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Regolamento (CE) n. 1650/2003 del Consiglio del 18 giugno 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere della Corte dei conti3,

Con l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee4, il concetto di controllo finanziario ex-ante centralizzato è abbandonato a favore di sistemi di controllo e di revisione più moderni.

Risulta opportuno che l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali disponga di sistemi di controllo e di revisione di livello comparabile a quello dei sistemi utilizzati dalle istituzioni comunitarie.

I principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione5.

In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.

È necessario quindi includere nel regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali6, le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, nonché una clausola di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.

Il regolamento (CE) n. 2100/94 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (CE) n. 2100/94 è modificato come segue:

1.

è inserito il seguente articolo:

"Articolo 33 bis

Accesso ai documenti

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione7 si applica ai documenti in possesso dell'Ufficio.

2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1650/2003 del Consiglio del 18 giugno 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali8.

3. Le decisioni adottate dall'Ufficio in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato CE."

2.

L'articolo 111 è modificato come segue:

  1. a) il titolo è sostituito dal seguente:"Revisione e controllo".

  2. b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. All'interno dell'Ufficio, viene creata una funzione di revisione contabile che deve essere esercitata conformemente alle norme internazionali pertinenti. Il revisore interno, nominato dal presidente, è responsabile dinanzi ad esso della verifica del buon funzionamento dei sistemi e delle procedure di esecuzione del bilancio dell'Ufficio.

Il revisore interno consiglia il presidente riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria.

L'ordinatore è responsabile dell'introduzione di sistemi e procedure di controllo interno adeguati all'esecuzione dei suoi compiti."

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2003. Per il Consiglio Il presidente G. Drys (2) Parere reso il 27.3.2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).