Regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione del 3 dicembre 2008 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)1, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,
La direttiva 2007/2/CE stabilisce regole generali per l'istituzione dell'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea. Dal momento che, per l'adeguato funzionamento dell'infrastruttura, è necessario che gli utilizzatori possano reperire dei set di dati territoriali e i servizi a essi relativi e stabilire se possono essere utilizzati e a quali scopi, è opportuno che gli Stati membri forniscano delle descrizioni sotto forma di metadati per questi set di dati territoriali e i servizi a essi relativi. Considerato che questi metadati dovrebbero essere compatibili e utilizzabili nel contesto comunitario e in quello transfrontaliero, è necessario stabilire delle regole per quanto concerne i metadati utilizzati per descrivere i set di dati territoriali e i servizi a essi relativi corrispondenti ai temi di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE.
È necessario definire un set di elementi di metadati per consentire l'individuazione della risorsa di informazione per la quale sono creati i metadati, la loro classificazione, la loro ubicazione geografica e il riferimento temporale, nonché la loro qualità e validità, la conformità rispetto alle disposizioni di esecuzione sull'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi, le limitazioni d'uso e di accesso e l'organizzazione responsabile delle risorse. Gli elementi di metadati legati al registro dei metadati stesso sono altresì necessari per controllare che i metadati creati siano aggiornati e per individuare l'organizzazione responsabile della loro creazione e del loro aggiornamento. Si tratta del set minimo di elementi di metadati necessari per conformarsi alla direttiva 2007/2/CE e non esclude la possibilità per le organizzazioni di documentare le risorse di informazioni in modo più ampio con elementi supplementari derivanti da norme internazionali o metodi di lavoro esistenti nella loro comunità di interesse. Non è esclusa neanche la possibilità di adottare linee guida stabilite e aggiornate dalla Commissione, in particolare quando è necessario garantire l'interoperabilità dei metadati.
Sono necessarie delle istruzioni per la convalida dei metadati conformemente alla direttiva 2007/2/CE per quanto concerne le condizioni e la molteplicità previste per ogni elemento di metadati; si tratta in altre parole di stabilire se, per ogni elemento, devono sempre figurare dei valori nel registro dei metadati e se devono comparire solo una volta o possono figurare più volte.
Il dominio di valore di ogni elemento di metadati è necessario per garantire l'interoperabilità dei metadati in un contesto multilingue e questo dominio dovrebbe poter assumere la forma di testo libero, date, codici derivanti da norme internazionali, come i codici delle lingue, parole chiave provenienti da elenchi o tesauri verificati, o stringhe di caratteri.
Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in virtù dell'articolo 22 della direttiva 2007/2/CEE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce i requisiti per la creazione e l'aggiornamento di metadati per i set di dati territoriali, le serie di set di dati territoriali e i servizi di dati territoriali corrispondenti alle tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2007/2/CE, si applicano le definizioni di cui alla parte A dell'allegato.
Art. 3 Creazione e aggiornamento dei metadati
I metadati che descrivono un set di dati territoriali, una serie di set di dati territoriali o un servizio di dati territoriali comprendono gli elementi di metadati o i gruppi di elementi di metadato di cui alla parte B dell'allegato e sono creati e aggiornati conformemente alle regole di cui alle parti C e D dell'allegato.
Art. 4 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2008. Per la Commissione Stavros Dimas Membro della Commissione