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Regolamento (UE) n. 802/2010 della Commissione del 13 settembre 2010 recante attuazione dell’articolo 10, paragrafo 3, e dell’articolo 27 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’efficienza delle compagnie di navigazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo1, in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 27,

L’efficienza delle compagnie di navigazione è uno dei parametri generici che definiscono il profilo di rischio delle navi.

Ai fini della determinazione dell’efficienza delle compagnie ai sensi della direttiva 2009/16/CE è necessario che durante l’ispezione delle navi gli ispettori registrino il numero IMO assegnato alla compagnia di cui trattasi.

Nella valutazione dell’efficienza di una determinata compagnia deve essere presa in considerazione la frequenza delle carenze e dei fermi di tutte le navi della flotta della compagnia stessa sottoposte a ispezione nell’Unione e nella regione oggetto del protocollo di intesa di Parigi sul controllo dello Stato di approdo (protocollo di intesa di Parigi).

La metodologia da adottare per la valutazione dell’efficienza delle compagnie deve basarsi sull’esperienza acquisita nell’applicazione del protocollo di intesa di Parigi.

La Commissione deve valersi dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio2 ai fini della pubblicazione in un sito web pubblico dell’elenco delle compagnie con un livello d’efficienza basso e molto basso.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Identificazione delle compagnie

Gli Stati membri provvedono affinché la compagnia della nave, ai sensi dell’articolo 2, punto 18, della direttiva 2009/16/CE, sia identificata mediante il numero IMO quando la nave stessa sia soggetta al codice internazionale di gestione della sicurezza (codice ISM) di cui al capo IX della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS).

Art. 2 Metodologia per valutare l’efficienza delle compagnie

1. Al fine di determinare l’efficienza delle compagnie di cui all’allegato 1, parte I, punto 1, lettera e), della direttiva 2009/16/CE, si applicano i criteri stabiliti nell’allegato del presente regolamento.

2. Il livello d’efficienza delle compagnie è aggiornato quotidianamente e calcolato in riferimento ai 36 mesi precedenti la valutazione. A tal uopo il calcolo è effettuato in base ai dati raccolti a decorrere dal 17 giugno 2009. Ove siano trascorsi meno di 36 mesi dal 17 giugno 2009, il calcolo è effettuato sulla base dei dati disponibili.

3. Le compagnie sono classificate nei livelli d’efficienza «molto basso», «basso», «medio» o «elevato», quali elencati nel punto 3 dell’allegato.

Art. 3 Pubblicazione degli elenchi delle compagnie con un livello d’efficienza basso e molto basso

1. La Commissione è assistita dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) ai fini della pubblicazione periodica su un sito web pubblico, a norma dell’articolo 27 della direttiva 2009/16/CE, di informazioni riguardanti le compagnie caratterizzate da un livello d’efficienza basso o molto basso.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2014, l’EMSA pubblica e aggiorna quotidianamente sul suo sito web pubblico le informazioni seguenti:

  1. a) l’elenco delle compagnie il cui livello d’efficienza è stato molto basso per un periodo ininterrotto di 36 mesi;

  2. b) l’elenco delle compagnie il cui livello d’efficienza è stato basso o molto basso per un periodo ininterrotto di 36 mesi;

  3. c) l’elenco delle compagnie il cui livello d’efficienza è stato basso per un periodo ininterrotto di 36 mesi.

Art. 4 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2010. Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso