Regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione del 21 settembre 2004 recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari
Testo vigente
Art. 56
Le relazioni sull'esecuzione del bilancio sono presentate in euro. Esse comprendono:
a) il conto di risultato dell'esecuzione del bilancio che ricapitola la totalità delle operazioni di bilancio dell'esercizio in entrate e in spese, presentato secondo la stessa struttura del bilancio;
b) l'allegato al conto di risultato dell'esecuzione del bilancio, che ne completa e commenta le informazioni.
Art. 57
I conti dell'agenzia sono consolidati con quelli della Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 58/2003 e conformemente alle seguenti disposizioni:
a) il comitato di direzione comunica al contabile della Commissione e alla Corte dei conti, entro il 1o marzo che segue l'esercizio chiuso, i conti provvisori corredati dalla relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio e trasmette la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria al Parlamento europeo e al Consiglio alla medesima data;
b) il comitato di direzione approva, sulla base del progetto stabilito dal direttore, i conti definitivi dell'agenzia e li trasmette entro il 1o luglio che segue l'esercizio chiuso, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;
c) i conti definitivi dell'agenzia, consolidati con quelli della Commissione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaentro il 15 novembre che segue l'esercizio chiuso;
d) il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate nel quadro della relazione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 58/2003 entro e non oltre il 30 settembre.
Capo 2. Contabilità
Art. 58
1.
La contabilità dell'agenzia è il sistema di organizzazione dell'informazione di bilancio e finanziaria che permette di raccogliere, classificare e registrare dati in cifre.
La contabilità si compone di una contabilità generale e di una contabilità di bilancio. Le due contabilità sono tenute per anno civile in euro.
I dati della contabilità generale e di bilancio sono stabiliti alla chiusura dell'esercizio finanziario in vista della formazione dei conti di cui al capo 1.
2. Il paragrafo 1 non osta alla tenuta di una contabilità analitica da parte dell'ordinatore.
Art. 59
Le norme e i metodi contabili, nonché il piano contabile armonizzato utilizzato dall'agenzia sono adottati dal contabile della Commissione per analogia con l’articolo 133 del regolamento finanziario generale.
Art. 60
La contabilità generale riproduce in forma cronologica, secondo il metodo della partita doppia, gli eventi e le operazioni che intervengono nella situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'agenzia.
Art. 61
I movimenti di ciascun conto e i relativi saldi sono iscritti nei libri contabili.
Ogni scrittura contabile, comprese le rettifiche contabili, è basata su documenti giustificativi ai quali fa riferimento. Il sistema contabile deve permettere di riprodurre tutte le scritture contabili.
Art. 62
Dopo la chiusura dell'esercizio finanziario e fino alla data del rendiconto definitivo, il contabile dell'agenzia procede alle correzioni che, senza comportare esborsi o incassi a carico dell'esercizio, sono necessarie per una presentazione regolare, fedele e veritiera dei conti.
Art. 63
La contabilità di bilancio permette di seguire in modo dettagliato l'esecuzione del bilancio. La contabilità di bilancio registra tutti gli atti d'esecuzione del bilancio in entrate e in spese previsti al titolo IV.
Art. 64
Il contabile dell'agenzia tiene, conformemente al modello stabilito dal contabile della Commissione, inventari in numero e in valore di tutte le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie che costituiscono il patrimonio dell'agenzia. Il contabile dell'agenzia verifica la concordanza tra le scritture d'inventario e la situazione di fatto.
Le vendite di beni mobili sono oggetto di una pubblicità adeguata.
Titolo VII. Controllo esterno e discarico
Art. 65
La Corte dei conti assicura il controllo dei conti dell'agenzia, ai sensi dell'articolo 248 del trattato CE.
Il controllo effettuato dalla Corte dei conti è disciplinato dagli articoli da 139 a 144 del regolamento finanziario generale.
Il comitato di direzione comunica alla Corte dei conti il bilancio definitivamente adottato. Esso informa quest'ultima, al più presto, di tutte le sue decisioni e di tutte le iniziative prese in esecuzione degli articoli 15, 18, 26 e 31.
Art. 66
Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà atto al direttore, entro il 15 maggio dell'anno N+2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N. Il direttore informa il comitato di direzione delle osservazioni del Parlamento europeo contenute nella risoluzione che accompagna la decisione di discarico.
La decisione di discarico riguarda i conti della totalità delle entrate e delle spese dell'agenzia, nonché il relativo saldo, e l'attivo e il passivo dell'agenzia descritti nel bilancio finanziario. Detto discarico è accordato in concomitanza con quello riguardante l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea.
In vista del discarico, il Parlamento europeo esamina, successivamente al Consiglio, i conti, gli stati finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'agenzia. Esamina anche la relazione annuale della Corte dei conti, di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 58/2003, accompagnata dalle risposte del direttore dell'agenzia.
Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, come previsto all'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in questione.
Art. 67
Il direttore e la Commissione adottano ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di discarico adottata dal Consiglio.
Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, il direttore riferisce in merito alle misure adottate a seguito di tali osservazioni e commenti. Previa comunicazione preliminare alla Commissione, trasmette copia della relazione alla Corte dei conti.
Titolo VIII. Disposizioni transitorie e finali
Art. 68
Art. 69
Per le questioni di bilancio di loro rispettiva competenza, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione possono ottenere la comunicazione di qualsiasi informazione e giustificazione pertinente.
Art. 70
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2004. Per la Commissione Michaele Schreyer Membro della Commissione