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Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio del 22 marzo 2004 che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999

Testo vigente

Capo I. Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce i principi generali e le condizioni per l'applicazione, da parte della Comunità:

  1. a) delle misure di controllo applicabili ai pescherecci battenti bandiera di parti contraenti della Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, ("convenzione") operanti nella zona d'applicazione della convenzione al di là dei limiti delle giurisdizioni nazionali;

  2. b) del sistema diretto a favorire l'osservanza delle misure di conservazione adottate dalla Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, ("CCAMLR"), da parte dei pescherecci di parti non contraenti della convenzione.

2. Il presente regolamento si applica senza pregiudizio delle disposizioni della convenzione ed opera in linea con gli obiettivi e i principi di questa e con le disposizioni dell'atto finale della conferenza che l'ha adottata.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi del presente regolamento s'intende per:

  1. a) «zona della convenzione»: la zona d'applicazione della convenzione quale definita all'articolo 1 della stessa;

  2. b) «convergenza antartica»: la linea che unisce i seguenti punti lungo paralleli di latitudine e meridiani di longitudine: 50° S, 0°-50° S, 30° E-45° S, 30° E-45° S, 80° E- 55° S, 80° E-55° S, 150° E- 60° S, 150° E-60° S, 50° O-50° S, 50° O-50° S, 0°;

  3. c) «peschereccio comunitario»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nella Comunità che cattura e conserva a bordo organismi marini provenienti da risorse biologiche della zona della convenzione;

  4. d) «sistema SCP»: il sistema di controllo dei pescherecci via satellite installato a bordo dei pescherecci comunitari in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2847/93;

  5. e) «nuova attività di pesca»: la pesca di una determinata specie effettuata utilizzando un particolare metodo di pesca in una sottozona statistica FAO Antartico per la quale la CCAMLR non ha mai ricevuto:

    1. i) informazioni sulla distribuzione, l'abbondanza, le caratteristiche demografiche, la resa potenziale e l'identità dello stock, ricavate da ricerche o studi approfonditi o da campagne di pesca sperimentale;

    2. ii) né alcun dato sulle catture e sullo sforzo;

    3. iii) né alcun dato sulle catture e sullo sforzo relativo alle due più recenti campagne di pesca effettuate;

  6. f) «pesca sperimentale»: la pesca che non è più considerata come una «nuova attività di pesca» ai sensi della lettera e) e che continua ad essere considerata sperimentale sino a che siano disponibili informazioni sufficienti per:

    1. i) valutare la distribuzione, l'abbondanza e le caratteristiche demografiche delle specie bersaglio, in modo da poter effettuare una stima della resa potenziale dell'attività di pesca;

    2. ii) misurare il potenziale impatto di tale attività sulle specie dipendenti e affini; e

    3. iii) consentire al comitato scientifico della CCAMLR di calcolare e raccomandare i livelli adeguati di cattura e di sforzo di pesca nonché, ove del caso, gli attrezzi da pesca;

  7. g) «ispettore CCAMLR»: un ispettore designato da una parte contraente della convenzione per l'attuazione del sistema di controllo di cui all'articolo 1, paragrafo 1;

  8. h) «sistema di controllo CCAMLR»: il documento così denominato, adottato dalla CCAMLR, relativo al controllo e all'ispezione in mare dei pescherecci battenti bandiera di una parte contraente della convenzione;

  9. i) «peschereccio di una parte non contraente»: un peschereccio che batte bandiera di una parte non contraente della convenzione e che è stato avvistato mentre era impegnato in attività alieutiche nella zona di applicazione della convenzione;

  10. j) «parte contraente»: una parte contraente della convenzione;

  11. k) «peschereccio di una parte contraente»: un peschereccio che batte bandiera di una parte contraente della convenzione;

  12. l) «avvistamento»: ogni rilevamento di un peschereccio di una parte non contraente effettuato da un peschereccio che batte bandiera di una parte contraente della convenzione e che opera nella zona di applicazione della convenzione o da un aeromobile immatricolato in uno Stato parte contraente della convenzione che sorvola la zona di applicazione della convenzione, oppure da un ispettore CCAMLR.

  13. m) «attività INN»: attività di pesca illegali, non regolamentate e non dichiarate e nella zona della convenzione;

  14. n) «peschereccio INN»: qualsiasi peschereccio che pratica attività di pesca illegali, non regolamentate e non dichiarate e nella zona della convenzione.

Capo II. Accesso alle attività di pesca nella zona della convenzione

Art. 3 Permesso speciale di pesca

1. Solamente i pescherecci comunitari in possesso di un permesso di pesca speciale rilasciato dallo Stato membro di bandiera in conformità del regolamento (CE) n. 1627/948 sono autorizzati, secondo le condizioni specificate nel permesso, pescare, tenere a bordo, trasbordare e sbarcare risorse di pesca provenienti dalla zona della convenzione.

2.

Entro tre giorni dalla data in cui è rilasciato il permesso di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano per via elettronica alla Commissione le seguenti informazioni relative al peschereccio oggetto del permesso:

  1. a) nome del peschereccio interessato;

  2. b) tipo di nave;

  3. c) lunghezza;

  4. d) numero IMO (se assegnato);

  5. e) luogo e data di costruzione;

  6. f) precedente bandiera (se del caso);

  7. g) indicativo internazionale di chiamata;

  8. h) nome e indirizzo dell’armatore o degli armatori del peschereccio ed eventuali beneficiari effettivi, se conosciuti;

  9. i) fotografie a colori del peschereccio che comprendono:

    1. i) una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 × 7 cm del lato di tribordo della nave che mostri la lunghezza fuori tutto della nave e l’insieme delle caratteristiche strutturali;

    2. ii) una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 × 7 cm del lato di babordo della nave che mostri la lunghezza fuori tutto della nave e l’insieme delle caratteristiche strutturali;

    3. iii) una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 × 7 cm della poppa presa direttamente da poppa;

  10. j) periodo in cui esso è autorizzato a pescare nella zona della convenzione, con indicazione della data di inizio e di fine delle attività;

  11. k) zona o zone di pesca;

  12. l) specie bersaglio;

  13. m) attrezzi utilizzati;

  14. n) misure adottate per garantire il funzionamento a prova di manomissione del dispositivo di controllo satellitare installato a bordo.

Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione, per quanto possibile, le seguenti informazioni relative ai pescherecci autorizzati a svolgere attività di pesca nella zona della CCAMLR:

  1. a) nome e indirizzo dell’operatore, se differente dall’armatore o dagli armatori;

  2. b) nome e nazionalità del comandante e, se del caso, del capopesca;

  3. c) metodo o metodi di pesca;

  4. d) larghezza (m);

  5. e) stazza lorda (t);

  6. f) sistema di comunicazione utilizzato dal peschereccio e relativi numeri (numeri Inmarsat A, B e C);

  7. g) equipaggio normalmente presente a bordo;

  8. h) potenza del motore o dei motori principali (kW);

  9. i) capacità di carico (tonnellate), numero di stive per pesci e relativa capacità (m3);

  10. j) qualsiasi altra informazione ritenuta appropriata (ad esempio la classe ghiaccio).

La Commissione trasmette senza indugio le suddette informazioni al segretariato della CCAMLR.

3. Le informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione comprendono altresì il numero interno d'iscrizione nello schedario delle navi da pesca, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione, del 30 settembre 1998, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca9, nonché i dati riguardanti il porto d'immatricolazione, il nome del proprietario o del noleggiatore della nave e la notifica che il capitano della nave è stato messo al corrente delle misure in vigore per la zona o le zone in cui la nave pescherà nella zona della convenzione.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fatte salve le disposizioni specifiche previste dagli articoli 5, 6, 7 e 8.

5. Gli Stati membri non rilasciano permessi di pesca speciali a pescherecci che intendono effettuare pesca con palangari nella zona della convenzione i quali non soddisfino le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 600/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico10.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Art. 4 Regole generali di condotta

1. Il permesso di pesca speciale di cui all'articolo 3 o una copia autenticata dello stesso si trovano a bordo del peschereccio e devono poter essere controllati in qualsiasi momento da un ispettore della CCAMLR.

2. Ciascuno Stato membro provvede affinché tutti i pescherecci comunitari battenti la sua bandiera gli comunichino l'entrata e l'uscita da qualsiasi porto, l'entrata e l'uscita dalla zona della convenzione nonché i movimenti tra le sottozone e le divisioni statistiche FAO.

3. Ogni Stato membro verifica le informazioni di cui al paragrafo 2 alla luce dei dati ricevuti attraverso i sistemi SCP operanti a bordo dei pescherecci comunitari battenti la sua bandiera. Esso trasmette tali informazioni per via elettronica al segretariato della CCAMLR entro due giorni dalla data di ricevimento delle stesse con modalità riservata in conformità delle regole sulla riservatezza fissate dalla CCAMLR.

4. In caso di guasto tecnico del sistema SCP operante a bordo di un peschereccio comunitario, lo Stato membro di bandiera comunica quanto prima possibile alla CCAMLR, con copia alla Commissione, il nome del peschereccio, nonché l'ora, la data e la posizione del medesimo nel momento in cui il sistema SCP ha smesso di funzionare. Non appena il sistema viene ripristinato, lo Stato membro di bandiera comunica alla CCAMLR, la rimessa in funzionamento del medesimo.

Art. 5 Accesso alla pesca del granchio

1. Gli Stati membri di bandiera notificano alla Commissione l'intenzione dei pescherecci comunitari di praticare la pesca del granchio nella sottozona statistica FAO 48.3. La notifica è effettuata quattro mesi prima della data di inizio prevista dell'attività di pesca e comprende il numero interno d'iscrizione nello schedario delle navi da pesca e il piano delle operazioni di ricerca e di pesca della nave in questione.

2. La Commissione esamina la notifica, ne verifica la conformità alle norme applicabili e informa gli Stati membri delle proprie conclusioni. Gli Stati membri possono rilasciare il permesso di pesca speciale alla ricezione delle conclusioni della Commissione o entro 10 giorni dalla data in cui queste vengono notificate. La Commissione informa la CCAMLR di conseguenza, al più tardi tre mesi prima della data di inizio prevista.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Art. 5 bis Notifica dell’intenzione di partecipare alla pesca del krill

Tutte le parti contraenti che intendono partecipare alla pesca del krill nella zona della convenzione informano il segretariato della loro intenzione almeno quattro mesi prima della riunione annuale della CCAMLR, immediatamente prima della stagione in cui intendono avviare l’attività di pesca.

Art. 6 Accesso a nuove attività di pesca

1. È vietato l'esercizio di una nuova attività di pesca nella zona di applicazione della convenzione, salvo qualora sia stato autorizzato a norma dei paragrafi da 2 a 5.

2. L'esercizio di nuove attività di pesca è consentito unicamente ai pescherecci attrezzati e strutturati in modo da potersi conformare a tutte le misure di conservazione adottate dalla CCAMLR. L'esercizio di nuove attività di pesca è vietato ai pescherecci figuranti nell'elenco dei pescherecci INN della CCAMLR di cui all'articolo 29.

3.

Qualora un peschereccio comunitario intenda avviare una nuova attività di pesca nella zona di applicazione della convenzione, lo Stato membro di bandiera ne informa la Commissione almeno quattro mesi prima della riunione annuale della CCAMLR. Lo Stato membro non avvia una nuova attività di pesca in attesa del completamento della procedura fissata dalla CCAMLR per l’esame di tale attività di pesca.

La notifica dello Stato membro è corredata di tutte le informazioni di cui esso dispone fra quelle in appresso indicate:

  1. a) la natura dell’attività di pesca prevista, comprese le specie bersaglio, i metodi di pesca, la regione proposta e i livelli minimi di cattura necessari per garantire un’attività di pesca redditizia;

  2. b) informazioni biologiche ricavate da ricerche/studi approfonditi e di ampia portata concernenti la distribuzione, l’abbondanza, le caratteristiche demografiche e l’identità degli stock;

  3. c) informazioni dettagliate sulle specie dipendenti e affini e sui possibili effetti su di esse dell’attività di pesca proposta;

  4. d) informazioni provenienti da altre attività di pesca nella regione o da attività di pesca analoghe in altre regioni che possano facilitare la valutazione della resa potenziale;

  5. e) se l’attività di pesca prevista venga effettuata utilizzando reti a strascico e attrezzi analoghi, informazioni sulle conseguenze note e previste di tali attrezzi sugli ecosistemi marini vulnerabili, ivi compresi il bentos e le comunità bentoniche.

4. La Commissione trasmette per esame alla CCAMLR le informazioni fornite a norma del paragrafo 3, insieme ad ogni altra informazione utile di cui disponga.

5. In caso di approvazione di una nuova attività di pesca da parte della CCAMLR, tale attività è autorizzata:

  1. a) dalla Commissione, se la CCAMLR non ha adottato misure conservative nei confronti della nuova attività di pesca; ovvero

  2. b) dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in tutti gli altri casi.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Art. 7 Accesso ad attività di pesca sperimentale

1. È vietato l'esercizio di attività di pesca sperimentale nella zona di applicazione della convenzione, salvo qualora sia stato autorizzato a norma dei paragrafi da 2 a 7.

2.

L'esercizio di attività di pesca sperimentali è consentito unicamente ai pescherecci attrezzati e strutturati in modo da potersi conformare a tutte le misure di conservazione adottate dalla CCAMLR.

L'esercizio di attività di pesca sperimentali è vietato ai pescherecci figuranti nell'elenco dei pescherecci INN della CCAMLR di cui all'articolo 29.

3.

Ogni Stato membro che partecipa o intende autorizzare una nave a partecipare ad un'attività di pesca sperimentale prepara un programma delle attività di pesca e di ricerca e lo trasmette direttamente alla CCAMLR entro la data da questa stabilita, inviandone copia alla Commissione.

Il piano comprende tutte le informazioni di cui lo Stato membro dispone fra quelle in appresso indicate:

  1. a) una descrizione della conformità delle attività dello Stato membro al programma di raccolta dati messo a punto dal comitato scientifico della CCAMLR;

  2. b) la natura dell'attività di pesca sperimentale, comprese le specie bersaglio, i metodi di pesca, la regione proposta e i livelli massimi di cattura proposti per la prossima campagna;

  3. c) informazioni biologiche ricavate da ricerche o studi approfonditi e di ampia portata concernenti la distribuzione, l'abbondanza, le caratteristiche demografiche e l'identità degli stock;

  4. d) informazioni dettagliate sulle specie dipendenti e affini e la probabilità che tali specie siano danneggiate in qualunque modo dalla pesca proposta;

  5. e) informazioni provenienti da altre attività di pesca nella regione o da attività di pesca analoghe che possano facilitare la valutazione della resa potenziale.

4.

Ogni Stato membro che partecipa ad un'attività di pesca sperimentale comunica annualmente alla CCAMLR, entro un termine da questa stabilito, i dati previsti dal programma di raccolta dei dati messo a punto dal comitato scientifico per l'attività in questione e ne trasmette copia alla Commissione.

Qualora uno Stato membro non abbia presentato alla CCAMLR i dati previsti dal programma di raccolta dati per l'ultima campagna di pesca, esso non è autorizzato a proseguire la pesca sperimentale fin quando i dati in questione non siano stati presentati alla CCAMLR, con copia alla Commissione, e il comitato scientifico della CCAMLR non abbia avuto occasione di esaminarli.

5. Prima di autorizzare le proprie navi a partecipare ad un'attività di pesca sperimentale già in corso, lo Stato membro notifica la sua intenzione alla CCAMLR almeno tre mesi prima della riunione annuale di quest'ultima. Lo Stato membro notificante attende la conclusione di tale riunione prima di autorizzare le navi ad avviare la loro attività.

6. Il nome, il tipo, le dimensioni, il numero di immatricolazione e l'indicativo di chiamata di ogni nave che partecipa alla pesca sperimentale sono comunicati direttamente dallo Stato membro al segretariato della CCAMLR, con copia alla Commissione, almeno tre mesi prima dell'inizio di ogni campagna di pesca.

7. La capacità e lo sforzo di pesca sono soggetti ad un limite precauzionale situato ad un livello che non supera quello necessario per ottenere le informazioni previste dal programma di raccolta di dati e richieste per le valutazioni di cui all'articolo 2, lettera f).

8. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Art. 7 bis Disposizioni speciali per la pesca sperimentale

I pescherecci che partecipano alla pesca sperimentale sono soggetti alle seguenti disposizioni speciali supplementari:

  1. a) le navi devono rispettare il divieto di scaricare in mare:

    1. i) olio o prodotti combustibili o residui di oli, fatta eccezione per quanto consentito dall’allegato I della convenzione (convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi MARPOL 73/78);

    2. ii) immondizie;

    3. iii) residui alimentari non in grado di passare attraverso un’apertura superiore a 25 mm;

    4. iv) pollame intero o in pezzi (compresi i gusci d’uovo);

    5. v) acque reflue a meno di 12 miglia nautiche dalla costa o dalle banchise o quando la nave viaggia a una velocità inferiore a 4 nodi; oppure

    6. vi) ceneri di incenerimento;

  2. b) nessun tipo di pollame o di uccelli vivi può essere introdotto nelle sottozone 88.1 e 88.2 e il pollame pronto per il consumo non utilizzato non può essere scaricato in mare nelle stesse sottozone;

  3. c) la pesca di Dissostichus spp. nelle sottozone 88.1 e 88.2 è vietata nel raggio di 10 miglia nautiche dalla costa delle isole Balleny.

Art. 7 ter Programma di marcatura

1. I pescherecci che partecipano alla pesca sperimentale attuano un programma di marcatura secondo le seguenti modalità:

  1. a) il Dissostichus spp. deve essere marcato e liberato conformemente alle disposizioni di cui al programma di marcatura della CCAMLR ed al protocollo per il Dissostichus spp. nelle attività di pesca sperimentale. Le navi possono interrompere la marcatura solo dopo aver marcato almeno 500 esemplari o, se interrompono la pesca, dopo aver marcato la percentuale specificata di Dissostichus spp.;

  2. b) il programma deve vertere su esemplari di tutte le taglie per rispettare le disposizioni in materia di marcatura. Solo gli austromerluzzi in buone condizioni sono marcati. Tutti gli esemplari rilasciati in mare devono recare una doppia marcatura ed essere liberati in una zona geografica quanto più ampia possibile; nelle regioni in cui sono presenti entrambe le specie di Dissostichus la percentuale di marcatura deve per quanto possibile essere proporzionale alle specie e alla dimensione del Dissostichus spp. presente nelle catture;

  3. c) tutti i marchi devono essere chiaramente impressi con un unico numero di serie e un indirizzo di recapito, in modo da poter risalire alle origini del marchio nel caso in cui l’esemplare marcato venga nuovamente catturato; a decorrere dal 1o settembre 2007 tutti i marchi utilizzati nella pesca sperimentale saranno forniti dal segretariato;

  4. d) tutti gli esemplari marcati che vengono ricatturati (ad esempio un pesce catturato che presenti una marcatura apposta in precedenza) non devono essere rilasciati anche se sono stati in libertà soltanto per un breve periodo;

  5. e) tutti gli esemplari marcati ricatturati devono essere oggetto di campionamento biologico (lunghezza, peso, sesso, maturazione delle gonadi), ne deve essere fatta una fotografia digitale recante la data, ne devono essere ricuperati gli otoliti e rimossa la marcatura;

  6. f) tutti i dati attinenti alla marcatura e quelli attinenti agli esemplari marcati ricatturati sono trasmessi su supporto informatico alla CCAMLR (nel formato della CCAMLR) entro tre mesi dall’uscita della nave dalla zona di pesca;

  7. g) tutti i dati attinenti alla marcatura e quelli attinenti agli esemplari marcati ricatturati, nonché campioni degli esemplari ricatturati, sono trasmessi su supporto informatico nel formato della CCAMLR al pertinente archivio regionale di raccolta dei dati sulla marcatura, come specificato nel protocollo di marcatura della CCAMLR.

2. Gli austromerluzzi marcati e liberati non sono calcolati nell’ambito dei limiti delle catture.

Art. 8 Accesso alle attività di ricerca scientifica

1. Gli Stati membri i cui pescherecci intendono svolgere attività di ricerca scientifica per le quali le possibilità di cattura sono inferiori a 50 t di pesci a pinne, di cui al massimo 10 t di Dissostichus spp e meno dello 0,1 % del limite di cattura stabilito per krill, calamari e granchi, trasmettono direttamente alla CCAMLR, con copia alla Commissione, le seguenti informazioni:

  1. a) nome del peschereccio interessato;

  2. b) marcatura esterna di identificazione;

  3. c) divisione e sottozona nella quale s'intende effettuare la ricerca;

  4. d) date previste di entrata e di uscita dalla zona della convenzione;

  5. e) obiettivo della ricerca;

  6. f) attrezzatura da pesca che probabilmente si utilizzerà.

2. Le navi comunitarie di cui al paragrafo 1 non sono soggette alle misure di conservazione concernenti le dimensioni regolamentari delle maglie, il divieto di certi attrezzi da pesca, le zone chiuse alla pesca, le campagne di pesca e i limiti concernenti la taglia, né alle norme in materia di dichiarazioni diverse da quelle di cui all'articolo 9, paragrafo 6, e all'articolo 16, paragrafo 1.

3. Almeno sei mesi prima della data prevista per l'inizio delle ricerche, gli Stati membri i cui pescherecci intendono svolgere attività di ricerca scientifica per le quali le possibilità di cattura sono superiori a 50 t oppure a 10 t di Dissostichus spp. o allo 0,1 % del limite di cattura stabilito per krill, calamari e granchi, presentano direttamente alla CCAMLR, per esame, un programma di ricerca secondo gli orientamenti e i formati standardizzati adottati dal Comitato scientifico della CCAMLR e ne inviano copia alla Commissione. La pesca prevista ai fini della ricerca non può iniziare sino a quando la procedura di esame da parte della CCAMLR sia stata completata e la decisione notificata.

4. Gli Stati membri trasmettono alla CCAMLR, inviandone copia alla Commissione, i dati per retata relativi alle catture e allo sforzo risultanti da eventuali attività di ricerca scientifica soggette alle disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Essi trasmettono un succinto bilancio alla CCAMLR, con copia alla Commissione, entro 180 giorni dal completamento delle attività di ricerca. Il bilancio dettagliato dei risultati della ricerca è inviato alla CCAMLR, con copia alla Commissione, entro 12 mesi dal completamento delle attività di ricerca.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.