Regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell’energia
Testo vigente
Art. 3 Bilancio
1. La dotazione finanziaria per la realizzazione dell’EEPR per il 2009 e il 2010 è di 3980000000 EUR, ripartiti come segue:
a) progetti di infrastrutture per il gas e per l’energia elettrica: 2365000000 EUR;
b) progetti di energia eolica in mare: 565000000 EUR;
c) progetti di cattura e stoccaggio del carbonio: 1050000000 EUR.
2. Gli impegni giuridici specifici di cui al capo II che attuano gli impegni di bilancio presi nel 2009 e 2010 sono assunti entro il 31 dicembre 2010. Gli impegni giuridici specifici di cui al capo II bis sono assunti entro il 31 marzo 2011.
3. Gli intermediari finanziari di cui all’allegato II si adoperano per assegnare tutti i fondi del contributo dell’Unione di cui dispone lo strumento a progetti di investimento e all’assistenza tecnica per progetti in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili entro il 31 marzo 2014. Dopo tale data non potrà essere più assegnato alcun finanziamento a titolo di contributo dell’Unione. Tutti i finanziamenti a titolo di contributo dell’Unione non assegnati dagli intermediari finanziari entro il 31 marzo 2014 sono restituiti al bilancio generale dell’Unione. Il finanziamento a titolo di contributo dell’Unione destinato a progetti di investimento rimane investito per un determinato periodo di tempo che non può protrarsi oltre il 31 marzo 2034. L’Unione ha diritto a profitti dai propri investimenti nello strumento per tutta la durata dello strumento, in proporzione al suo contributo allo strumento e in conformità con i suoi diritti di azionista.
Capo II. Sottoprogrammi
Sezione 1. Progetti di infrastrutture per il gas e per l’energia elettrica
Art. 4 Obiettivi
La Comunità promuove i progetti di infrastrutture per il gas e per l’energia elettrica che presentano il maggiore valore aggiunto comunitario e contribuiscono ai seguenti obiettivi:
a) la sicurezza e la diversificazione delle fonti di energia, dei percorsi e degli approvvigionamenti;
b) l’ottimizzazione della capacità della rete elettrica e l’integrazione del mercato interno dell’energia, in particolare per quanto riguarda la sezione transfrontaliera;
c) lo sviluppo della rete per rafforzare la coesione economica e sociale riducendo l’isolamento delle regioni meno favorite o insulari della Comunità;
d) la connessione e l’integrazione delle fonti di energia rinnovabili; e
e) la sicurezza, l’affidabilità e l’interoperabilità delle reti energetiche interconnesse, compresa la capacità di utilizzare flussi di gas multidirezionali ove necessario.
Art. 5 Priorità
L’EERP contribuisce ad adeguare e sviluppare urgentemente le reti energetiche di particolare importanza per la Comunità a sostegno del funzionamento del mercato interno dell’energia e, in particolare, ad accrescere la capacità di interconnessione, la sicurezza e la diversificazione dell’approvvigionamento e a superare gli ostacoli ambientali, tecnici e finanziari. È necessario un sostegno comunitario speciale per intensificare lo sviluppo delle reti energetiche e accelerarne la costruzione, specialmente dove c’è scarsa diversificazione di percorsi e di fonti di approvvigionamento.
Art. 6 Concessione del sostegno finanziario comunitario
1. Il sostegno finanziario nel quadro dell’EEPR («sostegno EEPR») per progetti di infrastrutture per il gas e per l’energia elettrica è concesso per le azioni che realizzano i progetti elencati nell’allegato, parte A, o parti degli stessi, finalizzati agli obiettivi di cui all’articolo 4.
2. La Commissione pubblica un invito a presentare proposte per individuare le azioni di cui al paragrafo 1 e valuta la conformità di tali proposte ai criteri di ammissibilità fissati all’articolo 7 e ai criteri di selezione e di aggiudicazione fissati all’articolo 8.
3. La Commissione informa i beneficiari di ogni sostegno EEPR da concedere.
Art. 7 Ammissibilità
1. Le proposte sono ammissibili al sostegno EEPR solo se realizzano i progetti elencati nell’allegato, parte A, e non superano il massimale di sostegno EERP fissato nello stesso allegato e soddisfano i criteri di selezione e di aggiudicazione di cui all’articolo 8.
2. Possono presentare le proposte:
a) uno o più Stati membri congiuntamente;
b) con l’accordo di tutti gli Stati membri direttamente interessati dal progetto in questione:
i) una o più imprese pubbliche o private ovvero uno o più organismi pubblici o privati congiuntamente;
ii) una o più organizzazioni internazionali congiuntamente; oppure
iii) un’impresa comune.
3. Non sono ammissibili le proposte presentate da persone fisiche.
Art. 8 Criteri di selezione e di aggiudicazione
1. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 6, paragrafo 2, la Commissione applica i seguenti criteri di selezione:
a) la solidità e l’adeguatezza tecnica dell’importazione;
b) la solidità del pacchetto finanziario per tutta la fase di investimento dell’azione.
2. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 6, paragrafo 2, la Commissione applica i seguenti criteri di aggiudicazione:
a) grado di maturità, definito come raggiungimento della fase d’investimento, e sostenimento di sostanziali spese in conto capitale entro la fine del 2010;
b) la misura in cui il mancato accesso ai finanziamenti ritarda l’attuazione dell’azione;
c) la misura in cui il sostegno EEPR stimolerà i finanziamenti pubblici e privati;
d) l’impatto socio-economico;
e) l’impatto ambientale;
f) il contributo alla continuità e all’interoperabilità della rete energetica, nonché all’ottimizzazione delle sue capacità;
g) il contributo al miglioramento della qualità del servizio e della sicurezza;
h) il contributo alla creazione di un mercato dell’energia ben integrato.
Art. 9 Condizioni di finanziamento
1. Il sostegno EEPR contribuisce alle spese di realizzazione connesse al progetto sostenute dai beneficiari o da terzi incaricati della realizzazione del progetto.
2. Il sostegno EEPR non supera il 50 % dei costi ammissibili.
Art. 10 Strumenti
1. A seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 6, paragrafo 2, la Commissione, secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 26, paragrafo 2, seleziona le proposte che beneficeranno del sostegno EEPR e determina l’importo del sostegno EEPR da concedere. La Commissione precisa le condizioni e le modalità di attuazione delle proposte.
2. Il sostegno EEPR è concesso sulla base di decisioni della Commissione.
Art. 11 Responsabilità finanziarie degli Stati membri
1. Gli Stati membri eseguono un controllo tecnico e finanziario dei progetti in stretta collaborazione con la Commissione e certificano l’importo e la conformità con il presente regolamento delle spese sostenute per progetti o parti di progetti. Gli Stati membri possono chiedere la partecipazione della Commissione nei controlli in loco.
2. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a norma del paragrafo 1 e, in particolare, forniscono una descrizione dei sistemi di controllo, gestione e monitoraggio predisposti per assicurare che i progetti siano condotti a buon fine.
Sezione 2. Progetti eolici in mare
Art. 12 Concessione del sostegno EEPR
1. Il sostegno EEPR per i progetti eolici in mare è concesso a seguito di un invito a presentare proposte limitato alle azioni che realizzano i progetti elencati nell’allegato, parte B.
2. La Commissione pubblica un invito a presentare proposte per individuare le azioni di cui al paragrafo 1 e valuta la conformità delle proposte ai criteri di ammissibilità fissati all’articolo 13 e ai criteri di selezione e di aggiudicazione fissati all’articolo 14.
3. La Commissione informa i beneficiari di ogni sostegno EEPR da concedere.
Art. 13 Ammissibilità
1. Le proposte sono ammissibili al sostegno EEPR solo se realizzano i progetti elencati nell’allegato, parte B, non superano il massimale di sostegno EEPR fissato nello stesso allegato e soddisfano i criteri di selezione e di aggiudicazione di cui all’articolo 14. A capo di tali progetti vi è un’impresa commerciale.
2. Le proposte possono essere presentate da un’impresa o da più imprese congiuntamente.
3. Non sono ammissibili le proposte presentate da persone fisiche.
Art. 14 Criteri di selezione e di aggiudicazione
1. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 12, paragrafo 1, la Commissione applica i seguenti criteri di selezione:
a) la solidità e l’adeguatezza tecnica dell’impostazione;
b) la solidità del pacchetto finanziario per tutta la fase di investimento del progetto.
2. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 12, paragrafo 1, la Commissione applica i seguenti criteri di aggiudicazione:
a) il grado di maturità, definito come raggiungimento della fase d’investimento, e il sostenimento di sostanziali spese in conto capitale entro la fine del 2010;
b) in che misura il mancato accesso ai finanziamenti ritarda l’attuazione dell’azione;
c) in che misura il progetto migliora o aumenta la scala degli impianti e delle infrastrutture già in costruzione o in fase di pianificazione;
d) in che misura il progetto include la costruzione di impianti e di infrastrutture in scala reale e in scala industriale e in che misura prevede in particolare:
i) la compensazione della variabilità dell’energia elettrica di origine eolica tramite sistemi integrati;
ii) l’esistenza di sistemi di stoccaggio su vasta scala;
iii) la gestione di parchi eolici come centrali elettriche virtuali (più di 1 GW);
iv) l’esistenza di turbine collocate a maggiore distanza dalla costa o in acque più profonde (da 20 a 50 m) rispetto alla norma attuale;
v) concezioni nuove delle sottostrutture; o
vi) processi di assemblaggio, di installazione, di gestione e di smantellamento e la prova di questi processi in progetti su scala reale;
e) gli elementi innovativi del progetto e in che misura esso dimostrerà la realizzazione di questi elementi;
f) l’impatto del progetto e il suo contributo al sistema comunitario di rete eolica in mare, tra cui le sue potenzialità di riproduzione;
g) l’impegno dimostrato dai beneficiari a diffondere i risultati dei progressi tecnologici del progetto presso altri operatori europei secondo modalità compatibili con la normativa comunitaria e in particolare con gli obiettivi e le strutture illustrati nel piano strategico europeo per le tecnologie energetiche.
Art. 15 Condizioni di finanziamento
1. Il sostegno EEPR contribuisce alle spese di realizzazione connesse al progetto.
2. Il sostegno EEPR non supera il 50 % dei costi ammissibili.
Art. 16 Strumenti
1. A seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 12, paragrafo 1, la Commissione, secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 26, paragrafo 2, seleziona le proposte che beneficeranno del sostegno EEPR e determina l’importo del finanziamento da concedere. La Commissione precisa le condizioni e le modalità di attuazione delle proposte.
2. Il sostegno EEPR è concesso sulla base di contratti di sovvenzione.
Sezione 3. Progetti di cattura e stoccaggio del carbonio
Art. 17 Concessione del sostegno EEPR
1. Il sostegno EEPR per progetti di cattura e stoccaggio del carbonio è concesso a favore di azioni che realizzano i progetti elencati nell’allegato, parte C.
2. La Commissione pubblica un invito a presentare proposte per individuare le azioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e valuta la conformità delle proposte ai criteri di ammissibilità fissati all’articolo 18 e ai criteri di selezione e di aggiudicazione fissati all’articolo 19.
3. Qualora varie proposte di progetti situati nello stesso Stato membro soddisfino i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 18 e i criteri di selezione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, la Commissione accorda il sostegno EEPR sulla base dei criteri di aggiudicazione di cui all’articolo 19, paragrafo 2, al massimo ad una proposta per Stato membro fra le predette proposte.
4. La Commissione informa i beneficiari di ogni sostegno EEPR da concedere.
Art. 18 Ammissibilità
1. Le proposte sono ammissibili al sostegno EEPR solo se realizzano i progetti elencati nell’allegato, parte C, e soddisfano i criteri di selezione e di aggiudicazione di cui all’articolo 19 e le seguenti condizioni:
a) i progetti dimostrano la capacità di catturare almeno l’80 % della CO2 proveniente dagli impianti industriali e di trasportare e di stoccare geologicamente la CO2 in sicurezza sottoterra;
b) negli impianti di generazione di energia elettrica, la cattura di CO2 è dimostrata su un impianto con una produzione elettrica pari ad almeno 250 MW o equivalente;
c) i promotori del progetto rilasciano una dichiarazione vincolante con la quale si impegnano a mettere le conoscenze generiche acquisite tramite l’impianto di dimostrazione a disposizione del settore industriale nel suo complesso e della Commissione per contribuire al piano strategico europeo per le tecnologie energetiche.
2. Le proposte sono presentate da un’impresa o da più imprese congiuntamente.
3. Non sono ammissibili le proposte presentate da persone fisiche.
Art. 19 Criteri di selezione e di aggiudicazione
1. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 17, paragrafo 2, la Commissione applica i seguenti criteri di selezione:
a) la solidità e l’adeguatezza tecnica dell’impostazione;
b) il grado di maturità, definito come raggiungimento della fase d’investimento, comprendente l’esame e lo sviluppo delle opzioni di stoccaggio, e il sostenimento di sostanziali spese collegate all’investimento per il progetto entro la fine del 2010;
c) la solidità del pacchetto finanziario per tutta la fase di investimento del progetto;
d) l’indicazione di tutti i permessi necessari per la costruzione e la gestione del progetto nei siti proposti, e la strategia per ottenerli.
2. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 17, paragrafo 2, la Commissione applica i seguenti criteri di aggiudicazione:
a) in che misura il mancato accesso ai finanziamenti ritarda l’attuazione dell’azione;
b) il finanziamento richiesto per tonnellata di CO2 da ridurre nei primi cinque anni di funzionamento del progetto;
c) la complessità del progetto e il livello di innovazione dell’impianto nel suo complesso, comprese altre attività di ricerca connesse, nonché l’impegno dimostrato dai beneficiari a diffondere i risultati dei progressi tecnologici del progetto presso altri operatori europei secondo modalità compatibili con la normativa comunitaria, in particolare con gli obiettivi e le strutture indicati nel piano strategico europeo per le tecnologie energetiche;
d) la solidità e l’adeguatezza del piano industriale, in particolare in relazione alle informazioni e ai dati scientifici, tecnici e ingegneristici in esso contenuti, che documentino un grado di preparazione del concetto proposto tale da consentire l’entrata in funzione del progetto entro il 31 dicembre 2015.
Art. 20 Condizioni di finanziamento
1. Il sostegno EEPR contribuisce unicamente alle spese di realizzazione connesse ai progetti imputabili alla cattura, al trasporto e allo stoccaggio del carbonio, tenendo conto di possibili benefici operativi.
2. Il sostegno EEPR non supera l’80 % del totale dei costi di investimento ammissibili.
Art. 21 Strumenti
1. A seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 17, paragrafo 2, la Commissione, secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 26, paragrafo 2, seleziona le proposte che beneficeranno del sostegno EEPR e determina l’importo del sostegno EEPR da concedere. La Commissione precisa le condizioni e le modalità di attuazione delle proposte.
2. Il sostegno EEPR è concesso sulla base di contratti di sovvenzione.
Capo II bis. Strumento finanziario
Art. 21 bis Fondi che non possono essere impegnati ai sensi del capo II
1. A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, gli stanziamenti che non possono essere oggetto degli impegni giuridici specifici di cui al capo II per un importo di 146344644,50 EUR sono destinati allo strumento di cui all’articolo 1, quarto comma, al fine di sviluppare strumenti di finanziamento adeguati in cooperazione con le istituzioni finanziarie, in modo da dare un forte impulso ai progetti in materia di efficienza energetica e a quelli finalizzati allo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili.
2. Lo strumento è attuato a norma dell’allegato II. Allo strumento non si applica l’articolo 23, paragrafo 1.
3. L’esposizione dell’Unione in relazione allo strumento, incluse le commissioni di gestione e le altre spese ammissibili, è limitata all’importo del contributo dell’Unione allo strumento di cui al paragrafo 1, senza alcun impegno ulteriore per il bilancio generale dell’Unione.