Regolamento (CE) n. 1650/2003 del Consiglio del 18 giugno 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo(2),
visto il parere della Corte dei conti3,
Con l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee4, il concetto di controllo finanziario ex-ante centralizzato è abbandonato a favore di sistemi di controllo e di revisione più moderni.
Risulta opportuno che l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali disponga di sistemi di controllo e di revisione di livello comparabile a quello dei sistemi utilizzati dalle istituzioni comunitarie.
I principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione5.
In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.
È necessario quindi includere nel regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali6, le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, nonché una clausola di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.
Il regolamento (CE) n. 2100/94 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CE) n. 2100/94 è modificato come segue:
1.
è inserito il seguente articolo:
"Articolo 33 bis
Accesso ai documenti
1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione7 si applica ai documenti in possesso dell'Ufficio.
2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1650/2003 del Consiglio del 18 giugno 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali8.
3. Le decisioni adottate dall'Ufficio in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato CE."
2.
L'articolo 111 è modificato come segue:
a) il titolo è sostituito dal seguente:"Revisione e controllo".
b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. All'interno dell'Ufficio, viene creata una funzione di revisione contabile che deve essere esercitata conformemente alle norme internazionali pertinenti. Il revisore interno, nominato dal presidente, è responsabile dinanzi ad esso della verifica del buon funzionamento dei sistemi e delle procedure di esecuzione del bilancio dell'Ufficio.
Il revisore interno consiglia il presidente riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria.
L'ordinatore è responsabile dell'introduzione di sistemi e procedure di controllo interno adeguati all'esecuzione dei suoi compiti."
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2003. Per il Consiglio Il presidente G. Drys (2) Parere reso il 27.3.2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).