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Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati

Testo vigente

Capo III. Norme minime per i procedimenti relativi ai crediti non contestati

Art. 12 Campo di applicazione delle norme minime

1. La decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c), può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il procedimento giudiziario nello Stato membro d'origine è conforme ai requisiti procedurali stabiliti dal presente Capo.

2. I medesimi requisiti si applicano al rilascio di un certificato di titolo esecutivo europeo o di un certificato sostitutivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 relativo ad una decisione che fa seguito all'impugnazione di un'altra decisione giudiziaria se, all'atto di detta decisione, ricorrono le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c).

Art. 13 Notificazione con prova di ricevimento da parte del debitore

1. La domanda giudiziale o un atto equivalente può essere stato notificato al debitore secondo una delle seguenti forme:

  1. a) notificazione in mani proprie, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal debitore,

  2. b) notificazione in mani proprie, attestata da un documento firmato dalla persona competente che ha provveduto alla notificazione, in cui si dichiara che il debitore ha ricevuto il documento o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale e con l'indicazione della data della notificazione,

  3. c) notificazione a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal debitore,

  4. d) notificazione con mezzi elettronici, in particolare mediante telecopia o posta elettronica, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal debitore.

  5. e) mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione di cui all'articolo 19 e all'articolo 19 bis del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio1.

2. Qualsiasi citazione a comparire in udienza può essere stata notificata al debitore in conformità del paragrafo 1 o oralmente in una precedente udienza riguardante lo stesso credito e iscritta nel processo verbale di detta udienza.

Art. 14 Notificazione senza prova di ricevimento da parte del debitore

1. La notificazione della domanda giudiziale o dell'atto equivalente e delle citazioni a comparire in udienza al debitore può anche essere stata effettuata secondo una delle seguenti forme:

  1. a) notificazione a mani proprie, presso l'indirizzo personale del debitore, a persona con esso convivente o che lavori come dipendente nell'abitazione del debitore;

  2. b) se il debitore è un lavoratore autonomo, o una persona giuridica, notificazione in mani proprie nei suoi "locali commerciali" a una persona alle dipendenze del debitore;

  3. c) deposito del documento nella cassetta delle lettere del debitore;

  4. d) deposito del documento presso un ufficio postale o un'autorità pubblica competente e relativa comunicazione scritta depositata nella cassetta delle lettere del debitore, purché dalla comunicazione scritta risulti chiaramente la natura giudiziaria del documento o il fatto che tale comunicazione ha l'efficacia legale della notificazione e che determina la decorrenza dei termini ai fini del calcolo della loro scadenza;

  5. e) notificazione a mezzo posta senza avviso di ricevimento conformemente al paragrafo 3, laddove il debitore è domiciliato nello Stato membro di origine;

  6. f) notificazione con mezzi elettronici attestata da conferma automatica della trasmissione, a condizione che il debitore abbia preventivamente accettato in modo esplicito questo metodo di notificazione.

2. Ai fini del presente regolamento la notificazione di cui al paragrafo 1 non è ammissibile se l'indirizzo del debitore non è conosciuto con certezza.

3. La notificazione, ai sensi del paragrafo 1, lettere da a) a d), è attestata da:

  1. a) un documento, sottoscritto dalla persona competente che ha provveduto alla notificazione, che certifica quanto segue:

    1. i) la forma di notificazione;

    2. ii) la data in cui è stata effettuata;

    3. iii) se la notificazione è stata effettuata a persona diversa dal debitore, il nome di questa persona e il suo legame con il debitore stesso,

    o

  2. b) una dichiarazione di ricevimento sottoscritta dalla persona cui è stata effettuata la notificazione, ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b).

Art. 16

Informazioni al debitore riguardo al credito Al fine di garantire la debita informazione del debitore riguardo al credito, nella domanda giudiziale o nell'atto equivalente devono essere stati indicati:

  1. a) il nome e l'indirizzo delle parti;

  2. b) l'importo del credito;

  3. c) se è richiesto il pagamento di interessi, il tasso d'interesse e il periodo per il quale sono richiesti, salvo che la legislazione dello Stato membro d'origine preveda un interesse legale che si aggiunga automaticamente al capitale;

  4. d) una dichiarazione riguardante le motivazioni della domanda.

Art. 17

Informazione del debitore riguardo agli adempimenti procedurali necessari per contestare il credito Nella domanda giudiziale, nell'atto equivalente, nelle eventuali citazioni a comparire all'udienza o in un atto contestuale deve essere stato indicato con chiarezza quanto segue:

  1. a) i requisiti procedurali per contestare il credito, compresi il termine per contestare il credito per iscritto o, se del caso, il termine fissato per l'udienza, il nome e l'indirizzo dell'istituzione alla quale, a seconda dei casi, deve essere data una risposta o dinanzi alla quale si richiede di comparire e se vi sia l'obbligo di essere rappresentati da un avvocato;

  2. b) le conseguenze della mancanza di un'eccezione o della mancata comparizione, in particolare, se del caso, la possibilità che sia pronunciata o resa esecutiva una decisione giudiziaria contro il debitore e la responsabilità delle spese connesse al procedimento giudiziario.

Art. 18 Sanatoria dell'inosservanza delle norme minime

1. L'inosservanza, nel procedimento svoltosi nello Stato membro d'origine, dei requisiti procedurali di cui agli articoli da 13 a 17 è sanata e la decisione giudiziaria può essere certificata come titolo esecutivo europeo se:

  1. a) la decisione è stata notificata al debitore secondo le norme di cui agli articoli 13 o 14; e

  2. b) il debitore ha avuto la possibilità di ricorrere contro la decisione per mezzo di un riesame completo ed è stato debitamente informato con la decisione o con un atto ad essa contestuale delle norme procedurali per proporre tale ricorso, compreso il nome e l'indirizzo dell'istituzione alla quale deve essere proposto e, se del caso, il termine previsto; e

  3. c) il debitore non ha impugnato la decisione di cui trattasi conformemente ai relativi requisiti procedurali.

2. L'inosservanza, nel procedimento svoltosi nello Stato membro d'origine, dei requisiti procedurali di cui agli articoli 13 o 14 è sanata se il comportamento del debitore nel corso del procedimento giudiziario dimostra che questi ha ricevuto il documento da notificare personalmente ed in tempo utile per potersi difendere.

Art. 19 Norme minime per il riesame in casi eccezionali

1. Oltre ai requisiti di cui agli articoli da 13 a 18, una decisione giudiziaria può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il debitore, conformemente alla legislazione dello Stato membro di origine, è legittimato a chiedere il riesame della decisione nel caso in cui:

  1. a)

    1. i) la domanda giudiziale o un atto equivalente o, se del caso, le citazioni a comparire in udienza siano stati notificati secondo una delle forme previste all'articolo 14, e

    2. ii) la notificazione non sia stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese, per ragioni a lui non imputabili,

    o

  2. b) il debitore non abbia avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili,

purché in entrambi i casi agisca tempestivamente.

2. Il presente articolo non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di consentire l'accesso al riesame di una decisione giudiziaria a condizioni più vantaggiose di quelle indicate al paragrafo 1.

Capo IV. Esecuzione

Art. 20 Procedimento di esecuzione

1.

Fatte salve le disposizioni del presente capo, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

Una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è eseguita alle stesse condizioni di una decisione giudiziaria pronunciata nello Stato membro dell'esecuzione.

2. Il creditore è tenuto a fornire alle autorità competenti dell'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione:

  1. a) una copia della decisione che presenti le condizioni di autenticità prescritte, e

  2. b) una copia del certificato di titolo esecutivo europeo che presenti le condizioni di autenticità prescritte, e

  3. c) se del caso, una trascrizione del certificato di titolo esecutivo europeo o una traduzione del certificato di titolo esecutivo europeo nella lingua ufficiale dello Stato membro dell'esecuzione oppure, ove tale Stato abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui viene chiesta l'esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, o in un'altra lingua che lo Stato membro dell'esecuzione abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni della Comunità europea, diversa/diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali ammette la compilazione del certificato. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

3. Alla parte che in uno Stato membro chieda l'esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo in un altro Stato membro non possono essere richiesti cauzioni, garanzie o depositi, comunque siano denominati, a causa della qualità di straniero/a o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell'esecuzione.

Art. 21 Rifiuto dell'esecuzione

1. Su richiesta del debitore l'esecuzione è rifiutata dal giudice competente dello Stato membro dell'esecuzione se la decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è incompatibile con una decisione anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che:

  1. a) la decisione anteriore riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti, e

  2. b) la decisione anteriore sia stata pronunciata nello Stato membro dell'esecuzione o soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro dell'esecuzione, e

  3. c) il debitore non abbia fatto valere e non abbia avuto la possibilità di far valere l'incompatibilità nel procedimento svoltosi nello Stato membro d'origine.

2. In nessun caso la decisione o la sua certificazione come titolo esecutivo europeo può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro dell'esecuzione.

Art. 22 Accordi con paesi terzi

Il presente regolamento lascia impregiudicati gli accordi anteriori all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001 con i quali gli Stati membri si siano impegnati, ai sensi dell'articolo 59 della convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, a non riconoscere una decisione emessa, in particolare in un altro Stato contraente della convenzione, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale in un paese terzo, qualora la decisione sia stata fondata, in un caso previsto all'articolo 4 della convenzione, soltanto sulle norme in materia di competenza di cui all'articolo 3, secondo comma, della convenzione stessa.

Art. 23 Sospensione o limitazione dell'esecuzione

Se il debitore ha

impugnato una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo, anche con domanda di riesame ai sensi dell'articolo 19, o

chiesto la rettifica o la revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo a norma dell'articolo 10,

il giudice o l'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione può, su istanza del debitore,

  1. a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi, o

  2. b) subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l'importo, o

  3. c) in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione.

Capo V. Transazioni giudiziarie e atti pubblici

Art. 24 Transazioni giudiziarie

1. Le transazioni aventi ad oggetto crediti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, approvate dal giudice o concluse dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario ed aventi efficacia esecutiva nello Stato membro in cui sono state approvate o concluse, su richiesta presentata al giudice che le ha approvate o dinanzi al quale sono state concluse, sono certificate come titoli esecutivi europei, utilizzando il modello riportato nell'allegato II.

2. La transazione certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro di origine è eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi alla sua esecutività.

3. Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni del capo II, ad eccezione dell'articolo 5, dell'articolo, 6, paragrafo 1 e dell'articolo 9, paragrafo 1, e le disposizioni del capo IV, ad eccezione dell'articolo 21, paragrafo 1 e dell'articolo 22.

Art. 25 Atti pubblici

1. Gli atti pubblici aventi ad oggetto crediti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dotati di efficacia esecutiva in uno Stato membro, su richiesta presentata all'autorità designata dallo Stato membro d'origine, sono certificati come titoli esecutivi europei, utilizzando il modello riportato nell'allegato III.

2. Un atto pubblico certificato come titolo esecutivo europeo nello Stato membro di origine è eseguito negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi alla sua esecutività.

3. Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni del capo II, ad eccezione dell'articolo 5, dell'articolo 6, paragrafo 1 e dell'articolo 9, paragrafo 1, e le disposizioni del capo IV, ad eccezione dell'articolo 21, paragrafo 1 e dell'articolo 22.

Capo VI. Disposizione transitoria

Art. 26 Disposizione transitoria

Il presente regolamento si applica solo alle decisioni giudiziarie rese, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti o registrati posteriormente alla sua entrata in vigore.

Capo VII. Relazioni con gli altri atti comunitari

Art. 27 Relazioni con il regolamento (CE) n. 44/2001

Il presente regolamento non pregiudica la possibilità di chiedere il riconoscimento e l'esecuzione conformemente al regolamento (CE) n. 44/2001 di una decisione giudiziaria, di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico relativi a un credito non contestato.

Capo VIII. Disposizioni generali e finali

Art. 29 Informazioni sul procedimento e sulle autorità di esecuzione

Gli Stati membri collaborano nel fornire ai cittadini ed agli ambienti professionali le informazioni riguardanti

  1. a) i metodi e i procedimenti di esecuzione negli Stati membri e

  2. b) le autorità competenti per l'esecuzione negli Stati membri

in particolare attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio9.

Art. 30 Informazioni relative ai rimedi giuridici, alle lingue ed alle autorità

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione

  1. a) la procedura di rettifica e di revoca di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e di riesame di cui all'articolo 19, paragrafo 1;

  2. b) le lingue ammesse ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera c);

  3. c) gli elenchi delle autorità di cui all'articolo 25;

ed ogni conseguente modifica.

2. La Commissione rende le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 accessibili a tutti mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e con ogni altro mezzo appropriato.

Art. 31 Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 bis, al fine di modificare gli allegati per aggiornare i modelli di certificato.

Art. 31 bis Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 31 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 ottobre 2022. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all’articolo 31 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio»2 del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 31 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.