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Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

Testo vigente

ALLEGATO II

ALLEGATO II REQUISITI CONCERNENTI DIVERSI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

SEZIONE I: MARCHIATURA D'IDENTIFICAZIONE

Ove richiesto a norma dell'articolo 5 o 6, e fatte salve le disposizioni di cui all'allegato III, gli operatori del settore alimentare devono garantire che i prodotti di origine animale abbiano una marchiatura d'identificazione effettuata ai sensi delle disposizioni in appresso.

A. APPLICAZIONE DELLA MARCHIATURA D'IDENTIFICAZIONE

  1. 1. Il marchio di identificazione va apposto prima che il prodotto lasci lo stabilimento di produzione.

  2. 2. È tuttavia necessario applicare un nuovo marchio al prodotto laddove ne vengano rimossi l'imballaggio e/o la confezione oppure qualora esso sia ulteriormente trasformato in un altro stabilimento. In questi casi il nuovo marchio deve indicare il numero di riconoscimento dello stabilimento in cui hanno luogo tali operazioni.

  3. 3. Per gli imballaggi di uova non è necessario un marchio di identificazione se viene applicato un codice del centro d’imballaggio ai sensi dell’allegato XIV, parte A, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio23:

  4. 4. Gli operatori del settore alimentare devono, a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002, disporre di sistemi e procedure che consentano di identificare gli operatori che hanno messo a loro disposizione, e ai quali hanno consegnato, prodotti di origine animale.

B. FORMA DELLA MARCHIATURA D'IDENTIFICAZIONE

  1. 5. Il marchio dev'essere leggibile e indelebile e i caratteri devono essere facilmente decifrabili; dev'essere chiaramente esposto in modo da poter essere controllato dalle autorità competenti.

  2. 6. Il marchio deve indicare il nome del paese in cui è situato lo stabilimento, indicato per esteso o mediante un codice a due lettere conforme alla norma ISO pertinente. Nel caso degli Stati membri7, tuttavia, i codici sono BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE e UK (NI).

  3. 7. Il marchio deve indicare il numero di riconoscimento dello stabilimento. Se uno stabilimento produce sia alimenti a cui si applica il presente regolamento che alimenti a cui esso non si applica, l'operatore del settore alimentare può utilizzare lo stesso marchio d'identificazione a entrambi i tipi di alimenti.

  4. 8. Se apposto in uno stabilimento all’interno dell’Unione, il marchio deve essere di forma ovale e recare l’abbreviazione di Unione europea («UE») in una delle lingue ufficiali dell’Unione, come segue: EC, EU, EL, UE, EE, AE, ES, EÚ. Tali abbreviazioni non devono rientrare nei marchi apposti da imprese situate all’esterno dell’Unione su prodotti importati nell’Unione.

  5. 8 bis. I requisiti relativi alla forma del marchio di identificazione di cui alla presente parte B possono essere sostituiti dai requisiti relativi a un marchio di identificazione speciale conformemente all’articolo 65, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio8 e alle norme adottate ai sensi dell’articolo 67, lettera a), dell’articolo 71, paragrafo 3 o 4, o dell’articolo 259, paragrafo 1 o 2, di tale regolamento.

Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

C. METODO PER LA MARCHIATURA

  1. 9. Secondo la presentazione dei vari prodotti di origine animale, il marchio può essere apposto direttamente sul prodotto, sull'involucro o sull'imballaggio o essere stampato su un'etichetta apposta a sua volta sul prodotto, sull'involucro o sull'imballaggio. Il marchio può consistere anche in una targhetta inamovibile di materiale resistente.

  2. 10. Nel caso di tagli di carne e frattaglie imballati, il marchio deve essere apposto su un'etichetta fissata all'imballaggio o essere stampato sull'imballaggio stesso, in modo da essere distrutto al momento dell'apertura. Ciò non è necessario tuttavia se l'apertura comporta la distruzione dell'imballaggio. Se il confezionamento offre la stessa protezione dell'imballaggio l'etichetta può essere fissata sul confezionamento.

  3. 11. Nel caso di prodotti di origine animale collocati in contenitori da trasporto o in grandi imballaggi e destinati ad essere ulteriormente manipolati, trasformati, confezionati o imballati in un altro stabilimento, il marchio può essere apposto sulla superficie esterna del contenitore o dell'imballaggio.

  4. 12. Nel caso di prodotti di origine animale liquidi, granulati o in polvere trasportati sfusi e di prodotti della pesca trasportati sfusi, il marchio d'identificazione non è necessario se i documenti di accompagnamento contengono le informazioni di cui ai punti 6 e 7 e, se del caso, 8.

  5. 13. Quando i prodotti di origine animale sono posti in un imballaggio destinato al consumatore finale è sufficiente che il marchio sia apposto soltanto sulla superficie esterna di detto imballaggio.

  6. 14. Quando il marchio è apposto direttamente sui prodotti di origine animale, i colori utilizzati devono essere autorizzati conformemente alle disposizioni comunitarie relative all'uso dei coloranti nei prodotti alimentari.

SEZIONE II: OBIETTIVI DELLE PROCEDURE BASATE SUI PRINCIPI HACCP

  1. 1. Gli operatori del settore alimentare che gestiscono i macelli devono assicurare che le procedure da essi messe in atto conformemente ai requisiti generali di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 soddisfino i requisiti che l’analisi di rischio riveli necessari e gli specifici requisiti elencati nel punto 2.

  2. 2. Le procedure devono garantire che ogni animale o, se del caso, ogni lotto di animali ammesso nei locali del macello:

    1. a) sia adeguatamente identificato;

    2. b) sia accompagnato dalle opportune informazioni fornite dall'azienda di provenienza di cui alla sezione III;

    3. c) non provenga da un’azienda o da una zona soggetta a un divieto di movimento o ad altre restrizioni per ragioni connesse con la salute umana o animale, salvo se l’autorità competente lo permette;

    4. d) sia pulito;

    5. e) sia sano, per quanto l'operatore del settore alimentare possa giudicare; e

    6. f) sia in condizioni soddisfacenti di benessere al momento dell'arrivo nel macello.

  3. 3. In caso di inosservanza di uno dei requisiti di cui al punto 2, l’operatore del settore alimentare deve avvertire il veterinario ufficiale e adottare le misure appropriate.

SEZIONE III: INFORMAZIONI SULLA CATENA ALIMENTARE

Gli operatori del settore alimentare che gestiscono i macelli o i centri di lavorazione della selvaggina devono, se del caso, richiedere, ricevere, controllare le informazioni sulla catena alimentare nonché intervenire come previsto nella presente sezione per tutti gli animali, diversi dalla selvaggina selvatica, avviati o destinati ad essere avviati al macello o al centro di lavorazione della selvaggina.

  1. 1. I gestori dei macelli o centri di lavorazione della selvaggina non devono accettare animali nei locali dei macelli o centri di lavorazione della selvaggina senza aver chiesto, e ottenuto, le pertinenti informazioni sulla catena alimentare contenute nei registri tenuti presso l’azienda di provenienza degli animali a norma del regolamento (CE) n. 852/2004.

  2. 2. I gestori dei macelli o centri di lavorazione della selvaggina devono essere in possesso delle informazioni almeno 24 ore prima dell'arrivo degli animali nei macelli o centri di lavorazione della selvaggina, tranne nelle circostanze di cui al punto 7.

  3. 3. Le pertinenti informazioni sulla catena alimentare di cui al punto 1 riguardano, in particolare:

    1. a) lo status sanitario dell’azienda di provenienza o lo status sanitario del territorio regionale per quanto riguarda gli animali e il riconoscimento ufficiale dell’applicazione, da parte dell’azienda, di condizioni di stabulazione controllata in materia di Trichine conformemente all’allegato IV, capitolo I, punto a) del regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione24;

    2. b) le condizioni di salute degli animali;

    3. c) i medicinali veterinari somministrati e gli altri trattamenti cui sono stati sottoposti gli animali nell'arco di un determinato periodo e con un tempo di sospensione superiore a zero giorni, come pure le date delle somministrazioni e dei trattamenti e i tempi di sospensione;

    4. d) la presenza di malattie che potrebbero incidere sulla sicurezza delle carni;

    5. e) i risultati, se pertinenti ai fini della tutela della salute pubblica, di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati dagli animali o su altri campioni prelevati al fine di diagnosticare malattie che potrebbero incidere sulla sicurezza delle carni, compresi i campioni prelevati nel quadro del monitoraggio e controllo delle zoonosi e dei residui;

    6. f) le pertinenti relazioni relative alle ispezioni ante e post mortem sugli animali della stessa azienda di provenienza, comprese, in particolare, le relazioni del veterinario ufficiale;

    7. g) i dati relativi alla produzione, quando ciò potrebbe indicare la presenza di una malattia;

    8. h) il nome e l’indirizzo del veterinario privato che assiste di norma l'azienda di provenienza.

  4. 4.

    1. a) Tuttavia non è necessario che i conduttori dei macelli o centri di lavorazione della selvaggina siano in possesso:

      1. i) delle informazioni di cui al punto 3, lettere a), b), f) e h), se il conduttore è già a conoscenza di tali informazioni (ad esempio grazie ad un accordo permanente o ad un sistema di garanzia della qualità); oppure

      2. ii) delle informazioni di cui al punto 3, lettere a), b), f) e g), se il produttore dichiara che non vi sono informazioni da riferire al riguardo.

    2. b) Le informazioni non devono necessariamente essere fornite quale estratto integrale dei registri dell'azienda di provenienza. Esse possono essere trasmesse con scambio di dati elettronici o sotto forma di dichiarazione standardizzata firmata dal produttore.

  5. 5. Gli operatori del settore alimentare che decidono di accettare gli animali nei locali del macello o centro di lavorazione della selvaggina previa valutazione delle pertinenti informazioni sulla catena alimentare, devono mettere queste ultime a disposizione del veterinario ufficiale senza indugio e, salvo nelle circostanze di cui al punto 7, almeno 24 ore prima dell’arrivo degli animali o del lotto. L’operatore del settore alimentare deve notificare al veterinario ufficiale qualsiasi informazione che pone un problema di ordine sanitario prima dell’ispezione ante mortem dell’animale in questione.

  6. 6. Se un animale arriva al macello o centro di lavorazione della selvaggina senza informazioni sulla catena alimentare, l’operatore deve immediatamente notificarlo al veterinario ufficiale. La macellazione dell’animale non può aver luogo fino a quando il veterinario ufficiale non lo autorizzi.

  7. 7. Se l’autorità competente lo permette, e se ciò non compromette gli obiettivi del presente regolamento, le informazioni sulla catena alimentare possono pervenire meno di 24 ore prima dell’arrivo, oppure accompagnare gli animali di qualsiasi specie ai quali si riferiscono al momento dell’arrivo al macello o centro di lavorazione della selvaggina. Tuttavia, qualsiasi informazione sulla catena alimentare la cui conoscenza possa turbare gravemente l’attività del macello o centro di lavorazione della selvaggina è comunicata in tempo utile all’operatore del settore alimentare che gestisce il macello o centro di lavorazione della selvaggina prima che gli animali vi arrivino, in modo da consentirgli di organizzare di conseguenza l’attività del macello o centro di lavorazione della selvaggina. L’operatore del settore alimentare che gestisce il macello o centro di lavorazione della selvaggina deve valutare le informazioni rilevanti e trasmettere al veterinario ufficiale le informazioni sulla catena alimentare ricevute. La macello o centro di lavorazione della selvaggina o la tolettatura degli animali non possono aver luogo fino a quando il veterinario ufficiale non lo autorizzi.

  8. 8. Gli operatori del settore alimentare devono controllare i passaporti di cui sono muniti i solipedi domestici per assicurare che gli animali siano destinati alla macellazione per il consumo umano. Se accettano gli animali per la macellazione, essi devono dare il passaporto al veterinario ufficiale.

SEZIONE IV: REQUISITI APPLICABILI AGLI ALIMENTI CONGELATI DI ORIGINE ANIMALE

  1. 1. Ai fini della presente sezione, per «data di produzione» si intende:

    1. a) la data di macellazione per le carcasse, le mezzene e i quarti di carcasse;

    2. b) la data di uccisione per la selvaggina;

    3. c) la data di raccolta o di pesca per i prodotti ittici;

    4. d) la data di trasformazione, taglio, tritatura o preparazione, a seconda dei casi, per qualsiasi altro alimento di origine animale.

  2. 2. Prima della fase di etichettatura degli alimenti in conformità alla direttiva 2000/13/CE o della loro ulteriore trasformazione, gli operatori del settore alimentare devono garantire che per gli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano le seguenti informazioni siano messe a disposizione dell'operatore del settore alimentare a cui vengono forniti gli alimenti e, su richiesta, dell'autorità competente:

    1. a) la data di produzione; e

    2. b) la data di congelamento, qualora diversa dalla data di produzione.

    Se un alimento è prodotto a partire da una partita di materie prime con diverse date di produzione e di congelamento, devono essere rese note le date di produzione e/o congelamento meno recenti, a seconda dei casi.

  3. 3. La scelta della forma più idonea in cui vanno messe a disposizione tali informazioni resta a discrezione del fornitore degli alimenti congelati, purché le informazioni richieste al paragrafo 2 siano chiaramente e inequivocabilmente rese disponibili all'operatore del settore alimentare a cui vengono forniti gli alimenti e da questo rintracciabili.