diritto.io

Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

Le foreste sono fonte di numerosi benefici ambientali, economici e sociali, tra cui la produzione di legno e di prodotti forestali non legnosi e l’offerta di servizi ambientali essenziali per l’umanità, quali la conservazione della biodiversità e delle funzioni ecosistemiche, nonché la tutela del sistema climatico.

Dato l’aumento della domanda mondiale di legno e prodotti da esso derivati e le lacune istituzionali e di gestione nel settore forestale in un certo numero di paesi produttori di legname, il disboscamento illegale e il connesso commercio di legname ottenuto illegalmente sono divenuti problemi sempre più preoccupanti.

Il disboscamento illegale è un problema diffuso che suscita notevoli preoccupazioni a livello internazionale. Esso rappresenta una seria minaccia per le foreste in quanto contribuisce al processo di deforestazione e al degrado forestale, responsabile di circa il 20 % delle emissioni globali di CO2, minaccia la biodiversità e compromette la gestione e lo sviluppo sostenibili delle foreste compresa la redditività commerciale per gli operatori che agiscono conformemente alla legislazione applicabile. Esso contribuisce inoltre alla desertificazione e all’erosione del suolo e può aggravare i fenomeni meteorologici estremi e le inondazioni. Esso presenta inoltre implicazioni di tipo sociale, politico ed economico, spesso compromettendo i progressi verso obiettivi di buongoverno e minacciando la sopravvivenza delle comunità locali che dipendono dalla foresta, e può essere legato a conflitti armati. La lotta al disboscamento illegale nel contesto del presente regolamento dovrebbe contribuire in modo economicamente vantaggioso agli sforzi dell’Unione per l’attenuazione dei cambiamenti climatici e dovrebbe essere considerata complementare all’azione e all’impegno dell’Unione nel contesto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente3, individua tra le azioni prioritarie l’esame della possibilità di adottare provvedimenti operativi per prevenire e combattere il traffico di legname raccolto illegalmente e il proseguimento dell’attiva partecipazione dell’Unione e degli Stati membri all’attuazione delle risoluzioni e degli accordi a livello internazionale e regionale sulle questioni concernenti le foreste.

La comunicazione della Commissione del 21 maggio 2003 intitolata «L’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) — Proposta di un piano d’azione dell’Unione europea» ha proposto un pacchetto di misure per sostenere l’impegno internazionale per affrontare il problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname nel contesto degli sforzi complessivi intrapresi dall’Unione al fine di conseguire una gestione sostenibile delle risorse forestali.

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accolto con favore tale comunicazione e hanno riconosciuto la necessità che l’Unione contribuisca agli interventi in atto a livello mondiale per contrastare il fenomeno del disboscamento illegale.

In linea con l’obiettivo della comunicazione, vale a dire assicurare che solo il legno e prodotti da esso derivati ottenuti in conformità della legislazione nazionale del paese produttore di legname possano entrare nell’Unione, quest’ultima ha negoziato accordi volontari di partenariato («VPA FLEGT») con paesi produttori di legname («paesi partner»), che hanno istituito un obbligo giuridicamente vincolante per le parti di attuare un regime di licenze e di regolamentare il commercio del legno e prodotti da esso derivati individuati in detti VPA FLEGT.

Data la notevole portata e l’urgenza del problema, è necessario sostenere attivamente le iniziative internazionali per combattere il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname, integrare e rafforzare le iniziative VPA FLEGT e migliorare le sinergie tra le politiche mirate alla conservazione delle foreste e al raggiungimento di un livello elevato di protezione dell’ambiente, contrastando i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità.

È opportuno riconoscere gli sforzi compiuti dai paesi che hanno concluso VPA FLEGT con l’Unione e i principi sanciti da tali accordi, in particolare per quanto riguarda la definizione di legname di provenienza legale e incoraggiare ulteriormente i paesi a concludere VPA FLEGT. È opportuno inoltre tenere in considerazione che, nel quadro del regime di licenze FLEGT, solo il legno ottenuto conformemente alla pertinente legislazione nazionale e i prodotti da esso derivati sono esportati verso l’Unione. I prodotti del legno elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea4, originari dei paesi partner di cui all’allegato I di tale regolamento, dovrebbero pertanto essere considerati come ottenuti legalmente, purché conformi a tale regolamento e alle eventuali disposizioni di esecuzione.

È opportuno inoltre tenere conto del fatto che la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) richiede alle parti contraenti di rilasciare un permesso di esportazione CITES solo quando una delle specie presenti nell’elenco CITES è stata ottenuta conformemente, tra l’altro, alla legislazione nazionale del paese di esportazione. Pertanto, è opportuno che il legname delle specie di cui all’allegato A, B o C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio5, sia considerato come ottenuto legalmente se conforme a tale regolamento e alle eventuali disposizioni di esecuzione.

Tenendo presente che occorre incoraggiare l’impiego del legno e dei prodotti da esso derivati riciclati e che la loro inclusione nell’ambito di applicazione del presente regolamento costituirebbe un onere sproporzionato per gli operatori, è opportuno escludere dall’ambito di applicazione del presente regolamento il legno e i prodotti da esso derivati usati che hanno completato il loro ciclo di vita e che sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti.

Tra le misure nell’ambito del presente regolamento, è opportuno vietare la commercializzazione per la prima volta sul mercato interno di legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale. Tenendo conto della complessità del fenomeno del disboscamento illegale, delle cause ad esso soggiacenti e delle sue conseguenze, è opportuno adottare provvedimenti specifici, quali quelli mirati al comportamento degli operatori.

Nell’ambito del piano d’azione FLEGT la Commissione e, ove opportuno, gli Stati membri possono sostenere e condurre studi e ricerche sui livelli e sulla natura del disboscamento illegale in diversi paesi e pubblicare tali informazioni, nonché sostenere la fornitura agli operatori di orientamenti pratici sulla legislazione vigente nei paesi produttori di legname.

In assenza di una definizione accettata a livello internazionale, per definire il concetto di disboscamento illegale è opportuno fare riferimento alla legislazione del paese di produzione, compresi i regolamenti nonché l’applicazione in tale paese delle pertinenti convenzioni internazionali di cui lo stesso è parte.

Molti prodotti derivati dal legno sono soggetti a numerosi processi prima e dopo la loro prima immissione sul mercato. Per evitare di imporre oneri amministrativi non necessari, è opportuno assoggettare al sistema di dovuta diligenza solo gli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno, laddove per i commercianti della catena di distribuzione è opportuno prevedere l’obbligo di fornire informazioni minime sui loro fornitori ed acquirenti ai fini della tracciabilità del legno e dei prodotti da esso derivati.

Sulla base di un approccio sistemico, è opportuno che gli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno adottino le opportune misure al fine di accertarsi che non siano commercializzati legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale. A tal fine, è opportuno che gli operatori esercitino la dovuta diligenza nell’ambito di un sistema di misure e procedure che consenta loro di minimizzare il rischio di commercializzare sul mercato interno legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale.

Il sistema della dovuta diligenza comprende tre elementi inerenti alla gestione del rischio: accesso alle informazioni, valutazione del rischio e attenuazione del rischio individuato. È opportuno che il sistema di dovuta diligenza permetta di accedere alle informazioni circa le fonti e i fornitori di legno e i prodotti da esso derivati commercializzati sul mercato interno per la prima volta, comprese le informazioni pertinenti, per esempio riguardo alla conformità con la legislazione applicabile, con il paese di produzione, con la specie, con la quantità e, se del caso, con la regione subnazionale interessata e con la concessione di taglio. In base a tali informazioni gli operatori dovrebbero effettuare una valutazione del rischio. Individuato un rischio, gli operatori dovrebbero attenuarlo in misura proporzionale al rischio individuato, al fine di evitare che il legno e i prodotti da esso derivati di provenienza illegale siano immessi sul mercato.

Per evitare indebiti oneri amministrativi, gli operatori che stanno già usando sistemi o procedure che rispettano le prescrizioni del presente regolamento non dovrebbero essere obbligati a mettere a punto nuovi sistemi.

Al fine di riconoscere le buone pratiche nel settore forestale, nella procedura di valutazione dei rischi possono essere usati la certificazione o altri schemi verificati da parti terze che includono la verifica della conformità con la legislazione applicabile.

La filiera del legno riveste notevole importanza per l’economia dell’Unione. Le associazioni degli operatori sono attori importanti nella filiera perché ne rappresentano gli interessi su larga scala e interagiscono con tutta una serie di soggetti interessati. Tali associazioni hanno inoltre le competenze e la capacità di analizzare la legislazione pertinente e di aiutare i loro membri a conformarvisi, ma non dovrebbero fare uso di queste competenze per acquisire una posizione dominante sul mercato. Per facilitare l’attuazione del presente regolamento e contribuire allo sviluppo di buone prassi è opportuno riconoscere gli organismi che hanno elaborato un sistema di dovuta diligenza che sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento. È opportuno che il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo siano effettuati in modo equo e trasparente. Dovrebbe essere reso pubblico un elenco degli organismi riconosciuti in modo da permettere che gli operatori ne facciano uso.

Le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli periodici degli organismi di controllo per assicurarsi che questi adempiano effettivamente gli obblighi previsti dal presente regolamento. Inoltre, esse dovrebbero adoperarsi per effettuare controlli ove dispongano di informazioni pertinenti, tra cui indicazioni comprovate fornite da terzi.

È opportuno che le autorità competenti verifichino il rispetto effettivo degli obblighi di cui al presente regolamento e che, se del caso, effettuino al tal fine controlli ufficiali sulla base di un piano, compresi eventuali controlli nei locali degli operatori e verifiche in situ, e che siano in grado di obbligare gli operatori a intervenire per porre rimedio alla situazione laddove necessario. È altresì opportuno che le autorità competenti si impegnino ad effettuare controlli ove dispongano di informazioni pertinenti, tra cui indicazioni comprovate fornite da terzi.

È opportuno che le autorità competenti tengano un registro dei controlli e che le informazioni pertinenti siano rese accessibili, conformemente alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale6.

Tenendo conto della dimensione internazionale del disboscamento illegale e del connesso commercio di legname, è opportuno che le autorità competenti collaborino tra di loro e con le autorità amministrative di paesi terzi e con la Commissione.

Onde agevolare la capacità degli operatori che commercializzano legno o prodotti da esso derivati di adempiere gli obblighi del presente regolamento, tenendo conto della situazione delle piccole e medie imprese, gli Stati membri, coadiuvati eventualmente dalla Commissione, possono fornire agli operatori assistenza tecnica e di altro tipo e facilitare lo scambio di informazioni. L’assistenza non dovrebbe esonerare gli operatori dall’obbligo di esercitare la dovuta diligenza.

È opportuno che i commercianti e gli organismi di controllo si astengano dall’adottare misure suscettibili di pregiudicare il conseguimento dell’obiettivo del presente regolamento.

È opportuno che gli Stati membri garantiscano che le violazioni del presente regolamento, anche da parte degli operatori, dei commercianti e degli organismi di controllo, siano sanzionate in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo. Le norme nazionali possono prevedere che, in seguito all’applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per la violazione del divieto di commercializzare legno e prodotti derivati di provenienza illegale, il legno e i prodotti da esso derivati non debbano necessariamente essere distrutti ma possano piuttosto essere utilizzati o destinati a scopi di pubblica utilità.

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in relazione alle procedure per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo, con riferimento ad ulteriori criteri di valutazione del rischio eventualmente necessari a integrazione di quelli già previsti dal presente regolamento e con riferimento all’elenco del legno e dei prodotti da esso derivati cui si applica il presente regolamento. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.

Onde garantire condizioni di esecuzione uniformi, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione affinché adotti disposizioni particolareggiate relative alla frequenza e alla natura dei controlli effettuati dalle autorità competenti sugli organismi di controllo, nonché ai sistemi di dovuta diligenza, salvo per quanto riguarda ulteriori criteri pertinenti per la valutazione del rischio. A norma dell’articolo 291 TFUE, le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione devono essere stabiliti preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell’adozione di tale nuovo regolamento, continua ad applicarsi la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione7, ad eccezione della procedura di regolamentazione con controllo, che non è applicabile.

Agli operatori e alle autorità competenti dovrebbe essere assegnato un ragionevole periodo di tempo per prepararsi al rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire combattere il disboscamento illegale e il commercio collegato a tale attività, non può essere conseguito dai singoli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno, nonché gli obblighi dei commercianti.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. a) «legno e prodotti da esso derivati», il legno e i prodotti da esso derivati riportati nell’allegato, con l’eccezione dei prodotti derivati dal legno o componenti di tali prodotti ottenuti dal legno ovvero prodotti derivati dal legno che hanno completato il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti8;

  2. b) «commercializzazione», la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale a titolo oneroso o gratuito. È altresì compresa la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza9. Non costituisce «commercializzazione» la fornitura sul mercato interno di prodotti del legno ottenuti da legno o prodotti da esso derivati che sono già stati immessi sul mercato interno;

  3. c) «operatore», una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti da esso derivati;

  4. d) «commerciante», una persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, vende o acquista sul mercato interno legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno;

  5. e) «paese di produzione», il paese o il territorio in cui è stato prodotto il legname o il legno contenuto in prodotti da esso derivati;

  6. f) «di provenienza legale», ottenuto conformemente alla legislazione applicabile nel paese di produzione;

  7. g) «di provenienza illegale», ottenuto violando la legislazione applicabile nel paese di produzione;

  8. h) «legislazione applicabile», la legislazione in vigore nel paese di produzione per quanto concerne le seguenti materie:

    i diritti di prelievo di legname entro i confini legali ufficialmente pubblicati,

    i pagamenti relativi ai diritti di prelievo di legname, comprese le imposte sul prelievo di legname,

    il prelievo del legname, compresa la normativa in materia ambientale e forestale, inclusa la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove siano di immediata pertinenza per il prelievo del legname,

    i diritti legittimi di terzi relativi all’uso e alla proprietà che sono lesi dalla produzione di legname, e

    in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale.

Art. 3 Regime applicabile al legno e ai prodotti da esso derivati contemplati da FLEGT e CITES

Il legname utilizzato nei prodotti derivati dal legno elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005, che hanno origine nei paesi partner di cui all’allegato I di tale regolamento e che sono conformi al predetto regolamento e alle sue disposizioni di esecuzione, si considera ottenuto legalmente ai fini del presente regolamento.

Il legname ottenuto dalle specie elencate nell’allegato A, B o C del regolamento (CE) n. 338/97 e conforme a tale regolamento e alle sue disposizioni di esecuzione, si considera ottenuto legalmente ai fini del presente regolamento.

Art. 4 Obblighi degli operatori

1. È proibita la commercializzazione di legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale.

2. Gli operatori esercitano la dovuta diligenza nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati. A tal fine utilizzano un insieme di procedure e misure, «sistema di dovuta diligenza», di cui all’articolo 6.

3. Ciascun operatore mantiene e valuta periodicamente il sistema di dovuta diligenza che utilizza, salvo il caso in cui ricorra ad un sistema di dovuta diligenza messo a punto da un organismo di controllo di cui all’articolo 8. I sistemi di supervisione esistenti ai sensi della legislazione nazionale e qualsiasi meccanismo volontario di catena di custodia rispondenti ai requisiti del presente regolamento possono fungere da base per il sistema di dovuta diligenza.

Art. 5 Obbligo di tracciabilità

Nell’ambito dell’intera catena di approvvigionamento, i commercianti sono in grado di identificare:

  1. a) gli operatori o i commercianti che hanno fornito il legno e i prodotti da esso derivati; ed

  2. b) eventualmente, i commercianti cui hanno fornito il legno e i prodotti da esso derivati.

I commercianti conservano le informazioni di cui al primo comma per almeno cinque anni e le forniscono, su richiesta, alle autorità competenti.

Art. 6 Sistemi di dovuta diligenza

1. Il sistema di dovuta diligenza di cui all’articolo 4, paragrafo 2, comprende i seguenti elementi:

  1. a) misure e procedure che consentano l’accesso alle seguenti informazioni concernenti l’approvvigionamento dell’operatore per quanto riguarda il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato:

    descrizione, comprendente denominazione commerciale e tipo di prodotto, nonché nome comune della specie di albero e, se del caso, la sua denominazione scientifica completa,

    paese di produzione, e, se del caso:

    1. i) regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto; e

    2. ii) concessione di taglio;

    quantità (espressa in volume, peso o numero di unità),

    nominativo e indirizzo del fornitore dell’operatore,

    nominativo e indirizzo del commerciante cui sono stati forniti il legno e i prodotti da esso derivati,

    documenti o informazioni di altro tipo attestanti la conformità di tale legno e dei prodotti da esso derivati con la legislazione applicabile;

  2. b) procedure di valutazione del rischio che consentono all’operatore di analizzare e valutare il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale. Tali procedure tengono conto delle informazioni di cui alla lettera a) e dei criteri pertinenti per la valutazione del rischio, fra cui:

    la garanzia del rispetto della legislazione applicabile, che può comprendere la certificazione o altri schemi verificati da parti terze che contemplano il rispetto della legislazione applicabile,

    la prevalenza di produzione illegale di determinate specie di alberi,

    la prevalenza di produzione illegale o di pratiche illegali nel paese di produzione e/o della regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto, tenendo anche conto della prevalenza di conflitti armati,

    le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell’Unione europea sulle importazioni o esportazioni di legno,

    la complessità della catena di approvvigionamento del legno e dei prodotti da esso derivati;

  3. c) tranne il caso il cui il rischio individuato nel corso delle procedure di valutazione del rischio di cui alla lettera b) sia trascurabile, le procedure di attenuazione del rischio che comprendono una serie di misure e procedure adeguate e proporzionate per minimizzare efficacemente tale rischio e che possono esigere la trasmissione di informazioni o documenti supplementari e/o la verifica da parte di terzi.

2. Secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, sono adottate disposizioni particolareggiate per assicurare l’attuazione uniforme del paragrafo 1, eccetto per quanto riguarda ulteriori pertinenti criteri di valutazione del rischio di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo comma, del presente articolo. Tali disposizioni sono adottate entro il 3 giugno 2012.

3.

Tenendo conto degli sviluppi di mercato e dell’esperienza acquisita nell’attuazione del presente regolamento, evidenziati in particolare nello scambio di informazioni di cui all’articolo 13 e nelle relazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 3, la Commissione può adottare atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE in ordine a ulteriori criteri di valutazione del rischio eventualmente necessari a integrazione di quelli menzionati al paragrafo 1, lettera b), secondo comma, del presente articolo, allo scopo di garantire l’efficacia del sistema di dovuta diligenza.

Per gli atti delegati di cui al primo comma si applicano le procedure di cui agli articoli 15, 16 e 17.

Art. 7 Autorità competenti

1.

Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per l’applicazione del presente regolamento.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nominativi e i recapiti delle autorità competenti entro il 3 giugno 2011. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dei nominativi o dei recapiti delle autorità competenti.

2. La Commissione pubblica, anche su Internet, un elenco delle autorità competenti e lo aggiorna periodicamente.

Art. 8 Organismi di controllo

1. L’organismo di controllo:

  1. a) mantiene e valuta periodicamente un sistema di dovuta diligenza di cui all’articolo 6 e conferisce agli operatori il diritto di usarlo;

  2. b) verifica l’uso corretto del suo sistema di dovuta diligenza da parte di tali operatori;

  3. c) compie gli opportuni interventi qualora un operatore non usi adeguatamente il proprio sistema di dovuta diligenza, informando, fra l’altro, le autorità competenti in caso di rilevante o reiterata inadempienza da parte dell’operatore.

2. Un organismo può fare domanda di riconoscimento come organismo di controllo se ottempera ai seguenti requisiti:

  1. a) è dotato di personalità giuridica ed è stabilito legalmente nell’Unione;

  2. b) è dotato di idonee competenze ed è in grado di espletare le funzioni di cui al paragrafo 1; e

  3. c) garantisce l’assenza di conflitti di interesse nell’espletare le sue funzioni.

3.

La Commissione, previa consultazione dello Stato membro o degli Stati membri interessati, riconosce come organismo di controllo un richiedente che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 2.

La Commissione comunica alle autorità competenti di tutti gli Stati membri la decisione di concedere il riconoscimento a un determinato organismo di controllo.

4. Le autorità competenti effettuano controlli periodici per accertarsi che gli organismi di controllo che operano nell’ambito della loro giurisdizione continuino ad espletare le funzioni di cui al paragrafo 1 e a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2. I controlli possono altresì essere effettuati allorché l’autorità competente dello Stato membro è in possesso di informazioni pertinenti, tra cui indicazioni comprovate fornite da terzi, o allorché ha individuato delle carenze nell’osservanza, da parte dell’operatore, dei sistemi della dovuta diligenza messi a punto da un organismo di controllo. La relazione relativa ai controlli è resa pubblica ai sensi della direttiva 2003/4/CE.

5. Se un’autorità competente accerta che un organismo di controllo non espleta più le funzioni di cui al paragrafo 1 o non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 2, essa ne informa senza indugio la Commissione.

6.

La Commissione revoca il riconoscimento a un organismo di controllo se, in particolare sulla base delle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 5, ha accertato che l’organismo di controllo non espleta più le funzioni di cui al paragrafo 1 o non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 2. Prima di revocare il riconoscimento a un organismo di controllo, la Commissione informa gli Stati membri interessati.

La Commissione comunica alle autorità competenti di tutti gli Stati membri la decisione di revocare il riconoscimento a un determinato organismo di controllo.

7.

Al fine di integrare le norme procedurali riguardo al riconoscimento e alla revoca del riconoscimento degli organismi di controllo e al fine di modificarle, qualora ciò sia dettato dall’esperienza, la Commissione può adottare atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE, garantendo nel contempo che il riconoscimento e la revoca avvengano con modalità eque e trasparenti.

Per gli atti delegati di cui al presente paragrafo si applicano le procedure di cui agli articoli 15, 16 e 17. Tali atti sono adottati entro il 3 marzo 2012.

8. Secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, sono adottate disposizioni particolareggiate relative alla frequenza e alla natura dei controlli di cui al paragrafo 4 necessarie per assicurare una vigilanza efficace sugli organismi di controllo e l’attuazione uniforme di detto paragrafo. Tali disposizioni sono adottate entro il 3 giugno 2012.

Art. 9 Elenco degli organismi di controllo

La Commissione pubblica l’elenco degli organismi di controllo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, e sul proprio sito web, e lo aggiorna periodicamente.

Art. 10 Controllo degli operatori

1. Le autorità competenti effettuano i controlli per verificare che gli operatori rispettino i requisiti di cui agli articoli 4 e 6.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono effettuati in base a un programma soggetto a revisioni periodiche secondo un approccio basato sul rischio. I controlli possono inoltre essere effettuati allorché un’autorità competente è in possesso di informazioni pertinenti, anche sulla base di indicazioni comprovate fornite da terzi, relative all’osservanza del regolamento da parte di un operatore.

3. I controlli di cui al paragrafo 1 possono includere, tra l’altro:

  1. a) l’esame del sistema di dovuta diligenza, incluse le procedure di valutazione e di attenuazione dei rischi;

  2. b) l’esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare il corretto funzionamento del sistema e delle procedure;

  3. c) controlli a campione, comprese verifiche in loco.

4. Gli operatori garantiscono l’assistenza necessaria per facilitare l’esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda l’accesso ai locali e la presentazione di documentazione o i registri.

5. Fatto salvo l’articolo 19, se, in seguito ai controlli di cui al paragrafo 1, sono state riscontrate carenze, le autorità competenti possono rilasciare una comunicazione concernente gli interventi correttivi che l’operatore dovrà compiere. Inoltre, a seconda della natura della carenza riscontrata, gli Stati membri possono adottare misure provvisorie immediate, tra cui:

  1. a) il sequestro del legno e dei prodotti da esso derivati;

  2. b) il divieto di commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati.

Art. 11 Registrazione dei controlli

1. Le autorità competenti tengono registri dei controlli di cui all’articolo 10, paragrafo 1, in cui indicano in particolare la natura e i risultati dei controlli e gli eventuali interventi correttivi notificati di cui all’articolo 10, paragrafo 5. I registri di tutti i controlli effettuati devono essere mantenuti per un minimo di cinque anni.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese accessibili come stabilito dalla direttiva 2003/4/CE.