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Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

visto il parere del Comitato delle regioni2,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato3,

L’articolo 2 del trattato stabilisce che la Comunità ha, fra i suoi compiti, quello di promuovere la crescita sostenibile nell’insieme della Comunità.

La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente4, considera il miglioramento della collaborazione e del partenariato con le imprese un approccio strategico per conseguire gli obiettivi ambientali. Gli impegni volontari ne costituiscono un elemento essenziale. In questo contesto si ritiene necessario incoraggiare una più ampia partecipazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e lo sviluppo di iniziative tese a incentivare le organizzazioni a pubblicare rapporti rigorosi e verificati in maniera indipendente sulle prestazioni ambientali o in tema di sviluppo sostenibile.

La comunicazione della Commissione del 30 aprile 2007, concernente la revisione intermedia del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, riconosce la necessità di migliorare il funzionamento degli strumenti volontari concepiti per l’industria e ammette che tali strumenti hanno un notevole potenziale che tuttavia non è pienamente sfruttato. La comunicazione invita la Commissione a riesaminare gli strumenti per incentivare la partecipazione e ridurre gli oneri amministrativi connessi alla loro gestione.

La comunicazione della Commissione del 16 luglio 2008 sul piano d’azione «Produzione e consumo sostenibili» e «Politica industriale sostenibile», riconosce che EMAS aiuta le organizzazioni ad ottimizzare i loro processi di produzione, riducendo gli impatti ambientali ed utilizzando in modo più efficiente le risorse.

Al fine di promuovere una strategia coerente tra i vari strumenti legislativi predisposti in ambito comunitario nel settore della tutela dell’ambiente, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero esaminare le modalità per tener conto della registrazione EMAS nell’elaborazione della legislazione o per utilizzare questo sistema come strumento a fini di verifica dell’applicazione della legislazione. Nell’intento di renderlo più interessante per le organizzazioni, è inoltre opportuno che essi tengano conto di EMAS nelle rispettive politiche sugli appalti e, ove opportuno, facciano riferimento a EMAS o a equivalenti sistemi di gestione ambientale quando definiscono le condizioni riguardanti le prestazioni contrattuali nel campo delle opere e dei servizi.

L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)5, prevede che la Commissione riesamini EMAS alla luce dell’esperienza acquisita durante il suo funzionamento e proponga al Parlamento europeo e al Consiglio opportune modifiche.

L’applicazione dei sistemi di gestione ambientale, incluso il sistema EMAS come istituito dal regolamento (CE) n. 761/2001, ha dimostrato l’efficacia di tali sistemi nel promuovere il miglioramento delle prestazioni ambientali delle organizzazioni. È tuttavia necessario aumentare il numero delle organizzazioni partecipanti al sistema onde ottenere un migliore impatto globale dei miglioramenti ambientali. A tal fine, è opportuno sfruttare l’esperienza maturata con l’applicazione del suddetto regolamento per rafforzare la capacità di EMAS di migliorare la prestazione ambientale complessiva delle organizzazioni.

È opportuno incentivare le organizzazioni ad aderire a EMAS su base volontaria, dal quale possono ottenere un valore aggiunto in termini di controllo regolamentare, risparmio sui costi e immagine, purché siano in grado di dimostrare un miglioramento delle loro prestazioni ambientali.

È opportuno che EMAS sia accessibile a tutte le organizzazioni, situate all’interno e all’esterno della Comunità, che svolgono attività aventi un impatto ambientale. EMAS dovrebbe fornire a tali organizzazioni uno strumento per gestire tale impatto e migliorare globalmente le prestazioni ambientali.

È opportuno incentivare le organizzazioni, in particolare quelle di piccole dimensioni, a partecipare a EMAS. Tale partecipazione dovrebbe essere favorita agevolando l’accesso alle informazioni, ai finanziamenti disponibili e alle istituzioni pubbliche nonché attraverso l’istituzione o la promozione di misure di assistenza tecnica.

Le organizzazioni che applicano altri sistemi di gestione ambientale e intendono passare a EMAS dovrebbero poterlo fare nel modo più semplice possibile. Occorre prendere in considerazione i collegamenti con altri sistemi di gestione ambientale.

Le organizzazioni con siti in uno o più Stati membri dovrebbero essere autorizzate a registrare tutti i siti o una parte di essi nell’ambito di un’unica registrazione.

È opportuno rafforzare il meccanismo finalizzato a stabilire la conformità, da parte dell’organizzazione, a tutti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente per rafforzare la credibilità di EMAS e, in particolare, per consentire agli Stati membri di ridurre l’onere amministrativo delle organizzazioni registrate mediante deregolamentazione o semplificazione degli obblighi.

Il processo di attuazione del sistema EMAS dovrebbe prevedere la partecipazione del personale dell’organizzazione perché questo elemento migliora la soddisfazione professionale e le conoscenze delle tematiche ambientali che possono essere divulgate all’interno e all’esterno dell’ambiente professionale.

Il logo EMAS dovrebbe essere uno strumento interessante di comunicazione e commercializzazione per le organizzazioni finalizzato a sensibilizzare gli acquirenti e le altre parti interessate nei confronti del sistema EMAS. Le regole che disciplinano l’uso del logo EMAS dovrebbero essere semplificate attraverso il ricorso ad un unico logo e dovrebbero essere eliminate le restrizioni attualmente esistenti salvo quelle afferenti al prodotto e all’imballaggio. Ciò non dovrebbe ingenerare confusione con i marchi di qualità ecologica assegnati ai prodotti.

I costi e i diritti di registrazione al sistema EMAS dovrebbero essere ragionevoli e proporzionati alla dimensione dell’organizzazione e alle attività svolte dagli organismi competenti. Fatte salve le norme sugli aiuti di Stato previste dal trattato, è opportuno valutare la possibilità di concedere esenzioni o riduzioni dei diritti per le organizzazioni di piccole dimensioni.

È opportuno che le organizzazioni predispongano e rendano pubbliche, a scadenze periodiche, dichiarazioni ambientali finalizzate a informare il pubblico e le altre parti interessate del rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente e delle rispettive prestazioni ambientali.

Per garantire che le informazioni siano pertinenti e comparabili, le relazioni sulle prestazioni ambientali dovrebbero basarsi su indicatori generici e settoriali di prestazione riguardanti alcuni settori ambientali principali a livello di processo e di prodotto e fondati su parametri di riferimento e scale di valori adeguati. Ciò dovrebbe servire alle organizzazioni per comparare le proprie prestazioni ambientali sia nell’arco di diversi periodi di riferimento sia con le prestazioni ambientali di altre organizzazioni.

È opportuno elaborare documenti di riferimento comprendenti buone prassi per la gestione ambientale e indicatori di prestazione ambientale per settori specifici attraverso lo scambio di informazioni e la collaborazione tra Stati membri. Tali documenti dovrebbero aiutare le organizzazioni a concentrarsi meglio sugli aspetti ambientali più importanti per un determinato settore.

Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti6, organizza l’accreditamento a livello nazionale ed europeo e definisce il quadro di riferimento generale per l’accreditamento. Il presente regolamento dovrebbe completare le norme citate nella misura necessaria, tenendo conto delle specificità del sistema EMAS, quale la necessità di garantire un elevato livello di credibilità nei confronti delle parti interessate, soprattutto gli Stati membri, e, se opportuno, dovrebbe definire norme più specifiche. Le disposizioni di EMAS dovrebbero garantire e migliorare continuamente le competenze dei verificatori ambientali mettendo a disposizione un sistema di accreditamento o di abilitazione imparziale e indipendente, e offrendo attività di formazione e un controllo adeguato delle attività dei verificatori, assicurando in tal modo la trasparenza e la credibilità delle organizzazioni che aderiscono a EMAS.

Qualora uno Stato membro decida di non usare l’accreditamento per EMAS, dovrebbe applicarsi l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008.

È opportuno che le attività di promozione e sostegno siano intraprese dagli Stati membri e dalla Commissione.

Fatte salve le disposizioni sugli aiuti di Stato previste dal trattato, gli Stati membri dovrebbero introdurre incentivi a favore delle organizzazioni registrate, come l’accesso ai finanziamenti o sgravi fiscali nell’ambito di sistemi che favoriscano le prestazioni ambientali dell’industria, purché le organizzazioni siano in grado di dimostrare un miglioramento delle loro prestazioni ambientali.

È opportuno che gli Stati membri e la Commissione predispongano e applichino misure specifiche volte a incentivare una più ampia adesione delle organizzazioni, in particolare quelle di piccole dimensioni, al sistema EMAS.

Al fine di garantire un’applicazione armonizzata del presente regolamento, è opportuno che la Commissione predisponga documenti di riferimento settoriali nell’area disciplinata dal presente regolamento, sulla base di un programma di priorità.

Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato, se opportuno, entro cinque anni dalla sua entrata in vigore, alla luce dell’esperienza acquisita.

Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 761/2001 che dovrebbe pertanto essere abrogato.

Poiché il presente regolamento contiene elementi utili della raccomandazione della Commissione 2001/680/CE, del 7 settembre 2001, relativa agli orientamenti per l’attuazione del regolamento (CE) n. 761/20017, e della raccomandazione della Commissione 2003/532/CE, del 10 luglio 2003, orientamenti per l’applicazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) concernente la scelta e l’uso di indicatori di prestazioni ambientali8, tali atti non dovrebbero essere più utilizzati perché sostituiti dal presente regolamento.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente la creazione di un unico sistema credibile che eviti l’istituzione di vari sistemi nazionali, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione9.

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di istituire procedure per la valutazione inter pares (peer evaluation) degli organismi competenti, preparare documenti di riferimento settoriali, riconoscere la conformità dei sistemi di gestione ambientale esistenti, o di parte di essi, alle disposizioni corrispondenti del presente regolamento e modificare gli allegati da I a VIII. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Poiché è necessario un periodo di tempo per garantire che il quadro generale per il corretto funzionamento del presente regolamento sia in atto, è opportuno che gli Stati membri abbiano a disposizione dodici mesi di tempo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per modificare le procedure applicate dagli organismi di accreditamento e dagli organismi competenti secondo le corrispondenti disposizioni del presente regolamento. Nel corso dei suddetti dodici mesi gli organismi di accreditamento e gli organismi competenti devono poter continuare ad applicare le procedure istituite dal regolamento (CE) n. 761/2001,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivo

È istituito un sistema comunitario di ecogestione e audit, di seguito denominato «EMAS», al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni aventi sede nel territorio della Comunità o al di fuori di esso. EMAS, in quanto strumento importante del piano d’azione «Produzione e consumo sostenibili» e «Politica industriale sostenibile», è inteso a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l’istituzione e l’applicazione di sistemi di gestione ambientale, la valutazione sistematica, obiettiva e periodica delle prestazioni di tali sistemi, l’offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali, un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate e infine con il coinvolgimento attivo e un’adeguata formazione del personale da parte delle organizzazioni interessate.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. 1) «politica ambientale», le intenzioni e l’orientamento generali di un’organizzazione rispetto alla propria prestazione ambientale, così come espressa formalmente dall’alta direzione, ivi compresi il rispetto di tutti i pertinenti obblighi normativi in materia di ambiente e l’impegno a un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. Tale politica fornisce un quadro di riferimento per gli interventi e per stabilire gli obiettivi e i traguardi ambientali;

  2. 2) «prestazioni ambientali», i risultati misurabili della gestione dei propri aspetti ambientali da parte di un’organizzazione;

  3. 3) «rispetto degli obblighi normativi», la piena attuazione degli obblighi normativi in materia di ambiente, applicabili, comprese le prescrizioni riportate nelle autorizzazioni;

  4. 4) «aspetto ambientale», un elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione che ha, o può avere, un impatto sull’ambiente;

  5. 5) «aspetto ambientale significativo», un aspetto ambientale che ha, o può avere, un impatto ambientale significativo;

  6. 6) «aspetto ambientale diretto», un aspetto ambientale associato alle attività, ai prodotti e ai servizi dell’organizzazione medesima sul quale quest’ultima ha un controllo di gestione diretto;

  7. 7) «aspetto ambientale indiretto», un aspetto ambientale che può derivare dall’interazione di un’organizzazione con terzi e che può essere influenzato, in misura ragionevole, da un’organizzazione;

  8. 8) «impatto ambientale», qualunque modifica dell’ambiente, negativa o positiva, derivante in tutto o in parte dalle attività, dai prodotti o dai servizi di un’organizzazione;

  9. 9) «analisi ambientale», un’esauriente analisi iniziale degli aspetti, degli impatti e delle prestazioni ambientali connessi alle attività, ai prodotti o ai servizi di un’organizzazione;

  10. 10) «programma ambientale», una descrizione delle misure, delle responsabilità e dei mezzi adottati o previsti per raggiungere obiettivi e traguardi ambientali e delle scadenze per il conseguimento di tali obiettivi e traguardi;

  11. 11) «obiettivo ambientale», un fine ambientale complessivo, per quanto possibile quantificato, conseguente alla politica ambientale, che l’organizzazione decide di perseguire;

  12. 12) «traguardo ambientale», un requisito di prestazione dettagliato, conseguente agli obiettivi ambientali, applicabile ad un’organizzazione o ad una sua parte, che occorre fissare e realizzare al fine di raggiungere tali obiettivi;

  13. 13) «sistema di gestione ambientale», la parte del sistema complessivo di gestione comprendente la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto, realizzare, riesaminare e mantenere la politica ambientale e per gestire gli aspetti ambientali;

  14. 14) «migliore pratica di gestione ambientale», il modo più efficace con il quale un’organizzazione può applicare il sistema di gestione ambientale in un settore pertinente e che fornisca le migliori prestazioni ambientali in determinate condizioni economiche e tecniche;

  15. 15) «modifica sostanziale», qualsiasi modifica riguardante il funzionamento, la struttura, l’amministrazione, i processi, le attività, i prodotti o i servizi di un’organizzazione che ha o può avere un impatto significativo sul sistema di gestione ambientale di un’organizzazione, sull’ambiente o sulla salute umana;

  16. 16) «audit ambientale interno», una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni ambientali di un’organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati alla tutela dell’ambiente;

  17. 17) «auditor», un individuo o un gruppo di individui, appartenente ad un’organizzazione o una persona fisica o giuridica esterna a tale organizzazione, che opera per conto di tale organizzazione, che valuta, in particolare, il sistema di gestione ambientale applicato e ne determina la conformità alla politica e al programma ambientali dell’organizzazione, compreso il rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;

  18. 18) «dichiarazione ambientale», informazione generale al pubblico e ad altre parti interessate sui seguenti elementi riguardanti un’organizzazione:

    1. a) struttura e attività;

    2. b) politica ambientale e sistema di gestione ambientale;

    3. c) aspetti e impatti ambientali;

    4. d) programma, obiettivi e traguardi ambientali;

    5. e) prestazioni ambientali e rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente di cui all’allegato IV;

  19. 19) «dichiarazione ambientale aggiornata», l’informazione generale al pubblico e ad altre parti interessate contenente aggiornamenti dell’ultima dichiarazione ambientale convalidata, solamente per quanto riguarda le prestazioni ambientali di un’organizzazione e il rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente di cui all’allegato IV;

  20. 20) «verificatore ambientale»,

    1. a) un organismo di valutazione della conformità a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, un’associazione o un gruppo di tali organismi, che abbia ottenuto l’accreditamento secondo quanto previsto dal presente regolamento; oppure

    2. b) qualsiasi persona fisica o giuridica, associazione o gruppo di persone fisiche o giuridiche che abbia ottenuto l’abilitazione a svolgere le attività di verifica e convalida secondo quanto previsto dal presente regolamento;

  21. 21) «organizzazione», un gruppo, una società, un’azienda, un’impresa, un’autorità o un’istituzione, ovvero loro parti o combinazione, in forma associata o meno, pubblica o privata, situata all’interno o all’esterno della Comunità, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa;

  22. 22) «sito», un’ubicazione geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un’organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi, ivi compresi tutte le infrastrutture, gli impianti e i materiali; un sito è la più piccola entità da considerare ai fini della registrazione;

  23. 23) «distretto», un gruppo di organizzazioni indipendenti collegate tra loro per vicinanza geografica o attività imprenditoriale, che applicano congiuntamente un sistema di gestione ambientale;

  24. 24) «verifica», la procedura di valutazione della conformità svolta da un verificatore ambientale al fine di accertare se l’analisi ambientale, la politica ambientale, il sistema di gestione ambientale e l’audit ambientale interno di un’organizzazione e la sua attuazione sono conformi alle disposizioni del presente regolamento;

  25. 25) «convalida», la conferma, da parte del verificatore ambientale che ha svolto la verifica, che le informazioni e i dati contenuti nella dichiarazione ambientale e nella dichiarazione ambientale aggiornata di un’organizzazione sono affidabili, credibili e corretti e che soddisfano le disposizioni del presente regolamento;

  26. 26) «autorità responsabili dell’applicazione della legge», le autorità competenti incaricate dallo Stato membro di rilevare, prevenire e indagare sulle violazioni degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente e, ove necessario, di adottare le misure necessarie ad assicurare il rispetto della legge;

  27. 27) «indicatore di prestazione ambientale», un’espressione specifica che consente di quantificare la prestazione ambientale di un’organizzazione;

  28. 28) «organizzazione di piccole dimensioni»,

    1. a) le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese10; oppure

    2. b) le amministrazioni locali che amministrano meno di 10000 abitanti o altre amministrazioni pubbliche che impiegano meno di 250 persone e presentano un bilancio di previsione annuo non superiore a 50 milioni di EUR o un bilancio annuo consuntivo non superiore a 43 milioni di EUR e comprendono:

      1. i) governi o altre amministrazioni pubbliche, o enti pubblici consultivi a livello nazionale, regionale o locale;

      2. ii) persone fisiche o giuridiche con funzioni amministrative pubbliche a norma del diritto nazionale, compresi compiti, attività o servizi specifici in materia di ambiente;

      3. iii) persone fisiche o giuridiche con responsabilità o funzioni pubbliche o che prestano servizi pubblici in materia di ambiente e che sono soggette al controllo di un organismo o una persona di cui alla lettera b);

  29. 29) «registrazione cumulativa», una registrazione unica di tutti i siti o di una parte dei siti di un’organizzazione avente siti ubicati in uno o più Stati membri o in paesi terzi;

  30. 30) «organismo di accreditamento», l’organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 765/2008, che ha il compito di accreditare i verificatori ambientali e di sorvegliarne le loro attività;

  31. 31) «organismo di abilitazione», l’organismo designato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008, che ha il compito di rilasciare l’abilitazione ai verificatori ambientali e di sorvegliarne le attività.

Capo II. Registrazione delle organizzazioni

Art. 3 Determinazione dell’organismo competente

1. Le organizzazioni di uno Stato membro presentano la domanda di registrazione all’organismo competente dello Stato membro medesimo.

2. Se un’organizzazione ha siti ubicati in uno o più Stati membri o paesi terzi può presentare un’unica domanda di registrazione cumulativa per tutti i siti o per una parte di essi. Le domande di registrazione cumulativa sono presentate ad un organismo competente dello Stato membro in cui l’organizzazione ha la sede principale o in cui si trova il centro direttivo dell’organizzazione designato ai fini del presente paragrafo.

3. Le domande di registrazione delle organizzazioni situate al di fuori della Comunità, inclusa la registrazione cumulativa relativa unicamente a siti ubicati al di fuori della Comunità, sono presentate a qualsiasi organismo competente in tali Stati membri incaricato della registrazione delle suddette organizzazioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma. Tali organizzazioni garantiscono che i verificatori ambientali che effettuano la verifica e la convalida del sistema di gestione ambientale dell’organizzazione siano accrediti o abilitati nello Stato membro in cui l’organizzazione presenta la domanda di registrazione.

Art. 4 Preparativi per la registrazione

1. Le organizzazioni che intendono registrarsi per la prima volta:

  1. a) svolgono un’analisi ambientale di tutti gli aspetti ambientali dell’organizzazione in conformità dei requisiti stabiliti all’allegato I e al punto A.3.1 dell’allegato II;

  2. b) in base ai risultati dell’analisi ambientale, sviluppano e applicano un sistema di gestione ambientale riguardante tutti i requisiti dell’allegato II, tenendo conto, ove disponibile, della migliore pratica di gestione ambientale per il settore interessato di cui all’articolo 46, paragrafo 1, lettera a);

  3. c) effettuano un audit interno in conformità dei requisiti stabiliti al punto A.5.5 dell’allegato II e all’allegato III;

  4. d) predispongono una dichiarazione ambientale in conformità dell’allegato IV. Se per il settore specifico sono disponibili i documenti di riferimento settoriali di cui all’articolo 46, la valutazione delle prestazioni ambientali dell’organizzazione tiene conto del documento pertinente.

2. Le organizzazioni possono ricorrere all’assistenza di cui all’articolo 32 che è disponibile nello Stato membro nel quale l’organizzazione presenta la domanda.

3. Le organizzazioni che applicano un sistema di gestione ambientale certificato, riconosciuto in conformità dell’articolo 45, paragrafo 4, non sono tenute ad attuare quelle parti che sono state riconosciute equivalenti al presente regolamento.

4. Le organizzazioni presentano materiale o documenti giustificativi che attestino il rispetto di tutti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente. Le organizzazioni possono chiedere all’autorità o alle autorità responsabili dell’applicazione della legge informazioni a norma dell’articolo 32 o al verificatore ambientale. Le organizzazioni situate al di fuori della Comunità fanno inoltre riferimento agli obblighi normativi in materia di ambiente applicabili a organizzazioni analoghe negli Stati membri nei quali intendono presentare la domanda di registrazione. Se per il settore specifico sono disponibili i documenti di riferimento settoriali di cui all’articolo 46, la valutazione delle prestazioni ambientali dell’organizzazione viene effettuata con riferimento al pertinente documento.

5. L’analisi ambientale iniziale, il sistema di gestione ambientale, la procedura di audit e la sua attuazione sono verificati da un verificatore ambientale accreditato o abilitato e la dichiarazione ambientale è convalidata dallo stesso verificatore.

Art. 5 Domanda di registrazione

1. Le organizzazioni che soddisfano i requisiti stabiliti dall’articolo 4 possono presentare domanda di registrazione.

2. La domanda è presentata all’organismo competente determinato a norma dell’articolo 3 e comprende i seguenti elementi:

  1. a) la dichiarazione ambientale convalidata, in formato elettronico o cartaceo;

  2. b) la dichiarazione di cui all’articolo 25, paragrafo 9, firmata dal verificatore ambientale che ha convalidato la dichiarazione ambientale;

  3. c) un modulo compilato, contenente almeno le informazioni minime indicate nell’allegato VI;

  4. d) prova del pagamento dei diritti applicabili, se del caso.

3. La domanda è redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l’organizzazione presenta la domanda di registrazione.

Capo III. Obblighi delle organizzazioni registrate

Art. 6 Rinnovo della registrazione EMAS

1. Almeno ogni tre anni un’organizzazione registrata:

  1. a) fa verificare l’intero sistema di gestione ambientale e il programma di audit, nonché la sua attuazione;

  2. b) predispone una dichiarazione ambientale in conformità dei requisiti stabiliti nell’allegato IV e la fa convalidare da un verificatore ambientale;

  3. c) trasmette la dichiarazione ambientale convalidata all’organismo competente;

  4. d) trasmette all’organismo competente un modulo compilato contenente almeno le informazioni minime di cui all’allegato VI;

  5. e) versa i diritti per il rinnovo della registrazione all’organismo competente, se del caso.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, negli anni successivi un’organizzazione registrata:

  1. a) in conformità del programma di audit, svolge un audit interno che verte sulle sue prestazioni ambientali e sul rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente in conformità dell’allegato III;

  2. b) predispone una dichiarazione ambientale aggiornata in conformità dei requisiti stabiliti nell’allegato IV e la fa convalidare da un verificatore ambientale;

  3. c) trasmette la dichiarazione ambientale aggiornata convalidata all’organismo competente;

  4. d) trasmette all’organismo competente un modulo compilato contenente almeno le informazioni minime di cui all’allegato VI;

  5. e) versa i diritti per la conservazione della registrazione all’organismo competente, se del caso.

3. Le organizzazioni registrate mettono a disposizione del pubblico la dichiarazione ambientale e la dichiarazione ambientale aggiornata entro un mese dalla registrazione ed entro un mese dall’avvenuto rinnovo della registrazione. Le organizzazioni registrate possono adempiere a tale obbligo garantendo l’accesso, su richiesta, alla dichiarazione ambientale e alla dichiarazione ambientale aggiornata oppure attraverso un collegamento ai siti Internet dove sia possibile consultare tali dichiarazioni. Le organizzazioni registrate specificano il modo in cui garantiscono l’accesso pubblico nel modulo di cui all’allegato VI.

Art. 7 Deroghe per le organizzazioni di piccole dimensioni

1. Su richiesta di un’organizzazione di piccole dimensioni, gli organismi competenti prolungano, per l’organizzazione in questione, la frequenza triennale di cui all’articolo 6, paragrafo 1, fino a quattro anni o la frequenza annua di cui all’articolo 6, paragrafo 2, fino a due anni, purché il verificatore ambientale, che ha proceduto alla verifica dell’organizzazione confermi che sono state rispettate tutte le seguenti condizioni:

  1. a) non esistono rischi ambientali significativi;

  2. b) l’organizzazione non ha in programma modifiche sostanziali così come definite all’articolo 8; e

  3. c) l’organizzazione non contribuisce a problemi ambientali significativi a livello locale.

Per presentare la domanda di cui al primo comma, l’organizzazione può utilizzare il modulo di cui all’allegato VI.

2. L’organismo competente respinge la richiesta se le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte. Esso trasmette un’informazione motivata all’organizzazione.

3. Le organizzazioni che beneficiano dell’estensione sino a due anni di cui al paragrafo 1, inviano all’organismo competente la dichiarazione ambientale aggiornata non convalidata per ogni anno per il quale sono esonerate dall’obbligo di disporre di una dichiarazione ambientale aggiornata convalidata.

Art. 8 Modifiche sostanziali

1. Ove un’organizzazione registrata preveda di attuare modifiche sostanziali, questa effettua un’analisi ambientale di tali modifiche e dei relativi aspetti e impatti ambientali.

2. In seguito all’analisi ambientale delle modifiche, l’organizzazione aggiorna l’analisi ambientale iniziale, modifica la propria politica ambientale, il programma ambientale e il sistema di gestione ambientale e rivede e aggiorna di conseguenza l’intera dichiarazione ambientale.

3. Tutti i documenti modificati e aggiornati ai sensi del paragrafo 2 sono verificati e convalidati entro sei mesi.

4. Dopo la convalida, l’organizzazione trasmette le modifiche all’organismo competente utilizzando il modulo dell’allegato VI e le rende disponibili al pubblico.

Art. 9 Audit ambientale interno

1. Le organizzazioni registrate definiscono un programma di audit finalizzato a garantire che, nell’arco di un periodo non superiore a tre anni, o a quattro anni se si applica la deroga di cui all’articolo 7, tutte le attività dell’organizzazione interessata siano soggette ad audit ambientale interno conformemente ai requisiti dell’allegato III.

2. L’audit è effettuato da auditor che dispongono, individualmente o collettivamente, delle competenze necessarie per svolgere tali compiti e sono sufficientemente indipendenti dalle attività oggetto di audit da formulare un giudizio obiettivo.

3. Il programma di audit ambientale delle organizzazioni definisce gli obiettivi di ciascun audit, o ciclo di audit, e la relativa frequenza per ciascuna attività.

4. Al termine di ciascun audit, o ciclo di audit, gli auditor preparano un rapporto scritto sull’audit.

5. L’auditor comunica i risultati e le conclusioni dell’audit all’organizzazione interessata.

6. In seguito al processo di audit, l’organizzazione prepara e mette in atto un opportuno piano d’azione.

7. L’organizzazione mette in atto meccanismi adeguati a garantire che venga dato seguito ai risultati dell’audit.

Art. 10 Uso del logo EMAS

1. Fatto salvo l’articolo 35, paragrafo 2, il logo EMAS che figura nell’allegato V può essere utilizzato solo dalle organizzazioni registrate e solo finché queste sono in possesso di una valida registrazione. Il logo contiene sempre il numero di registrazione dell’organizzazione.

2. Il logo EMAS è utilizzato solo nel rispetto delle specifiche tecniche fissate nell’allegato V.

3. Nel caso in cui un’organizzazione decida, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, di non includere nella registrazione cumulativa tutti i suoi siti, essa garantisce che nelle comunicazioni con il pubblico e nell’uso del logo EMAS siano chiaramente indicati i siti per i quali è stata concessa la registrazione.

4. Il logo EMAS non è usato:

  1. a) sui prodotti o sui loro imballaggi; né

  2. b) in abbinamento con dichiarazioni comparative riguardanti altre attività e altri servizi o in modo tale da poter essere confuso con i marchi di qualità ecologica assegnati ai prodotti.

5. Qualsiasi informazione ambientale pubblicata da un’organizzazione registrata può recare il logo EMAS a condizione che tale informazione faccia riferimento all’ultima dichiarazione ambientale o a una dichiarazione ambientale aggiornata dell’organizzazione dalla quale è stata tratta e che un verificatore ambientale l’abbia convalidata dopo aver accertato che si tratta di informazioni:

  1. a) precise;

  2. b) dimostrate e verificabili;

  3. c) pertinenti e utilizzate in un contesto o ambito appropriato;

  4. d) rappresentative della prestazione ambientale complessiva dell’organizzazione;

  5. e) difficilmente soggette a interpretazioni erronee; e

  6. f) significative in relazione all’impatto ambientale complessivo.

Capo IV. Norme applicabili agli organismi competenti

Art. 11 Designazione e ruolo degli organismi competenti

1. Gli Stati membri designano gli organismi competenti incaricati della registrazione delle organizzazioni aventi sede nel territorio della Comunità in conformità del presente regolamento. Gli Stati membri possono prevedere che gli organismi competenti da essi designati provvedano e siano responsabili della registrazione delle organizzazioni che hanno sede al di fuori della Comunità in conformità del presente regolamento. Gli organismi competenti controllano l’inserimento delle organizzazioni nel registro e la relativa conservazione, comprese la sospensione e la cancellazione.

2. Gli organismi competenti possono essere nazionali, regionali o locali.

3. La composizione degli organismi competenti ne garantisce l’indipendenza e l’imparzialità.

4. Gli organismi competenti dispongono delle risorse finanziarie e umane adeguate per poter svolgere correttamente i compiti affidatigli.

5. Gli organismi competenti applicano il presente regolamento in maniera uniforme e partecipano alla valutazione inter pares periodica di cui all’articolo 17.