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Regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione del 23 novembre 2010 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura di informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)1, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

La direttiva 2007/2/CE stabilisce regole generali per l'istituzione dell'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea. Nell'ambito di questa infrastruttura, gli Stati membri sono tenuti a mettere a disposizione i set di dati relativi ad uno o più degli allegati della direttiva 2007/2/CE e ai relativi servizi di dati territoriali secondo le modalità tecniche per l'interoperabilità e, quando possibile, per l'armonizzazione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi.

Le modalità tecniche tengono conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, determinate conducendo un'indagine specifica presso le parti interessate e analizzando il materiale di riferimento inviato, così come le pertinenti politiche dell'Unione in materia di ambiente e le politiche o attività che potrebbero avere ripercussioni sull'ambiente.

La Commissione ha esaminato l'attuabilità delle modalità tecniche e la loro proporzionalità in termini di costi e benefici prevedibili sulla base dei risultati delle prove comunicati dalle parti interessate, delle risposte fornite dagli Stati membri tramite i punti di contatto nazionali ad una richiesta di informazioni in merito a considerazioni sul rapporto costi/benefici e sulla base dei risultati di studi svolti negli Stati membri in merito ai costi e ai benefici delle infrastrutture per i dati territoriali a livello regionale.

I rappresentanti degli Stati membri, così come le altre persone fisiche o giuridiche interessate ai dati territoriali, compresi utilizzatori, produttori, fornitori di servizi a valore aggiunto o enti coordinatori, hanno avuto la possibilità di partecipare alla stesura delle modalità tecniche tramite gli esperti proposti e di valutare la bozza di norme di attuazione nell'ambito di una consultazione delle parti interessate e di un esercizio di prova.

Per garantire l'interoperabilità e beneficiare dell'impegno delle comunità di utilizzatori e produttori, le norme internazionali sono, se del caso, integrate nei concetti e nelle definizioni degli elementi delle categorie tematiche di dati territoriali elencate negli allegati I, II e III della direttiva 2001/2/CE.

Per garantire l'interoperabilità e l'armonizzazione tra le categorie tematiche di dati territoriali, è opportuno che gli Stati membri rispettino i requisiti in materia di tipi di dati comuni, individuazione degli oggetti territoriali, metadati per l'interoperabilità, modello generico di rete e altri concetti e norme che si applicano a tutte le categorie tematiche di dati territoriali.

Al fine di garantire l'interoperabilità e l'armonizzazione all'interno di una categoria tematica di dati territoriali, è opportuno che gli Stati membri utilizzino le classificazioni e le definizioni degli oggetti territoriali, i relativi attributi chiave e relazioni, i tipi di dati, gli ambiti dei valori e le norme specifiche che si applicano alla categoria tematica di dati territoriali interessata.

Poiché il presente regolamento non contiene i valori degli elenchi di codici per l'attuazione del regolamento stesso, esso entra in vigore solo dopo l'adozione di detti valori con un atto normativo. È pertanto opportuno differire l'applicabilità del presente regolamento.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 22 della direttiva 2007/2/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti relativi alle modalità tecniche per l'interoperabilità e, quando possibile, l'armonizzazione dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE.

2. Il presente regolamento non si applica ai servizi di rete che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione2.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti e quelle specifiche per ogni categoria tematica di cui agli allegati:

  1. 1. «tipo astratto» (abstract type): un tipo che non può avere istanze ma che può avere attributi e relazioni;

  2. 2. «relazione» (association role): un valore o un oggetto con il quale un tipo ha un legame, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2007/2/CE;

  3. 3. «attributo» (attribute): una caratteristica di un tipo, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2007/2/CE;

  4. 4.

  5. 5. «elenco di codici»: un tipo di dati le cui istanze costituiscono un elenco di valori letterali denominati,

  6. 6. «tipo di dati» (data type): il descrittore di un insieme di valori non identificabili, conformemente alla norma ISO/TS 19103:2005;

  7. 7.

  8. 8. «identificatore esterno di oggetto» (external object identifier): l'identificatore unico di un oggetto, pubblicato dall'organismo responsabile, che può essere utilizzato da applicazioni esterne per fare riferimento all'oggetto territoriale;

  9. 9. «identificatore» (identifier): una sequenza linguisticamente indipendente di caratteri che identifica in maniera univoca e permanente ciò a cui è associata, conformemente alla norma EN ISO 19135:2007;

  10. 10. «istanziare» (instantiate): creare un oggetto conforme alla definizione, agli attributi, alle relazioni e ai vincoli specificati per il tipo istanziato;

  11. 11. «strato» (layer): unità di base delle informazioni geografiche che può essere richiesta ad un server sotto forma di mappa, conformemente alla norma EN ISO 19128:2008;

  12. 12. «informazioni sul ciclo di vita» (life-cycle information): insieme di proprietà di un oggetto territoriale che descrive le caratteristiche temporali di una versione di detto oggetto territoriale o le differenze tra versioni diverse;

  13. 13. «elemento di metadati» (metadata element): un'unità discreta di metadati, conformemente alla norma EN ISO 19115:2005/AC:2008;

  14. 14. «pacchetto» (package): un meccanismo generico per organizzare gli elementi in gruppi;

  15. 15. «registro» (register): una serie di file contenenti gli identificatori assegnati agli elementi e le descrizioni degli elementi associati, conformemente alla norma EN ISO 19135:2007;

  16. 16. «tipo di oggetto territoriale» (spatial object type): una classificazione degli oggetti territoriali;

  17. 17. «stile» (style): una mappatura dei tipi di oggetti territoriali e delle relative proprietà e vincoli con i simboli parametrizzati utilizzati per il disegno cartografico;

  18. 18. «sottotipo di» (sub-type of): relazione tra un tipo più specifico e un tipo più generale, secondo la quale il tipo più specifico è interamente conforme al tipo più generale e contiene informazioni aggiuntive (definizione adattata dalla norma ISO/TS 19103:2005);

  19. 19. «tipo» (type): tipo di oggetto territoriale o tipo di dati;

  20. 20. «voidable» (potenzialmente vuoto): indica che è possibile omettere (void) il valore di un attributo o di una relazione se i set di dati territoriali detenuti dallo Stato membro non contengono il valore corrispondente o se non è possibile derivarlo dai valori esistenti a costi ragionevoli. Qualora non sia possibile omettere l'indicazione di un attributo o di una relazione, la cella relativa alla sua «voidability» viene lasciata vuota.

  21. 21. «proprietà» (property): un attributo o una relazione;

  22. 22. «unione» (union type): un tipo che comprende un’unica alternativa fra quelle possibili (elencate come «attributi di membri»), conformemente alla norma ISO/TS 19103/2005;

  23. 23. «classe di associazione» (association class): un tipo che definisce proprietà aggiuntive per una relazione tra due altri tipi;

  24. 24. «copertura» (coverage): un oggetto territoriale avente la funzione di fornire valori a partire dal suo intervallo per ogni posizione diretta entro il suo ambito spaziale, temporale o spaziotemporale, conformemente alla norma ISO 19123:2007;

  25. 25. «dominio» (domain): un set ben definito, conformemente alla norma ISO/TS 19103:2005;

  26. 26. «intervallo» (range): un insieme di valori degli attributi degli elementi associati da una funzione agli elementi del dominio di una copertura, conformemente alla norma EN ISO 19123:2007;

  27. 27. «griglia rettificata» (rectified grid): una griglia per la quale esiste una trasformazione affine tra le coordinate nella griglia e le coordinate di un sistema di riferimento di coordinate, conformemente alla norma EN ISO 19123:2007;

  28. 28. «griglia identificabile» (referenceable grid): una griglia associata ad una trasformazione che può essere utilizzata per convertire i valori di coordinate di una griglia in valori di coordinate identificabili, conformemente alla norma EN ISO 19123:2007;

  29. 29. «tassellazione» (tessellation): una ripartizione di uno spazio in un insieme di sottospazi coincidenti di dimensione identica allo spazio ripartito. In uno spazio bidimensionale, una tassellazione consiste in un insieme di poligoni che non si sovrappongono e che coprono interamente una zona di interesse;

  30. 30. «valore specificato» (narrower value): un valore che ha un rapporto gerarchico con un valore «parent» più generale.

  31. 31. «punto finale» (end point): l'indirizzo Internet utilizzato per chiamare direttamente un'operazione fornita da un servizio di dati territoriali;

  32. 32. «punto d'accesso» (access point): un indirizzo Internet contenente una descrizione dettagliata di un servizio di dati territoriali, compreso un elenco di punti finali per consentirne l'esecuzione;

  33. 33. «servizio di dati territoriali invocabili» (invocable spatial data service): tutti gli elementi seguenti: a) un servizio di dati territoriali i cui metadati soddisfano le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione3; b) un servizio di dati territoriali di cui almeno un localizzatore delle risorsa è un punto di accesso; c) un servizio di dati territoriali che sia conforme ad un insieme di specifiche tecniche documentate e accessibili al pubblico che forniscono le informazioni necessarie per la sua esecuzione;

  34. 34. «servizio di dati territoriali interoperabili» (interoperable spatial data service): un servizio di dati territoriali richiamabili che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato VI;

  35. 35. «servizio di dati territoriali armonizzato» (harmonised spatial data service): un servizio di dati territoriali interoperabile che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato VII;

  36. 36. «set di dati territoriali conforme» (conformant spatial data set): un set di dati territoriali che soddisfa le prescrizioni del presente regolamento;

  37. 37. «operazione» (operation): un'azione supportata da un servizio di dati territoriali;

  38. 38. «interfaccia» (interface): l'insieme di operazioni designato che caratterizza il comportamento di un'entità secondo la definizione della norma ISO 19119: 2005.

Art. 3 Tipi comuni

I tipi comuni a diverse categorie tematiche elencate negli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE sono conformi alle definizioni e ai vincoli e comprendono gli attributi e le relazioni di cui all'allegato I.

Art. 4 Tipi per lo scambio e la classificazione degli oggetti territoriali

1. Per lo scambio e la classificazione di oggetti territoriali provenienti da set di dati che rispettano le condizioni stabilite all’articolo 4 della direttiva 2007/2/CE, gli Stati membri utilizzano i tipi di oggetti territoriali, i tipi di dati associati e gli elenchi di codici associati definiti negli allegati II, III e IV del presente regolamento per le tematiche cui i set di dati si riferiscono.

2. Nello scambio di oggetti territoriali, gli Stati membri rispettano le definizioni e i vincoli di cui agli allegati e forniscono valori per tutti gli attributi e le relazioni previsti per i tipi di oggetti territoriali e i tipi di dati interessati di cui agli allegati. Per gli attributi e le relazioni potenzialmente nulli (voidable) per i quali non esiste un valore, gli Stati membri possono ometterlo.

3.

4.

Art. 5 Tipi

1. Per tutti i tipi definiti nel presente regolamento viene fornito tra parentesi, nel titolo del paragrafo che ne specifica i requisiti, un nome linguisticamente neutro leggibile dai computer. Tale nome linguisticamente neutro è utilizzato per fare riferimento al tipo corrispondente nella definizione di un attributo o di una relazione.

2. I tipi che costituiscono un sottotipo di un altro tipo comprendono anche tutti gli attributi e le relazioni del tipo più ampio nel quale rientrano.

3. I tipi astratti non hanno istanze.

4.

Art. 6 Elenchi di codici per i set di dati territoriali

1. Gli elenchi di codici inclusi nel presente regolamento definiscono i tesauri multilingue da utilizzare per gli attributi chiave, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2007/2/CE.

2. La Commissione istituisce e gestisce un registro degli elenchi di codici INSPIRE a livello dell’Unione per la gestione e la messa a disposizione del pubblico dei valori inclusi negli elenchi di codici di cui al paragrafo 1.

3. Nella manutenzione e nell’aggiornamento dei valori degli elenchi di codici la Commissione è assistita dal suo gruppo di esperti INSPIRE.

4. Gli elenchi di codici sono di uno dei seguenti tipi:

  1. a) elenchi di codici i cui valori comprendono esclusivamente i valori indicati nel registro degli elenchi di codici INSPIRE;

  2. b) elenchi di codici i cui valori comprendono i valori indicati nel registro degli elenchi di codici INSPIRE e valori specificati dai fornitori di dati;

  3. c) elenchi di codici i cui valori comprendono i valori indicati nel registro degli elenchi di codici INSPIRE e valori aggiuntivi di qualsiasi livello definiti dai fornitori di dati;

  4. d) elenchi di codici i cui valori comprendono tutti i valori definiti dai fornitori di dati.

5. Gli elenchi di codici possono essere gerarchici. I valori degli elenchi di codici gerarchici possono avere un valore «parent» più generale.

6. Quando, per un attributo il cui tipo è un elenco di codici di cui al paragrafo 4, lettere b), c) o d), un fornitore di dati comunica un valore che non è precisato nel registro degli elenchi di codici INSPIRE, tale valore, la sua definizione e la relativa catalogazione (label) sono messi a disposizione in un altro registro.

Art. 7 Codifica

1. Tutte le regole utilizzate per la codifica dei dati territoriali devono essere conformi alla norma EN ISO 19118. In particolare, la regola deve specificare le norme di conversione dei meccanismi applicabili a tutti i tipi di oggetti territoriali e a tutti gli attributi e le relazioni nonché la struttura dei dati generati (output) utilizzata.

2. Tutte le regole di codifica utilizzate per codificare i dati territoriali devono essere messe a disposizione.

2 bis. Tutte le regole utilizzate per la codifica dei dati territoriali specificano inoltre se è possibile e con quali modalità rappresentare gli attributi e le relazioni per i quali esiste un valore corrispondente che non è contenuto nei set di dati territoriali gestiti da uno Stato membro o non può essere desunto dai valori esistenti a costi ragionevoli.

Art. 8 Aggiornamenti

1. Periodicamente gli Stati membri mettono a disposizione gli aggiornamenti dei dati.

2. Gli aggiornamenti sono effettuati al più tardi 6 mesi dopo l'integrazione della modifica al set di dati di origine, a meno che negli allegati non sia indicato un periodo diverso per una data categoria tematica di dati territoriali.

3. Gli aggiornamenti dei dati sono messi a disposizione di tutti i servizi relativi ai dati territoriali correlati, entro il termine di cui al paragrafo 2.

Art. 9 Gestione degli identificatori

1. Il tipo di dati «Identifier» definito al punto 2 dell'allegato I è utilizzato come tipo per l'identificatore esterno di oggetto di un oggetto territoriale.

2. L'identificatore esterno di oggetto per l'identificazione univoca degli oggetti territoriali non è modificato durante il ciclo di vita di un oggetto territoriale.

Art. 10 Ciclo di vita degli oggetti territoriali

1. Versioni diverse di uno stesso oggetto territoriale sono sempre istanze del medesimo tipo di oggetto territoriale.

2. Gli attributi «namespace» e «localId» dell'identificatore esterno di oggetto rimangono invariati per le diverse versioni di un oggetto territoriale.

3. Se sono utilizzati gli attributi «beginLifespanVersion» e «endLifespanVersion», il valore di «endLifespanVersion» non può essere anteriore al valore di «beginLifespanVersion».

Art. 11 Sistemi di riferimento temporali

1. Il sistema di riferimento temporale utilizzato è quello indicato nella parte B, punto 5, dell'allegato al regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione2, a meno che gli allegati non specifichino altri sistemi di riferimento temporali per una data categoria tematica di dati territoriali.

2. Se sono utilizzati altri sistemi di riferimento temporali, devono essere specificati nei metadati del set di dati in questione.