diritto.io

Regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione del 21 settembre 2004 recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari

Testo vigente

Art. 48

Le operazioni di liquidazione, di ordinazione, nonché di pagamento delle spese devono essere eseguite entro i termini e secondo le disposizioni del regolamento finanziario generale e delle sue modalità di esecuzione.

Capo 6. Il revisore interno

Art. 49

La funzione di revisore interno è esercitata nelle agenzie esecutive dal revisore interno della Commissione.

Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti delle agenzie esecutive, le stesse competenze attribuitegli nei confronti dei servizi della Commissione ai sensi degli articoli 85 e 86 del regolamento finanziario generale. Egli trasmette al comitato di direzione ed al direttore i suoi accertamenti e raccomandazioni. Nella relazione annuale da presentare alla Commissione a norma dell'articolo 86, paragrafo 3 del regolamento finanziario generale, il revisore interno indica il numero e il tipo di revisioni contabili effettuate riguardo alle agenzie, le raccomandazioni formulate e le azioni intraprese in risposta a tali raccomandazioni. Queste informazioni sono trasmesse anche all'agenzia interessata.

La responsabilità del revisore interno, nell'esercizio delle sue funzioni, è stabilita a norma dell'articolo 87 del regolamento finanziario generale.

Ogni anno il direttore redige una relazione, indicando in compendio il numero e il tipo di revisioni contabili interne effettuate dal revisore contabile interno, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a tali raccomandazioni. Egli trasmette la relazione alla Commissione dopo averne preventivamente informato il comitato di direzione. La Commissione include questa relazione nella sua relazione ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 4 del regolamento finanziario generale.

Titolo V. Aggiudicazione degli appalti pubblici

Art. 50

1. Per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, si applicano le disposizioni pertinenti del regolamento finanziario generale e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, nel rispetto dei paragrafi da 3 a 5 del presente articolo.

2. Le agenzie possono chiedere di essere associate, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, nell'aggiudicazione di appalti della Commissione o degli appalti interistituzionali.

3. Quando la Commissione, gli uffici interistituzionali o il Centro di traduzione sono in grado di fornire merci, prestare servizi o effettuare lavori, le agenzie esecutive si rivolgono in via prioritaria a tali organismi. Lo stesso vale quando questi organismi sono in grado di provvedere in tal senso tramite contratti con operatori economici e di prestare servizi supplementari di portata maggiore rispetto a quelli di un semplice intermediario o consulente. L'agenzia conclude accordi con tali organismi.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 101 del regolamento finanziario generale, il bando di gara stabilisce che fino al momento della firma del contratto, l'agenzia può rinunciare all'appalto o annullare la procedura di aggiudicazione dell'appalto, senza che i candidati o gli offerenti possano pretendere un qualsivoglia indennizzo.

5.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 103 del regolamento finanziario generale, i bandi di gara lanciati dall'agenzia prevedono che essa possa sospendere la procedura e prendere le misure del caso, tra cui l'annullamento della procedura alle condizioni stabilite in detto articolo.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 103 del regolamento finanziario generale, i contratti conclusi dall'agenzia con gli operatori economici stabiliscono che essa possa adottare le misure specificate in detto articolo alle condizioni ivi previste

Titolo v bis. Progetti con incidenze significative sul bilancio

Art. 50 bis

Il comitato di direzione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del suo bilancio amministrativo, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora uno dei rami dell’autorità di bilancio comunichi intenda formulare un parere, notifica all'agenzia in questione, entro due settimane dal ricevimento dell'informazione relativa al progetto, che intende formulare detto parere. In assenza di risposta, l'agenzia può procedere con l'operazione prevista.

Questo parere è trasmesso all'agenzia interessata ed alla Commissione entro due settimane della notifica di cui al secondo paragrafo.

Titolo v ter. Esperti

Art. 50 ter

L'articolo 265 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applica, mutatis mutandis, per la selezione di esperti. Tali esperti sono remunerati in base a un importo fisso, perché coadiuvino l'agenzia, in particolare valutando proposte e domande di sovvenzione od offerte per gare d'appalto, e perché prestino assistenza tecnica nel seguito da dare ai progetti e nella loro valutazione finale. L'agenzia può avvalersi anche degli elenchi di esperti compilati dalla Commissione.

Titolo VI. Rendiconto e contabilità

Capo 1. Rendiconto

Art. 51

I conti dell'agenzia comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio. Essi sono accompagnati da una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. Tale relazione fornisce informazioni, fra l'altro, sul tasso di esecuzione degli stanziamenti insieme a una sintesi sugli storni di stanziamenti fra le varie voci del bilancio.

Art. 52

I conti devono essere regolari, sinceri e completi e devono fornire un'immagine fedele di quanto segue:

  1. a) per gli stati finanziari, degli elementi di attivo, di passivo, degli oneri e proventi, dei diritti e obblighi non ripresi nell'attivo e nel passivo e dei flussi di cassa;

  2. b) per le relazioni sull'esecuzione del bilancio, degli elementi dell'esecuzione del bilancio in entrate e in spese.

Art. 53

Gli stati finanziari sono formati sulla base dei seguenti principi contabili generalmente ammessi, precisati nel regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, vale a dire la continuità delle attività, la prudenza, la costanza dei metodi contabili, la comparabilità delle informazioni, l'importanza relativa, la non compensazione, la preminenza della realtà sull'apparenza, la contabilità per competenza.

Art. 54

Secondo il principio della contabilità per competenza, gli stati finanziari riprendono oneri e proventi dell'esercizio, indipendentemente dalla data di pagamento o d'incasso.

Il valore degli elementi di attivo e di passivo è determinato in funzione delle norme di valutazione fissate dai metodi contabili di cui all'articolo 59.

Art. 55

Gli stati finanziari sono presentati in euro e comprendono quanto segue:

  1. a) il bilancio finanziario e il conto del risultato economico, che rappresentano la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico al 31 dicembre dell'esercizio trascorso; sono presentati secondo la struttura stabilita dalla direttiva del Consiglio sui conti annuali di alcuni tipi di società, tenendo conto tuttavia della natura particolare delle attività dell'agenzia;

  2. b) la tabella dei flussi di cassa che fa apparire gli incassi e gli esborsi dell'esercizio e la situazione finale di tesoreria;

  3. c) la situazione di variazione del patrimonio netto che presenta in modo dettagliato gli aumenti e le diminuzioni, intervenuti nel corso dell'esercizio, di ogni elemento dei conti del capitale.

L'allegato degli stati finanziari completa e commenta le informazioni presentate, fornendo le informazioni supplementari prescritte dalla pratica contabile ammessa a livello internazionale, allorché tali informazioni siano pertinenti per le attività dell'agenzia.

Art. 56

Le relazioni sull'esecuzione del bilancio sono presentate in euro. Esse comprendono:

  1. a) il conto di risultato dell'esecuzione del bilancio che ricapitola la totalità delle operazioni di bilancio dell'esercizio in entrate e in spese, presentato secondo la stessa struttura del bilancio;

  2. b) l'allegato al conto di risultato dell'esecuzione del bilancio, che ne completa e commenta le informazioni.

Art. 57

I conti dell'agenzia sono consolidati con quelli della Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 58/2003 e conformemente alle seguenti disposizioni:

  1. a) il comitato di direzione comunica al contabile della Commissione e alla Corte dei conti, entro il 1o marzo che segue l'esercizio chiuso, i conti provvisori corredati dalla relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio e trasmette la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria al Parlamento europeo e al Consiglio alla medesima data;

  2. b) il comitato di direzione approva, sulla base del progetto stabilito dal direttore, i conti definitivi dell'agenzia e li trasmette entro il 1o luglio che segue l'esercizio chiuso, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

  3. c) i conti definitivi dell'agenzia, consolidati con quelli della Commissione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaentro il 15 novembre che segue l'esercizio chiuso;

  4. d) il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate nel quadro della relazione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 58/2003 entro e non oltre il 30 settembre.

Capo 2. Contabilità

Art. 58

1.

La contabilità dell'agenzia è il sistema di organizzazione dell'informazione di bilancio e finanziaria che permette di raccogliere, classificare e registrare dati in cifre.

La contabilità si compone di una contabilità generale e di una contabilità di bilancio. Le due contabilità sono tenute per anno civile in euro.

I dati della contabilità generale e di bilancio sono stabiliti alla chiusura dell'esercizio finanziario in vista della formazione dei conti di cui al capo 1.

2. Il paragrafo 1 non osta alla tenuta di una contabilità analitica da parte dell'ordinatore.

Art. 59

Le norme e i metodi contabili, nonché il piano contabile armonizzato utilizzato dall'agenzia sono adottati dal contabile della Commissione per analogia con l’articolo 133 del regolamento finanziario generale.

Art. 60

La contabilità generale riproduce in forma cronologica, secondo il metodo della partita doppia, gli eventi e le operazioni che intervengono nella situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'agenzia.

Art. 61

I movimenti di ciascun conto e i relativi saldi sono iscritti nei libri contabili.

Ogni scrittura contabile, comprese le rettifiche contabili, è basata su documenti giustificativi ai quali fa riferimento. Il sistema contabile deve permettere di riprodurre tutte le scritture contabili.

Art. 62

Dopo la chiusura dell'esercizio finanziario e fino alla data del rendiconto definitivo, il contabile dell'agenzia procede alle correzioni che, senza comportare esborsi o incassi a carico dell'esercizio, sono necessarie per una presentazione regolare, fedele e veritiera dei conti.

Art. 63

La contabilità di bilancio permette di seguire in modo dettagliato l'esecuzione del bilancio. La contabilità di bilancio registra tutti gli atti d'esecuzione del bilancio in entrate e in spese previsti al titolo IV.

Art. 64

Il contabile dell'agenzia tiene, conformemente al modello stabilito dal contabile della Commissione, inventari in numero e in valore di tutte le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie che costituiscono il patrimonio dell'agenzia. Il contabile dell'agenzia verifica la concordanza tra le scritture d'inventario e la situazione di fatto.

Le vendite di beni mobili sono oggetto di una pubblicità adeguata.

Titolo VII. Controllo esterno e discarico

Art. 65

La Corte dei conti assicura il controllo dei conti dell'agenzia, ai sensi dell'articolo 248 del trattato CE.

Il controllo effettuato dalla Corte dei conti è disciplinato dagli articoli da 139 a 144 del regolamento finanziario generale.

Il comitato di direzione comunica alla Corte dei conti il bilancio definitivamente adottato. Esso informa quest'ultima, al più presto, di tutte le sue decisioni e di tutte le iniziative prese in esecuzione degli articoli 15, 18, 26 e 31.

Art. 66

Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà atto al direttore, entro il 15 maggio dell'anno N+2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N. Il direttore informa il comitato di direzione delle osservazioni del Parlamento europeo contenute nella risoluzione che accompagna la decisione di discarico.

La decisione di discarico riguarda i conti della totalità delle entrate e delle spese dell'agenzia, nonché il relativo saldo, e l'attivo e il passivo dell'agenzia descritti nel bilancio finanziario. Detto discarico è accordato in concomitanza con quello riguardante l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea.

In vista del discarico, il Parlamento europeo esamina, successivamente al Consiglio, i conti, gli stati finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'agenzia. Esamina anche la relazione annuale della Corte dei conti, di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 58/2003, accompagnata dalle risposte del direttore dell'agenzia.

Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, come previsto all'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in questione.