Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato1,
Il regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall’Atlantico settentrionale2, ha subito diverse e sostanziali modifiche3. In occasione di nuove modifiche è opportuno, per un'esigenza di chiarezza, procedere alla rifusione del suddetto regolamento.
La Comunità europea ha acquistato la qualità di membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).
Il protocollo stabilito tra il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee prevede che la Commissione comunichi alla FAO i dati statistici richiesti.
Conformemente al principio della sussidiarietà, gli obiettivi dell'azione proposta possono essere raggiunti solo sulla base di un atto giuridico comunitario, in quanto solo la Commissione può coordinare la necessaria armonizzazione delle informazioni statistiche a livello comunitario, mentre la raccolta delle statistiche della pesca e l'infrastruttura necessaria per l'elaborazione e il controllo dell'attendibilità di tali statistiche sono in primo luogo responsabilità degli Stati membri.
Vari Stati membri hanno chiesto di poter trasmettere i dati in una forma o in un supporto diverso da quello specificato nell'allegato V del regolamento (che rappresenta l'equivalente dei questionari Statlant).
Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione4.
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adattare gli elenchi delle zone statistiche di pesca e relative suddivisioni e delle specie. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Ogni Stato membro trasmette alla Commissione dati sulle catture nominali effettuate dalle navi registrate nello Stato membro o battenti bandiera dello Stato membro con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto5. I dati sulle catture nominali si riferiscono a tutti i prodotti ittici, a prescindere dalla loro forma, sbarcati o trasbordati in mare, escluso il pesce che, dopo la cattura, viene rigettato in mare, consumato a bordo o usato come esca. I dati sono rilevati in equivalente di peso vivo di tali sbarchi o trasbordi, con arrotondamento alla tonnellata più vicina.
Art. 2
1. I dati da trasmettere si riferiscono alle catture nominali effettuate in ciascuna delle zone principali di pesca e nelle loro suddivisioni elencate nell'allegato I, definite nell'allegato II e illustrate nell'allegato III. Per ciascuna delle zone principali di pesca sono richiesti dati per le specie elencate nell'allegato IV.
2. I dati per ogni anno civile sono trasmessi entro sei mesi dalla fine dell'anno in questione.
3. Qualora nel corso dell'anno civile le navi dello Stato membro di cui all'articolo 1 non abbiano effettuato catture in una zona principale di pesca, lo Stato membro ne informa la Commissione. Per l'attività di pesca svolta nelle zone principali di pesca, tuttavia, la trasmissione di dati è richiesta soltanto per le combinazioni di specie/suddivisioni per le quali sono state registrate catture nel periodo annuale considerato.
4. I dati relativi alle catture di specie di minore importanza effettuate da uno Stato membro non devono necessariamente essere identificati individualmente nella trasmissione, ma possono essere riuniti in un'unica voce, purché il peso dei prodotti non superi il 5 % del totale annuo delle catture effettuate in quella zona principale di pesca.
5.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 ai fini della modifica degli allegati I, II, III e IV relativamente agli elenchi delle zone statistiche di pesca, o relative suddivisioni, e delle specie.
Tali atti delegati sono adottati solo se sono necessari al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici e non impongono un significativo onere supplementare sugli Stati membri o sui rispondenti.
La Commissione motiva debitamente le azioni intraprese nell'ambito di tali atti delegati, avvalendosi all'occorrenza del contributo formulato da esperti competenti in merito a un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio6.
Art. 3
Salvo diverse disposizioni adottate nel quadro della politica comune della pesca, gli Stati membri sono autorizzati a utilizzare tecniche di campionamento per stabilire i dati sulle catture per quelle parti delle rispettive flotte pescherecce per le quali una rilevazione completa dei dati implicherebbe l'applicazione di procedure amministrative eccessivamente complesse. Gli Stati membri indicano, nella relazione presentata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, i metodi di campionamento adottati e la proporzione, rispetto al totale, dei dati calcolati con queste tecniche.
Art. 4
Gli Stati membri adempiono gli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 trasmettendo i dati su supporto magnetico, il cui formato figura nell'allegato V. Gli Stati membri possono trasmettere i dati nel formato specificato nell'allegato VI. Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono trasmettere i dati in una forma diversa o su un supporto diverso.
Art. 5
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 10 gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Art. 6
1. Entro il 14 novembre 1996 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione particolareggiata sui metodi con cui sono desunti i dati sulle catture, nonché circa la rappresentatività e l'attendibilità dei dati medesimi. La Commissione redige una sintesi di dette relazioni, che sottopone all'esame degli Stati membri.
2. Gli Stati membri informano la Commissione delle eventuali modifiche alle informazioni di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla loro introduzione.
3. La Commissione esamina le relazioni metodologiche, la disponibilità e l'attendibilità dei dati, nonché le altre questioni connesse all'applicazione del presente regolamento una volta all'anno di concerto con gli Stati membri.
Art. 7
1. Il regolamento (CE) n. 2597/95 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato VIII.
Art. 8
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2009. Per il Parlamento europeo Il presidente H.-G. Pöttering Per il Consiglio Il presidente A. Vondra