Regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio del 27 luglio 2009 che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock1, in particolare l’articolo 11,
vista la proposta della Commissione,
Il capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca in base al quale sono assegnate agli Stati membri, su base annuale, possibilità di pesca in termini di sforzo di pesca. A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento, il Consiglio, su proposta della Commissione e sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e del parere fornito dallo CSTEP, può escludere taluni gruppi di navi dall’applicazione del regime di gestione dello sforzo a condizione che siano disponibili dati appropriati sulle catture e sui rigetti di merluzzo bianco delle navi interessate, che la percentuale di catture di merluzzo bianco non sia superiore all’1,5 % delle catture totali del gruppo di navi e che l’inclusione del gruppo di navi nel regime di gestione dello sforzo costituisca un onere amministrativo sproporzionato rispetto al suo impatto globale sugli stock di merluzzo bianco.
La Svezia ha trasmesso informazioni sulle catture di merluzzo bianco effettuate da un gruppo di navi che praticano la pesca dello scampo nello Skagerrak e nel Kattegat con una griglia di selezione quale definita nell’allegato III, appendice 2, del regolamento (CE) n. 43/20092. Sulla scorta di tali informazioni, come valutate dallo CSTEP è possibile stabilire che le catture di merluzzo bianco, compresi i rigetti, praticate dal suddetto gruppo di navi nel periodo in cui hanno utilizzato unicamente il citato attrezzo selettivo, non supera l’1,5 % delle catture totali effettuate da detto gruppo di navi nel medesimo periodo. Inoltre, tenuto conto del programma di controllo della Svezia per gli stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nel Kattegat e considerando che l’inclusione di questo gruppo rappresenterebbe un onere amministrativo sproporzionato rispetto al suo impatto globale sugli stock di merluzzo bianco, è opportuno escludere il suddetto gruppo di navi, che praticano la pesca dello scampo nello Skagerrat e nel Kattegat con una griglia di selezione, per il periodo in cui esse utilizzano unicamente l’attrezzo in questione, dall’applicazione del regime di gestione dello sforzo previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008.
La Spagna ha trasmesso informazioni sulle catture di merluzzo bianco effettuate da un gruppo di navi prevalentemente dedite alla pesca del nasello praticata con reti a strascico nelle acque ad ovest della Scozia. Sulla scorta di tali informazioni, come valutate dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), è possibile stabilire che le catture di merluzzo bianco, compresi i rigetti, praticate dal suddetto gruppo di navi, non supera l’1,5 % delle catture totali effettuate da detto gruppo di navi nel medesimo periodo. Inoltre, tenuto conto delle vigenti misure intese a garantire il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca praticate dal suddetto gruppo di navi e considerando che l’inclusione di questo gruppo rappresenterebbe un onere amministrativo sproporzionato rispetto al suo impatto globale sugli stock di merluzzo bianco, è opportuno escludere il suddetto gruppo di navi dall’applicazione del regime di gestione dello sforzo previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008.
Considerando che gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca e il rispetto delle limitazioni dello sforzo sulla base della campagna di pesca che va dal 1o febbraio 2009 al 31 gennaio 2010 e tenuto conto del fatto che il regolamento (CE) n. 1342/2008 è stato adottato soltanto poco prima dell’inizio di tale campagna, è opportuno che le deroghe siano applicabili per l’intera campagna di pesca e che si applichino quindi a decorrere dal 1o febbraio 2009.
Al fine di garantire la certezza ai pescatori interessati e consentire loro di pianificare quanto prima le loro attività per la campagna di pesca attuale, è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Esclusione dal regime di gestione dello sforzo di cui al regolamento (CE) n. 1342/2008
I seguenti gruppi di navi sono esclusi dall’applicazione del regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008:
a) il gruppo di navi battenti bandiera svedese, partecipanti alle attività di pesca indicate nella domanda della Svezia del 26 febbraio 2009 integrata dalla lettera dell’8 aprile 2009, dedite alla pesca dello scampo nello Skagerrak e nel Kattegat nel periodo in cui tali navi operano unicamente con una griglia di selezione quale definita nell’allegato III, appendice 2, del regolamento (CE) n. 43/2009;
b)
c) il gruppo di navi battenti bandiera del Regno Unito, partecipanti alle attività di pesca indicate nella domanda del Regno Unito del 18 giugno 2009, dedite alla pesca dello scampo praticata con reti a strascico e sciabiche di dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm ed inferiori a 100 mm nelle acque ad ovest della Scozia, in particolare nel Minch (rettangoli statistici CIEM 42 E3, 42 E4, 43 E3, 43 E4, 44 E3, 44 E4, 45 E3);
d) il gruppo di navi battenti bandiera del Regno Unito, indicate nella domanda del Regno Unito del 18 giugno 2009 e nella conseguente domanda dell'8 aprile 2014, dedite alla pesca dello scampo praticata con un attrezzo regolamentato con una rete con dimensioni di maglia 80-100 mm nel Firth of Clyde (rettangoli statistici CIEM 39E5 39E4, 40E3, 40E4 e 40E5);
e) il gruppo di navi battenti bandiera della Polonia, partecipanti alle attività di pesca indicate nella domanda della Polonia del 24 aprile 2009 integrata dalla lettera dell'11 luglio 2009, dedite alla pesca del merluzzo carbonaro con reti a strascico di dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm nel Mare del Nord e nelle acque UE della zona CIEM IIa con copertura di osservazione a tempo pieno.
f)
g) il gruppo di navi battenti bandiera irlandese, partecipanti alle attività di pesca indicate nella domanda dell’Irlanda del 26 marzo 2010, dedite alla pesca dello scampo nel Mare d’Irlanda nel periodo in cui tali navi operano unicamente con una griglia di selezione del tipo definito nell’allegato III, appendice 2, del regolamento (CE) n. 43/2009;
h) il gruppo di navi battenti bandiera irlandese che partecipa alle attività di pesca indicate nella domanda dell'Irlanda dell'11 marzo 2011, che opera a ovest della Scozia con reti a strascico di dimensioni di maglia pari o superiori a 120 mm, con pannelli a maglie quadrate, nella zona dichiarata al punto 6.1 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009, e con maglia di dimensioni pari a 100 mm nelle altre zone a ovest della Scozia.
i) il gruppo di navi battenti bandiera del Regno Unito, partecipanti ad un’attività di pesca indicata nella domanda del Regno Unito del 16 marzo 2012, dedite alla pesca del canestrello (Aequipecten opercularis) nel Mare d’Irlanda (zona CIEM VIIa) attorno all’Isola di Man, con speciali reti da traino a divergenti con maglia di 80-100 mm configurata per selezionare le catture (lima superiore della rete a 2 piedi di altezza, calamenti corti o inesistenti e bocca della rete di piccole dimensioni).
j)
k) il gruppo di navi battenti bandiera francese, partecipanti a un’attività di pesca indicata nella domanda della Francia dell’8 giugno 2012, dedite alla pesca del merluzzo carbonaro e di specie di acque profonde con reti a strascico di dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (categoria di attrezzi TR1) nelle acque a ovest della Scozia (zona CIEM VI);
l) il gruppo di navi battenti bandiera francese, partecipanti a un’attività di pesca indicata nella domanda della Francia dell’8 giugno 2012, dedite alla pesca del nasello con palangari (categoria di attrezzi LL) nelle acque a ovest della Scozia (zona CIEM VI).
m) il gruppo di navi battenti bandiera del Regno Unito indicate nella domanda del Regno Unito dell'8 aprile 2014, dedite alla pesca dello scampo praticata con un attrezzo regolamentato con una rete con dimensioni di maglia 80-100 mm nel Firth of Forth (rettangoli statistici CIEM 41E7 e 41E6).
Art. 2 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 2009. Per il Consiglio Il presidente C. Bildt