Regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Testo vigente
Art. 12 Equivalenze
1.
Per la commercializzazione dei prodotti diversi dal latte, gli Stati membri stabiliscono i quantitativi di latte utilizzati nella trasformazione. A tal fine, le equivalenze da applicare sono:
a) 1 kg di crema = 0,263 kg di latte x % di materia grassa della crema, espressa in massa;
b) 1 kg di burro = 22,5 kg di latte.
Per i formaggi e tutti gli altri prodotti lattiero-caseari, gli Stati membri determinano le equivalenze tenendo conto segnatamente del tenore di estratto secco e di grassi dei tipi di formaggi o dei prodotti in questione.
Se il produttore è in grado di fornire all'autorità competente la prova relativa ai quantitativi effettivamente impiegati per la trasformazione dei prodotti di cui trattasi, lo Stato membro utilizza tale prova in luogo delle equivalenze indicate al primo e secondo comma.
2. Se risulta difficile determinare i quantitativi di latte impiegati per la trasformazione in base ai prodotti commercializzati, gli Stati membri possono fissare forfettariamente i quantitativi di equivalente latte, assumendo come base di calcolo il numero di vacche lattiere del produttore e una resa lattiera media per vacca che sia rappresentativa dell'allevamento.
Capo III. Pagamento del prelievo
Art. 13 Notifica del prelievo
1. Nel caso delle consegne l'autorità competente notifica o conferma all'acquirente l'importo del contributo al prelievo da lui dovuto, dopo aver o non aver riassegnato - secondo quanto deciso dallo Stato membro stesso - la totalità o una parte dei quantitativi di riferimento inutilizzati, o direttamente ai produttori interessati o, se del caso, agli acquirenti affinché li ripartiscano fra i produttori stessi.
2. Nel caso delle vendite dirette l'autorità competente notifica al produttore l'importo del contributo al prelievo da lui dovuto, dopo aver o non aver riassegnato - secondo quanto deciso dallo Stato membro stesso - la totalità o una parte dei quantitativi di riferimento inutilizzati direttamente ai produttori interessati.
3. Non sono effettuate riassegnazioni a livello nazionale di quantitativi inutilizzati tra quantitativi di riferimento per le consegne e quantitativi di riferimento per le vendite dirette.
Art. 14
Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile al pagamento del prelievo di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 595/2004 è quello previsto all’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione3.
Art. 15 Termine di pagamento
1.
Ogni anno, anteriormente al 1o ottobre, l'acquirente o, in caso di vendite dirette, il produttore, versa all'autorità competente l'importo del prelievo dovuto, secondo le modalità all'uopo stabilite dallo Stato membro; gli acquirenti sono responsabili della riscossione del prelievo sulle eccedenze per le consegne dovuto dai produttori a norma dell'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007, in conformità all'articolo 81, paragrafo 1, di detto regolamento.
Fatta salva l'applicazione degli articoli da 107 a 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri possono decidere che il pagamento dell'importo del prelievo dovuto relativo al periodo annuale a decorrere dal 1o aprile 2014 è effettuato in tre rate annuali senza interesse.
La prima rata, corrispondente a 1/3 dell'importo complessivo dovuto, è versata entro il 30 settembre 2015. Entro il 30 settembre 2016 sono versati almeno 2/3 dell'importo complessivo dovuto. Entro il 30 settembre 2017 è saldato l'importo complessivo.
Gli Stati membri provvedono affinché i produttori siano beneficiari di tale regime rateale.
2.
In caso di inosservanza del termine di pagamento di cui al paragrafo 1, alle somme dovute di applica un interesse annuale in base ai tassi di riferimento a tre mesi applicabili al 1o ottobre di ogni anno, conformemente all'allegato II, maggiorati di un punto percentuale.
Gli interessi sono pagati allo Stato membro.
3.
Gli Stati membri dichiarano al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) gli importi risultanti dall'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1788/2003 insieme alle spese dichiarate a titolo del mese di novembre di ogni anno.
Se gli Stati membri trasmettono, a norma dell’articolo 26, paragrafo 3, del presente regolamento, una versione aggiornata del questionario di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, gli importi modificati che ne risultano sono dichiarati al FEAGA al più tardi insieme alle spese dichiarate a titolo del mese precedente quello in cui è trasmesso il questionario.;
4. Se dalla documentazione di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione3 risulta che il termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo non è rispettato, la Commissione riduce gli anticipi concessi sulle spese agricole proporzionalmente all'importo dovuto o ad una stima del medesimo, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1788/2003.
Art. 16 Criteri di ridistribuzione del prelievo in eccesso
1. Se del caso, gli Stati membri determinano le categorie prioritarie di produttori menzionate all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1788/2003, fondandosi su uno o più dei seguenti criteri oggettivi:
a) il riconoscimento ufficiale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, che la totalità o una parte del prelievo è stata indebitamente imputata;
b) l’ubicazione geografica dell'azienda e in primo luogo le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio5;
c) la densità massima degli animali nell'azienda, caratterizzante l'estensivazione della produzione zootecnica;
d) il superamento del quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 5 % o a 15000 kg, se questo valore è quello più basso;
e) il quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 50 % della media nazionale del quantitativo di riferimento individuale;
f) altri criteri oggettivi adottati dallo Stato membro previa consultazione della Commissione.
2. La ridistribuzione del prelievo in eccesso è ultimata entro quindici mesi dalla scadenza del periodo di dodici mesi in questione.
Art. 16 bis Utilizzazione dell’1 % del prelievo che non deve essere versato al FEAGA
Se in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1788/2003 l’1 % del prelievo che non deve essere versato al FEAGA è superiore all’importo necessario a far fronte ai casi di bancarotta o di assoluta impossibilità di alcuni produttori a pagare il prelievo, gli Stati membri possono utilizzare l’importo in eccesso in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
Art. 17 Imposizione del prelievo
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché l'imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento.
Capo IV. Controlli degli stati membri e obblighi dell'acquirente e del produttore
Sezione 1. Controlli
Art. 18 Misure di controllo nazionali
Gli Stati membri adottano tutte le misure di controllo necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, in particolare le misure di cui agli articoli da 19 a 22.
Art. 19 Piano di controllo
1.
Gli Stati membri elaborano un piano di controllo generale per ciascun periodo di dodici mesi in base a un'analisi del rischio. Tale piano di controllo comprende almeno:
a) i criteri adottati per l'elaborazione del piano;
b) gli acquirenti e i produttori selezionati;
c) i controlli in loco da eseguire riguardo al periodo di dodici mesi;
d) i controlli sui trasporti tra produttori ed acquirenti;
e) i controlli delle dichiarazioni annuali dei produttori o degli acquirenti.
Gli Stati membri possono decidere di aggiornare il piano di controllo generale mediante piani periodici più dettagliati.
Ai fini dell'analisi del rischio si tiene conto della rappresentatività degli operatori del settore del latte, mentre ai fini della programmazione dei controlli si tiene conto della stagionalità della produzione.
2. I controlli sono svolti in parte nel corso del periodo di dodici mesi in questione, in parte dopo la scadenza del periodo di dodici mesi sulla scorta delle dichiarazioni annuali.
3.
I controlli sono considerati ultimati allorché è disponibile una relazione di ispezione a essi relativa.
Le relazioni di ispezione sono completate entro diciotto mesi dalla scadenza del periodo di dodici mesi in questione.
In deroga al secondo comma, gli Stati membri che applicano il regime rateale di cui all'articolo 15, paragrafo 1, completano le relazioni di ispezione entro quarantadue mesi dalla scadenza del periodo di dodici mesi in questione.
Tuttavia, ove i controlli di cui all’articolo 20 siano abbinati ad altri controlli, sono rispettati i termini stabiliti per gli altri controlli e la redazione delle rispettive relazioni di ispezione.
Art. 20 Controlli in loco
I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. È tuttavia ammesso un preavviso limitato al minimo strettamente necessario, purché non venga compromessa la finalità del controllo.
Se del caso, i controlli in loco ai sensi del presente regolamento, nonché altri eventuali controlli contemplati dalla normativa comunitaria, sono effettuati contemporaneamente.
Art. 21 Controlli sulle consegne e sulle vendite dirette
1. Per quanto riguarda le consegne, i controlli sono eseguiti a livello di azienda, durante il trasporto del latte e a livello di acquirente. In tutte le fasi gli Stati membri verificano materialmente mediante controlli in loco l'esattezza della registrazione e della contabilizzazione del latte commercializzato, in particolare:
a) a livello di azienda, la qualità di produttore ai sensi dell'articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1788/2003 nonché la compatibilità tra consegne e capacità di produzione,
b) a livello di trasporto, il documento di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del presente regolamento, la precisione degli strumenti di misurazione del volume e della qualità del latte, la precisione del metodo di raccolta, compresi eventuali punti di raccolta intermedi, la precisione del quantitativo di latte raccolto al momento dello scarico,
c) a livello di acquirente, l'esattezza delle dichiarazioni di cui all'articolo 8 del presente regolamento, in particolare mediante controlli incrociati con i documenti di cui all'articolo 24, paragrafi da 2 a 5, del presente regolamento, nonché l'attendibilità della contabilità di magazzino e degli approvvigionamenti di cui all'articolo 24, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento, sulla base dei documenti commerciali e d'altro tipo attestanti l'uso che è stato fatto del latte raccolto.
2. Per quanto riguarda le vendite dirette, i controlli riguardano in particolare:
a) a livello di azienda, la qualità di produttore ai sensi dell'articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1788/2003 nonché la compatibilità tra vendite dirette e capacità di produzione,
b) l'esattezza della dichiarazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento, in particolare mediante i documenti di cui all'articolo 24, paragrafo 6, del presente regolamento.
Art. 22 Intensità dei controlli
1.
I controlli di cui all'articolo 21, paragrafo 1, interessano almeno:
a) l’1 % dei produttori per ogni periodo di dodici mesi;
b) il 20 % del quantitativo di latte dichiarato dopo l’adeguamento per il periodo in questione; nonché
c) un campione rappresentativo dei trasporti di latte tra produttori e acquirenti selezionati.
I controlli sui trasporti di cui alla lettera c) sono eseguiti in particolare al momento dello scarico presso le latterie.
2. I controlli di cui all'articolo 21, paragrafo 2, interessano almeno:
a) il 5 % dei produttori; oppure
b) i seguenti due gruppi:
i) l'1 % dei produttori il cui quantitativo di riferimento individuale per le vendite dirette è inferiore a 5000 kg e le cui vendite dirette dichiarate per il periodo di dodici mesi interessato sono inferiori a 5000 kg di latte o equivalente latte;
ii) il 5 % dei produttori che non soddisfano le condizioni di cui al punto i).
3. Nel corso di un periodo di 5 anni, ogni acquirente deve essere stato oggetto di almeno un controllo.
4. Qualora un controllo riveli irregolarità o discrepanze di rilievo in una regione o parte di essa, l’autorità competente raddoppia il numero di controlli durante il periodo di dodici mesi in questione e il successivo periodo di dodici mesi in tale regione o parte di essa.
Sezione 2. Obblighi
Art. 23 Riconoscimento dell'acquirente
1. Per poter acquistare latte dai produttori ed operare sul territorio di un dato Stato membro, l'acquirente deve essere riconosciuto da tale Stato membro.
2. Fatte salve disposizioni più limitative dello Stato membro interessato, un acquirente è riconosciuto soltanto se:
a) comprova la propria qualità di commerciante ai sensi delle disposizioni nazionali;
b) dispone, nello Stato membro in questione, di locali in cui l'autorità competente possa consultare la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti di cui all'articolo 24, paragrafo 2;
c) si impegna a tenere aggiornati la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti di cui all'articolo 24, paragrafo 2;
d) si impegna a trasmettere almeno una volta all'anno all'autorità competente dello Stato membro in questione i conteggi e le dichiarazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
3.
Fatte salve eventuali sanzioni adottate dallo Stato membro interessato, il riconoscimento è revocato se non sono più soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).
Qualora venga constatato che l'acquirente ha trasmesso un conteggio o una dichiarazione inesatti o non ha rispettato l'impegno di cui al paragrafo 2, lettera c), o ripetutamente, un altro obbligo del regolamento (CE) n. 1788/2003, del presente regolamento o della normativa nazionale applicabile in materia, lo Stato membro revoca il riconoscimento o impone il pagamento di un importo proporzionale al volume di latte di cui trattasi e alla gravità dell'irregolarità.
4.
Su richiesta dell'acquirente, il riconoscimento può essere ristabilito dopo un periodo di almeno sei mesi, purché un nuovo controllo approfondito dia risultati soddisfacenti.
Le sanzioni di cui al paragrafo 3 non sono imposte qualora lo Stato membro constati che si tratta di un caso di forza maggiore o che l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave o ancora che è di importanza trascurabile in relazione al funzionamento del regime o all'efficacia dei controlli.
Art. 24 Obblighi dell'acquirente e del produttore
1. Il produttore si accerta che l'acquirente da lui rifornito sia riconosciuto. Gli Stati membri stabiliscono sanzioni in caso di consegna ad un acquirente non riconosciuto.
2. L'acquirente tiene a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro, per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno di elaborazione dei documenti in parola, da un lato, una contabilità di magazzino nella quale, per singolo periodo di dodici mesi e per ogni produttore, sono indicati il rispettivo nome e indirizzo, i dati di cui all'articolo 8, paragrafo 2, stabiliti per ogni mese o periodo di quattro settimane per i quantitativi consegnati, e per ogni anno per gli altri dati e, dall'altro, i documenti commerciali, la corrispondenza e le altre informazioni complementari previste dal regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio5 che permettano di controllare la suddetta contabilità di magazzino.
3. L'acquirente è responsabile della contabilizzazione di tutti i quantitativi di latte che gli sono stati consegnati. A tal fine tiene a disposizione dell'autorità competente, per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno di elaborazione dei documenti in parola, l'elenco degli acquirenti e delle imprese dedite al trattamento o alla trasformazione di latte che lo hanno rifornito, e registra, mese per mese, il quantitativo consegnato da ogni fornitore.
4. In occasione della raccolta nelle aziende, il latte deve essere scortato da un documento che individua la consegna. Inoltre, l'acquirente conserva la registrazione di ogni consegna individuale per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno di registrazione.
5. Il produttore che effettua consegne tiene a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro, per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno di elaborazione dei documenti in parola, i documenti concernenti i quantitativi di latte consegnati all'acquirente. Il produttore in questione tiene inoltre a disposizione dell'autorità competente il registro degli animali dell'azienda utilizzati per la produzione di latte, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio6.
6.
Il produttore che effettua vendite dirette tiene a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro, per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno di elaborazione dei documenti in parola, una contabilità di magazzino nella quale, per ogni periodo di dodici mesi, sono indicati, mese per mese e prodotto per prodotto, le vendite o i trasferimenti di latte o di prodotti lattiero-caseari.
I produttori il cui quantitativo individuale di riferimento per le vendite dirette è di 5000 kg o più registrano anche il latte e i prodotti lattiero-caseari che non sono stati venduti o trasferiti.
Gli Stati membri possono stabilire norme più dettagliate.
Egli tiene inoltre a disposizione dell'autorità competente il registro degli animali dell'azienda utilizzati per la produzione di latte, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000, e i documenti giustificativi che permettano di controllare la suddetta contabilità di magazzino.
Capo V. Comunicazioni
Art. 25 Comunicazioni relative alla ripartizione tra consegne e vendite dirette
1. Anteriormente al 1o luglio 2004 gli Stati membri comunicano alla Commissione la ripartizione tra consegne e vendite dirette dei quantitativi di riferimento individuali risultante dall'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1788/2003, se necessario convertiti conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.
2. Anteriormente al 1o febbraio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente all’articolo 69, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007:
a) i quantitativi definitivamente convertiti su richiesta dei singoli produttori fra le quote individuali per le consegne e per le vendite dirette;
b) la ripartizione tra consegne e vendite dirette della quota versata alla riserva nazionale conformemente all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 a decorrere dal 1o aprile del periodo di dodici mesi in questione.
Art. 26 Questionario
1.
Anteriormente al 1o settembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione il questionario di cui all'allegato I, debitamente compilato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1788/2003.
Il Portogallo compila il questionario fornendo informazioni supplementari al fine di distinguere il calcolo del prelievo tra il continente e le Azzorre, a norma del regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio7.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione trattiene forfettariamente, conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio8, un importo sugli anticipi relativi alle spese agricole degli Stati membri interessati. Tale importo è pari al prelievo dovuto per un superamento teorico del quantitativo di riferimento globale di cui trattasi ed è calcolato nel modo seguente:
a) se il questionario non è stato trasmesso entro il 1o settembre o se mancano dati essenziali per il calcolo del prelievo, la percentuale del superamento teorico è pari allo 0,005 % per settimana di ritardo;
b) se è stato constatato che la somma dei quantitativi consegnati o venduti direttamente, comunicati nella versione aggiornata di cui al paragrafo 3 del presente articolo, si discosta di oltre il 10 % dai dati forniti nella risposta iniziale al questionario, la percentuale del superamento teorico è pari allo 0,05 %.
3. In caso di modifica dei dati del questionario, in seguito segnatamente ai controlli di cui agli articoli da 18 a 21, lo Stato membro in questione trasmette alla Commissione una versione aggiornata del questionario anteriormente al 1o dicembre, al 1o marzo, al 1o giugno e al 1o settembre di ogni anno.
Art. 27 Altre comunicazioni
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 e del presente regolamento, nonché eventuali modifiche, entro un mese dall'adozione. Per le misure adottate ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del regolamento (CE) n. 1788/2003 o ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento, è allegata alla comunicazione una spiegazione delle misure adottate e della loro finalità.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il metodo o i metodi utilizzati nel quadro del presente regolamento per misurare la massa o, se del caso, per convertire il volume in massa, la giustificazione dei coefficienti adottati e le circostanze precise in cui sono applicabili nonché loro eventuali ulteriori modifiche.
3.
Anteriormente al 1o settembre 2004 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una breve relazione sul sistema di gestione dei rispettivi quantitativi di riferimento nazionali nonché, in caso di modifica del sistema, una versione aggiornata della relazione anteriormente al 1o settembre di ogni anno successivo.
La relazione comprende una descrizione della situazione, in particolare per quanto riguarda le misure adottate in caso di cessioni temporanee, trasferimenti con corrispondente trasferimento di terre, altre misure specifiche di trasferimento, l'utilizzo dei quantitativi inutilizzati riassegnati e il ricorso alla riserva nazionale.
4. Anteriormente al 1o ottobre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione concernente l’utilizzo della quota e la riscossione del prelievo nel corso del periodo di dodici mesi che termina il 31 marzo dello stesso anno civile. Gli Stati membri comunicano alla Commissione un aggiornamento della relazione entro il 1o dicembre in modo da includere eventuali nuove informazioni.
5. La relazione di cui al paragrafo 4 contiene informazioni sulla riassegnazione delle quote inutilizzate, inclusi il numero di produttori assegnatari e il metodo di calcolo delle assegnazioni. Gli Stati membri includono nella relazione almeno le informazioni di cui alla parte 1 dell’allegato II bis. Nel caso della relazione da comunicare prima del 1o ottobre 2009, essa contiene le informazioni pertinenti per i periodi di 12 mesi 2008/2009 e 2007/2008.
6. La relazione di cui al paragrafo 4 indica l’importo del prelievo sulle eccedenze versato a tutt’oggi all’autorità competente, il numero di produttori che a tutt’oggi contribuiscono al pagamento del prelievo sulle eccedenze, il numero di casi in cui il prelievo deve essere ancora pagato e l’importo in questione, il numero di casi in cui non è stato possibile riscuotere il prelievo a causa dell’incapacità definitiva di taluni produttori di pagare o in seguito a bancarotta e l’importo in questione. Gli Stati membri comunicano le informazioni pertinenti utilizzando il formato di cui alla parte 2 dell’allegato II bis. La relazione da presentare prima del 1o ottobre 2009 include informazioni dettagliate sulla riscossione dei prelievi per ciascun periodo di 12 mesi a partire dal 2003/2004 o, nel caso degli Stati membri che hanno applicato il regolamento per la prima volta dopo il 2003/2004, per ciascun periodo di 12 mesi di applicazione. Ogni successiva relazione aggiorna la situazione relativa alla riscossione degli eventuali prelievi sulle eccedenze precedentemente indicati come non ancora pagati.
7. Gli Stati membri che applicano il regime rateale di cui all'articolo 15, paragrafo 1, notificano alla Commissione entro il 30 novembre 2016 e il 30 novembre 2017 il numero dei beneficiari del regime e l'importo del prelievo non ancora versato da loro in relazione a ciascun pagamento annuale, indicandoli nella colonna i) della tabella contenuta nella parte 2 della relazione figurante nell'allegato II bis, con l'indicazione «regime rateale».
Capo VI. Disposizioni finali
Art. 28 Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1392/2001 è abrogato.
Tuttavia, esso continua ad applicarsi per il periodo 2003/2004 nonché, ove necessario, periodi precedenti salvo disposizioni contrarie previste dal regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.
Art. 29 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2004.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari1, in particolare l'articolo 24,
A norma del regolamento (CE) n. 1788/2003 il regime di prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari prosegue per undici periodi consecutivi di dodici mesi a decorrere dal 1o aprile 2004. Occorre stabilire le modalità di applicazione delle nuove disposizioni del summenzionato regolamento, le quali dovrebbero inoltre incorporare, in ampia misura, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari2. È quindi necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1392/2001.
Occorre stabilire norme che consentano di ripartire i quantitativi nazionali tra consegne e vendite dirette per ciascuno Stato membro. A tal fine, è necessario che gli Stati membri tengano conto delle nuove definizioni di "consegna" e "vendita diretta" di cui all'articolo 5, lettere f) e g), del regolamento (CE) n. 1788/2003 e informino i produttori interessati dalle nuove definizioni in questione.
Occorre inoltre che il presente regolamento specifichi gli elementi complementari occorrenti per il computo finale del prelievo dovuto per le consegne e di quello dovuto per le vendite dirette, le misure che garantiscono il pagamento del prelievo in tempo utile da parte dello Stato membro al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, ed infine le norme sui controlli al fine di garantire che i contributi al pagamento del prelievo sono stati correttamente riscossi.
Occorre stabilire quale incidenza vada attribuita al tenore di grassi del latte nel calcolo finale dei quantitativi consegnati. Sono necessarie disposizioni specifiche per i casi di modifica del quantitativo di riferimento per le consegne o di assegnazione di quantitativi di riferimento provenienti dalla riserva nazionale.
Poiché il regolamento (CE) n. 1788/2003 ha fissato per ciascuno Stato membro i tenori di riferimento di grassi, occorre stabilire le modalità di adeguamento dei tenori di riferimento individuali ogniqualvolta ciò è necessario.
È indispensabile, da un lato, controllare l'esattezza dei dati comunicati dagli acquirenti e dai produttori e, dall'altro, ripercuotere effettivamente il prelievo sui produttori responsabili del superamento dei quantitativi di riferimento nazionali. A tal fine occorre accentuare il ruolo degli Stati membri per quanto attiene alle misure di controllo e alle sanzioni che sono tenuti a predisporre per garantire la corretta riscossione dei contributi al pagamento del prelievo. In particolare è opportuno che gli Stati membri elaborino, sulla scorta dell'analisi dei rischi, un piano di controllo nazionale per ciascun periodo di dodici mesi e che svolgano controlli a livello dell'azienda, del trasporto e dell'acquirente ai fini della lotta contro eventuali irregolarità e frodi. È inoltre necessario precisare le scadenze e il numero di controlli necessari per consentire la verifica, entro un termine preciso, del rispetto del regime da parte di tutti gli attori. Inoltre, sono necessarie sanzioni in caso di inosservanza di queste esigenze fondamentali.
Occorre inoltre che gli Stati membri riconoscano gli acquirenti che operano sul loro territorio e che siano previste disposizioni dettagliate in caso di inosservanza del presente regolamento da parte degli acquirenti.
Poiché le comunicazioni alla Commissione hanno una funzione importante nell'ambito della gestione del regime, esse dovrebbero essere aumentate. In particolare, sono fondamentali per la gestione del regime da parte della Commissione le comunicazioni in merito alla ripartizione tra consegne e vendite dirette nonché le risposte al questionario annuale. Il rispetto dei termini fissati costituisce anch'esso un fattore che favorisce la gestione efficace. È inoltre opportuno che la Commissione venga informata in dettaglio sull'attuazione a livello nazionale, per migliorare la sua conoscenza dei diversi sistemi utilizzati negli Stati membri.
È necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data del regolamento (CE) n. 1788/2003.
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2004. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione