Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006 recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio1, in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, punti 2 e 7, l’articolo 4, paragrafo 2, l’articolo 13, paragrafo 10, l’articolo 25, paragrafo 7, l’articolo 27, paragrafo 7, l’articolo 28, paragrafo 3, l’articolo 29, paragrafo 3, l’articolo 30, paragrafo 3, l’articolo 40, paragrafo 6, l’articolo 44, paragrafo 3, l’articolo 45, paragrafo 3, l’articolo 56, paragrafo 5, e l’articolo 58, paragrafo 4,
La direttiva 2004/39/CE stabilisce il quadro generale per una regolamentazione dei mercati finanziari della Comunità, per quanto riguarda tra l’altro: le condizioni operative relative alla prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori e all’esercizio delle attività di investimento; i requisiti di organizzazione (inclusi gli obblighi in materia di registrazioni) per le imprese di investimento che prestano tali servizi ed effettuano tali attività a titolo professionale e per i mercati regolamentati; i requisiti di comunicazione per quanto riguarda le operazioni relative a strumenti finanziari; i requisiti di trasparenza per le operazioni relative ad azioni.
È opportuno che le presenti disposizioni assumano la forma del regolamento, al fine di garantire un regime armonizzato in tutti gli Stati membri, promuovere l’integrazione dei mercati e la prestazione transfrontaliera di servizi di investimento e di servizi accessori e agevolare l’ulteriore consolidamento del mercato unico. Le disposizioni relative a taluni aspetti delle registrazioni, alla comunicazione delle operazioni, alla trasparenza e ai derivati su merci presentano pochi punti di contatto con il diritto nazionale e con le leggi specifiche che disciplinano le relazioni con la clientela.
È opportuno introdurre requisiti in materia di trasparenza e norme sulla comunicazione delle operazioni dettagliati e pienamente armonizzati per garantire condizioni di mercato equivalenti e il buon funzionamento dei mercati mobiliari nell’intera Comunità, nonché per facilitare l’effettiva integrazione di tali mercati. Taluni aspetti delle disposizioni in materia di registrazioni sono strettamente collegati, in quanto utilizzano gli stessi concetti definiti ai fini della comunicazione delle operazioni e della trasparenza.
Il regime istituito dalla direttiva 2004/39/CE in relazione ai requisiti in materia di comunicazione delle operazioni riguardanti strumenti finanziari è volto a garantire che le autorità competenti pertinenti siano correttamente informate delle operazioni soggette alla loro vigilanza. A tal fine è necessario assicurare che venga raccolto un unico insieme di dati, con variazioni minime tra gli Stati membri, per tutte le imprese di investimento, in maniera da ridurre al minimo le differenze relative agli obblighi di comunicazione per le imprese operanti a livello transfrontaliero e di massimizzare la percentuale di dati detenuti da un’autorità competente che possano essere condivisi con altre autorità competenti. Le misure sono volte inoltre ad assicurare che le autorità competenti siano in grado di adempiere agli obblighi imposti loro dalla direttiva nella maniera più rapida ed efficiente possibile.
Il regime istituito dalla direttiva 2004/39/CE in relazione ai requisiti di trasparenza per le operazioni relative alle azioni ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati è volto a garantire che gli investitori siano adeguatamente informati del livello reale delle operazioni, effettive e potenziali, relative a tali azioni, indipendentemente dal fatto che esse vengano effettuate sui mercati regolamentati, sui sistemi multilaterali di negoziazione, tramite internalizzatori sistematici o al di fuori di tali sedi di negoziazione. Tali requisiti fanno parte di un quadro normativo più ampio, inteso a promuovere la concorrenza tra le sedi di negoziazione per i servizi di esecuzione, in modo da ampliare la scelta per gli investitori, incoraggiare l’innovazione, ridurre i costi delle operazioni ed aumentare l’efficacia del processo di formazione dei prezzi nell’intera Comunità. Elemento fondamentale di questo quadro è un elevato grado di trasparenza, per garantire parità di condizioni tra le sedi di negoziazione, affinché il meccanismo di rivelazione del prezzo (price discovery mechanism) di determinate azioni non sia pregiudicato dalla frammentazione della liquidità e gli investitori non ne siano penalizzati. D’altro canto, la direttiva riconosce che vi possono essere circostanze in cui si renda necessario concedere esenzioni dagli obblighi di trasparenza pre-negoziazione o consentire il differimento degli obblighi di trasparenza post-negoziazione. Il presente regolamento precisa tali circostanze, tenendo presente la necessità sia di garantire un elevato livello di trasparenza, sia di evitare che la liquidità sia compromessa, nelle sedi di esecuzione e altrove, come conseguenza involontaria degli obblighi di comunicazione delle operazioni, e quindi delle posizioni di rischio.
Ai fini delle disposizioni in materia di registrazioni, un riferimento al tipo di ordine va inteso come un riferimento al suo status di ordine con limite di prezzo, ordine al prezzo di mercato o altro tipo specifico di ordine. Ai fini delle disposizioni in materia di registrazioni, un riferimento alla natura dell’ordine o dell’operazione va inteso come un riferimento ad ordini di sottoscrivere titoli o alla sottoscrizione di titoli, o ad ordini di esercitare un’opzione o all’esercizio di un’opzione, o ad analoghi ordini o operazioni di clienti.
In questa fase non è necessario specificare o prescrivere nei dettagli il tipo, la natura e il grado di sofisticazione delle procedure per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.
Qualora non venga dato seguito entro un periodo di tempo ragionevole alla notifica di un’autorità competente relativa alla determinazione alternativa del mercato più pertinente in termini di liquidità, o qualora un’autorità competente sia in disaccordo con i calcoli effettuati dall’altra autorità, le autorità competenti interessate dovrebbero cercare di pervenire ad una soluzione. Le autorità competenti hanno facoltà, se opportuno, di discutere la questione in sede di comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari.
Le autorità competenti dovrebbero coordinare l’elaborazione e la messa in atto di procedure per lo scambio reciproco delle informazioni sulle operazioni. Anche in questo caso, le autorità competenti hanno facoltà di discutere tali questioni in sede di comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari. Le autorità competenti dovrebbero presentare una relazione alla Commissione, la quale dovrebbe provvedere a comunicare tali procedure al comitato europeo dei valori mobiliari. Nell’ambito del coordinamento, le autorità competenti dovrebbero tenere conto della necessità di controllare efficacemente le attività delle imprese di investimento, per assicurare che esse operino in modo onesto, equo e professionale, al fine di rafforzare l’integrità del mercato nella Comunità, della necessità che le decisioni siano prese sulla base di un’approfondita analisi costi-benefici, della necessità di garantire che le informazioni sulle operazioni siano utilizzate esclusivamente per il corretto espletamento delle funzioni delle autorità competenti ed infine della necessità di disporre, per qualsiasi sistema comune che possa essere considerato necessario, di procedure di governance efficaci e con responsabilità chiaramente individuate.
È opportuno stabilire i criteri per determinare i casi in cui le operazioni di un mercato regolamentato siano da considerare di sostanziale importanza in uno Stato membro ospitante e le conseguenze di tale status, in modo da evitare di imporre ad un mercato regolamentato l’obbligo, altrimenti inesistente, di trattare con più autorità competenti o di essere loro assoggettato.
La norma ISO 10962 (Codice di classificazione degli strumenti finanziari) è un esempio di norma uniforme, internazionalmente accettata, per la classificazione degli strumenti finanziari.
Se concedono deroghe in relazione ai requisiti di trasparenza pre-negoziazione o autorizzano il differimento degli obblighi di trasparenza post-negoziazione, le autorità competenti dovrebbero trattare tutti i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione allo stesso modo e in maniera non discriminatoria, concedendo una deroga o un differimento a tutti i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione da esse autorizzati a norma della direttiva 2004/39/CE, o a nessuno di essi. Le autorità competenti che concedono le deroghe o i differimenti non dovrebbero imporre obblighi supplementari.
È opportuno ritenere che un algoritmo di negoziazione utilizzato da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione sia volto di norma a massimizzare il volume negoziato; altri algoritmi di negoziazione dovrebbero tuttavia essere possibili.
Una deroga agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione di cui agli articoli 29 o 44 della direttiva 2004/39/CE concessa da un’autorità competente non dovrebbe consentire alle imprese di investimento di eludere tali obblighi in relazione alle operazioni su azioni liquide concluse su base bilaterale conformemente alle regole di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione qualora, se effettuate al di fuori delle regole di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, tali operazioni siano soggette agli obblighi di pubblicare quotazioni di cui all’articolo 27 di detta direttiva.
Un’attività dovrebbe essere considerata come avente un ruolo commerciale importante per un’impresa di investimento se è una fonte di reddito o di costi significativa. A tal fine, nel determinare il carattere significativo si dovrebbe ad ogni modo tenere conto della misura in cui l’attività è condotta o organizzata separatamente, del valore monetario dell’attività e della sua importanza relativa con riferimento sia all’attività complessiva dell’impresa, sia all’attività dell’impresa sul mercato dell’azione di cui trattasi, nel quale essa opera. Dovrebbe essere possibile considerare che un’attività è una fonte di reddito significativa per un’impresa anche nel caso in cui solo uno o due dei fattori menzionati sono pertinenti.
Le azioni che non sono oggetto di negoziazioni giornaliere non dovrebbero essere considerate come aventi un mercato liquido ai fini della direttiva 2004/39/CE. Se tuttavia, per ragioni eccezionali, la negoziazione di un’azione è sospesa per motivi legati al mantenimento della regolarità del mercato o per cause di forza maggiore, cosicché un’azione non è negoziata durante alcuni giorni di negoziazione, ciò non dovrebbe significare che l’azione non possa essere considerata come avente un mercato liquido.
Il requisito che impone di pubblicare talune quotazioni, ordini o operazioni ai sensi degli articoli 27, 28, 29, 30, 44 e 45 della direttiva 2004/39/CE e ai sensi del presente regolamento non dovrebbe impedire ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione di richiedere ai loro membri o partecipanti di pubblicare altre informazioni di questo tipo.
Le informazioni che si richiede di mettere a disposizione, per quanto possibile, in tempo reale dovrebbero essere rese accessibili immediatamente, per quanto tecnicamente possibile, presumendo che il soggetto interessato garantisca un ragionevole livello di spesa per i sistemi e la relativa efficienza. Le informazioni dovrebbero essere pubblicate in prossimità del termine massimo di tre minuti solo in casi eccezionali, quando i sistemi disponibili non consentono una pubblicazione entro un periodo più breve.
Ai fini delle disposizioni del presente regolamento relative all’ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato di un valore mobiliare quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 18, lettera c), della direttiva 2004/39/CE, nel caso di uno strumento finanziario ai sensi della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE2, si deve ritenere che siano accessibili al pubblico informazioni sufficienti sulla base delle quali valutare lo strumento finanziario.
L’ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato di quote emesse da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari non dovrebbe consentire di eludere le disposizioni applicabili della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)3, in particolare gli articoli da 44 a 48 di tale direttiva.
Un contratto derivato dovrebbe essere considerato uno strumento finanziario ai sensi dell’allegato I, sezione C, punto 7, della direttiva 2004/39/CE se riguarda una merce e soddisfa i criteri previsti dal presente regolamento per determinare se si possa considerare che un contratto abbia le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati e non abbia scopi commerciali. Un contratto derivato dovrebbe essere considerato uno strumento finanziario ai sensi dell’allegato I, sezione C, punto 10, se riguarda un sottostante specificato nella sezione C, punto 10, o nel presente regolamento e soddisfa i criteri previsti dal presente regolamento per determinare se si possa considerare che abbia le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati.
È possibile attendersi che le esenzioni di cui alla direttiva 2004/39/CE riguardanti la negoziazione per conto proprio o la negoziazione o la prestazione di altri servizi di investimento in relazione ai derivati su merci di cui all’allegato I, sezione C, punti 5, 6 e 7, di tale direttiva o in relazione ai derivati di cui alla sezione C, punto 10, di detto allegato I escludano dall’ambito di applicazione della direttiva un numero significativo di produttori e consumatori commerciali di energia e di altre merci, inclusi i fornitori di energia, i commercianti (merchants) in merci e le loro imprese figlie. Tali partecipanti non saranno pertanto tenuti ad applicare i criteri del presente regolamento per determinare se i contratti da essi negoziati siano strumenti finanziari.
In conformità dell’allegato I, sezione B, punto 7, della direttiva 2004/39/CE, le imprese di investimento possono esercitare la libera prestazione di servizi accessori in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, prestando servizi ed attività di investimento, nonché servizi accessori del tipo di cui alla sezione A o B di tale allegato, collegati al sottostante degli strumenti derivati di cui alla sezione C, punti 5, 6, 7 e 10, di tale allegato, se sono legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori. Su questa base, un’impresa che presti servizi o attività di investimento, ed attività collegate di negoziazione di contratti spot, dovrebbe poter esercitare la libera prestazione di servizi accessori in relazione a tali attività collegate di negoziazione.
La definizione di merce non dovrebbe influenzare le altre definizioni del termine contenute nella legislazione nazionale e in altri atti normativi comunitari. I criteri per determinare se si possa considerare che un contratto abbia le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati e non abbia scopi commerciali dovrebbero essere utilizzati soltanto per determinare se i contratti rientrino nell’ambito di applicazione dell’allegato I, sezione C, punti 7 o 10, della direttiva 2004/39/CE.
Un contratto derivato dovrebbe essere inteso come riguardante una merce o un altro fattore quando vi è un legame diretto tra tale contratto e la merce o il fattore sottostante. Un contratto derivato sul prezzo di una merce dovrebbe pertanto essere considerato come un contratto derivato riguardante tale merce, mentre un contratto derivato sui costi di trasporto della merce non dovrebbe essere considerato come un contratto derivato riguardante tale merce. Un derivato che riguarda un derivato su merci, ad esempio un’opzione su un future su merci (un derivato riguardante un derivato) costituirebbe un investimento indiretto in merci e dovrebbe pertanto essere considerato come uno strumento derivato su merci ai fini della direttiva 2004/39/CE.
Il concetto di merce non dovrebbe includere servizi o altri elementi che non siano beni, ad esempio valute o diritti su beni immobiliari, o che siano completamente immateriali.
Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari istituito con decisione 2001/527/CE della Commissione4 è stato consultato e ha prestato la propria consulenza tecnica.
Le misure previste da presente regolamento sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo 1. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce regole dettagliate per l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, punti 2 e 7, dell’articolo 13, paragrafo 6, nonché degli articoli 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44, 45, 56 e 58 della direttiva 2004/39/CE.
2. Gli articoli 7 e 8 si applicano alle società di gestione, conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CEE.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «merce»: qualsiasi bene di natura fungibile che possa essere consegnato, compresi i metalli e i loro minerali e leghe, i prodotti agricoli e l’energia, come ad esempio l’elettricità;
2) «emittente»: un soggetto che emetta valori mobiliari e, se del caso, altri strumenti finanziari;
3) «emittente comunitario»: un emittente che abbia la sua sede statutaria nella Comunità;
4) «emittente di un paese terzo»: un emittente che non sia un emittente comunitario;
5) «normale orario di contrattazione» per una sede di negoziazione o un’impresa di investimento: le ore che la sede di negoziazione o l’impresa di investimento ha precedentemente stabilito e pubblicato come il suo orario di contrattazione;
6) «operazione di portafoglio»: operazione in più titoli, raggruppati e negoziati come un unico lotto, ad un prezzo di riferimento specifico;
7) «autorità competente pertinente» per uno strumento finanziario: l’autorità competente del mercato più pertinente in termini di liquidità per quello strumento finanziario;
8) «sede di negoziazione»: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un internalizzatore sistematico che agisca in tale veste e, se del caso, un sistema al di fuori della Comunità con funzioni analoghe a quelle di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione;
9) «controvalore degli scambi» in relazione ad uno strumento finanziario: la somma dei risultati ottenuti moltiplicando il numero di unità dello strumento finanziario scambiate tra acquirente e venditore, in un periodo di tempo definito, nel quadro di operazioni realizzate in una sede di negoziazione o altrimenti, per il prezzo unitario applicabile a ciascuna di dette operazioni;
10) «operazione di finanziamento tramite titoli»: una concessione o assunzione in prestito di azioni o di altri strumenti finanziari, un’operazione di vendita con patto di riacquisto o un’operazione di acquisto con patto di rivendita, o un’operazione «buy-sell back» o «sell-buy back».
Art. 3 Operazioni relative ad una particolare azione in un’operazione di portafoglio e operazioni al prezzo medio ponderato per il volume
1. Un’operazione relativa ad una particolare azione in un’operazione di portafoglio è considerata, ai fini dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), punto ii), come un’operazione soggetta a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato. Essa è inoltre considerata, ai fini dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), come un’operazione nella quale lo scambio di azioni è determinato da fattori diversi dal loro prezzo corrente di mercato.
2. Un’operazione al prezzo medio ponderato per il volume è considerata, ai fini dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), punto ii), come un’operazione soggetta a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato e ai fini dell’articolo 25, come un ordine soggetto a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato. Essa è inoltre considerata, ai fini dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), come un’operazione nella quale lo scambio di azioni è determinato da fattori diversi dal loro prezzo corrente di mercato.
Art. 4 Riferimenti al giorno di negoziazione
1. Un riferimento ad un giorno di negoziazione in relazione ad una sede di negoziazione o in relazione alle informazioni post-negoziazione da rendere pubbliche ai sensi dell’articolo 30 o dell’articolo 45 della direttiva 2004/39/CE per quanto riguarda una determinata azione, è un riferimento a qualsiasi giorno in cui la sede di negoziazione di cui trattasi è aperta per le negoziazioni. Un riferimento all’apertura del giorno di negoziazione è un riferimento all’inizio del normale orario di contrattazione della sede di negoziazione. Un riferimento al mezzogiorno del giorno di negoziazione è un riferimento al mezzogiorno del fuso orario nel quale si trova la sede di negoziazione. Un riferimento alla chiusura del giorno di negoziazione è un riferimento alla chiusura del suo normale orario di contrattazione.
2. Un riferimento ad un giorno di negoziazione in relazione al mercato più pertinente in termini di liquidità per un’azione, o in relazione alle informazioni post-negoziazione da rendere pubbliche ai sensi dell’articolo 28 della direttiva 2004/39/CE per quanto riguarda una determinata azione, è un riferimento a qualsiasi giorno di normali negoziazioni nelle sedi di negoziazione di quel mercato. Un riferimento all’apertura del giorno di negoziazione è un riferimento al primo avvio delle normali negoziazioni di quell’azione nelle sedi di negoziazione di quel mercato. Un riferimento al mezzogiorno del giorno di negoziazione è un riferimento al mezzogiorno del fuso orario in cui si trova quel mercato. Un riferimento alla chiusura del giorno di negoziazione è un riferimento all’ultima chiusura delle normali negoziazioni di quell’azione nelle sedi di negoziazione di quel mercato.
3. Un riferimento ad un giorno di negoziazione in relazione ad un contratto spot, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 2, è un riferimento a qualsiasi giorno di normali negoziazioni di quel contratto nelle sedi di negoziazione.
Art. 5 Riferimenti ad un’operazione
Ai fini del presente regolamento, un riferimento ad un’operazione è un riferimento unicamente all’acquisto e alla vendita di uno strumento finanziario. Ai fini del presente regolamento, ad eccezione del capo II, l’acquisto e la vendita di uno strumento finanziario non includono le operazioni seguenti:
a) le operazioni di finanziamento tramite titoli;
b) l’esercizio di opzioni o di covered warrant;
c) le operazioni del mercato primario (quali l’emissione, l’attribuzione o la sottoscrizione) relative a strumenti finanziari che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 18, lettere a) e b), della direttiva 2004/39/CE.
Art. 6 Prima ammissione di un’azione alla negoziazione su un mercato regolamentato
Ai fini del presente regolamento, si considera che la prima ammissione di un’azione alla negoziazione su un mercato regolamentato di cui all’articolo 40 della direttiva 2004/39/CE avviene nel momento in cui è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a) l’azione non è stata precedentemente ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato;
b) l’azione è stata precedentemente ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato ma è stata successivamente revocata dalla negoziazione su tutti i mercati regolamentati che l’avevano ammessa.
Capo II. Registrazioni: ordini dei clienti e operazioni
Art. 7 (Articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE) Registrazioni degli ordini dei clienti e delle decisioni di negoziazione
Per qualsiasi ordine ricevuto da un cliente e per qualsiasi decisione di negoziazione adottata nel quadro della prestazione del servizio di gestione del portafoglio, un’impresa di investimento registra immediatamente, nella misura in cui sono applicabili all’ordine o alla decisione di negoziazione di cui trattasi, le seguenti informazioni:
a) il nome o altro elemento di designazione del cliente;
b) il nome o altro elemento di designazione di qualsiasi soggetto pertinente che agisca per conto del cliente;
c) le informazioni dettagliate di cui all’allegato I, tabella 1, punti 4 e 6, e punti da 16 a 19;
d) la natura dell’ordine se diverso da un ordine di acquisto o di vendita;
e) il tipo di ordine;
f) tutte le altre informazioni dettagliate, condizioni e istruzioni particolari del cliente che specifichino le modalità di esecuzione dell’ordine;
g) la data e l’ora esatta del ricevimento dell’ordine da parte dell’impresa di investimento o della decisione di negoziazione.
Art. 8 (Articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE) Registrazioni delle operazioni
1. Immediatamente dopo aver eseguito l’ordine di un cliente o, nel caso di un’impresa di investimento che trasmetta un ordine ad un’altra persona a fini di esecuzione, immediatamente dopo aver ricevuto la conferma che l’ordine è stato eseguito, un’impresa di investimento registra le seguenti informazioni relative all’operazione in questione:
a) il nome o altro elemento di designazione del cliente;
b) le informazioni dettagliate di cui all’allegato I, tabella 1, punti 2, 3, 4, 6, e punti da 16 a 21;
c) il prezzo totale, risultante dal prodotto del prezzo unitario e del quantitativo;
d) la natura dell’operazione se diversa da un’operazione di acquisto o di vendita;
e) la persona fisica che ha eseguito l’operazione o che è responsabile dell’esecuzione.
2. Se un’impresa di investimento trasmette un ordine ad un’altra persona a fini di esecuzione, essa registra immediatamente le seguenti informazioni dopo aver effettuato la trasmissione:
a) il nome o altro elemento di designazione del cliente il cui ordine è stato trasmesso;
b) il nome o altro elemento di designazione della persona alla quale l’ordine è stato trasmesso;
c) i termini dell’ordine trasmesso;
d) la data e l’ora esatta della trasmissione.
Capo III. Comunicazione delle operazioni
Art. 9 (Articolo 25, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2004/39/CE) Determinazione del mercato più pertinente in termini di liquidità
1. Il mercato più pertinente in termini di liquidità per uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato, in appresso «il mercato più pertinente», è determinato conformemente ai paragrafi da 2 a 8.
2. Nel caso delle azioni o degli altri valori mobiliari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 18, lettera a), della direttiva 2004/39/CE o nel caso delle quote in un’impresa di investimento collettivo, il mercato più pertinente è lo Stato membro in cui l’azione o la quota è stata ammessa per la prima volta alla negoziazione in un mercato regolamentato.
3. Nel caso delle obbligazioni o degli altri valori mobiliari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 18, lettera b), della direttiva 2004/39/CE o nel caso degli strumenti del mercato monetario, quando le obbligazioni, i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario predetti siano emessi da un’impresa figlia ai sensi della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati5, di un’impresa avente la sede statutaria in uno Stato membro, il mercato più pertinente è lo Stato membro in cui è situata la sede statutaria dell’impresa madre.
4. Nel caso delle obbligazioni o degli altri valori mobiliari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 18, lettera b), della direttiva 2004/39/CE o nel caso degli strumenti del mercato monetario, quando le obbligazioni, i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario predetti siano emessi da un emittente comunitario e non rientrino nell’ambito di applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, il mercato più pertinente è lo Stato membro in cui è situata la sede statutaria dell’emittente.
5. Nel caso delle obbligazioni o degli altri valori mobiliari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 18, lettera b), della direttiva 2004/39/CE o nel caso degli strumenti del mercato monetario, quando le obbligazioni, i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario predetti siano emessi da un emittente di un paese terzo e non rientrino nel paragrafo 3 del presente articolo, il mercato più pertinente è lo Stato membro in cui il titolo è stato ammesso per la prima volta alla negoziazione su un mercato regolamentato.
6. Nel caso dei contratti derivati o dei contratti finanziari differenziali o dei valori mobiliari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 18, lettera c), della direttiva 2004/39/CE, il mercato più pertinente è:
a) qualora il titolo sottostante sia un’azione o un altro valore mobiliare di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 18, lettera a), della direttiva 2004/39/CE i quali siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, lo Stato membro più pertinente in termini di liquidità per il titolo sottostante conformemente al paragrafo 2;
b) qualora il titolo sottostante sia un’obbligazione o un altro valore mobiliare di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 18, lettera b), della direttiva 2004/39/CE o uno strumento del mercato monetario, i quali siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, lo Stato membro più pertinente in termini di liquidità per il titolo sottostante conformemente ai paragrafi 3, 4 o 5;
c) qualora il titolo sottostante sia un indice composto di azioni le quali siano tutte negoziate su un particolare mercato regolamentato, lo Stato membro in cui è situato il mercato regolamentato.
7. In qualsiasi caso che non rientri nei paragrafi da 2 a 6, il mercato più pertinente è lo Stato membro in cui è situato il mercato regolamentato che ha ammesso per la prima volta alla negoziazione il valore mobiliare, il contratto derivato o il contratto finanziario differenziale.
8. Qualora uno strumento finanziario di cui ai paragrafi 2, 5 o 7, o lo strumento finanziario sottostante ad uno strumento finanziario di cui al paragrafo 6 cui si applichino i paragrafi 2, 5 o 7, siano stati ammessi per la prima volta alla negoziazione simultaneamente su più mercati regolamentati i quali abbiano tutti lo stesso Stato membro d’origine, quello Stato membro è il mercato più pertinente. Qualora i mercati regolamentati di cui trattasi non abbiano lo stesso Stato membro d’origine, il mercato più pertinente in termini di liquidità per lo strumento finanziario è il mercato sul quale il controvalore degli scambi è il più elevato. Al fine di determinare il mercato più pertinente nel quale il controvalore degli scambi dello strumento è il più elevato, ciascuna autorità competente che abbia autorizzato uno dei mercati regolamentati in questione calcola il controvalore degli scambi dello strumento finanziario sul rispettivo mercato per l’anno civile precedente, purché lo strumento sia stato ammesso alla negoziazione all’inizio di detto anno. Qualora il controvalore degli scambi dello strumento finanziario non possa essere calcolato a causa dell’insufficienza dei dati o della loro inesistenza e qualora l’emittente abbia la sede statutaria in uno Stato membro, il mercato più pertinente è il mercato dello Stato membro in cui è situata la sede statutaria dell’emittente. Qualora tuttavia l’emittente non abbia la sede statutaria in uno Stato membro, il mercato più pertinente per lo strumento finanziario è il mercato sul quale il controvalore degli scambi della relativa categoria di strumenti è il più elevato. Al fine di determinare tale mercato, ciascuna autorità competente che abbia autorizzato uno dei mercati regolamentati in questione calcola il controvalore degli scambi degli strumenti della stessa categoria sul rispettivo mercato per l’anno civile precedente. Le categorie di strumenti finanziari pertinenti sono:
a) azioni;
b) obbligazioni o altri titoli di credito;
c) altri strumenti finanziari.
Art. 10 (Articolo 25, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2004/39/CE) Determinazione alternativa del mercato più pertinente in termini di liquidità
1. Un’autorità competente può, nel gennaio di ogni anno, notificare all’autorità competente pertinente per un determinato strumento finanziario, la sua intenzione di contestare la determinazione, effettuata conformemente all’articolo 9, del mercato più pertinente per quello strumento.
2. Entro quattro settimane dall’invio della notifica, entrambe le autorità calcolano il controvalore degli scambi dello strumento finanziario sui rispettivi mercati nel corso del precedente anno civile. Se in base ai calcoli, il controvalore degli scambi risulta più elevato nel mercato dell’autorità competente contestante, detto mercato è il mercato più pertinente per lo strumento finanziario. Se si tratta di uno strumento finanziario del tipo specificato all’articolo 9, paragrafo 6, lettera a) o b), il mercato in questione è anche il mercato più pertinente per i contratti derivati o i contratti finanziari differenziali o i valori mobiliari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 18, lettera c), della direttiva 2004/39/CE, per i quali lo strumento finanziario è il sottostante.
Art. 11 (Articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE) Elenco degli strumenti finanziari
L’autorità competente pertinente per uno o più strumenti finanziari assicura che sia istituito e mantenuto un elenco aggiornato di detti strumenti finanziari. L’elenco viene messo a disposizione dell’autorità competente designata quale punto di contatto da ciascuno Stato membro, conformemente all’articolo 56 della direttiva 2004/39/CE. Tale elenco viene messo a disposizione per la prima volta il primo giorno di negoziazione del giugno 2007. Al fine di aiutare le autorità competenti a conformarsi al primo comma, ciascun mercato regolamentato presenta all’autorità competente dello Stato membro d’origine, in formato elettronico e standardizzato, dati di riferimento che identifichino ciascuno strumento finanziario ammesso alla negoziazione. Tali informazioni sono trasmesse per ogni strumento finanziario prima dell’avvio delle negoziazioni di quel determinato strumento. L’autorità competente dello Stato membro d’origine assicura che i dati siano trasmessi all’autorità competente pertinente per lo strumento finanziario di cui trattasi. I dati di riferimento sono aggiornati ogniqualvolta registrino cambiamenti in relazione ad uno strumento. È possibile derogare al requisito del presente comma se l’autorità competente pertinente per lo strumento finanziario in questione ottiene i dati di riferimento pertinenti con altri mezzi.