Regolamento (CE) n. 248/2007 della Commissione dell'8 marzo 2007 relativo a misure concernenti le convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali concluse nell'ambito del programma Sapard e la transizione da Sapard allo sviluppo rurale
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,
visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 29,
visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione1, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,
Il regolamento (CE) n. 1268/1999 ha istituito un sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione («il programma Sapard»), in particolare in Bulgaria e in Romania.
L'articolo 29 dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania prevede che, qualora il periodo di pagamento per gli impegni pluriennali assunti nell'ambito del programma Sapard in relazione ad alcune misure superi la data ultima consentita per i pagamenti nell'ambito di Sapard, gli impegni in sospeso saranno coperti nel quadro del programma di sviluppo rurale 2007-2013.
Il programma Sapard comprende diverse misure destinate ad essere finanziate dopo l'adesione in virtù del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)2.
Per facilitare la transizione fra questi due tipi di sostegno occorre precisare il periodo nel quale possono essere assunti impegni rispetto ai beneficiari nell'ambito del programma Sapard.
È necessario specificare le condizioni alle quali i progetti approvati conformemente al regolamento (CE) n. 1268/1999, ma che non possono più essere finanziati a titolo di detto regolamento, possono essere trasferiti nella programmazione dello sviluppo rurale.
Il presente regolamento non pregiudica il regolamento (CE) n. 1423/2006 della Commissione, del 26 settembre 2006, che istituisce un dispositivo di misure appropriate in merito alle spese agricole per la Bulgaria e la Romania3.
Conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2759/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio4, è necessario effettuare una valutazione ex post del programma Sapard. Occorre assicurare che tali valutazioni possano ancora essere effettuate e finanziate dopo il 2006, ossia oltre il periodo di ammissibilità delle spese per la programmazione Sapard in conformità del regolamento (CE) n. 1268/1999.
Convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali sono state concluse tra la Commissione europea, a nome della Comunità europea, da un lato, e la Bulgaria e la Romania, dall'altro.
Nei settori che rientrano nel campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea le relazioni fra la Bulgaria e la Romania e la Comunità sono disciplinate dal diritto comunitario a decorrere dal 1o gennaio 2007, data dell'adesione dei suddetti Stati all'Unione europea. In linea di massima gli accordi bilaterali continuano ad applicarsi, senza che sia necessaria l'adozione di specifici atti giuridici, purché non siano in contrasto con le disposizioni cogenti del diritto comunitario. In certi settori le convenzioni pluriennali e annuali prevedono regole che si discostano dal diritto comunitario, senza tuttavia essere contrarie a disposizioni cogenti. Appare tuttavia appropriato disporre che, per quanto riguarda il programma Sapard, i nuovi Stati membri rispettino, per quanto possibile, le stesse norme che si applicano in qualsiasi altro settore disciplinato dal diritto comunitario.
È quindi opportuno disporre che le convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali continuino ad applicarsi, fatte salve determinate deroghe e modifiche. Parallelamente, alcune disposizioni sono ormai prive di oggetto, in quanto la Comunità europea non ha più a che fare con paesi terzi, ma con Stati membri nei quali le disposizioni della normativa comunitaria sono direttamente applicabili. È pertanto opportuno disporre che cessino di applicarsi le disposizioni obsolete delle convenzioni di finanziamento pluriennali. Per assicurare la continuità nell'applicazione delle convenzioni pluriennali e annuali è opportuno che tali modifiche si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Il regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/895, e il regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione, del 7 giugno 2000, che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione6, costituiscono i fondamenti giuridici su cui si è basata la Commissione per delegare, caso per caso, la gestione dell'aiuto nell'ambito del programma Sapard ad agenzie responsabili dell'attuazione nei paesi candidati. Le convenzioni di finanziamento pluriennali sono state concluse avvalendosi di tale possibilità. Tuttavia, nel caso degli Stati membri la normativa comunitaria non richiede una procedura di delega delle funzioni di gestione, bensì il riconoscimento a livello nazionale degli organismi pagatori, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune7. L'allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali prevede, nella sezione A, articolo 4, una procedura di riconoscimento quasi identica. Nel caso degli Stati membri non è più pertanto necessario prevedere nemmeno la delega delle funzioni di gestione. È di conseguenza opportuno derogare alle corrispondenti disposizioni.
La Commissione europea ha concluso, a nome della Comunità europea, convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali anche con la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (di seguito «nuovi Stati membri del 2004»).
Disposizioni analoghe a quelle contemplate nel presente regolamento per quanto riguarda le convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali per la Bulgaria e la Romania sono state adottate a proposito delle convenzioni pluriennali e annuali per i nuovi Stati membri del 2004 nel regolamento (CE) n. 1419/2004 della Commissione, del 4 agosto 2004, relativo al proseguimento dell'applicazione delle convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali concluse tra la Commissione europea a nome della Comunità europea, da un lato, e la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, dall'altro, e recante deroghe alle convenzioni di finanziamento pluriennali e ai regolamenti (CE) n. 1266/1999 del Consiglio e (CE) n. 2222/20008. Queste misure, tuttavia, sono state adottate per facilitare la transizione dal programma Sapard ai programmi di sviluppo rurale e pertanto scadono il 30 aprile 2007.
Alla luce dell'esperienza acquisita è stato stabilito che tali misure non interessano unicamente la transizione dal programma Sapard ai programmi di sviluppo rurale, ma riguardano principalmente la conclusione dei programmi avviati nell'ambito di Sapard per i nuovi Stati membri del 2004. Il regolamento (CE) n. 1268/1999 stabilisce all'articolo 1, paragrafo 1, che esso rimane in tal caso applicabile.
È pertanto opportuno prevedere nel presente regolamento l'adozione di misure identiche a quelle contemplate dal regolamento (CE) n. 1419/2004 per consentire la conclusione dei programmi avviati nell'ambito di Sapard per i nuovi Stati membri del 2004, dal momento che tali programmi non sono ancora ultimati. Occorre che queste misure si applichino a decorrere dal momento in cui quelle contenute nel regolamento (CE) n. 1419/2004 cessano di essere valide, ossia dal 1o maggio 2007.
A norma dell'allegato della convenzione pluriennale, sezione A, articolo 12, paragrafo 7, l'importo da recuperare ai sensi di una decisione di liquidazione di conformità è detratto dalla successiva domanda di pagamento presentata alla Commissione. L'articolo 12, paragrafo 8, prevede che l'importo da recuperare secondo la decisione di liquidazione di conformità non sia riassegnato al programma. L'applicazione di entrambe le disposizioni comporterebbe una doppia detrazione dell'importo da recuperare dalla dotazione Sapard versata a favore di un paese beneficiario. È pertanto opportuno sopprimere la disposizione secondo cui l'importo è detratto dalla successiva domanda di pagamento presentata alla Commissione.
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale e del comitato dei Fondi agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Bulgaria e romania
Sezione I. Transizione da Sapard allo sviluppo rurale
Art. 1 Termine del periodo di conclusione di contratti ai sensi del regolamento (CE) n. 1268/1999
Per quanto riguarda i fondi comunitari di cui al regolamento (CE) n. 1268/1999, la Bulgaria e la Romania possono continuare a concludere contratti o ad assumere impegni con i beneficiari fino alla data in cui ciascuno di tali paesi per la prima volta conclude contratti o assume impegni ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005. Essi comunicano alla Commissione tale data.
Art. 2 Finanziamento di progetti Sapard oltre il periodo di ammissibilità
1. Qualora il periodo di pagamento per gli impegni pluriennali assunti nell'ambito del programma Sapard in relazione all'imboschimento dei terreni agricoli, al sostegno della creazione di organizzazioni di produttori o di programmi agroambientali superi la data ultima consentita per i pagamenti nell'ambito di Sapard, gli impegni in sospeso saranno coperti nel quadro del programma di sviluppo rurale 2007-2013 ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 e finanziati dal FEASR, purché il programma di sviluppo rurale preveda disposizioni al riguardo.
2. Qualora applichino il paragrafo 1, la Bulgaria e la Romania comunicano alla Commissione anteriormente alla fine del 2007 gli importi corrispondenti agli stanziamenti impegnati.
3. Le norme in materia di ammissibilità e controllo dell'assistenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1268/1999 continuano ad applicarsi.
Art. 3 Spese relative alla valutazione ex post dei programmi Sapard
Le spese relative alle valutazioni ex post dei pertinenti programmi Sapard indicate all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2759/1999 possono essere ammissibili nell'ambito della componente «assistenza tecnica» dei programmi di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 e finanziate dal FEASR, purché il programma di sviluppo rurale preveda disposizioni al riguardo.
Art. 4 Concordanza delle misure previste dal periodo di programmazione in corso e dal periodo di programmazione nuovo
La tavola di concordanza delle misure indicate agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1268/1999 e del regolamento (CE) n. 1698/2005 figura nell'allegato I.
Sezione II. Convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali
Art. 5 Proseguimento dell'applicazione delle convenzioni di finanziamento annuali e pluriennali dopo l'adesione
1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, continuano ad applicarsi, limitatamente al loro periodo di validità, le convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali elencate nell'allegato II concluse dalla Commissione europea, a nome della Comunità europea, con la Bulgaria e la Romania.
2. Gli articoli 2 e 4 delle convenzioni di finanziamento pluriennali cessano di applicarsi.
3. Cessano di applicarsi le seguenti disposizioni dell'allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali:
a) gli articoli 1 e 3 della sezione A; ogni riferimento ai suddetti articoli delle convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali si intende fatto alla decisione nazionale di riconoscimento di cui all'articolo 4, sezione A;
b) l'articolo 14, punti 2.6 e 2.7, della sezione A;
c) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 della sezione C;
d) la sezione G.
4. L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999 e l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2222/2000 cessano di applicarsi alla Romania e alla Bulgaria per quanto riguarda il programma Sapard.
Art. 6 Deroghe alle disposizioni delle convenzioni di finanziamento pluriennali e al regolamento (CE) n. 2222/2000
In deroga alla sezione A, articolo 4, paragrafo 7, ultimo comma, e all'articolo 5, paragrafo 4, dell'allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali e in deroga all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2222/2000, la Commissione è immediatamente informata di ogni modifica in materia di attuazione o di modalità di pagamento dopo il riconoscimento dell'agenzia Sapard.
Capo II. Convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali relative a repubblica ceca, estonia, lettonia, lituania, ungheria, polonia, slovacchia e slovenia
Art. 7 Proseguimento dell'applicazione delle convenzioni di finanziamento annuali e pluriennali dopo l'adesione
1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, continuano ad applicarsi, limitatamente al loro periodo di validità, le convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali elencate nell'allegato III concluse dalla Commissione europea, a nome della Comunità europea, con la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia.
2. Gli articoli 2 e 4 delle convenzioni di finanziamento pluriennali cessano di applicarsi.
3. Cessano di applicarsi le seguenti disposizioni dell'allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali:
a) gli articoli 1 e 3 della sezione A; ogni riferimento ai suddetti articoli delle convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali si intende fatto alla decisione nazionale di riconoscimento di cui all'articolo 4, sezione A;
b) l'articolo 14, punti 2.6 e 2.7, della sezione A;
c) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 della sezione C;
d) il punto 8 della sezione F;
e) la sezione G.
4. L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999 e l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2222/2000 cessano di applicarsi per quanto riguarda il programma Sapard.
Art. 8 Deroghe alle disposizioni delle convenzioni di finanziamento pluriennali e al regolamento (CE) n. 2222/2000
In deroga alla sezione A, articolo 4, paragrafo 7, ultimo comma, e all'articolo 5, paragrafo 4, dell'allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali e in deroga all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2222/2000, la Commissione è immediatamente informata di ogni modifica in materia di attuazione o di modalità di pagamento dopo il riconoscimento dell'agenzia Sapard.
Art. 9 Modifiche delle convenzioni di finanziamento pluriennali
1. Nella sezione A dell'allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali il testo dell'articolo 7, paragrafo 8, è sostituito dal seguente: «Il pagamento del saldo del programma viene eseguito in presenza delle seguenti condizioni: a) se l'ordinatore nazionale presenta alla Commissione, entro il termine di pagamento fissato nella convenzione di finanziamento annuale definitiva, una dichiarazione certificata delle spese effettivamente sostenute conformemente all'articolo 9 della presente sezione; b) se la relazione finale di esecuzione è stata presentata alla Commissione e approvata dalla medesima; c) dopo che è stata adottata la decisione di cui all'articolo 11 della presente sezione. Il pagamento non pregiudica l'adozione di una successiva decisione ai sensi dell'articolo 12 della presente sezione.»
2. Nella sezione A dell'allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali, all'articolo 10, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma: «Tuttavia, gli interessi non utilizzati per i progetti sovvenzionati nel quadro dei programmi rispettivi della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia sono versati alla Commissione, in euro.»
3. Nella sezione A dell'allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali il testo dell'articolo 12, paragrafo 7, è sostituito dal seguente: «L'importo da recuperare a seguito delle decisioni di liquidazione di conformità è comunicato all'ordinatore nazionale, che, a nome degli Stati membri, provvede a che sia accreditato sul conto Sapard, in euro, entro due mesi dalla data di adozione della decisione di liquidazione di conformità. La Commissione può tuttavia decidere, caso per caso, che qualsiasi importo da accreditarle sarà compensato da pagamenti che essa deve effettuare agli Stati membri nel quadro di uno strumento comunitario.»
Art. 10 Sostituzione degli importi di cui all'articolo 2 della convenzione di finanziamento annuale 2003
L'importo previsto all'articolo 2 di ciascuna convenzione di finanziamento annuale 2003 è sostituito dagli importi che figurano nell'allegato IV.
Art. 11 Modifica dell'articolo 3 delle convenzioni di finanziamento annuali 2000-2003
Alla fine dell'articolo 3 di ciascuna convenzione di finanziamento annuale è aggiunto il seguente comma: «L'eventuale quota del contributo comunitario di cui all'articolo 2 per la quale non siano stati firmati contratti con i beneficiari finali alla data di cui al secondo comma è comunicata alla Commissione entro tre mesi a decorrere dalla data in cui ne sia noto l'importo.»