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Regolamento (CE) n. 214/2005 della Commissione del 9 febbraio 2005 che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei caprini (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili1, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1,

Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce norme per la sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei caprini.

In data 28 gennaio 2005, un gruppo di esperti in materia di TSE nei piccoli ruminanti, presieduto dal laboratorio comunitario di riferimento (LCR) per le TSE, ha confermato la presenza dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in una capra macellata in Francia. Si tratta del primo caso di infezione da BSE di un piccolo ruminante in condizioni naturali.

Nella sua riunione dei giorni 4 e 5 aprile 2002, l’ex comitato scientifico direttivo (CSD) ha adottato un parere sull’approvvigionamento sicuro di materiali provenienti da piccoli ruminanti, nel caso diventasse probabile la presenza della BSE anche in questi animali. Nel parere adottato nella sua riunione del 26 novembre 2003, il gruppo di esperti scientifici sui rischi biologici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) ha approvato quanto affermato nel parere del CSD riguardo alla sicurezza dei prodotti provenienti da piccoli ruminanti in relazione alle TSE. Nella sua dichiarazione del 28 gennaio 2005, il predetto gruppo di esperti sottolinea, inoltre, che è tuttora da valutare l’importanza di questo singolo caso di infezione da BSE di una capra in Francia. Per effettuare un'adeguata valutazione è essenziale disporre dei risultati di una più vasta sorveglianza della presenza di TSE nei caprini.

Conformemente ai precitati pareri e alla dichiarazione del CSD e dell’AESA, occorre estendere la sorveglianza sui caprini al fine di migliorare i programmi di eradicazione della Comunità. Tali programmi rafforzano inoltre il livello di protezione dei consumatori, benchè la sicurezza dell’approvvigionamento dei materiali provenienti da piccoli ruminanti sia garantita da altre misure già in vigore, segnatamente dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001 relative alla rimozione del materiale specifico a rischio.

L’estensione della sorveglianza deve basarsi su una raccomandazione relativa all’effettuazione da parte del LCR di una indagine statisticamente valida onde determinare, quanto prima, la prevalenza della BSE nei caprini e migliorare la conoscenza della sua distribuzione geografica e all’interno delle greggi. Occorre, pertanto, che tale sorveglianza sia estesa a tutti gli Stati membri, in particolare quelli colpiti dalla BSE.

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 999/2001.

Data l’importanza di garantire il massimo livello di protezione dei consumatori e di valutare la prevalenza della BSE nei caprini, occorre che le modifiche introdotte dal presente regolamento prendano effetto immediato.

Il programma di sorveglianza dei caprini va riesaminato dopo un periodo minimo di sei mesi di vigilanza effettiva e non appena l’AESA si sarà espressa in merito a una valutazione quantitativa del rischio residuo rappresentato dalle carni caprine e dai prodotti derivati.

I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2005. Per la Commissione Markos Kyprianou Membro della Commissione