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Regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato1,

In occasione del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, l'Unione europea ha stabilito l'obiettivo strategico di diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.

L'occupabilità, l'adattabilità e la mobilità dei cittadini sono vitali per l'Unione, se essa vuole mantenere l'impegno a diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo.

L'apprendimento permanente è un elemento chiave per lo sviluppo e la promozione di una manodopera qualificata, formata e adattabile.

Il Consiglio, nelle sue conclusioni del 5 maggio 2003 in merito ai livelli di riferimento del rendimento medio europeo nel settore dell'istruzione e della formazione (parametri di riferimento)2, ha adottato il seguente parametro di riferimento per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita: «Pertanto, entro il 2010, il livello medio di partecipazione all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita dovrebbe attestarsi nell'Unione europea almeno al 12,5 % della popolazione adulta in età lavorativa (fascia di età compresa tra 25 e 64 anni)».

Il Consiglio europeo di Lisbona ha confermato che l'apprendimento permanente costituisce una componente essenziale del modello sociale europeo.

La nuova strategia europea per l'occupazione, confermata dalla decisione 2003/578/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione3, intende meglio contribuire alla strategia di Lisbona e porre in atto strategie coerenti e globali per l'apprendimento permanente.

Nell'applicazione del presente regolamento, è opportuno tenere conto della nozione di «persone svantaggiate sul mercato di lavoro», presente negli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione.

Si dovrebbe riservare un'attenzione particolare alla formazione sul posto di lavoro e durante l'orario di lavoro quali aspetti decisivi dell'apprendimento permanente.

Informazioni statistiche comparabili a livello comunitario, con un'attenzione specifica per la formazione professionale nelle imprese, sono essenziali per lo sviluppo di strategie di apprendimento permanente e per il monitoraggio dei progressi realizzati nella loro attuazione.

La produzione di statistiche comunitarie specifiche è disciplinata da regole stabilite nel regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie4.

La trasmissione di dati che sottostanno all'obbligo di riservatezza dei dati statistici è disciplinata dalle regole enunciate nel regolamento (CE) n. 322/97 e dal regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto5.

Il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici6, stabilisce le condizioni in base alle quali può essere consentito l'accesso ai dati riservati trasmessi alla Comunità.

Poiché lo scopo del presente regolamento, cioè la creazione di standard statistici comuni che consentano la produzione di dati armonizzati, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato in tale articolo.

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione7. Tali misure dovrebbero tenere conto delle risorse disponibili negli Stati membri per la raccolta e la trasformazione dei dati.

Il comitato del programma statistico è stato consultato conformemente all'articolo 3 della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, del 19 giugno 1989, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee8,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sulla formazione professionale nelle imprese.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1) «impresa»: l'impresa quale definita nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità9;

  2. 2)

Art. 3 Dati da raccogliere

1. I dati sono raccolti dagli Stati membri al fine di produrre statistiche comunitarie per l'analisi della formazione professionale continua nelle imprese nei seguenti ambiti:

  1. a) la politica di formazione e le strategie di formazione delle imprese per lo sviluppo delle capacità della loro manodopera;

  2. b) la gestione, l'organizzazione e i tipi di formazione professionale continua nelle imprese;

  3. c) il ruolo delle parti sociali nell'assicurare in tutti i suoi aspetti una formazione professionale continua sul posto di lavoro;

  4. d) l'accesso alla formazione professionale continua, il suo volume e contenuto, soprattutto in relazione all'attività economica e alla grandezza dell'impresa;

  5. e) misure specifiche di formazione professionale continua delle imprese per migliorare le abilità TIC della loro manodopera;

  6. f) le opportunità per i lavoratori delle piccole e medie imprese (PMI) di accedere alla formazione professionale continua e di acquisire nuove abilità e in particolare i bisogni specifici delle PMI di offrire formazione;

  7. g) l'impatto di misure pubbliche sulla formazione professionale continua nelle imprese;

  8. h) le pari opportunità nell'accesso alla formazione professionale continua nelle imprese per tutti i lavoratori, con un'attenzione particolare per il genere e per specifici gruppi d'età;

  9. i) misure specifiche di formazione professionale continua per persone svantaggiate sul mercato del lavoro;

  10. j) misure di formazione professionale continua rivolte alle diverse forme di contratto di lavoro;

  11. k) spesa per la formazione professionale continua: livelli di finanziamento e risorse finanziarie, incentivi per la formazione professionale continua; e

  12. l) procedure di valutazione e monitoraggio delle imprese in relazione alla formazione professionale continua.

2. Dati specifici sono raccolti dagli Stati membri per quanto concerne la formazione professionale iniziale nelle imprese relativamente a:

  1. a) i partecipanti alla formazione professionale iniziale; e

  2. b) la spesa complessiva per la formazione professionale iniziale.

Art. 4 Campo di applicazione delle statistiche

Le statistiche sulla formazione professionale nelle imprese coprono almeno tutte le attività economiche definite nelle sezioni da B a N e da R a S della NACE Rev. 2.

Art. 5 Unità statistiche

1. Per la raccolta dei dati, si usa quale unità statistica l'impresa attiva nell'ambito di una delle attività economiche di cui all'articolo 4 e che occupa almeno 10 lavoratori.

2. Tenendo conto della specifica distribuzione delle imprese per dimensione a livello nazionale e dell’evoluzione dei fabbisogni del settore, gli Stati membri possono estendere la definizione di unità statistica sul loro territorio. La Commissione può a sua volta decidere di estendere tale definizione qualora tale estensione migliori sostanzialmente la rappresentatività e la qualità dei risultati dell’indagine negli Stati membri interessati. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.

Art. 6 Fonti di dati

1. Gli Stati membri acquisiscono i dati necessari facendo ricorso a un'indagine nelle imprese ovvero a una combinazione di indagine nelle imprese e di altre fonti, applicando i principi di riduzione dell'aggravio per gli intervistati e di semplificazione amministrativa.

2. Gli Stati membri stabiliscono le modalità secondo le quali le imprese rispondono all'indagine.

3. Nel corso dell'indagine, spetta alle imprese fornire dati corretti e completi entro le scadenze stabilite.

4. Altre fonti, compresi dati amministrativi, possono essere usate per completare i dati da raccogliersi, allorché tali fonti siano appropriate in termini di pertinenza e aggiornamento.

Art. 7 Caratteristiche dell'indagine

1. L'indagine è un'indagine per campione.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i dati che essi trasmettono rispecchino la struttura della popolazione delle unità statistiche. L'indagine è effettuata in modo tale da consentire una ripartizione dei risultati a livello comunitario almeno nelle seguenti categorie:

  1. a) attività economiche in base alla NACE Rev. 2; e

  2. b) dimensioni delle imprese.

3. La Commissione determina i requisiti di campionamento e di esattezza, le dimensioni del campione necessarie a rispondere a tali requisiti, e le specifiche dettagliate della NACE rev. 2 e le categorie di grandezza in cui i risultati possono essere ripartiti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.

Art. 8 Strategia d'indagine

1. Per ridurre l'aggravio a carico degli intervistati, la strategia d'indagine consentirà di adeguare su misura la raccolta dei dati in relazione a:

  1. a) imprese che formano e imprese che non formano; e

  2. b) diversi tipi di formazione professionale.

2. La Commissione determina i dati specifici da raccogliere in relazione alle imprese che formano e alle imprese che non formano e ai diversi tipi di formazione professionale. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.

Art. 9 Controllo di qualità e relazioni

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare la qualità dei dati che essi trasmettono.

2. Entro 21 mesi a decorrere dallo scadere di ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 10, gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) una relazione di qualità contenente tutte le informazioni e i dati ad essa necessari per verificare la qualità dei dati trasmessi. La relazione segnala eventuali violazioni dei requisiti metodologici.

3. Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi, in particolare al fine di garantire la comparabilità dei dati tra Stati membri.

4. La Commissione determina i requisiti di qualità per i dati da raccogliere e trasmettere per le statistiche comunitarie sulla formazione professionale nelle imprese, la struttura delle relazioni di qualità di cui al paragrafo 2 e le eventuali misure necessarie per valutare o migliorare la qualità dei dati. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.

Art. 10 Periodo di riferimento e periodicità

1. Il periodo di riferimento da coprire per la raccolta dei dati è un anno di calendario.

2. La Commissione determina il primo anno di riferimento per il quale si devono raccogliere dati. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 3.

3. Gli Stati membri raccolgono i dati con cadenza quinquennale.

Art. 11 Trasmissione dei dati

1. Gli Stati membri e la Commissione, entro i loro rispettivi ambiti di competenza, promuovono le condizioni per un uso più intenso della raccolta elettronica di dati, della trasmissione elettronica di dati e dell'elaborazione automatica di dati.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati individuali sulle imprese conformemente alle vigenti disposizioni comunitarie sulla trasmissione di dati statisticamente riservati di cui ai regolamenti (CE) n. 322/97 e (Euratom, CEE) n. 1588/90. Gli Stati membri assicurano che i dati trasmessi non consentano l'identificazione diretta delle unità statistiche.

3. Gli Stati membri trasmettono i dati in forma elettronica, conformemente all'appropriato formato tecnico e alla norma sull'interscambio di informazioni da determinarsi secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

4. Gli Stati membri trasmettono entro 18 mesi dallo scadere di ciascun anno di riferimento i dati completi e corretti.