Regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio del 18 febbraio 2008 recante il regolamento finanziario per il 10o Fondo europeo di sviluppo
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 20001, e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 20052 (l’«accordo ACP-CE»),
vista la decisione n. 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («Decisione sull’associazione d’oltremare»)3, in particolare l’articolo 23, quarto comma,
vista la decisione n. 1/2006 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 2 giugno 2006, che precisa il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 e che modifica l’accordo di partenariato ACP-CE riveduto4,
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE5 (l’«accordo interno»), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 617/2007 del Consiglio, del 14 maggio 2007, relativo all’applicazione del 10o Fondo europeo di sviluppo nell’ambito dell’accordo di partenariato ACP-CE6
vista la proposta della Commissione,
visto il parere della Corte dei conti7,
visto il parere della Banca europea per gli investimenti,
Occorre determinare le modalità dettagliate riguardanti il versamento dei contributi degli Stati membri al 10o Fondo europeo di sviluppo («FES»), istituito dall’accordo interno, nonché lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE («PTOM»).
Dovrebbero essere fissate le norme riguardanti il trattamento delle rimanenze dei precedenti FES (in particolare per quanto riguarda le modalità dettagliate di trasferimento di tali rimanenze al 10o FES e le norme applicabili alla loro esecuzione) o le conseguenze del loro disimpegno in relazione ai contributi forniti dagli Stati membri.
Occorre stabilire le condizioni alle quali la Corte dei conti è tenuta ad esercitare i propri poteri in relazione al FES.
Occorre stabilire le condizioni alle quali la Banca europea per gli investimenti («BEI») gestisce le risorse FES.
Le disposizioni riguardanti il controllo da parte della Corte dei conti delle risorse FES gestite dalla BEI dovrebbero essere conformi all’accordo tripartito tra la Corte dei conti, la BEI e la Commissione in base a quanto previsto dall’articolo 248, paragrafo 4, del trattato.
È opportuno garantire un’esecuzione adeguata, rapida ed efficace dei programmi e dei progetti finanziati nel quadro dell’accordo ACP-CE e stabilire procedure di gestione trasparenti, facilmente applicabili e idonee a favorire il decentramento dei compiti e delle responsabilità.
Le parti dell’accordo ACP-CE hanno confermato il loro interesse per le clausole sociali ed etiche definite dalle pertinenti convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL).
È opportuno stabilire norme dettagliate in base alle quali l’ordinatore delegato definisce le misure necessarie per garantire la buona esecuzione delle operazioni, in stretta collaborazione con l’ordinatore nazionale.
Ai fini dell’efficacia e della semplificazione, nell’ambito del presente regolamento occorre tener conto, per quanto possibile, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee8, in quanto elemento centrale della riforma della gestione interna della Commissione. Se opportuno, in determinati casi si dovrebbe applicare — mutatis mutandis — il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee9.
Tutte le modifiche rispetto al regolamento finanziario del 27 marzo 2003 per il 9o Fondo europeo di sviluppo10 dovrebbero contribuire a conseguire gli obiettivi delle riforme della Commissione, sviluppare o assicurare una sana gestione finanziaria e garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità contro le frodi e le altre attività illecite, migliorando in tal modo la legalità e la regolarità delle operazioni finanziarie.
Alcune modifiche rispetto al regolamento finanziario per il 9o FES appaiono necessarie alla luce dell’esperienza pratica al fine di facilitare l’attuazione del FES e il conseguimento dei relativi obiettivi politici e di adeguare alcune disposizioni di tipo procedurale e documentale. In particolare si deve rafforzare la trasparenza fornendo informazioni in merito ai beneficiari dei finanziamenti comunitari.
Il principio della sana gestione finanziaria dovrebbe implicare un controllo interno efficace ed efficiente dell’esecuzione delle risorse FES.
Per quanto riguarda le risorse FES si dovrebbe consentire agli Stati membri di erogare contributi finanziari volontari per aiutare a conseguire gli obiettivi dell’accordo di partenariato ACP-CE al di fuori delle modalità di cofinanziamento come previsto dal regolamento (CE) n. 617/2007.
È opportuno applicare al FES il principio della specializzazione.
Per quanto riguarda i metodi di esecuzione delle risorse FES, è opportuno ristrutturare per motivi di chiarezza le disposizioni del regolamento finanziario per il 9o FES riguardanti la gestione centralizzata, decentrata e congiunta e rendere più trasparenti alcune disposizioni. In particolare, è opportuno semplificare le disposizioni concernenti la gestione congiunta, le condizioni relative alla delega delle funzioni e i criteri riguardanti il ricorso ad organismi nazionali pubblici per facilitare tale ricorso e per rispondere alle crescenti esigenze operative.
Occorre modificare il divieto di delegare atti d’esecuzione a organismi privati in relazione alla gestione centralizzata, poiché i termini di tale divieto si sono rivelati più rigorosi del necessario. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di ricorrere ai servizi di un’agenzia di viaggi o di un organizzatore di conferenze per rimborsare le spese ai partecipanti a conferenze, a condizione che tali imprese private non esercitino alcun potere discrezionale.
Occorre inoltre chiarire la responsabilità del contabile per la certificazione dei conti in base alle informazioni finanziarie trasmessegli dagli ordinatori. A tale scopo egli dovrebbe avere la facoltà di controllare le informazioni trasmesse dall’ordinatore delegato e di formulare riserve, se necessario.
Vanno chiariti le condizioni e i limiti relativi alla responsabilità finanziaria di tutti gli agenti finanziari e di tutti coloro che partecipano all’attuazione del FES.
È opportuno chiarire e rafforzare le norme relative al recupero dei crediti, per meglio salvaguardare gli interessi finanziari delle Comunità. In particolare, vanno specificate le condizioni nelle quali gli interessi sui pagamenti tardivi sono dovuti al FES.
Si dovrebbe introdurre un termine di prescrizione per i crediti. Al contrario di molti dei suoi Stati membri, la Comunità non è soggetta a un termine di prescrizione alla scadenza del quale i suoi crediti finanziari si estinguono né a un termine di prescrizione per adire le vie legali contro terzi allo scopo di far valere i suoi crediti. L’introduzione di tale termine di prescrizione risponde al principio della sana gestione finanziaria.
In linea con il regolamento finanziario generale e la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi11, si dovrebbero chiarire le norme sull’esclusione da una procedura di appalto. Va fatta una distinzione chiara fra esclusione obbligatoria ed esclusione sulla base di una sanzione amministrativa. Inoltre, per motivi di certezza del diritto e proporzionalità, nel regolamento finanziario va specificato un periodo massimo di esclusione. Potrebbe essere prevista un’eccezione alle norme sull’esclusione per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l’attività commerciale o presso curatori o liquidatori di un fallimento, a seguito di un accordo con i creditori o di procedure analoghe previste dalle leggi nazionali.
È opportuno consentire l’utilizzazione della banca dati centrale relativa ai candidati od offerenti che si trovano in situazioni di esclusione, istituita nel quadro del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 nel contesto del FES.
Per quanto riguarda le sovvenzioni, è opportuno introdurre alcuni chiarimenti nell’articolo 103, in particolare in relazione alla loro portata. Per migliorare la gestione delle sovvenzioni e semplificare le procedure, dovrebbe essere possibile assegnare sovvenzioni mediante una decisione dell’istituzione o una convenzione scritta con il beneficiario e autorizzare il ricorso a pagamenti forfettari o a tasso fisso, accanto al più consueto metodo del rimborso dei costi effettivamente sostenuti. Infine, le disposizioni relative agli accertamenti e alle garanzie devono essere più proporzionate ai relativi rischi finanziari.
La norma secondo la quale le sovvenzioni dovrebbero essere accordate in base a un invito a presentare proposte ha dimostrato la propria validità. Tuttavia, l’esperienza ha dimostrato che, in certi casi, la natura dell’azione non lascia alcuna possibilità di scelta in sede di selezione dei beneficiari. Si dovrebbe pertanto riconoscere espressamente la possibilità che si verifichino tali casi eccezionali.
Quando vengono concesse sovvenzioni per i costi correnti, la norma secondo la quale non si può firmare la necessaria convenzione una volta trascorsi quattro mesi dall’inizio dell’esercizio di bilancio del beneficiario si è rivelata più rigorosa del necessario. Tale termine dovrebbe pertanto essere fissato a sei mesi.
Poiché si continuerà ad accordare sovvenzioni in base a criteri di selezione e di assegnazione, non è necessario far valutare tali criteri da un comitato per tutti i casi. Sarebbe opportuno prevedere strumenti più flessibili per la valutazione dei criteri di selezione.
Per motivi di chiarezza, la norma riguardante i requisiti che devono essere applicati dai beneficiari di sovvenzioni in sede di aggiudicazione degli appalti dovrebbe essere semplificata. Occorrerebbe inoltre prevedere esplicitamente il caso in cui l’attuazione di un’azione richiede un sostegno finanziario a terzi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
SOMMARIO ArticoliPARTE PRIMA —DISPOSIZIONI FONDAMENTALITITOLO I —OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI1-4TITOLO II —PRINCIPI FINANZIARI5-13TITOLO III —RISORSE ED ESECUZIONE DEL FES14-17TITOLO IV —AGENTI FINANZIARI18-20TITOLO V —OPERAZIONI DI ENTRATA21-25TITOLO VI —OPERAZIONI DI SPESA26-29TITOLO VII —DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI ESECUZIONE30-34TITOLO VIII —TIPI DI FINANZIAMENTO35-42TITOLO IX —RENDICONTO E CONTABILITÀ43-47TITOLO X —REVISIONE CONTABILE ESTERNA E DISCARICO48-50PARTE SECONDA —FONDO INVESTIMENTI51-58PARTE TERZA —DISPOSIZIONI TRANSITORIE59-61
Parte prima. Disposizioni fondamentali
Titolo I. Oggetto, ambito di applicazione e disposizioni generali
Art. 1 Ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce le norme relative all'esecuzione finanziaria delle risorse del Fondo europeo di sviluppo (FES) e al rendimento e alla verifica dei suoi conti.
Art. 2 Relazione con il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
1. Se non espressamente disposto altrimenti, i riferimenti diretti del presente regolamento alle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio12 si intendono fatti anche alle corrispondenti disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione13.
2. I riferimenti del presente regolamento alle disposizioni applicabili del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 non si ritengono comprensivi delle disposizioni procedurali che non sono pertinenti al FES, in particolare quelle concernenti il potere di adottare atti delegati.
3. I riferimenti interni contenuti nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 o nel regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 non rendono le disposizioni cui rimandano indirettamente applicabili al FES.
4.
I termini utilizzati nel presente regolamento hanno significato identico a quelli di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, ad eccezione delle definizioni di cui all'articolo 2, lettere da a) ad e), di detto regolamento.
Tuttavia, ai fini del presente regolamento, i seguenti termini del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, si intende per:
a) «bilancio»: il FES;
b) «impegno di bilancio»: impegno finanziario;
c) «istituzione»: la Commissione;
d) «stanziamenti» o «stanziamenti operativi»: le risorse del FES;
e) «linea di bilancio»: stanziamento;
f) «atto di base»: in funzione del contesto, l'accordo interno sul 10o FES, la decisione 2013/755/UE del Consiglio14 («decisione sull'associazione d'oltremare») o il regolamento (CE) n. 617/2007 del Consiglio15 («regolamento di esecuzione»);
g) «paese terzo»: qualsiasi paese o territorio beneficiario che rientra nel campo di applicazione geografico del FES.
5. L'interpretazione del presente regolamento è volta a garantire la coerenza con il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, a meno che tale interpretazione risulti incompatibile con le specificità del FES, quali previste dall'accordo di partenariato ACP-UE, dall'accordo interno sul 10o FES, dalla decisione sull'associazione d'oltremare o dal regolamento di esecuzione.
Art. 3 Periodi, date e termini
Salvo disposizione contraria, ai termini fissati dal presente regolamento si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio16.
Art. 4 Protezione dei dati personali
Il presente regolamento fa salvi i requisiti della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio17 e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio18.
Si applica l'articolo 29 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 riguardante l'informazione sul trasferimento di dati personali a fini di revisione contabile.
Titolo II. Principi finanziari
Art. 5 Principi finanziari
L'esecuzione delle risorse del FES rispetta i seguenti principi:
a) l'unità e la verità del bilancio;
b) l'unità di conto;
c) l'universalità;
d) la specializzazione;
e) la sana gestione finanziaria;
f) la trasparenza.
L'esercizio finanziario inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre.
1.
2.
Art. 6 Principi di unità e verità del bilancio
La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo mediante imputazione al FES.
Si applicano l'articolo 8, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 8, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
a)
b)
c)
d)
e)
Art. 7 Principio dell'unità di conto
Si applica mutatis mutandis l'articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardante l'utilizzo dell'euro.
Art. 8 Principio dell'universalità
Fatto salvo l'articolo 9 del presente regolamento, l'insieme delle entrate copre l'insieme dei pagamenti stimati.
Tutte le entrate e le spese sono iscritte senza contrazione fra di esse, fatta salva l'applicazione dell'articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardante le norme in materia di detrazioni e compensazione dei tassi di cambio.
Tuttavia, le entrate di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento sono automaticamente detratte dai pagamenti effettuati a titolo dell'impegno che le ha generate.
L'Unione non può accendere prestiti entro il quadro del FES.
1.
2.
3.
Art. 9 Entrate con destinazione specifica
1. Le entrate con destinazione specifica sono destinate a finanziare spese determinate.
2. Costituiscono entrate con destinazione specifica:
a) i contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche; i contributi finanziari di organizzazioni internazionali per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione o dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) a norma dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione;
b) le entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati;
c) le entrate provenienti dalla restituzione, in seguito a recupero, di somme indebitamente pagate;
d) le entrate generate da interessi sui versamenti di prefinanziamenti, fatto salvo il disposto dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
e) i rimborsi e le entrate generati dagli strumenti finanziari a norma dell'articolo 140, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
f) le entrate provenienti da successivi rimborsi di oneri fiscali a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
3.
Le entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), finanziano spese che sono stabilite dal donatore, previa accettazione della Commissione.
Le entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 2, lettere e) e f), finanziano spese analoghe a quelle che le hanno generate.
4. L'articolo 184, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 si applica mutatis mutandis.
5. L'articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardante gli atti di liberalità si applica alle entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo. Per quanto riguarda l'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l'accettazione di una liberalità è soggetta all'autorizzazione del Consiglio.
6. Le risorse del FES corrispondenti a entrate con destinazione specifica sono rese automaticamente disponibili quando tali entrate sono state riscosse dalla Commissione. Tuttavia, le risorse del FES corrispondenti alle entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 2, lettera a), sono rese disponibili al momento della previsione di crediti, qualora l'accordo con lo Stato membro sia espresso in euro; i pagamenti a titolo di tali entrate possono essere effettuati solo a partire dalla riscossione.
Art. 10 Principio della specializzazione
Le risorse del FES sono stanziate per scopi specifici, per ciascuno Stato ACP o PTOM e in conformità dei principali strumenti di cooperazione.
Per quanto riguarda gli Stati ACP, tali strumenti sono fissati dal protocollo finanziario allegato all'accordo di partenariato ACP-UE. Lo stanziamento delle risorse (assegnazioni indicative) si basa inoltre sulle disposizioni dell'accordo interno sul 10o FES e del regolamento di esecuzione e tiene conto delle risorse riservate alle spese di supporto associate alla programmazione e all'esecuzione ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo interno sul 10o FES.
Per quanto riguarda i PTOM, tali strumenti figurano nella parte quarta e nell'allegato II della decisione sull'associazione d'oltremare. Lo stanziamento di tali risorse tiene anche conto della riserva non assegnata prevista dall'articolo 3, paragrafo 3, di detto allegato e delle risorse per gli studi e le misure di assistenza tecnica di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), dello stesso.
Art. 11 Principio della sana gestione finanziaria
1. Si applica l'articolo 30, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardante i principi di economia, efficienza ed efficacia. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, non si applica l'articolo 18 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
2. Sono fissati obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine. La realizzazione di tali obiettivi è controllata mediante indicatori di prestazione.
3. Per migliorare il processo decisionale, in particolare per giustificare e specificare la determinazione dei contributi di cui all'articolo 21 del presente regolamento che devono essere versati dagli Stati membri, sono necessarie le seguenti valutazioni:
a) l'impiego delle risorse del FES è preceduto da una valutazione ex ante delle operazioni da eseguire, che comprende gli elementi elencati all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012;
b) l'operazione è sottoposta ad una valutazione ex post al fine di garantire che i risultati perseguiti abbiano giustificato i mezzi impiegati.
4. I tipi di finanziamento di cui al titolo VIII del presente regolamento e i metodi di esecuzione di cui all'articolo 17 del presente regolamento sono scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Per le sovvenzioni, è preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari.