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Regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio del 27 gennaio 2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

vista la posizione comune 2002/960/PESC del Consiglio, del 10 dicembre 2002, relativa a misure restrittive nei confronti della Somalia1,

vista la proposta della Commissione,

Il 23 gennaio 1992, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 733 (1992), che impone un embargo generale e totale su tutte le forniture di armi ed equipaggiamenti militari alla Somalia (in appresso "embargo sulle armi").

Il 19 giugno 2001, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 1356 (2001), che prevede alcune deroghe all'embargo sulle armi.

Il 22 luglio 2002, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 1425 (2002), che estende l'embargo sulle armi vietando di fornire, direttamente o indirettamente, alla Somalia consulenze tecniche, assistenza finanziaria o di altro tipo, nonché formazione connessa con attività militari.

Dato che alcune di queste misure rientrano nel campo di applicazione del trattato, l'attuazione delle decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza richiede, specie per evitare distorsioni della concorrenza, l'adozione di testi legislativi comunitari per quanto riguarda il territorio della Comunità. Ai fini del presente regolamento, detto territorio è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate in conformità del presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il regolamento stesso; dovrebbero inoltre collaborare con il comitato istituito al paragrafo 11 della risoluzione 733 (1992), in particolare fornendogli informazioni.

Occorre prevedere l'imposizione di sanzioni in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, e gli Stati membri dovrebbero imporre sanzioni adeguate a tal fine. È inoltre opportuno che le sanzioni concernenti violazioni delle disposizioni del presente regolamento possano essere imposte a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e che gli Stati membri istituiscano procedimenti contro qualsiasi persona, entità o organismo posto sotto la loro giurisdizione, che abbia violato una o più di dette disposizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. È vietato:

  1. a) fornire a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi con attività militari per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea1;

  2. b) fornire a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa con attività militari in relazione a beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea.

Art. 1 bis

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. a) «assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico, che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzioni, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze operative o competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

  2. b) «finanziamenti o assistenza finanziaria»: qualsiasi azione, a prescindere dal mezzo specifico prescelto, con cui la persona, l’entità o l’organismo interessato eroga o si impegna a erogare, condizionatamente o incondizionatamente, fondi propri o risorse economiche proprie, compresi, a titolo non esaustivo, sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitore, crediti acquirente, anticipi all’importazione o all’esportazione e tutti i tipi di assicurazione e riassicurazione, inclusa l’assicurazione del credito all’esportazione. Pagamenti e termini e condizioni di pagamento dei prezzi concordati per beni o servizi, effettuati in linea con la normale prassi commerciale, non costituiscono finanziamenti o assistenza finanziaria;

  3. c) «comitato delle sanzioni»: il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi della risoluzione 2713 (2023) concernente Al-Shabaab;

  4. d) «territorio dell’Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Art. 2

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di promuovere le operazioni di cui all'articolo 1.

Art. 3

1. L’articolo 1 non si applica alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi con attività militari, finalizzata alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, né di assistenza tecnica connessa con attività militari in relazione a tali beni e tecnologie, se la fornitura è destinata unicamente al sostegno dei soggetti seguenti o all’uso da parte loro:

  1. a) governo della Repubblica federale di Somalia (“governo somalo”), esercito nazionale somalo, agenzia nazionale per l’intelligence e la sicurezza, polizia nazionale somala o corpo degli agenti di custodia somalo;

  2. b) personale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, compresi la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOM) e l’ufficio di sostegno delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOS);

  3. c) missione di transizione dell’Unione africana in Somalia (ATMIS), paesi contributori di truppe e di forze di polizia e relativi partner strategici, che operano unicamente nell’ambito del più recente concetto operativo strategico dell’Unione africana, e in cooperazione e coordinamento con l’ATMIS;

  4. d) attività di formazione e sostegno dell’Unione europea, la Turchia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e gli Stati Uniti d’America, nonché tutte le altre forze statali con un accordo sullo status delle forze o un memorandum d’intesa con il governo somalo, purché notifichino al comitato delle sanzioni l’esistenza di tali accordi.

2. In deroga all’articolo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi con attività militari, finalizzata alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, o la fornitura di assistenza tecnica connessa con attività militari in relazione a tali beni e tecnologie, se la fornitura è destinata unicamente al sostegno degli Stati federati e governi regionali della Somalia o delle imprese di sicurezza private con licenza di operare in Somalia, o all’uso da parte loro, e purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

  1. a) per i beni e le tecnologie di cui all’allegato IV, il comitato delle sanzioni ha ricevuto dal governo somalo la notifica dell’operazione e non vi ha obiettato entro il termine di cinque giorni lavorativi;

  2. b) per i beni e le tecnologie di cui all’allegato V, il comitato delle sanzioni ha ricevuto per informazione dal governo somalo, con un anticipo di cinque giorni lavorativi, una notifica preliminare.

3. La notifica a norma del paragrafo 2, lettere a) e b), riporta:

  1. a) gli estremi del fabbricante e del fornitore delle armi, delle munizioni e del materiale militare, con indicazione di tipo, numero di partita o lotto e numero di matricola;

  2. b) una descrizione delle armi e delle munizioni, inclusi il tipo, il calibro e la quantità;

  3. c) data e luogo di consegna proposti; e

  4. d) tutte le informazioni d'interesse sulla prevista unità destinataria o sul luogo di stoccaggio previsto.

4. L’articolo 1 non si applica alla fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica connessi:

  1. a) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Somalia da personale delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione, da operatori di imprese di sicurezza private o da operatori umanitari o dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;

  2. b) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di materiale militare non letale, a uso esclusivamente umanitario o protettivo, da parte di uno Stato membro o un’organizzazione internazionale, regionale o subregionale;

  1. c) all’ingresso nei porti somali, per soste temporanee, di navi che trasportano armi o materiale militare a fini difensivi, a condizione che tali articoli rimangano sempre a bordo di tali navi.

5.

Art. 3 bis

1. Per garantire un’applicazione rigorosa degli articoli 1 e 3 della decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia2, tutti i beni importati nel territorio doganale dell’Unione o esportati dal territorio doganale dell’Unione, diretti in Somalia e provenienti da tale paese, sono assoggettati all’obbligo di fornire, prima dell’arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

2. Le norme che disciplinano l’obbligo di fornire informazioni prima dell’arrivo o della partenza, in particolare per quanto riguarda la persona che fornisce tali informazioni, i termini da rispettare e i dati richiesti, sono stabilite nelle disposizioni pertinenti in materia di dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e di dichiarazioni in dogana di cui alla normativa doganale2.

3. Inoltre, la persona che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 dichiara se i beni rientrano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea5 e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad esenzione, fornisce precisazioni sulla licenza di esportazione rilasciata.

4. Fino al 31 dicembre 2010, le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e gli elementi aggiuntivi richiesti indicati nel presente articolo possono essere presentati per iscritto tramite documenti commerciali, portuali o di trasporto, purché contengano le precisazioni necessarie.

5. A decorrere dal 1o gennaio 2011, gli elementi aggiuntivi richiesti di cui al paragrafo 3 sono presentati per iscritto o utilizzando una dichiarazione in dogana, a seconda dei casi.

Art. 3 ter

1. È vietato:

  1. a) importare nell’Unione carbone di legna:

    1. i) originario della Somalia o

    2. ii) esportato dalla Somalia;

  2. b) acquistare carbone di legna situato in Somalia o originario della Somalia;

  3. c) trasportare carbone di legna originario della Somalia o esportato dalla Somalia in qualsiasi altro paese; e

  4. d) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, assicurazioni e riassicurazioni collegati all’importazione, al trasporto o all’acquisto di carbone di legna dalla Somalia di cui alle lettere a), b) e c); e

  5. e) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere il divieto di cui alle lettere a), b), c) e d).

2. Ai fini del presente articolo, per «carbone di legna» si intendono i prodotti elencati nell’allegato II.

3. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all’acquisto o al trasporto di carbone di legna esportato dalla Somalia prima del 22 febbraio 2012.

Art. 3 quater

1. Sono vietati la vendita, l’esportazione, la fornitura o il trasferimento, diretti o indiretti, alla Somalia, di componenti di ordigni esplosivi improvvisati elencati nell’allegato III, a partire dai territori degli Stati membri o da parte di cittadini degli Stati membri al di fuori dei territori degli Stati membri, oppure con l’utilizzo di navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, a meno che l’autorità competente dello Stato membro in questione, indicata sui siti web elencati nell’allegato I, abbia concesso un’autorizzazione preventiva.

2. Le autorità competenti degli Stati membri non concedono alcuna autorizzazione ai sensi del paragrafo 1 ove vi siano prove sufficienti per dimostrare che l’articolo o gli articoli saranno utilizzati per fabbricare ordigni esplosivi improvvisati in Somalia o che esiste un rischio significativo di un siffatto utilizzo.

3. Prima di vendere, esportare, fornire o trasferire alla Somalia prodotti elencati nell’allegato III, lo Stato membro interessato informa il governo somalo affinché sia a conoscenza della prevista operazione. Successivamente notifica al governo somalo e al comitato delle sanzioni la vendita, la fornitura o il trasferimento entro 15 giorni lavorativi dalla data di vendita, fornitura o trasferimento.

4. La notifica a norma del paragrafo 3 riporta tutte le informazioni d’interesse:

  1. a) destinazione d’uso del prodotto o dei prodotti;

  2. b) utilizzatore finale;

  3. c) specifiche tecniche;

  4. d) quantità del prodotto o dei prodotti; e

  5. e) luogo di stoccaggio previsto del prodotto o dei prodotti.

Art. 4

Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato del Consiglio di sicurezza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ai fini dell'effettiva applicazione del presente regolamento.

Art. 5

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme o alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Art. 6

Il presente regolamento si applica a prescindere dagli eventuali diritti conferiti od obblighi imposti da qualsiasi accordo internazionale, da qualsiasi contratto stipulato o da qualsiasi licenza o permesso concessi prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso.