulla qualità e i termini di pubblicazione dei bandi di gara limita di fatto le possibilità di accesso agli appalti pubblici da parte degli operatori economici.

Nella sua raccomandazione 96/527/CE5, la Commissione ha invitato le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori a utilizzare, per la descrizione dell'oggetto dei loro appalti, il vocabolario comune per gli appalti pubblici (Common Procurement Vocabulary - CPV), sviluppato sulla base di talune nomenclature già esistenti, per tener maggiormente conto delle specificità del settore degli appalti pubblici.

È opportuno unificare tramite un sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici i riferimenti utilizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per la descrizione dell'oggetto degli appalti.

È necessario che gli Stati membri dispongano di un sistema di riferimento unico, che utilizzi la stessa descrizione dei beni nelle lingue comunitarie ufficiali e uno stesso codice alfanumerico corrispondente che consenta di eliminare le barriere linguistiche a livello comunitario.

È pertanto opportuno adottare con il presente regolamento il CPV, in una versione riveduta, un sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici applicabile ai sensi delle direttive relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.

È altresì opportuno elaborare, a titolo indicativo, tavole di corrispondenza tra il CPV e la "Classificazione dei prodotti associati alle attività nella Comunità economica europea" (CPA), la "Classificazione centrale dei prodotti" (CPC Prov.) delle Nazioni Unite, la "Nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea" (NACE Rev. 1) e la "Nomenclatura combinata" (NC).

La struttura e i codici del CPV possono richiedere degli adeguamenti o delle modifiche, in funzione dell'evoluzione degli appalti e dei fabbisogni degli utilizzatori. È pertanto necessario prevedere una procedura di revisione adeguata.

Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione6.

Poiché lo scopo dell'azione in questione, vale a dire l'istituzione di un sistema di classificazione applicabile agli appalti pubblici, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

La scelta del ricorso ad un regolamento anziché ad una direttiva è motivata dal fatto che l'istituzione di un sistema di classificazione per gli appalti pubblici non richiede un recepimento da parte degli Stati membri.

Per familiarizzare gli utilizzatori con un sistema di classificazione unico obbligatorio entro un certo termine, è necessario che l'applicazione del presente regolamento sia preceduta da un periodo di adeguamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. È istituito un sistema di classificazione unico applicabile agli appalti pubblici «Vocabolario comune per gli appalti pubblici» (Common Procurement Vocabulary - CPV).

2. Il testo del CPV figura nell'allegato I.

3. Le tavole di corrispondenza, indicative, tra il CPV e le nomenclature "Classificazione dei prodotti associati alle attività nella Comunità economica europea" (CPA), "Classificazione centrale dei prodotti" (CPC Prov.) delle Nazioni Unite, "Nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea" (NACE Rev. 1) e "Nomenclatura combinata" (NC) figurano rispettivamente negli allegati II, III, IV e V.

Art. 2

La Commissione adotta le misure necessarie alla revisione del CPV. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 3, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 3, paragrafo 3.

Art. 3

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito con decisione 71/306/CEE del Consiglio7.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 2002. Per il Parlamento europeo Il presidente P. Cox Per il Consiglio Il presidente T. Pedersen (4) Parere del Parlamento europeo del 13 marzo 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 7 giugno 2002 (GU C 281 E del 19.11.2002, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 25 settembre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).