Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
ALLEGATO VIII
ALLEGATO VIII
Disposizioni specifiche in materia di etichettatura dei mangimi che non sono conformi ai requisiti di sicurezza e commercializzazione stabiliti dal diritto comunitario di cui all’articolo 20, paragrafo 1
1. I materiali contaminati recano la dicitura «Mangimi con livelli eccessivi di … (denominazione della sostanza o delle sostanze indesiderabili conformemente all'allegato I della direttiva 2002/32/CE), da usarsi a fini di alimentazione animale unicamente previa detossificazione in stabilimenti riconosciuti». Il riconoscimento di tali stabilimenti avviene a norma dell'articolo 10, paragrafi 2 o 3, del regolamento (CE) n. 183/2005.
2. Qualora la contaminazione debba essere ridotta o eliminata tramite operazioni di purificazione, l’etichettatura dei materiali contaminati contiene la seguente indicazione aggiuntiva «mangimi contenenti livelli eccessivi di … (denominazione della sostanza o delle sostanze indesiderabili conformemente all’allegato I della direttiva 2002/32/CE), da usarsi a fini di alimentazione animale unicamente previa adeguata purificazione».
3. Fatti salvi i punti 1 e 2, gli ex prodotti alimentari che devono essere trasformati prima di poter essere usati come mangimi, devono recare la dicitura «Ex prodotti alimentari, da usarsi come materie prime per mangimi unicamente dopo... [indicazione del processo adeguato conformemente all'allegato, parte B, del regolamento (UE) n. 68/2013]».