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Regolamento (CE) n. 600/2004 del Consiglio del 22 marzo 2004 che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

La convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico ("convenzione"), è stata approvata dalla Comunità con la decisione 81/691/CEE2 ed è entrata in vigore per la Comunità il 21 maggio 1982.

La convenzione prevede un quadro per la cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse biologiche dell'Antartico attraverso la creazione di una commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico ("CCAMLR") e l'adozione da parte di quest'ultima di misure di conservazione che diventano obbligatorie per le parti contraenti.

La CCAMLR ha adottato alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche che stabiliscono, tra l'altro, le norme tecniche cui è soggetto lo svolgimento di alcune attività di pesca nella zona di regolamentazione della convenzione. Queste misure comprendono norme per l'impiego di alcuni attrezzi da pesca, il divieto di alcuni materiali considerati nocivi per l'ambiente, la riduzione dell'impatto negativo della pesca su alcune specie come uccelli e mammiferi marini e norme per lo svolgimento delle attività degli osservatori scientifici a bordo dei pescherecci per la raccolta di dati. Queste misure sono obbligatorie per la Comunità e occorre pertanto attuarle.

Alcune misure tecniche adottate dalla CCAMLR sono state recepite con il regolamento (CEE) n. 3943/90 del Consiglio, del 19 dicembre 1990, concernente l'applicazione del sistema di vigilanza e d'ispezione istituito a norma dell'articolo XXIV della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico3, nonché con il regolamento (CE) n. 66/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico4.

L'adozione di nuove misure di conservazione da parte della CCAMLR, nonché l'aggiornamento di quelle già in vigore intervenuto dopo l'adozione dei regolamenti succitati richiede che questi regolamenti vengano modificati.

Per garantire una maggiore trasparenza della normativa comunitaria occorre recepire separatamente le misure in materia di controllo delle attività di pesca e quelle a carattere tecnico. I regolamenti (CEE) n. 3943/90 e (CE) n. 66/98 sono stati pertanto abrogati dal regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico(5) e il dispositivo comunitario dovrebbe essere completato dal presente regolamento. Ciò non pregiudica l'eventuale inserimento di alcune misure tecniche specifiche per determinate attività di pesca sperimentale nei regolamenti adottati annualmente dalla Comunità che stabiliscono le possibilità di pesca assegnate ai pescherecci comunitari e le condizioni ad esse associate (regolamenti annui "TAC e contingenti").

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento e per adeguare gli allegati alle modifiche che le misure tecniche adottate dalla CCAMLR a norma della convenzione subiscono periodicamente sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione6,

CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce misure tecniche relative alle attività dei pescherecci comunitari che catturano e conservano a bordo organismi marini provenienti dalle risorse marine che vivono nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico ("la convenzione").

2. Il presente regolamento si applica senza pregiudizio delle disposizioni della convenzione e si applica in linea con gli obiettivi e i principi di questa e con le disposizioni dell'atto finale della conferenza che l'ha adottata.

Art. 2

Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. a) "zona della convenzione": la zona d'applicazione della convenzione quale definita all'articolo 1 della stessa;

  2. b) "convergenza antartica": la linea che unisce i seguenti punti lungo paralleli di latitudine e meridiani di longitudine: 50° S, 0°-50° S, 30° E-45° S, 30° E-45° S, 80° E-55° S, 80° E-55° S, 150° E-60° S, 150° E-60° S, 50° O-50° S, 50° O-50° S, 0°;

  3. c) "peschereccio comunitario": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nella Comunità che cattura e conserva a bordo organismi marini provenienti da risorse biologiche della zona della convenzione;

  4. d) "rettangolo del reticolo a scala fine": un'area di 0,5° di latitudine su 1° di longitudine che parte dall'angolo nord-occidentale della sottozona o divisione statistica. Un rettangolo è delimitato dalla latitudine più settentrionale e dalla longitudine più vicina a 0°;

  5. e) "nuova attività di pesca": la pesca di una determinata specie effettuata con un metodo particolare in una sottozona statistica FAO dell'Antartico per la quale la commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, ("CCAMLR"), non ha mai ricevuto:

  6. i) informazioni sulla distribuzione, l'abbondanza, le caratteristiche demografiche, la resa potenziale e l'identità dello stock, ricavate da ricerche o studi approfonditi o da campagne di pesca sperimentale;

  7. ii) né alcun dato sulle catture e sullo sforzo;

  8. iii) né alcun dato sulle catture e sullo sforzo relativo alle due più recenti campagne di pesca effettuate.

  9. f) "pesca sperimentale": la pesca che non è più considerata come una "nuova attività di pesca" ai sensi della lettera e) e che continua ad essere considerata come sperimentale sino a che siano disponibili informazioni sufficienti per:

i) valutare la distribuzione, l'abbondanza e le caratteristiche demografiche delle specie bersaglio, in modo da poter effettuare una stima della resa potenziale dell'attività di pesca;

ii) misurare il potenziale impatto di tale attività sulle specie dipendenti e affini; e

iii) consentire al comitato scientifico della CCAMLR di calcolare e raccomandare i livelli auspicabili di cattura e di sforzo di pesca nonché, ove del caso, gli attrezzi da pesca.

CAPO II ATTREZZI DA PESCA

Art. 3

Attrezzi autorizzati per attività di pesca specifiche

1. La pesca di Dissostichus eleginoides nella sottozona statistica FAO 48.3 è praticata esclusivamente da pescherecci che utilizzano palangari e nasse.

2. La pesca di Dissostichus eleginoides nella divisione statistica FAO 58.5.2 è praticata esclusivamente da pescherecci che utilizzano reti da traino o palangari.

3. La pesca di Champsocephalus gunnari nella sottozona statistica FAO 48.3 è praticata esclusivamente da pescherecci che utilizzano reti da traino. In tale sottozona è vietato l'uso di reti a strascico per la pesca diretta di Champsocephalus gunnari.

4. La pesca di Champsocephalus gunnari nella sottozona statistica FAO 58.5.2 è praticata esclusivamente da pescherecci che utilizzano reti da traino.

5. Ai fini della pesca di cui al paragrafo 4, la zona di pesca autorizzata è la parte della divisione statistica FAO 58.5.2 corrispondente all'area delimitata da una linea che:

  1. a) parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72°15'E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53°25'S;

  2. b) procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74°E;

  3. c) procede quindi verso nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52°40'S e del meridiano di longitudine 76°E;

  4. d) procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52°S;

  5. e) procede quindi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51°S con il meridiano di longitudine 74°30'E; e

  6. f) procede quindi verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.

6. La pesca del granchio nella sottozona statistica FAO 48.3 è praticata esclusivamente con nasse.

Art. 4

Dimensione delle maglie

1. L'utilizzo di reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe composte, anche in parte, di maglie di dimensioni inferiori alle misure minime stabilite all'allegato I è vietato per la pesca diretta delle specie o gruppi di specie seguenti:

  1. a) Champsocephalus gunnari

  2. b) Dissostichus eleginoides

  3. c) Gobionotothen gibberifrons

  4. d) Lepidonotothen squamifrons

  5. e) Notothenia rossii

  6. f) Notothenia kempi

2. È vietato l'utilizzo di qualsiasi mezzo o dispositivo di ostruzione ovvero di riduzione delle dimensioni delle maglie.

Art. 5

Controllo della dimensione delle maglie

Per le reti di cui all'articolo 4 la dimensione minima delle maglie prescritta all'allegato I è determinata conformemente alle norme stabilite all'allegato II.

Art. 6

Pesca del granchio nella sottozona statistica FAO 48.3

1. Le catture sono limitate agli individui maschi sessualmente maturi; tutte le femmine e i maschi sotto taglia sono rilasciati indenni. Per le specie Paralomis spinosissima e Paralomis Formosa possono essere tenuti a bordo gli individui maschi aventi un carapace con una larghezza minima di 94 mm e 90 mm rispettivamente.

2. I granchi trasformati in mare sono congelati in trance che consentano di determinare la taglia minima del granchio.

Art. 7

Impiego e smaltimento delle cinghie d'imballaggio di materia plastica sui pescherecci comunitari

1.

Sui pescherecci è vietato l'impiego di cinghie d'imballaggio di materia plastica per chiudere le casse di esche.

È vietato l'impiego di altre cinghie di imballaggio per altri usi sui pescherecci che non dispongono di inceneritori a bordo (circuiti chiusi).

2. Una volta rimosse dall'imballaggio, le cinghie sono tagliate in modo da non poter formare un anello continuo e alla prima occasione sono bruciate nell'inceneritore di bordo.

3. Qualsiasi residuo di plastica è a bordo della nave fino all'arrivo in porto; non è in alcun caso gettato in mare.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Art. 8

Mortalità accidentale degli uccelli marini nel corso delle operazioni di pesca con palangari

1. Le operazioni di pesca con palangari sono condotte in modo tale che gli ami innescati affondino il prima possibile, una volta immessi nell'acqua. I pescherecci che praticano il metodo spagnolo di pesca col palangaro rilasciano i pesi prima che il palangaro si tenda; nei limiti del possibile sono utilizzati pesi di almeno 8,5 kg, intervallati a una distanza massima di 40 m, o pesi di almeno 6 kg, intervallati a una distanza massima di 20 m. Sono utilizzate solo esche scongelate.

2.

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 7, i palangari sono calati solamente durante le ore notturne (ovvero durante le ore di oscurità tra i crepuscoli mautici).

Ove possibile la cala è completata almeno tre ore prima dell'alba.

Durante la pesca notturna con palangari è utilizzata solamente l'illuminazione della nave necessaria per motivi di sicurezza.

3.

Fatto salvo il paragrafo 8, è vietato scaricare in mare scarti mentre vengono calati i palangari. Nella misura del possibile, tale scarico è evitato anche mentre vengono recuperati i palangari. Qualora il riversamento di scarti durante il recupero sia inevitabile, esso deve avvenire sul fianco opposto della nave rispetto a quello dal quale i palangari vengono calati o recuperati. Prima di procedere al riversamento occorre estrarre gli ami da pesca dagli scarti e dalle teste.

Le navi sono configurate in modo tale da disporre di impianti di trasformazione degli scarti o di un'adeguata capacità di stoccaggio degli scarti a bordo o ancora della possibilità di effettuare il riversamento degli scarti sul fianco opposto della nave rispetto a quello dal quale vengono recuperati i palangari.

4. Occorre fare il possibile affinché gli uccelli marini catturati durante la pesca con i palangari vengano rimessi in libertà vivi e affinché, nella misura del possibile, gli ami vengano rimossi senza mettere in pericolo la vita dell'uccello.

5. La nave rimorchia un cavo provvisto di bandierine destinato a scoraggiare gli uccelli marini dal posarsi sulle esche durante il calo dei palangari. Le caratteristiche di questo cavo e il metodo di svolgimento sono indicati nell'allegato III. Le modalità relative al numero e alla posizione dei tornichetti possono variare a condizione che la superficie d'acqua coperta dal cavo con le bandierine non sia inferiore a quella coperta dal modello specificato all'allegato III. Anche le modalità relative al dispositivo trainato nell'acqua per tenere il cavo in tensione possono variare.

6. Altri tipi di cavi provvisti di bandierine possono essere sperimentati sulle navi aventi a bordo due osservatori, di cui almeno uno designato nell'ambito del programma della CCAMLR di osservatori scientifici internazionali, purché siano rispettate le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 e al paragrafo 7.

7. Il divieto di calare i palangari durante il giorno previsto dal paragrafo 2 non si applica alle attività di pesca effettuate nelle sottozone statistiche FAO 48.6 a sud di 60°S, 88.1 e 88.2 e nella divisione 58.4.2, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. a) al momento del rilascio del permesso per questa attività di pesca il peschereccio in questione possa dimostrare alle autorità competenti:

  2. i) di essere in grado di conformarsi pienamente a uno dei due protocolli sperimentali per lo zavorramento dei palangari figuranti nell'allegato IV. Gli Stati membri riferiscono alla CCAMLR i risultati dei controlli tecnici svolti a tal fine su ciascun peschereccio autorizzato;

  3. ii) di aver preso provvedimenti per garantire la presenza a bordo degli osservatori scientifici di cui all'articolo 14, paragrafo 2;

  4. b) il peschereccio in questione dimostri una costante velocità minima di immersione del trave di 0,3 m/s durante le operazioni di pesca;

  5. c) il peschereccio in questione non catturi più di due uccelli marini. Un peschereccio che catturi un totale di tre uccelli marini è immediatamente riassoggettato al divieto di pesca diurna.

8. In deroga al paragrafo 3, non è consentito lo scarico in mare di scarti nelle attività di pesca di cui al paragrafo 7.

9. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Art. 9

Mortalità accidentale di uccelli e di mammiferi marini nel corso delle operazioni di pesca con reti da traino

1. Nella pesca con reti da traino è vietato l'impiego di cavi per il controllo delle reti.

2. I pescherecci comunitari adottano, per tutta la durata delle operazioni, un'illuminazione avente una posizione e un'intensità tale da emettere un raggio di luce ridotto all'esterno della nave, pur garantendo la sicurezza minima dell'imbarcazione.

3. Lo scarico in mare di scarti è vietato mentre vengono calate e recuperate le reti da traino.

4.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

CAPO III SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

Art. 10

Spostamenti dei pescherecci in funzione del livello delle catture accessorie

1. Per quanto concerne le attività di pesca diverse dalle nuove attività di pesca o dalla pesca sperimentale, i pescherecci comunitari si spostano in funzione del livello delle catture accessorie effettuate, conformemente alle disposizioni dell'allegato V, punto A.

2. Per quanto concerne le nuove attività di pesca e la pesca sperimentale, i pescherecci comunitari si spostano in funzione del livello delle catture accessorie effettuate, conformemente alle disposizioni dell'allegato V, punto B.

Art. 11

Misure specifiche applicabili alla pesca sperimentale di Dissostichus spp.

1. I pescherecci comunitari che praticano la pesca sperimentale del Dissostichus spp con reti da traino o con palangari nella zona della convenzione, ad eccezione quelli impegnati in attività di pesca per le quali la CCAMLR ha concesso esenzioni specifiche, operano conformemente alle disposizioni stabilite nei paragrafi da 3 a 6.

2. Ai fini del presente articolo, si intende per "cala" una singola operazione di messa in mare della rete da traino e, nel caso della pesca con palangari, la messa in mare di uno o più palangari nella stessa zona di pesca.

3. La pesca ha in un intervallo geografico e batimetrico il più ampio possibile. A tal fine, la pesca in un qualsiasi rettangolo del reticolo a scala fine cessa non appena le catture dichiarate conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 601/2004 raggiungono le 100 tonnellate; il rettangolo resta allora chiuso alla pesca per il resto della campagna. In un determinato rettangolo del reticolo a scala fine è autorizzata a pescare un'unica nave alla volta.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3:

  1. a) la posizione geografica precisa di una cala nella pesca con reti da traino è determinata dal punto di equidistanza tra l'inizio e la fine della cala sul tragitto della nave;

  2. b) la posizione geografica precisa della cala nella pesca con il palangaro è determinata dal punto centrale del palangaro o dei palangari messi in mare;

  3. c) il rettangolo del reticolo a scala fine nel quale si considera che operi un peschereccio è quello in cui si situa la posizione geografica precisa di una cala;

  4. d) si considera che il peschereccio operi in un rettangolo del reticolo a scala fine dall'inizio della cala dei palangari fino al loro completo recupero in tale rettangolo del reticolo a scala fine.

5. Tranne in circostanze eccezionali che sfuggono al controllo del peschereccio (quali gelate e condizioni atmosferiche avverse), il tempo di immersione di una cala non supera le 48 ore, misurate dal completamento della cala dei palangari fino all'inizio del recupero dei medesimi.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.