Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 relativo ai precursori di droghe (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
La convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 19 dicembre 1988, in prosieguo denominata "convenzione delle Nazioni Unite", è stata approvata dalla Comunità, con decisione 90/611/CEE del Consiglio4.
Le disposizioni dell'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite riguardo al commercio dei precursori di droghe (sostanze frequentemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope) sono attuate nel commercio tra la Comunità e i paesi terzi con il regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope5.
L'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite prevede l'adozione di misure adeguate intese a controllare la fabbricazione e la distribuzione dei precursori. A tal fine, sono necessari provvedimenti relativi al commercio di precursori fra gli Stati membri. Tali provvedimenti sono stati introdotti dalla direttiva 92/109/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e all'immissione sul mercato di talune sostanze utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope6. Per applicare norme armonizzate in tutti gli Stati membri simultaneamente, un regolamento è ritenuto più idoneo dell'attuale direttiva.
Nel contesto dell'allargamento dell'Unione europea la sostituzione della direttiva 92/109/CEE con un regolamento è di particolare rilevanza in quanto ogni modifica di tale direttiva e dei suoi allegati darebbe luogo a misure esecutive nazionali in 25 Stati membri.
Nel 1992, nel corso della trentacinquesima sessione, la commissione degli stupefacenti delle Nazioni Unite ha incluso ulteriori sostanze nelle tabelle allegate alla convenzione. Il presente regolamento dovrebbe prevedere disposizioni analoghe intese ad individuare nella Comunità possibili casi di diversione illecita di precursori di droghe e far sì che nel mercato comunitario siano applicate norme comuni di controllo.
Il disposto dell'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite si basa su un sistema di controllo del commercio delle sostanze in questione. La maggior parte del commercio di tali sostanze è del tutto legale. I documenti d'invio e l'etichettatura delle sostanze dovrebbero essere sufficientemente espliciti. È poi importante sia fornire all'autorità competente i mezzi d'intervento necessari che sviluppare, nello spirito della convenzione delle Nazioni Unite, meccanismi basati sulla stretta collaborazione con gli operatori interessati e sullo sviluppo della raccolta di dati.
Le misure applicabili all'olio di sassafrasso sono oggi interpretate in modi diversi nella Comunità, dal momento che alcuni Stati membri lo ritengono una miscela contenente safrolo e lo sottopongono a controllo, mentre per altri Stati membri è un prodotto naturale che non va controllato. Inserendo un riferimento ai prodotti naturali nella definizione di "sostanza classificata" si risolverà la divergenza e si renderanno possibili i controlli sull'olio di sassafrasso. La definizione dovrebbe riguardare solo i prodotti naturali da cui si estraggano facilmente sostanze classificate.
Le sostanze generalmente utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope dovrebbero essere elencate in un allegato.
È opportuno che la fabbricazione o l'uso di talune sostanze classificate elencate nell'allegato I sia subordinato al possesso di una licenza. Inoltre la fornitura di tali sostanze dovrebbe essere autorizzata solo se le persone cui esse devono essere fornite sono titolari di una licenza e hanno firmato una dichiarazione in quanto acquirenti. Norme dettagliate riguardo alle dichiarazioni dell'acquirente sono stabilite nell'allegato III.
Dovrebbero essere adottati provvedimenti che incoraggino gli operatori a notificare alle autorità competenti le transazioni sospette che coinvolgono sostanze classificate di cui all'allegato I.
Dovrebbero essere adottati provvedimenti che garantiscano un miglior controllo del commercio intracomunitario di sostanze classificate di cui all'allegato I.
Tutte le transazioni che portano all'immissione sul mercato di sostanze classificate delle categorie 1 e 2 dell'allegato I dovrebbero essere adeguatamente documentate. Gli operatori dovrebbero notificare alle autorità competenti ogni transazione sospetta che coinvolga le sostanze di cui all'allegato I. Tuttavia dovrebbero essere esentate le transazioni relative alle sostanze della categoria 2 dell'allegato I se le quantità in questione non superano quelle indicate nell'allegato II.
Numerose altre sostanze, molte delle quali commercializzate legalmente in grandi quantità, sono state identificate come precursori per la fabbricazione illecita di droghe sintetiche e sostanze psicotrope. Sottoporre tali sostanze agli stessi rigorosi controlli elencati nell'allegato ostacolerebbe inutilmente il commercio, poiché ciò implica il rilascio di licenze e la compilazione di documenti per tutte le transazioni. Occorre perciò a livello comunitario un meccanismo più flessibile che consenta alle autorità competenti degli Stati membri di essere informate di tali transazioni.
Il Piano d'azione dell'Unione europea in materia di droga, approvato dal Consiglio europeo di Santa-Maria-da-Feira (19-20 giugno 2000) introduce una procedura di cooperazione. Per una efficiente cooperazione tra autorità competenti degli Stati membri e industria chimica, in particolare riguardo a sostanze che, pur non citate nel presente regolamento, potrebbero essere utilizzate nella fabbricazione illecita di droghe sintetiche e sostanze psicotrope, dovrebbero essere elaborate linee direttrici che orientino tale industria.
È opportuno prevedere che gli Stati membri determinino le sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento. Dal momento che il commercio di precursori di droghe può condurre alla fabbricazione illecita di droghe sintetiche e sostanze psicotrope, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di scegliere le sanzioni più dissuasive possibili ai sensi delle loro legislazioni nazionali.
Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione7.
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire controllo armonizzato del commercio dei precursori di droghe e la prevenzione della loro diversione verso la fabbricazione illecita di droghe sintetiche e sostanze psicotrope, non possono essere perseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, e pertanto, per la natura internazionale e dinamica di tale commercio, possono essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Occorre abrogare la direttiva 92/109/CEE del Consiglio, le direttive della Commissione 93/46/CEE(8), 2001/8/CE(9) e 2003/101/CE(10) ed i regolamenti della Commissione (CE) n.1485/96(11) e (CE) n. 1533/2000(12),
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Ambito di applicazione e obiettivi
Il presente regolamento fissa provvedimenti armonizzati per il controllo e il monitoraggio intraunionale di talune sostanze frequentemente impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, per impedirne la diversione.
Art. 2
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «sostanza classificata»: qualsiasi sostanza elencata nell’allegato I che può essere usata per la fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, compresi le miscele e i prodotti naturali contenenti tali sostanze, ma esclusi le miscele e i prodotti naturali contenenti sostanze classificate, composti in modo che tali sostanze non possano essere facilmente utilizzate o estratte con mezzi di facile applicazione o economici, i medicinali quali definiti all’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio13 e i medicinali veterinari quali definiti all’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14;
b) "sostanze non classificate": tutte le sostanze non elencate nell'allegato I ma di cui è noto l'uso nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;
c) «immissione sul mercato»: la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di sostanze classificate nell’Unione; o l’immagazzinamento, la fabbricazione, la produzione, la trasformazione, il commercio, la distribuzione o l’intermediazione di tali sostanze, a fini di fornitura nell’Unione;
d) "operatore": una persona fisica o giuridica che operi nell'immissione sul mercato di sostanze classificate;
e) "organo internazionale di controllo degli stupefacenti": l'organo istituito dalla convenzione unica sugli stupefacenti, del 1961, modificata dal protocollo del 1972;
f) "licenze speciali": la licenza rilasciata ad un particolare tipo di operatore;
g) "registrazione speciale": la registrazione effettuata per un particolare tipo di operatore.
h) «utilizzatore»: una persona fisica o giuridica diversa da un operatore che detiene una sostanza classificata ed effettua un’operazione di lavorazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore a un altro, miscelazione, trasformazione di sostanze classificate o le utilizza in qualsiasi altro modo;
i) «prodotto naturale»: un organismo o una sua parte, in qualsiasi forma, o qualsiasi sostanza presente in natura quale definita all’articolo 3, punto 39, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio15.
Art. 3 Requisiti per l'immissione sul mercato di sostanze classificate
1. Gli operatori che intendono immettere sul mercato sostanze classificate di cui alle categorie 1 o 2 dell'allegato I sono tenuti a nominare un responsabile della commercializzazione delle sostanze classificate, a notificare alle autorità competenti il nome e le coordinate di detto responsabile e a notificare loro immediatamente qualsiasi eventuale modifica al riguardo. Il responsabile provvede affinché il commercio di sostanze classificate effettuato dall'operatore sia conforme alle disposizioni del presente regolamento. Al responsabile sono conferiti i poteri di rappresentare l'operatore e di prendere le decisioni necessarie per l'espletamento dei compiti sopra citati.
2. Il possesso o l’immissione sul mercato di sostanze classificate della categoria 1 dell’allegato I è subordinato all’ottenimento da parte degli operatori e degli utilizzatori di una licenza dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono stabiliti. Le autorità competenti possono rilasciare licenze speciali a farmacie, ambulatori veterinari, taluni tipi di autorità pubbliche o forze armate. Tali licenze speciali sono valide soltanto per l’uso di sostanze classificate della categoria 1 dell’allegato I nell’ambito dei compiti ufficiali degli operatori interessati.
3. L’operatore titolare di una licenza fornisce sostanze classificate della categoria 1 dell’allegato I solo a operatori o utilizzatori che sono anche titolari di una licenza e che hanno firmato una dichiarazione dell’acquirente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1.
4. Ai fini della decisione sul rilascio della licenza le autorità competenti tengono conto in particolare della competenza e dell'integrità del richiedente. La licenza deve essere rifiutata ove vi sia ragionevole motivo per dubitare dell'idoneità e dell'affidabilità del richiedente o del responsabile della commercializzazione delle sostanze classificate. La licenza può essere sospesa o revocata dalle autorità competenti ove vi sia ragionevole motivo per ritenere che il titolare non sia più atto a possedere una licenza o che non sussistano più le condizioni in virtù delle quali la licenza era stata rilasciata.
5. Fatto salvo il paragrafo 8, le autorità competenti possono limitare la validità di una licenza ad un massimo di tre anni o prescrivere agli operatori e agli utilizzatori l’obbligo di provare ad intervalli regolari, non superiori a tre anni, che le condizioni in virtù delle quali la licenza è stata rilasciata continuano a sussistere. Nella licenza sono menzionate l’operazione o le operazioni per le quali è valida e le sostanze classificate interessate. Le autorità competenti rilasciano, in via di principio, licenze speciali per un periodo di tempo indeterminato, ma possono sospenderle o revocarle ove vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il titolare non sia più atto a possedere una licenza o che non sussistano più le condizioni in virtù delle quali la licenza era stata rilasciata.
6. Gli operatori ottengono una registrazione dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono stabiliti prima di immettere sul mercato le sostanze classificate della categoria 2 dell’allegato I. A decorrere dal 1o luglio 2015, gli utilizzatori ottengono una registrazione dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono stabiliti prima di entrare in possesso di sostanze classificate della sottocategoria 2 A dell’allegato I. Le autorità competenti possono rilasciare licenze speciali a farmacie, ambulatori veterinari, taluni tipi di autorità pubbliche o forze armate. Tali registrazioni speciali sono considerate valide soltanto per l’uso di sostanze classificate della categoria 2 dell’allegato I nell’ambito dei compiti ufficiali degli operatori o degli utilizzatori interessati.
6 bis. L’operatore titolare di una registrazione fornisce sostanze classificate della sottocategoria 2 A dell’allegato I solo ad altri operatori o utilizzatori che sono titolari anche della registrazione e che hanno firmato una dichiarazione dell’acquirente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1.
6 ter. Nel valutare se concedere la registrazione, le autorità competenti tengono conto, in particolare, della competenza e dell’integrità del richiedente. Esse rifiutano la registrazione se vi sono ragionevoli motivi di dubitare dell’adeguatezza e dell’affidabilità del richiedente o del responsabile del commercio delle sostanze classificate. Esse possono sospendere o revocare la registrazione se vi sono ragionevoli motivi per ritenere che il titolare non sia più atto a possedere una registrazione o che non sussistano più le condizioni in virtù delle quali la registrazione era stata concessa.
6 quater.
Le autorità competenti possono esigere dagli operatori e dagli utilizzatori il pagamento di una tassa per la domanda di licenza o di registrazione.
In caso di applicazione di una tassa, le autorità competenti valutano l’opportunità di modulare il livello della tassa in funzione delle dimensioni dell’impresa. Tale tassa si applica in forma non discriminatoria e non è superiore ai costi inerenti all’espletamento della domanda.
7. Le autorità competenti inseriscono gli operatori e gli utilizzatori che hanno ottenuto una licenza o una registrazione nella banca dati europea di cui all’articolo 13 bis.
8.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 bis riguardo ai requisiti e alle condizioni per:
a) la concessione della licenza, comprese, se del caso, le categorie di dati personali da fornire;
b) la concessione della registrazione, comprese, se del caso, le categorie di dati personali da fornire;
c) l’inserimento degli operatori e degli utilizzatori nella banca dati europea di cui all’articolo 13 bis conformemente al paragrafo 7 del presente articolo.
Le categorie di dati personali di cui al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo non comprendono le categorie particolari di dati di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16.
Art. 4 Dichiarazione dell'acquirente
1. Fatti salvi il paragrafo 4 del presente articolo e gli articoli 6 e 14, ogni operatore stabilito nell’Unione che fornisca a un acquirente una sostanza classificata nelle categorie 1 o 2 dell’allegato I ottiene dallo stesso una dichiarazione indicante l’uso o gli usi specifici della sostanza in questione. L’operatore ottiene una dichiarazione separata per ogni sostanza classificata. Tale dichiarazione è conforme al modello di cui al punto 1 dell’allegato III. Se si tratta di persone giuridiche la dichiarazione è redatta su carta intestata.
2.
In alternativa a tale dichiarazione per ogni singola transazione, un operatore che fornisca regolarmente a un acquirente una sostanza classificata di cui alla categoria 2 dell'allegato I può accettare un'unica dichiarazione relativa a più transazioni relative a tale sostanza classificata effettuate nell'arco di un anno al massimo, purché si accerti che siano soddisfatti i seguenti criteri:
a) l'operatore ha fornito la sostanza all'acquirente almeno tre volte nei dodici mesi precedenti;
b) l'operatore non ha alcuna ragione di supporre che la sostanza sarà usata per scopi illeciti;
c) le quantità ordinate sono compatibili con il consumo abituale dell'acquirente.
La dichiarazione è conforme al modello di cui al punto 2 dell'allegato III. Se si tratta di persone giuridiche la dichiarazione è redatta su carta intestata.
3. L’operatore che fornisce sostanze classificate di cui alla categoria 1 dell’allegato I appone il timbro e la data su una copia della dichiarazione autenticandola come conforme all’originale. Tale documento accompagna sempre le sostanze della categoria 1 che circolano all’interno dell’Unione ed è presentato, su richiesta, alle autorità responsabili del controllo del carico dei veicoli per tutta la durata delle operazioni di trasporto.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 bis riguardo ai requisiti e alle condizioni per l’ottenimento e l’uso delle dichiarazioni degli acquirenti.
Art. 5 Documentazione
1. Salvo restando l'articolo 6, l'operatore si accerta che tutte le transazioni che portano alla immissione sul mercato di sostanze classificate di cui alle categorie 1 e 2 dell'allegato I siano correttamente documentate ai sensi dei seguenti paragrafi da 2 a 5. Tale obbligo non si applica agli operatori titolari di una licenza speciale o soggetti ad una registrazione speciale ai sensi dell'articolo 3, rispettivamente paragrafi 2 e 6.
2. I documenti commerciali quali fatture, bolle di carico, documenti amministrativi, di trasporto ed altri documenti di spedizione, contengono dati sufficienti a individuare con certezza:
a) il nome della sostanza classificata di cui alle categorie 1 e 2 dell'allegato I;
b) la quantità e il peso della sostanza classificata e, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, la quantità e il peso, se disponibili, della miscela o del prodotto naturale nonché la quantità e il peso, o percentuale in peso, della o delle sostanze di cui alle categorie 1 e 2 dell'allegato I contenute nella miscela;
c) il nome e l'indirizzo del fornitore, del distributore e del destinatario e, se possibile, degli altri operatori direttamente coinvolti nella transazione, quali definiti all'articolo 2, lettere c) e d).
3. La documentazione deve inoltre comprendere la dichiarazione dell'acquirente di cui all'articolo 4.
4. Gli operatori devono conservare la documentazione necessaria concernente la loro attività al fine di comprovare l'osservanza degli obblighi di cui al titolo del punto 1.
5. I documenti e le registrazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4, sono conservati per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile nel corso del quale è avvenuta la transazione di cui al paragrafo 1 e devono essere prontamente disponibili per un eventuale controllo su richiesta delle autorità competenti.
6. La documentazione può essere conservata anche mediante riproduzione su supporto d'immagine o altri supporti dati. Deve essere garantito che i dati registrati:
a) corrispondano nella forma e nel contenuto ai documenti, quando resi leggibili; e
b) siano prontamente disponibili in ogni momento, possano essere resi immediatamente leggibili e possano essere analizzati con mezzi automatizzati per tutta la durata del periodo di cui al paragrafo 5.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 bis riguardo ai requisiti e alle condizioni per la documentazione relativa alle miscele contenenti sostanze classificate.
Art. 6 Esenzioni
Gli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5 non si applicano alle transazioni relative alle sostanze classificate di cui alla categoria 2 dell'allegato I se le quantità in questione non superano quelle indicate nell'allegato II nell'arco di un anno.
Art. 7 Etichettatura
Gli operatori si accertano che siano apposte etichette alle sostanze classificate di cui alle categorie 1 e 2 dell'allegato I prima della loro fornitura. Le etichette devono indicare i nomi che hanno le sostanze nell'allegato I. Gli operatori possono inoltre apporre le loro abituali etichette.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 bis riguardo ai requisiti e alle condizioni per l’etichettatura delle miscele contenenti sostanze classificate.
Art. 8 Notifica alle autorità competenti
1. Gli operatori notificano immediatamente alle autorità competenti tutti gli elementi, quali ordini o transazioni insoliti che riguardano sostanze classificate destinate all’immissione sul mercato che suggeriscono la possibile diversione di tali sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope. A tal fine, gli operatori forniscono ogni informazione disponibile che consenta alle autorità competenti di verificare la legittimità dell’ordine o della transazione in questione.
2. Gli operatori forniscono alle autorità competenti le informazioni pertinenti in forma sintetica relative alle loro transazioni che riguardano sostanze classificate.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 bis riguardo ai requisiti e alle condizioni per la trasmissione, da parte degli operatori, delle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, comprese, se del caso, le categorie di dati personali da trattare per tali finalità e le garanzie relative al trattamento di tali dati personali.
4. Gli operatori non divulgano i dati personali raccolti a norma del presente regolamento a destinatari diversi dalle autorità competenti.
Art. 9 Orientamenti
1. La Commissione elabora e aggiorna orientamenti al fine di agevolare la cooperazione tra autorità competenti, operatori e industria chimica, in particolare per quanto concerne le sostanze non classificate.
2. Tali orientamenti forniscono tra l'altro:
a) informazioni su come riconoscere e notificare transazioni sospette;
b) un elenco, aggiornato regolarmente, di sostanze non classificate, per consentire all'industria il controllo volontario del commercio di tali sostanze;
c) altre informazioni che si possano considerare utili.
3. Le autorità competenti si accertano che gli orientamenti e l'elenco delle sostanze non classificate siano diffusi regolarmente secondo modalità giudicate adeguate dalle autorità competenti, conformemente agli obiettivi degli orientamenti stessi.
Art. 10 Poteri e obblighi delle autorità competenti
1. Ai fini della corretta applicazione degli articoli da 3 a 8, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti possano espletare i propri compiti di controllo e monitoraggio e, segnatamente:
a) ottenere informazioni su tutti gli ordini di sostanze classificate o su operazioni relative a sostanze classificate;
b) avere accesso ai locali commerciali degli operatori e degli utilizzatori al fine di raccogliere le prove di irregolarità;
c) trattenere e sequestrare, all’occorrenza, le spedizioni non conformi al presente regolamento.
2. Ogni Stato membro può adottare le misure necessarie per consentire alle autorità competenti di controllare e monitorare le transazioni sospette che riguardano sostanze non classificate, e in particolare:
a) ottenere informazioni su tutti gli ordini di sostanze non classificate o su operazioni che riguardano sostanze non classificate;
b) avere accesso ai locali commerciali al fine di raccogliere le prove delle transazioni sospette che riguardano sostanze non classificate;
c) trattenere e sequestrare, all’occorrenza, le spedizioni per impedire l’utilizzo di specifiche sostanze non classificate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope.
3. Le autorità competenti rispettano le informazioni commerciali riservate.
Art. 11 Cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione
1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti che hanno il compito di vigilare sull'applicazione del presente regolamento e ne informano la Commissione.
2. Per applicare il presente regolamento e fatto salvo l'articolo 15, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola14, in particolare quelle sulla riservatezza. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo fungeranno da autorità competenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 515/97.