Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
La direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento3 stabilisce norme minime comuni per la protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento nella Comunità. La direttiva non ha subito modifiche sostanziali dalla sua adozione.
L’abbattimento degli animali può provocare dolore, ansia, paura o sofferenze di altro tipo agli animali anche nelle migliori condizioni tecniche. Alcune operazioni relative all’abbattimento possono causare stress e ogni tecnica di stordimento presenta inconvenienti. È opportuno che gli operatori o il personale addetto all’abbattimento adottino i provvedimenti necessari a evitare e a ridurre al minimo l’ansia e la sofferenza degli animali durante il processo di macellazione o abbattimento, tenendo conto delle migliori pratiche nel settore e dei metodi consentiti dal presente regolamento. Il dolore, l’ansia o la sofferenza dovrebbero essere considerati pertanto evitabili quando gli operatori o il personale addetto all’abbattimento violano una delle disposizioni del presente regolamento o ricorrono alle pratiche consentite senza applicare i metodi più avanzati, procurando per negligenza o intenzionalmente dolore, ansia o sofferenza agli animali.
La protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento è disciplinata dalla normativa comunitaria dal 1974 ed è stata rafforzata in modo incisivo dalla direttiva 93/119/CE. Sono state tuttavia rilevate discrepanze notevoli fra Stati membri nell’attuazione della direttiva e per quanto riguarda il benessere degli animali sono state evidenziate preoccupazioni e differenze importanti che possono incidere sulla concorrenza fra operatori.
Il benessere animale è un valore condiviso nella Comunità sancito dal protocollo n. 33 sulla protezione ed il benessere degli animali allegato al trattato che istituisce la Comunità europea («protocollo n. 33»). La protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento è una questione di interesse pubblico che incide sull’atteggiamento del consumatore nei confronti dei prodotti agricoli. Una migliore protezione degli animali durante la macellazione contribuisce inoltre a migliorare la qualità della carne e indirettamente produce un impatto positivo sulla sicurezza del lavoro nei macelli.
La legislazione nazionale sulla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento ha incidenze sulla concorrenza e, di conseguenza, sul funzionamento del mercato interno dei prodotti di origine animale di cui all’allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea. Occorre stabilire norme comuni al fine di garantire uno sviluppo razionale del mercato interno di tali prodotti.
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare4 ha adottato due pareri sul benessere degli animali in rapporto ai principali sistemi di stordimento e abbattimento di alcune specie animali, Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals (Il benessere animale nei principali sistemi di stordimento e abbattimento delle principali specie di animali da allevamento) nel 2004 e Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail (Il benessere animale nei principali sistemi di stordimento e abbattimento applicati a cervidi, caprini, conigli, struzzi, anatre, oche e quaglie allevati a scopi commerciali) nel 2006. È opportuno aggiornare la normativa comunitaria in questo ambito per tenere conto di tali pareri scientifici. Le raccomandazioni relative all’abbandono progressivo dell’uso del biossido di carbonio per i suini e dei bagni d’acqua per lo stordimento dei volatili da cortile non sono incluse nel presente regolamento in quanto dalla valutazione dell’impatto tali raccomandazioni risultano attualmente non economicamente valide nell’UE. Tuttavia, è importante proseguire questa discussione in futuro. A tal fine, la Commissione dovrebbe elaborare e sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui vari metodi di stordimento per i volatili da cortile, in particolare sui dispositivi multipli di stordimento con bagni d’acqua. Altre raccomandazioni dovrebbero essere escluse dal presente regolamento in quanto riguardanti parametri tecnici che dovrebbero essere inclusi in misure di attuazione o orientamenti comunitari. Le raccomandazioni relative al pesce d’allevamento non sono incluse nel presente regolamento in ragione della necessità di ulteriori pareri scientifici e di una valutazione economica nel settore.
L’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) ha adottato nel 2007 il Codice sanitario per gli animali terrestri che comprende orientamenti sulla macellazione degli animali e l’abbattimento di animali nel quadro della lotta contro le malattie. Tali orientamenti internazionali contengono raccomandazioni sul maneggiamento, sull’immobilizzazione, sullo stordimento e sul dissanguamento degli animali nei macelli e sull’abbattimento di animali in caso di focolai di malattie contagiose. È opportuno che il presente regolamento tenga conto anche di tali norme internazionali.
In seguito all’adozione della direttiva 93/119/CE la normativa comunitaria in materia di sicurezza degli alimenti applicabile ai macelli è stata modificata profondamente dall’adozione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari5 e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale6. I citati regolamenti evidenziano la responsabilità degli operatori del settore alimentare nel garantire la sicurezza degli alimenti. I macelli sono inoltre soggetti a una procedura di riconoscimento preventiva in base alla quale la costruzione, la configurazione e le attrezzature vengono esaminate dall’autorità competente al fine di garantire la loro conformità alle norme tecniche applicabili in materia di sicurezza degli alimenti. I macelli, la loro costruzione, la loro configurazione e le attrezzature che vi sono utilizzate dovrebbero prendere maggiormente in considerazione il benessere degli animali.
Anche i controlli ufficiali nella catena alimentare sono stati riorganizzati con l’adozione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali7 e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano8.
Le condizioni in cui gli animali d’allevamento vengono abbattuti incidono direttamente o indirettamente sul mercato di alimenti, mangimi o altri prodotti e sulla competitività degli operatori interessati. Tali attività di abbattimento dovrebbero pertanto essere disciplinate dalla normativa comunitaria. Tuttavia, le specie tradizionalmente allevate, quali cavalli, asini, bovini, pecore, capre o suini, possono essere detenute anche per altri scopi, per esempio come animali da compagnia, per essere utilizzati in spettacoli o nel lavoro o in attività sportive. Qualora dall’abbattimento di un animale delle specie citate si ricavino prodotti alimentari o di altro tipo, è opportuno che tali operazioni rientrino nel campo di applicazione del presente regolamento. L’abbattimento di animali selvatici o randagi a fini di controllo della popolazione animale non dovrebbe pertanto rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento.
I pesci presentano differenze fisiologiche sostanziali rispetto agli animali terrestri e i pesci d’allevamento sono macellati e abbattuti in un contesto molto diverso, in particolare per quanto riguarda il processo di ispezione. Inoltre, la ricerca sullo stordimento dei pesci è molto meno avanzata rispetto a quella su altre specie di animali d’allevamento. È opportuno stabilire norme distinte sulla protezione dei pesci durante l’abbattimento. Le disposizioni applicabili ai pesci dovrebbero pertanto limitarsi, per il momento, ai principi fondamentali. Ulteriori iniziative a livello comunitario dovrebbero essere adottate sulla base della valutazione scientifica del rischio effettuata dall’EFSA per quanto attiene alla macellazione e all’abbattimento dei pesci, tenendo conto anche delle implicazioni sociali, economiche e amministrative.
La soppressione di animali da reddito che versino in condizioni di grave sofferenza, in assenza di soluzioni economicamente valide atte ad alleviare il dolore, è un dovere morale. Nella maggior parte dei casi gli animali possono essere abbattuti nel rispetto di adeguate condizioni di benessere. Tuttavia, in circostanze eccezionali, come nel caso di incidenti avvenuti in luoghi isolati dove gli animali non possono essere raggiunti da personale competente e con attrezzature idonee, il rispetto di misure ottimali in materia di benessere potrebbe protrarne le sofferenze. Nell’interesse degli animali è opportuno dunque escludere l’abbattimento di emergenza dall’applicazione di determinate disposizioni del presente regolamento.
Gli animali possono rappresentare talvolta un pericolo per l’uomo, essendo in grado di mettere a repentaglio la vita umana, provocare gravi lesioni o trasmettere malattie mortali. La prevenzione di tali rischi è di norma attuata per mezzo della contenzione degli animali, ma in determinate circostanze può anche essere necessario abbattere l’animale pericoloso al fine di porre termine a tali rischi. In simili circostanze, data la situazione di emergenza, la soppressione dell’animale non può sempre essere eseguita nelle migliori condizioni di benessere. È pertanto necessario prevedere per tali casi una deroga all’obbligo di stordimento o abbattimento immediato.
Le attività venatorie o di pesca ricreativa si svolgono in un contesto caratterizzato da condizioni di abbattimento degli animali molto diverse rispetto a quelle relative agli animali da allevamento e la caccia è disciplinata da normative specifiche. È pertanto opportuno escludere dall’ambito di applicazione del presente regolamento gli abbattimenti che hanno luogo nel quadro delle attività venatorie o di pesca ricreativa.
Il protocollo n. 33 enfatizza inoltre la necessità di rispettare le disposizioni legislative o amministrative e le tradizioni degli Stati membri in materia in particolare di riti religiosi, tradizioni culturali e patrimonio regionale nella definizione e attuazione delle politiche comunitarie riguardanti, fra l’altro, l’agricoltura e il mercato interno. È pertanto opportuno escludere dall’ambito di applicazione del presente regolamento gli eventi culturali, laddove la conformità alle prescrizioni relative al benessere altererebbe la natura stessa dell’evento in questione.
Le tradizioni culturali si riferiscono inoltre a un modo di pensare, a un modo di agire o a un comportamento ereditato, stabilito o consuetudinario che include di fatto il concetto di qualcosa che è stato trasmesso o acquisito da un predecessore. Esse contribuiscono al mantenimento di vincoli sociali duraturi tra le generazioni. A condizione che tali attività non incidano sul mercato dei prodotti di origine animale e non siano determinate da finalità produttive, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento l’abbattimento di animali effettuato nel quadro di tali eventi.
La macellazione di volatili da cortile, conigli e lepri per consumo domestico privato non è effettuata in proporzioni tali da incidere sulla competitività dei macelli commerciali. Analogamente, l’impegno necessario da parte delle autorità pubbliche per individuare e controllare tali operazioni non sarebbe proporzionato ai possibili problemi da risolvere. È quindi opportuno che tali operazioni siano escluse dal campo di applicazione del presente regolamento.
La direttiva 93/119/CE prevedeva una deroga alle pratiche di stordimento nel caso di macellazioni rituali effettuate nei macelli. Poiché le norme comunitarie in materia di macellazioni rituali sono state recepite in modo diverso a seconda del contesto nazionale e considerato che le normative nazionali tengono conto di dimensioni che vanno al di là degli obiettivi del presente regolamento, è importante mantenere la deroga allo stordimento degli animali prima della macellazione, concedendo tuttavia un certo livello di sussidiarietà a ciascuno Stato membro. Il presente regolamento rispetta di conseguenza la libertà di religione e il diritto di manifestare la propria religione o la propria convinzione mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti, come stabilito dall’articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Esistono prove scientifiche sufficienti a dimostrazione del fatto che gli animali vertebrati sono esseri senzienti, i quali dovrebbero pertanto essere inclusi nell’ambito di applicazione del presente regolamento. I rettili e gli anfibi, tuttavia, non sono animali comunemente allevati nella Comunità e non sarebbe appropriato o proporzionato includerli nell’ambito di applicazione del regolamento.
Molti metodi utilizzati per abbattere gli animali sono dolorosi. Lo stordimento è dunque necessario per indurre uno stato di incoscienza e di insensibilità prima o nel momento stesso in cui l’animale viene abbattuto. Il rilevamento dell’incoscienza e dell’insensibilità in un animale è un’operazione complessa che richiede l’impiego di metodi scientifici riconosciuti. È opportuno tuttavia effettuare un controllo per mezzo di indicatori al fine di valutare l’efficacia della procedura in condizioni reali.
Il controllo dell’efficacia dello stordimento si basa principalmente sulla valutazione dello stato di coscienza e sensibilità dell’animale. La coscienza in un animale consiste essenzialmente nella capacità di percepire emozioni e di controllare i movimenti volontari. Nonostante alcune eccezioni, come nel caso dell’immobilizzazione per mezzo di dispositivi elettrici o la paralisi provocata con altri mezzi, si può presumere che un animale sia incosciente quando perde la sua naturale posizione eretta, non è in stato di veglia e non mostra segni di emozioni positive o negative quali paura o agitazione. La sensibilità di un animale è essenzialmente la sua capacità di percepire il dolore. In generale si può presumere che un animale sia insensibile quando non mostra riflessi o reazioni a stimoli quali suoni, odori, luce o contatto fisico.
Nuovi metodi di stordimento vengono regolarmente messi a punto e proposti sul mercato per rispondere alle nuove sfide dell’industria dell’allevamento e della carne. È dunque importante autorizzare la Commissione ad approvare nuovi metodi di stordimento, mantenendo nel contempo un livello uniforme ed elevato di protezione degli animali.
Gli orientamenti comunitari costituiscono un utile strumento per fornire a operatori e autorità competenti informazioni specifiche sui parametri da utilizzare al fine di garantire un livello elevato di protezione degli animali, mantenendo nel contempo condizioni di concorrenza omogenee per gli operatori. È quindi necessario autorizzare la Commissione a elaborare tali orientamenti.
A seconda di come vengono utilizzati durante la macellazione o l’abbattimento, alcuni metodi di stordimento possono procurare la morte dell’animale in modo indolore e riducendo al minimo l’ansia o la sofferenza dell’animale. Altri metodi di stordimento possono non procurare la morte e gli animali possono tornare coscienti o recuperare la sensibilità durante la successiva procedura dolorosa. Tali metodi dovrebbero pertanto essere integrati da altre tecniche che provochino la morte certa prima che gli animali si riprendano. È quindi essenziale specificare quali metodi di stordimento devono essere integrati da un metodo di abbattimento.
Le condizioni nelle quali avviene lo stordimento degli animali e il risultato di tale operazione variano in pratica in funzione di vari fattori. È opportuno effettuare dunque regolarmente una valutazione dei risultati dello stordimento. A tale scopo gli operatori devono costruire un campione rappresentativo per verificare l’efficacia delle pratiche di stordimento applicate, tenendo conto dell’omogeneità del gruppo di animali e di altri fattori determinanti quali i dispositivi utilizzati e il personale interessato.
Può essere dimostrato che alcuni metodi di stordimento sono sufficientemente affidabili e provocano irreversibilmente la morte degli animali se sono applicati determinati parametri specifici. In tali casi, sarebbe inutile e sproporzionato imporre controlli delle pratiche di stordimento. È pertanto opportuno prevedere la possibilità di concedere deroghe agli obblighi relativi ai controlli sulle pratiche di stordimento qualora esistano prove scientifiche sufficienti che un determinato metodo di stordimento provoca la morte irreversibile di tutti gli animali in determinate condizioni commerciali.
La gestione operativa giornaliera delle operazioni influisce notevolmente sul benessere degli animali e si possono ottenere risultati attendibili soltanto se gli operatori elaborano strumenti di controllo per valutarne gli effetti. È opportuno pertanto elaborare procedure operative standard fondate sul rischio per ogni fase del ciclo di produzione. Tali procedure dovrebbero comprendere obiettivi chiari, persone responsabili, modalità operative, criteri misurabili, nonché procedure di controllo e di rilevamento dei dati. I parametri fondamentali previsti per ciascun metodo di stordimento dovrebbero essere precisati in modo da garantire il corretto stordimento di tutti gli animali sottoposti a tale pratica.
Un personale ben preparato e qualificato migliora le condizioni di trattamento degli animali. La competenza in materia di benessere degli animali comprende la conoscenza dei modelli di comportamento di base e dei bisogni delle specie interessate, nonché dei segni di coscienza e sensibilità. Comprende inoltre conoscenze tecniche riguardo ai dispositivi di stordimento utilizzati. È opportuno pertanto che il personale che esegue determinate operazioni di macellazione e le persone che controllano l’abbattimento stagionale degli animali da pelliccia dispongano di un certificato di idoneità per l’espletamento delle rispettive funzioni. Esigere un certificato di idoneità per altro personale incaricato dell’abbattimento degli animali sarebbe tuttavia sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti.
Si può presumere che il personale con diversi anni di esperienza sia in possesso di un certo livello di esperienza. Riguardo a queste persone è opportuno fissare una disposizione transitoria in relazione all’obbligo del certificato di idoneità.
I dispositivi di stordimento sono progettati e messi a punto per svolgere un’azione efficace in un contesto specifico. Di conseguenza è opportuno che i fabbricanti forniscano istruzioni dettagliate agli utilizzatori riguardo alle condizioni di utilizzazione e manutenzione dei dispositivi per garantire il massimo livello di benessere agli animali.
Al fine di garantirne l’efficacia, i dispositivi di stordimento e di immobilizzazione dovrebbero essere oggetto di un’adeguata manutenzione. I dispositivi soggetti a un uso intensivo possono richiedere la sostituzione di alcune parti e persino i dispositivi utilizzati occasionalmente possono perdere efficacia a causa della corrosione o di altri fattori ambientali. Analogamente, alcuni dispositivi devono anche essere sottoposti a un’accurata calibrazione. È pertanto opportuno che gli operatori o il personale addetto all’abbattimento applichino procedure per la manutenzione di detti dispositivi.
L’immobilizzazione degli animali è necessaria per la sicurezza degli operatori e la corretta applicazione delle tecniche di stordimento. Tuttavia, l’immobilizzazione può provocare ansia negli animali e dovrebbe pertanto essere applicata per il periodo più breve possibile.
Il fallimento delle procedure di stordimento può procurare sofferenza agli animali. Il presente regolamento deve pertanto prevedere la disponibilità di un dispositivo di stordimento di riserva per ridurre al minimo il dolore, l’ansia o la sofferenza degli animali.
L’entità della macellazione di volatili da cortile, conigli e lepri destinati alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche varia da uno Stato membro all’altro a motivo delle norme nazionali che disciplinano tale attività a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), e dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004. È tuttavia importante assicurare che talune prescrizioni minime in materia di benessere degli animali si applichino anche a tali attività.
Per quanto riguarda la macellazione di determinate categorie di animali diversi dai volatili da cortile, dai conigli e dalle lepri per consumo domestico privato, esistono già talune prescrizioni comunitarie minime, quali lo stordimento preliminare, nonché norme nazionali. È pertanto opportuno assicurare che il presente regolamento fissi parimenti norme minime relative al benessere degli animali.
Il regolamento (CE) n. 854/2004 fornisce un elenco degli stabilimenti dai quali è consentito importare prodotti specifici di origine animale nella Comunità. Ai fini di detto elenco occorre tenere conto dei requisiti generali e delle misure aggiuntive applicabili ai macelli previsti dal presente regolamento.
La Comunità cerca di promuovere l’adozione di norme elevate in materia di benessere del patrimonio zootecnico a livello mondiale, in particolare per quanto riguarda il commercio. Essa sostiene le norme e raccomandazioni specifiche in materia di benessere degli animali elaborate dall’UIE, ivi comprese quelle relative alla macellazione degli animali. Tali norme e raccomandazioni dovrebbero essere prese in considerazione quando è opportuno stabilire un’equivalenza con le prescrizioni comunitarie ai sensi del presente regolamento a fini di importazione.
Le guide di buone pratiche elaborate da organizzazioni di operatori costituiscono strumenti preziosi di ausilio per gli operatori ai fini dell’osservanza di determinate prescrizioni del presente regolamento, come ad esempio lo sviluppo e l’attuazione di procedure operative standard.
I macelli e i dispositivi utilizzati sono progettati per determinate categorie di animali e capacità. Qualora tali capacità vengano superate o il dispositivo sia utilizzato per scopi diversi da quello per il quale è stato progettato, il benessere degli animali ne risente negativamente. È dunque necessario che tali aspetti siano comunicati alle autorità competenti e che siano inclusi nella procedura di riconoscimento dei macelli.
Le unità mobili di macellazione riducono la necessità di trasportare gli animali su lunghe distanze e possono quindi contribuire alla salvaguardia del benessere degli animali. Vi sono tuttavia differenze fra i vincoli tecnici relativi alle unità mobili di macellazione e quelli delle unità fisse ed è possibile che sia necessario adeguare le norme tecniche di conseguenza. Il presente regolamento dovrebbe pertanto garantire la possibilità di concedere deroghe al fine di esonerare le unità mobili di macellazione dalle prescrizioni relative a configurazione, costruzione e attrezzature. In attesa dell’adozione di tali deroghe, è opportuno consentire agli Stati membri di definire o mantenere norme nazionali in materia di unità mobili di macellazione.
In ambito scientifico e tecnico vengono compiuti regolarmente progressi che interessano la costruzione, la configurazione e le attrezzature dei macelli. È quindi importante autorizzare la Commissione a modificare le prescrizioni applicabili alla costruzione, alla configurazione e alle attrezzature dei macelli, mantenendo nel contempo un livello uniforme ed elevato di protezione degli animali.
Per fornire a operatori e autorità competenti informazioni specifiche sulla costruzione, sulla configurazione e sulle attrezzature dei macelli, al fine di garantire un livello elevato di protezione degli animali, mantenendo nel contempo condizioni di concorrenza omogenee per gli operatori, sono utili orientamenti comunitari. È quindi necessario autorizzare la Commissione ad adottare tali orientamenti.
La macellazione senza stordimento richiede un taglio preciso della gola con un coltello affilato al fine di ridurre al minimo le sofferenze. Vi è inoltre la probabilità che negli animali che non sono immobilizzati meccanicamente dopo il taglio, il processo di dissanguamento rallenti, con conseguente inutile prolungamento delle sofferenze. I bovini, gli ovini e i caprini costituiscono le specie più frequentemente macellate con questa procedura. Pertanto, i ruminanti macellati senza stordimento dovrebbero essere immobilizzati individualmente e meccanicamente.
In ambito scientifico e tecnico vengono compiuti regolarmente progressi riguardo al maneggiamento e all’immobilizzazione degli animali nei macelli. È quindi importante autorizzare la Commissione a modificare le prescrizioni applicabili al maneggiamento e all’immobilizzazione degli animali prima della macellazione, mantenendo nel contempo un livello uniforme ed elevato di protezione degli animali.
Gli orientamenti comunitari sono utili per fornire a operatori e autorità competenti informazioni specifiche sul maneggiamento e sull’immobilizzazione degli animali prima della macellazione, al fine di garantire un livello elevato di protezione degli animali, mantenendo nel contempo condizioni di concorrenza omogenee per gli operatori. È quindi necessario che la Comunità autorizzi la Commissione ad adottare tali orientamenti.
L’esperienza acquisita in alcuni Stati membri ha mostrato che la designazione di una persona con qualifiche specifiche come responsabile della tutela del benessere animale con il compito di coordinare e seguire l’applicazione delle procedure operative in materia di benessere degli animali nei macelli ha avuto effetti positivi sotto il profilo del benessere degli animali. È pertanto opportuno che questo provvedimento sia adottato in tutta la Comunità. Il responsabile della tutela del benessere animale dovrebbe essere dotato di autorità e competenze tecniche sufficienti per fornire le istruzioni pertinenti al personale della linea di macellazione.
I macelli di piccole dimensioni che si dedicano principalmente alla vendita diretta di alimenti al consumatore finale non richiedono un sistema complesso di gestione al fine di attuare i principi generali del presente regolamento. In tal caso l’obbligo di disporre di un responsabile della tutela del benessere animale risulterebbe dunque sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti e il presente regolamento dovrebbe consentire di conseguenza una deroga a tale disposizione per i macelli di questo tipo.
Lo spopolamento spesso implica la gestione di crisi nelle quali vanno affrontate in parallelo priorità quali la salute animale, la salute pubblica, l’ambiente o il benessere animale. Mentre è importante che siano rispettate le norme relative al benessere degli animali in ogni fase del processo di spopolamento, può verificarsi il caso in cui in circostanze eccezionali il rispetto di tali norme comporti un rischio per la salute umana o rallenti in modo significativo il processo di eradicazione della malattia, esponendo di conseguenza un numero maggiore di animali al rischio di contagio e di morte.
Le autorità competenti dovrebbero essere conseguentemente autorizzate a derogare, caso per caso, a talune disposizioni del presente regolamento, qualora la situazione zoosanitaria richieda l’abbattimento di emergenza di animali e/o qualora non vi siano alternative adeguate ad assicurare loro un benessere ottimale. Tali deroghe non dovrebbero tuttavia sostituirsi a una pianificazione adeguata. A questo proposito occorre aumentare il livello di pianificazione e il benessere degli animali andrebbe debitamente integrato nei piani di emergenza per le malattie contagiose.
Ai fini delle procedure di notifica delle malattie degli animali, le informazioni sui focolai di malattia di cui alla direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità9 sono notificate attraverso il sistema di notifica delle malattie degli animali (ADNS). Per il momento l’ADNS non prevede informazioni specifiche sul benessere degli animali, ma potrebbe essere modificato in tal senso in futuro. Pertanto, dovrebbe essere introdotta una deroga all’obbligo di relazione sul benessere degli animali in caso di spopolamento al fine di prevedere un ulteriore sviluppo dell’ADNS.
I moderni dispositivi di stordimento e di immobilizzazione sono sempre più complessi e sofisticati e richiedono esperienza e approfondimento specifici. Gli Stati membri dovrebbero quindi garantire che l’autorità competente disponga di un sufficiente sostegno scientifico al quale gli agenti possano fare riferimento per la necessaria valutazione dei dispositivi e dei metodi di stordimento.
L’efficacia di ciascun metodo di stordimento si basa sul controllo di parametri fondamentali e su una valutazione regolare. È di conseguenza importante elaborare guide di buone pratiche relative alle procedure operative e di controllo da utilizzare durante l’abbattimento degli animali al fine di fornire agli operatori istruzioni adeguate in materia di benessere animale. La valutazione di tali orientamenti richiede conoscenza scientifica, esperienza pratica e compromesso tra i soggetti interessati. Un centro o una rete di riferimento in ciascuno Stato membro dovrebbe pertanto espletare questa funzione in collaborazione con le parti interessate pertinenti.
Il rilascio di certificati di idoneità dovrebbe avvenire secondo modalità uniformi. Gli organismi o gli enti incaricati del rilascio dei certificati di idoneità dovrebbero pertanto essere accreditati secondo norme omogenee che dovrebbero essere valutate scientificamente. Pertanto, il sostegno scientifico fornito dagli enti a norma dell’articolo 20 dovrebbe comprendere, ove necessario, un parere sulla capacità e l’adeguatezza degli organismi o degli enti incaricati del rilascio dei certificati di idoneità.
Il regolamento (CE) n. 882/2004 prevede determinati interventi da parte dell’autorità competente in caso di violazioni in riferimento in particolare alle norme relative al benessere. Di conseguenza è opportuno soltanto stabilire le azioni supplementari specifiche del presente regolamento.
Il regolamento (CE) n. 178/2002 prevede che l’EFSA favorisca il collegamento in rete degli organismi attivi nei settori di competenza dell’Autorità per agevolare la cooperazione scientifica, lo scambio di informazioni, l’elaborazione e l’esecuzione di progetti comuni, così come lo scambio di competenze specifiche e delle migliori pratiche nel settore della normativa sugli alimenti.
Il rilascio di certificati di idoneità e l’erogazione di corsi di formazione dovrebbero avvenire secondo modalità uniformi. Il presente regolamento dovrebbe pertanto definire gli obblighi spettanti agli Stati membri in questo settore e le modalità di rilascio, sospensione o revoca dei certificati di idoneità.
I cittadini europei si aspettano che durante la macellazione siano rispettate norme minime in materia di benessere degli animali. Per certi aspetti l’atteggiamento nei confronti degli animali dipende anche dalla percezione nazionale e in alcuni Stati membri vi è una domanda affinché siano mantenute o adottate norme in materia di benessere degli animali più ampie di quelle approvate a livello comunitario. Nell’interesse degli animali e purché ciò non incida sul funzionamento del mercato interno, è opportuno consentire una certa flessibilità agli Stati membri affinché mantengano o, in alcuni settori specifici, adottino disposizioni nazionali più ampie. È importante assicurare che gli Stati membri non usino tali disposizioni nazionali in modo da pregiudicare il corretto funzionamento del mercato interno.
In alcuni settori rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento, il Consiglio ha bisogno di ulteriori informazioni scientifiche, sociali ed economiche prima di stabilire norme dettagliate, in particolare nel caso dei pesci d’allevamento e dei sistemi di immobilizzazione dei bovini che prevedono il capovolgimento. È quindi necessario che per tali settori la Commissione fornisca al Consiglio le suddette informazioni prima di proporre eventuali modifiche del presente regolamento.
La configurazione, la costruzione e l’attrezzatura dei macelli richiedono una programmazione e investimenti a lungo termine. È opportuno pertanto prevedere nel presente regolamento un adeguato periodo transitorio che tenga conto del tempo necessario per consentire all’industria di adeguarsi alle prescrizioni applicabili in virtù del presente regolamento. Durante tale periodo si dovrebbe continuare ad applicare le prescrizioni della direttiva 93/119/CE relative alla configurazione, alla costruzione e all’attrezzatura dei macelli.
È opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e garantirne l’applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire assicurare un’impostazione armonizzata per quanto concerne le norme relative al benessere degli animali durante l’abbattimento, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti del presente regolamento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità sancito da tale articolo, è necessario e appropriato per il conseguimento del suddetto obiettivo disciplinare specificamente l’abbattimento degli animali per la produzioni di alimenti, lana, pelli, pellicce o altri prodotti, nonché le operazioni correlate. Il presente regolamento non va al di là di quanto è necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.
È opportuno che le misure necessarie all’attuazione del presente regolamento siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione10,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1.
Il presente regolamento disciplina l’abbattimento degli animali allevati o detenuti per la produzione di alimenti, lana, pelli, pellicce o altri prodotti, nonché l’abbattimento di animali a fini di spopolamento e operazioni correlate.
Per quanto riguarda i pesci si applicano tuttavia soltanto le prescrizioni dell’articolo 3, paragrafo 1.
2. Il capo II salvo l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, il capo III e il capo IV salvo l’articolo 19 non si applicano in caso di abbattimenti di emergenza al di fuori dei macelli o qualora l’osservanza di tali disposizioni comporti un rischio immediato e grave per la salute o la sicurezza delle persone.
3. Il presente regolamento non si applica:
a) qualora gli animali siano abbattuti:
i) durante esperimenti scientifici eseguiti sotto il controllo di un’autorità competente;
ii) durante attività venatorie o di pesca ricreativa;
iii) durante eventi culturali o sportivi;
b) ai volatili da cortile, conigli e lepri macellati al di fuori dei macelli dai loro proprietari per consumo domestico privato.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «abbattimento»: qualsiasi processo applicato intenzionalmente che determini la morte dell’animale;
b) «operazioni correlate»: operazioni quali il maneggiamento, la stabulazione, l’immobilizzazione, lo stordimento e il dissanguamento degli animali che hanno luogo nel contesto e nel luogo dell’abbattimento;
c) «animale»: qualsiasi animale vertebrato, ad esclusione dei rettili e degli anfibi;
d) «abbattimento d’emergenza»: l’abbattimento di animali feriti o affetti da una malattia procurante dolori o sofferenze acuti, qualora non esista altra possibilità pratica per alleviare tali dolori o sofferenze;
e) «stabulazione»: la custodia di animali in stalle, recinti o spazi coperti, nonché aree aperte connesse con il funzionamento del macello o facenti parte dello stesso;
f) «stordimento»: qualsiasi processo indotto intenzionalmente che provochi in modo indolore la perdita di coscienza e di sensibilità, incluso qualsiasi processo determinante la morte istantanea;
g) «macellazione rituale»: una serie di atti correlati alla macellazione di animali prescritti da una religione;
h) «eventi culturali o sportivi»: eventi essenzialmente e principalmente correlati ad antiche tradizioni culturali o ad attività sportive, comprendenti corse o competizioni di altro genere dai quali non risulti produzione di carne o di altri prodotti di origine animale o risulti una produzione marginale in rapporto all’evento in sé, non economicamente significativa;
i) «procedure operative standard»: un insieme di istruzioni scritte intese a raggiungere un’uniformità di esecuzione in relazione a una funzione o a una norma specifica;
j) «macellazione»: l’abbattimento di animali destinati all’alimentazione umana;
k) «macello»: qualsiasi stabilimento utilizzato per la macellazione di animali terrestri rientrante nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004;
l) «operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di un’impresa che effettui l’abbattimento di animali o le eventuali operazioni correlate disciplinate dal presente regolamento;
m) «animali da pelliccia»: animali delle specie dei mammiferi allevati principalmente per la produzione di pelliccia, quali visoni, puzzole, volpi, procioni, castorini e cincillà;
n) «spopolamento»: il processo di abbattimento degli animali per ragioni di salute pubblica, salute animale, benessere animale o ragioni ambientali svolto sotto il controllo dell’autorità competente;
o) «volatili da cortile»: volatili d’allevamento, compresi i volatili che non sono considerati domestici ma che vengono allevati come animali domestici, ad eccezione dei ratiti;
p) «immobilizzazione»: qualsiasi sistema inteso a limitare i movimenti degli animali, che risparmi loro qualsiasi dolore, paura o agitazione evitabili, mirante a facilitare uno stordimento e un abbattimento efficaci;
q) «autorità competente»: autorità competente come definita all’articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio1
r) «enervazione»: lacerazione del tessuto nervoso centrale e del midollo spinale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica.
Capo II. Prescrizioni generali
Art. 3 Prescrizioni generali per l’abbattimento e le operazioni correlate
1. Durante l’abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli operatori prendono in particolare i provvedimenti necessari per garantire che gli animali:
a) ricevano conforto fisico e protezione, in particolare tenendoli puliti e in condizioni termiche adeguate ed evitando loro cadute o scivolamenti;
b) siano protetti da ferite;
c) siano maneggiati e custoditi tenendo conto del loro comportamento normale;
d) non mostrino segni di dolore o paura evitabili o comportamenti anomali;
e) non soffrano per la mancanza prolungata di cibo o acqua;
f) non siano costretti all’interazione evitabile con altri animali che potrebbe avere effetti dannosi per il loro benessere.
3. Le strutture utilizzate per l’abbattimento e le operazioni correlate sono progettate, costruite, mantenute e utilizzate in modo da garantire il rispetto delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, nelle condizioni di attività previste per l’impianto nel corso dell’anno.
Art. 4 Metodi di stordimento
1.
Gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento, conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di applicazione di cui all’allegato I. La perdita di coscienza e di sensibilità è mantenuta fino alla morte dell’animale.
I metodi di cui all’allegato I che non comportino la morte istantanea («semplice stordimento») sono seguiti quanto più rapidamente possibile da una procedura che assicuri la morte quali il dissanguamento, l’enervazione, l’elettrocuzione o la prolungata anossia.
2.
L’allegato I può essere modificato sulla scorta di un parere dell’EFSA e secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, per tenere conto dei progressi scientifici e tecnici.
Qualsiasi modifica di questo tipo garantisce un livello di benessere animale almeno equivalente a quello garantito dai metodi in vigore.
3. Orientamenti comunitari riguardanti i metodi di cui all’allegato I possono essere adottati in conformità della procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2.
4. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano agli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello.
Art. 5 Controlli sui metodi di stordimento
1.
Gli operatori assicurano che le persone responsabili dello stordimento o il personale adibito a tale mansione svolgano controlli regolari al fine di garantire che gli animali non presentino segni di coscienza o sensibilità nel periodo compreso fra la fine del processo di stordimento e la morte.
Tali controlli sono effettuati su un campione sufficientemente rappresentativo di animali e la loro frequenza è stabilita tenendo conto dei risultati dei controlli precedenti e di qualsiasi fattore che possa incidere sull’efficacia del processo di stordimento.
Quando i risultati dei controlli indicano che un animale non è adeguatamente stordito, la persona responsabile dello stordimento prende immediatamente le misure opportune, come precisato nelle procedure operative standard elaborate conformemente all’articolo 6, paragrafo 2.
2. Qualora, ai fini dell’articolo 4, paragrafo 4, gli animali siano abbattuti senza essere precedentemente storditi, le persone responsabili della macellazione effettuano controlli sistematici per garantire che gli animali non presentino segni di coscienza o sensibilità prima di essere liberati dal sistema di immobilizzazione e non presentino segni di vita prima di subire la preparazione o la scottatura.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli operatori possono utilizzare le procedure di controllo descritte nelle guide di buone pratiche di cui all’articolo 13.
4. Se del caso, per tener conto dell’alto livello di affidabilità di determinati metodi di stordimento e sulla base di un parere dell’EFSA, possono essere adottate deroghe alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2.
Art. 6 Procedure operative standard
1. Gli operatori pianificano in anticipo l’abbattimento degli animali e le operazioni correlate e li effettuano in conformità delle procedure operative standard.
2.
Gli operatori elaborano e applicano dette procedure operative standard al fine di garantire che l’abbattimento e le operazioni correlate siano effettuati in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1.
Per quanto riguarda lo stordimento, le procedure operative standard:
a) tengono conto delle raccomandazioni del fabbricante;
b) in base ai dati scientifici disponibili, definiscono per ciascun metodo utilizzato i parametri fondamentali di cui all’allegato I, capo I, che garantiscono l’efficace stordimento degli animali;
c) precisano le misure da prendere quando i controlli di cui all’articolo 5 indichino che un animale non è stordito adeguatamente o, nel caso di animali macellati conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, che l’animale presenta ancora segni di vita.
3. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, gli operatori possono utilizzare le procedure operative standard descritte nelle guide di buone pratiche di cui all’articolo 13.
4. Su richiesta, le procedure operative standard sono messe a disposizione dell’autorità competente.
Art. 7 Livello di competenze e certificato di idoneità
1. L’abbattimento e le operazioni correlate sono effettuati esclusivamente da persone che abbiano un adeguato livello di competenze per l’esecuzione di dette operazioni senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.
2. Gli operatori provvedono affinché le seguenti operazioni di macellazione siano eseguite esclusivamente da persone che dispongano del relativo certificato di idoneità, come previsto dall’articolo 21, che ne attesti la capacità di eseguirle conformemente alle norme stabilite dal presente regolamento:
a) il maneggiamento e la cura degli animali prima della loro immobilizzazione;
b) l’immobilizzazione degli animali in vista dello stordimento o dell’abbattimento;
c) lo stordimento degli animali;
d) la valutazione dell’efficacia dello stordimento;
e) la sospensione o il sollevamento di animali vivi;
f) il dissanguamento degli animali vivi;
g) la macellazione conformemente all’articolo 4, paragrafo 4;
3. Fatto salvo l’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’abbattimento degli animali da pelliccia è effettuato in presenza e sotto la supervisione diretta di una persona in possesso di un certificato di idoneità di cui all’articolo 21 rilasciato per tutte le operazioni svolte sotto la sua supervisione. Gli operatori del settore degli animali da pelliccia notificano preventivamente all’autorità competente quando sono abbattuti gli animali.
Art. 8 Istruzioni per l’uso dei dispositivi di immobilizzazione e stordimento
I prodotti commercializzati o pubblicizzati come dispositivi per l’immobilizzazione o lo stordimento sono venduti soltanto se corredati di adeguate istruzioni relative al loro uso, in modo da garantire condizioni ottimali per il benessere degli animali. I fabbricanti mettono tali istruzioni anche a disposizione del pubblico attraverso Internet.
Tali istruzioni specificano in particolare quanto segue:
a) le specie, le categorie, i quantitativi e/o il peso degli animali cui è destinato l’uso del dispositivo;
b) i parametri raccomandati corrispondenti alle diverse condizioni di utilizzazione, inclusi i parametri fondamentali di cui all’allegato I, capo I;
c) per i dispositivi di stordimento, un metodo di controllo dell’efficacia del dispositivo per quanto riguarda la conformità alle disposizioni di cui al presente regolamento;
d) le raccomandazioni per la manutenzione e, se del caso, la calibratura del dispositivo di stordimento.
Art. 9 Utilizzazione dei dispositivi di immobilizzazione e stordimento
1.
Gli operatori provvedono affinché la manutenzione e il controllo di tutti i dispositivi impiegati per l’immobilizzazione o lo stordimento degli animali siano effettuati secondo le istruzioni del fabbricante da personale avente una formazione specifica.
Gli operatori tengono un registro di manutenzione. Essi conservano i registri per almeno un anno e li mettono a disposizione dell’autorità competente su richiesta.
2. Gli operatori provvedono affinché durante le operazioni di stordimento un adeguato dispositivo di riserva sia immediatamente disponibile per essere utilizzato in sostituzione del dispositivo iniziale in caso di mancato funzionamento del medesimo. Il metodo di riserva può essere diverso da quello utilizzato per primo.
3. Gli operatori provvedono affinché gli animali siano collocati in dispositivi di immobilizzazione, tra cui quelli di immobilizzazione della testa, soltanto quando la persona preposta allo stordimento o al dissanguamento è pronta a stordirli o a dissanguarli quanto più rapidamente possibile.
Art. 10 Consumo domestico privato
Solo le prescrizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, si applicano alla macellazione di animali diversi dai volatili da cortile, conigli e lepri e alle operazioni correlate effettuate al di fuori dei macelli dal loro proprietario o da una persona sotto la responsabilità ed il controllo del proprietario a fini di consumo domestico privato.
Tuttavia, anche le prescrizioni stabilite all’articolo 15, paragrafo 3, e ai punti da 1.8 a 1.11 bis, 3.1 e, nella misura in cui esso concerne il semplice stordimento, al punto 3.2 dell’allegato III si applicano alla macellazione di animali diversi dai volatili da cortile, conigli e lepri, suini, ovini e caprini effettuata al di fuori dei macelli dal loro proprietario o da una persona sotto la responsabilità ed il controllo del proprietario a fini di consumo domestico privato.
Art. 11 Fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni di volatili da cortile, conigli e lepri
1. Solo le prescrizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, si applicano alla macellazione di volatili da cortile, conigli e lepri effettuata nell’azienda agricola ai fini della fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni da parte del produttore al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche, a condizione che il numero di animali macellati nell’azienda agricola non superi il numero massimo di animali da stabilire secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2.
2. Le prescrizioni stabilite ai capi II e III del presente regolamento si applicano alla macellazione di siffatti animali quando il loro numero supera il numero massimo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.