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Regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio del 28 novembre 2008 che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca1, in particolare l’articolo 20,

vista la proposta della Commissione,

A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002 il Consiglio provvede, sulla scorta dei pareri scientifici disponibili e di eventuali pareri dei consigli consultivi regionali istituiti a norma dell’articolo 31 di detto regolamento, ad adottare le misure necessarie per garantire l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca.

A norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio stabilire le possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca e ripartirle conformemente a criteri prestabiliti.

Secondo il più recente parere scientifico del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), determinati stock ittici che vivono in acque profonde sono sottoposti ad un prelievo eccessivo ed è quindi necessario ridurre le possibilità di pesca di tali stock per garantirne la sostenibilità.

Il CIEM ha inoltre segnalato che il tasso di sfruttamento del pesce specchio atlantico nella sottozona CIEM VII è eccessivamente elevato. Dai pareri scientifici del CIEM emerge altresì che lo stock di pesce specchio atlantico nella sottozona VI è altamente depauperato e che sono state identificate zone di concentrazioni vulnerabili di tale specie. È quindi opportuno vietare la pesca del pesce specchio atlantico nelle zone suddette.

In conformità del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde2, le possibilità di pesca per le specie di acque profonde indicate nell’allegato I del medesimo regolamento sono decise su base semestrale. È fatta tuttavia eccezione per gli stock di argentina e di molva azzurra, per i quali le possibilità di pesca dipendono dall’esito dei negoziati annuali con la Norvegia. Le possibilità di pesca per questi stock devono pertanto essere stabilite nel regolamento sulle possibilità di pesca annuali adottato dal Consiglio a dicembre.

Al fine di garantire un’efficace gestione dei contingenti, è necessario stabilire le condizioni specifiche a cui sono soggette le operazioni di pesca.

In conformità dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti3, è necessario indicare gli stock soggetti alle varie misure ivi definite.

Le misure previste dal presente regolamento dovrebbero essere stabilite con riferimento alle zone CIEM definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale4, e alle zone Copace (Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale), definite nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dell’Atlantico settentrionale5.

L’utilizzazione delle possibilità di pesca dovrebbe essere conforme alla pertinente normativa comunitaria, in particolare al regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri6 al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca7, al regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca8, al regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali9, al regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame10, al regolamento (CE) n. 2347/2002 e al regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund11.

Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità è importante che le attività di pesca vengano aperte il 1o gennaio 2009. Data l’urgenza della questione, è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3, del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento fissa, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca annuali concesse ai pescherecci comunitari per determinati stock di specie di acque profonde nelle acque comunitarie e in alcune acque non comunitarie in cui sono imposti limiti di cattura, nonché le condizioni specifiche per l’utilizzo di tali possibilità di pesca.

Art. 3 Fissazione delle possibilità di pesca

Le possibilità di pesca concesse ai pescherecci comunitari per gli stock di specie di acque profonde sono fissate nell’allegato.

Art. 4 Ripartizione tra gli Stati membri

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all’allegato non pregiudica:

  1. a) gli scambi a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

  2. b) le riassegnazioni a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, e dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93 e dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

  3. c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

  4. d) i quantitativi detratti a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

  5. e) le detrazioni effettuate a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Art. 6 Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1. I pesci di stock per i quali il presente regolamento ha fissato possibilità di pesca possono essere conservati a bordo o sbarcati solo se sono stati catturati da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito. Tutti gli sbarchi sono imputati al contingente.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle catture realizzate nel corso di ricerche scientifiche svolte in conformità dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 850/98. Tali catture non sono imputate al contingente.

Art. 7 Pesce specchio atlantico

1.

La pesca del pesce specchio atlantico è vietata nelle zone seguenti:

  1. a) la zona marittima delimitata dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti:

    57°00′ N, 11°00′ O

    57°00′ N, 8°30′ O

    56°23′ N, 8°30′ O

    55°00′ N, 8°30′ O

    55°00′ N, 11°00′ O

    57°00′ N, 11°00′ O

  2. b) la zona marittima delimitata dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti:

    55°30′ N, 15°49′ O

    53°30′ N, 14°11′ O

    50°30′ N, 14°11′ O

    50°30′ N, 15°49′ O

  3. c) la zona marittima delimitata dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti:

    55°00′ N, 13°51′ O

    55°00′ N, 10°37′ O

    54°15′ N, 10°37′ O

    53°30′ N, 11°50′ O

    53°30′ N, 13°51′ O

Le suddette posizioni e le corrispondenti lossodromie e posizioni delle navi sono misurate secondo la norma WGS84.

2. Le navi titolari di un permesso di pesca in acque profonde che siano entrate in una zona di cui al paragrafo 1 non possono detenere a bordo o trasbordare alcun quantitativo di pesce specchio atlantico, né sbarcare alcun quantitativo di tale pesce al termine della bordata, a meno che:

  1. a) tutti gli attrezzi da pesca presenti a bordo vengano fissati e riposti nella stiva, durante il transito, secondo le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93; oppure

  2. b) la velocità media durante il transito sia pari o superiore a 8 nodi.

3. Gli Stati membri assicurano che le navi titolari di un permesso di pesca in acque profonde siano correttamente monitorate dai centri di controllo della pesca (CCP), i quali devono disporre di un sistema per individuare e registrare l’ingresso, il transito e l’uscita delle navi dalle zone di cui al paragrafo 1.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2008. Per il Consiglio Il presidente M. Barnier