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Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

Art. 12 Norme particolari applicabili ai campioni commerciali e agli articoli da esposizione

1.

L'autorità competente può autorizzare il trasporto, l'uso e lo smaltimento di campioni commerciali e articoli da esposizione in condizioni che garantiscono il controllo dei rischi per la salute pubblica e animale.

L'autorità competente garantisce in particolare che gli operatori si conformino alle prescrizioni dell'allegato VI, capo I, sezione 1, punti 2, 3 e 4.

2. Gli operatori si conformano alle norme particolari riguardanti i campioni commerciali e gli articoli da esposizione di cui all'allegato VI, capo I, sezione 2.

3. Gli operatori possono spedire campioni commerciali e articoli da esposizione che consistono dei seguenti sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati a un altro Stato membro senza informare l'autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, senza informare l'autorità competente dello Stato membro di destinazione mediante il sistema TRACES e senza l'accordo dello Stato membro di destinazione di accettare la partita conformemente all'articolo 48, paragrafi 1 e 3 del suddetto regolamento:

  1. a) materiali di categoria 1 e 2, farine di carne e ossa e grasso animale ottenuto da materiali di categoria 1 e 2;

  2. b) proteine animali trasformate.

Art. 13 Norme particolari sui mangimi

1.

Gli operatori possono utilizzare materiali di categoria 2 come mangimi per gli animali elencati qui di seguito, se provengono da animali che non sono stati abbattuti o non sono morti a seguito della presenza o del sospetto di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali, purché rispettino le prescrizioni generali di cui all'allegato VI, capo II, sezione 1, e ogni altra condizione stabilita dall'autorità competente:

  1. a) animali da giardino zoologico;

  2. b) animali da pelliccia;

  3. c) cani provenienti da canili o da mute riconosciuti;

  4. d) cani e gatti in rifugi;

  5. e) larve e vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca;

  6. f) animali da circo.

L’autorità competente può autorizzare l’utilizzo nel proprio territorio di materiali non trasformati di categoria 2 ottenuti da uccelli come mangimi per gli animali di cui al primo comma solo se una valutazione dei rischi effettuata dall’autorità competente conclude che il rischio di introduzione e diffusione del virus HPAI a livello regionale, nazionale e dell’Unione è trascurabile.

2. Gli operatori possono utilizzare materiali di categoria 3 come mangimi per gli animali elencati qui di seguito, purché rispettino le prescrizioni generali di cui all'allegato VI, capo II, sezione 1, e ogni altra condizione stabilita dall'autorità competente:

  1. a) animali da giardino zoologico;

  2. b) animali da pelliccia;

  3. c) cani provenienti da canili o da mute riconosciuti;

  4. d) cani e gatti in rifugi;

  5. e) larve e vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca;

  6. f) animali da circo.

Art. 14 Alimentazione di talune specie all'interno e all'esterno di stazioni di alimentazione e negli zoo

1. L'autorità competente può autorizzare l'uso di materiali di categoria 1 che consistono di corpi interi o parti di corpi di animali contenenti materiale specifico a rischio per l'alimentazione:

  1. a) in stazioni di alimentazione, di specie minacciate di estinzione o protette di uccelli necrofagi e altre specie che vivono nel loro habitat naturale, al fine di promuovere la biodiversità, nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato VI, capo II, sezione 2;

  2. b) all'esterno di stazioni di alimentazione, se del caso senza una precedente raccolta degli animali morti, di animali selvatici di cui all'allegato VI, sezione II, capo II, punto 1, lettera a), nel rispetto delle prescrizioni di cui alla sezione 3 del suddetto capo.

2. L'autorità competente può autorizzare l'uso di materiali di categoria 1 che consistono di corpi interi o parti di corpi di animali contenenti materiale specifico a rischio e l'uso di materiali ottenuti da animali da zoo per l'alimentazione di animali da zoo nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato VI, capo II, sezione 4.

Art. 15 Norme particolari applicabili alla raccolta e allo smaltimento

Se l’autorità competente approva lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale in deroga all’articolo 19, paragrafo 1, lettere a), b), c), e) ed f), del regolamento (CE) n. 1069/2009, lo smaltimento deve essere conforme alle seguenti norme particolari di cui all’allegato VI, capo III:

  1. a) le norme particolari per lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale di cui alla sezione 1;

  2. b) le norme per la combustione e il sotterramento di sottoprodotti di origine animale in zone isolate di cui alla sezione 2;

  3. c) le norme per la combustione e il sotterramento di api e sottoprodotti apicoli di cui alla sezione 3.

In deroga all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1069/2009, gli Stati membri possono autorizzare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di piccole quantità di materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera f) del suddetto regolamento mediante i mezzi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di smaltimento mediante altri mezzi di cui all'allegato VI, capo IV del presente regolamento.

Capo IV. Autorizzazione di metodi alternativi

Art. 16 Formato standard per le domande di autorizzazione di metodi alternativi

1. Le domande di autorizzazione di metodi alternativi per l'uso o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, sono presentate dagli Stati membri, o dalle parti interessate, conformemente alle prescrizioni e al formato standard per le domande di autorizzazione di metodi alternativi di cui all'allegato VII.

2. Gli Stati membri designano i punti di contatto nazionali per fornire informazioni sull'autorità competente per la valutazione delle domande di autorizzazione di metodi alternativi di utilizzo o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale.

3. La Commissione pubblica un elenco di punti di contatto nazionali sul suo sito web.

Capo V. Raccolta, trasporto, identificazione e tracciabilità

Art. 17 Prescrizioni applicabili ai documenti commerciali, ai certificati sanitari, all'identificazione, alla raccolta e al trasporto di sottoprodotti di origine animale e alla tracciabilità

1. Gli operatori garantiscono che i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati siano:

  1. a) conformi alle prescrizioni per la raccolta, il trasporto e l'identificazione di cui all'allegato VIII, capi I e II;

  2. b) accompagnati durante il trasporto da documenti commerciali e certificati sanitari conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato VIII, capo III.

2. Gli operatori che spediscono, trasportano o ricevono sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati mantengono registrazioni delle spedizioni e dei relativi documenti commerciali o certificati sanitari a norma delle prescrizioni di cui all'allegato VIII, capo IV.

3. Gli operatori ottemperano alle prescrizioni applicabili alla marcatura di taluni prodotti derivati di cui all'allegato VIII, capo V.

Capo VI. Registrazione e riconoscimento di stabilimenti e impianti

Art. 18 Prescrizioni applicabili al riconoscimento di uno o più stabilimenti e impianti che trattano sottoprodotti di origine animale sullo stesso sito

L'autorità competente può concedere il riconoscimento a diversi stabilimenti o impianti che trattano sottoprodotti di origine animale sullo stesso sito, a condizione che sia esclusa la trasmissione di rischi per la salute pubblica e animale tra impianti o stabilimenti grazie alla disposizione e alla manipolazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati al loro interno.

Art. 19 Prescrizioni applicabili a taluni stabilimenti e impianti riconosciuti che trattano sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati

Gli operatori garantiscono che gli stabilimenti e gli impianti sotto il loro controllo, riconosciuti dall'autorità competente, siano conformi alle prescrizioni dei seguenti capi dell'allegato IX, qualora esercitino una o più delle seguenti attività di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009:

  1. a) capo I, se producono alimenti per animali da compagnia di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera e) del suddetto regolamento;

  2. b) capo II, se immagazzinano sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera i) del suddetto regolamento e trattano sottoprodotti di origine animale dopo la raccolta mediante una delle operazioni di cui al all'articolo 24, paragrafo 1, lettera h) del suddetto regolamento:

    1. i) cernita;

    2. ii) taglio;

    3. iii) refrigerazione;

    4. iv) congelamento;

    5. v) salagione;

    6. vi) conservazione mediante altri processi;

    7. vii) rimozione delle pelli o di materiali specifici a rischio;

    8. viii) operazioni che comprendono il trattamento di sottoprodotti di origine animale effettuato in conformità degli obblighi imposti dalla normativa veterinaria dell'Unione;

    9. ix) igienizzazione/pastorizzazione di sottoprodotti di origine animale destinati alla trasformazione in biogas/compost, prima della trasformazione o del compostaggio in un altro stabilimento o impianto a norma dell'allegato V;

    10. x) setacciamento;

    11. xi) processi di transizione di fase dei materiali di categoria 3, quali

      la termocoagulazione,

      la centrifugazione del sangue,

      il contenimento di cui all’allegato IX, capo V, del presente regolamento,

      l’idrolizzazione di zoccoli, setole di suino, piume e peli destinati ad essere trasformati con metodi di trasformazione indicati nel presente regolamento;

  3. c) capo III, se immagazzinano prodotti derivati destinati a taluni scopi di cui al all'articolo 24, paragrafo 1, lettera j) di tale regolamento;

  4. d) capo V, se immagazzinano all’interno dell’allevamento sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera h) o i), di tale regolamento, a condizione che i sottoprodotti di origine animale non trasformati siano successivamente smaltiti conformemente all’articolo 4 di tale regolamento;

  5. e) qualora le operazioni di cui alla lettera b), punti da i) a vii) e xi), si svolgano nel sito dello stabilimento o dell’impianto riconosciuto di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 che genera tali materiali, l’autorità competente può autorizzare l’operazione senza la registrazione in conformità all’articolo 23 o il riconoscimento in conformità all’articolo 24, paragrafo 1, lettera h), di tale regolamento, a condizione che i sottoprodotti di origine animale siano immagazzinati, trasportati e smaltiti o utilizzati come sottoprodotti di origine animale non trasformati in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009.

Art. 20 Prescrizioni applicabili a taluni stabilimenti e impianti registrati che trattano sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati

1. Gli operatori di impianti o stabilimenti registrati o gli altri operatori registrati trattano i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato IX, capo IV.

2. Gli operatori registrati che trasportano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati tra luoghi diversi, che non siano i siti dello stesso operatore, soddisfano le condizioni di cui all'allegato IX, capo IV, punto 2.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano:

  1. a) agli operatori autorizzati che trasportano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati come attività ausiliaria;

  2. b) agli operatori che sono registrati per le attività di trasporto a norma del regolamento (CE) n. 183/2005.

4. L'autorità competente può esimere i seguenti operatori dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009:

  1. a) gli operatori che trattano o producono trofei da caccia o altre preparazioni di cui all'allegato XIII, capo VI per scopi privati o non commerciali;

  2. b) gli operatori che trattano o smaltiscono campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici per fini educativi;

  3. c) gli operatori che trasportano lana e peli asciutti non trattati, a condizione che tali materiali siano saldamente chiusi in imballaggi e inviati direttamente ad un impianto che produce prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi o ad un impianto che effettua operazioni intermedie, in condizioni da impedire la diffusione di agenti patogeni;

  4. d) gli operatori che utilizzano piccoli quantitativi di materiali della categoria 2 e 3 di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009, oppure di prodotti da essi derivati, per la fornitura diretta dei prodotti all'interno della regione all'utente finale, al mercato locale o a dettaglianti locali, qualora l'autorità competente non ritenga che tale attività presenti rischi di propagazione di malattie gravi trasmissibili all'uomo o agli animali; la presente lettera non si applica se tali materiali sono utilizzati come mangimi per animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia;

  5. e) gli utenti di fertilizzanti organici o ammendanti in aziende in cui non sono detenuti animali d'allevamento;

  6. f) gli operatori che trattano e distribuiscono fertilizzanti organici o ammendanti esclusivamente in imballaggi pronti per la vendita al dettaglio di peso uguale o inferiore a 50 kg per usi esterni alla catena dei mangimi e degli alimenti.

Art. 20 bis Elenchi di stabilimenti, impianti e operatori negli Stati membri

L'autorità competente di uno Stato membro assicura che gli elenchi aggiornati di stabilimenti, impianti e operatori di cui all'articolo 47, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009 siano:

  1. a) redatti conformemente alle specifiche tecniche pubblicate sul sito web della Commissione1;

  2. b) inseriti nel sistema TRACES o accessibili attraverso tale sistema a decorrere al più tardi dal 31 ottobre 2021.;

Capo VII. Immissione sul mercato

Art. 21 Trasformazione e immissione sul mercato di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati all'alimentazione di animali d'allevamento, ad esclusione degli animali da pelliccia

1. Gli operatori si conformano alle seguenti prescrizioni di cui all'allegato X riguardanti l'immissione sul mercato dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati, diversi da quelli importati, destinati all'alimentazione di animali d'allevamento, ad esclusione degli animali da pelliccia, conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009:

  1. a) le prescrizioni generali applicabili alla trasformazione e all'immissione sul mercato di cui al capo I;

  2. b) le prescrizioni specifiche applicabili alle proteine animali trasformate e agli altri prodotti derivati di cui al capo II;

  3. c) le prescrizioni applicabili a taluni mangimi per pesci e esche da pesca di cui al capo III.

2. L'autorità competente può autorizzare l'immissione sul mercato di latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte, diversi da quelli importati, classificati come materiali di categoria 3 a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009, articolo 10, lettere e), f) e h), e che non sono stati trasformati a norma delle prescrizioni generali di cui all'allegato X, capo II, sezione 4, parte I, purché tali materiali siano conformi alle prescrizioni di deroga per l'immissione sul mercato di latte trasformato conformemente agli standard nazionali di cui alla parte II di tale sezione.

3. Il trasporto di oli di pesce e farina di pesce di materiali di categoria 3 per la produzione di materie prime per mangimi, diversi da quelli importati da un paese terzo, da un impianto di trasformazione per la produzione di farina di pesce e olio di pesce riconosciuto a un impianto per mangimi registrato o riconosciuto conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009 e riconosciuto conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 183/2005 in un altro Stato membro ai fini della detossificazione conformemente ai processi di cui al regolamento (UE) 2015/786 della Commissione2 avviene conformemente alle norme di cui all’allegato VIII, capo VII.

Art. 22 Immissione sul mercato e impiego di fertilizzanti organici e ammendanti

1. Gli operatori si conformano alle prescrizioni di cui all'allegato XI riguardanti l'immissione sul mercato di fertilizzanti organici e ammendanti, diversi da quelli importati, e l'impiego di tali prodotti, in particolare la loro applicazione sul terreno, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera i) e all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009.

2. L'immissione sul mercato dei seguenti prodotti non è soggetta a condizioni di polizia sanitaria:

  1. a) guano di uccelli marini selvatici, raccolto nell'Unione oppure importato da paesi terzi;

  2. b) substrati di coltivazione pronti per la vendita, diversi da quelli importati, con un tenore inferiore al:

    1. i) 5 % del volume di prodotti derivati da materiali di categoria 3 o materiali di categoria 2 diversi dallo stallatico trasformato;

    2. ii) 50 % del volume di stallatico trasformato.

3. In base ai criteri stabiliti nell'allegato XI, capo II, sezione 1, punto 3 del presente regolamento l'autorità competente dello Stato membro in cui un fertilizzante organico o un ammendante, prodotto da farine di carne e ossa ottenute da materiali di categoria 2 o da proteine animali trasformate, è destinato all'applicazione sul terreno, autorizza uno o più componenti da miscelare a tali materiali conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1069/2009.

4. In deroga all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, le autorità competenti dello Stato membro di origine e di uno Stato membro di destinazione, che condividono una frontiera comune, possono autorizzare la spedizione di stallatico tra aziende ubicate nelle regioni frontaliere di questi due Stati membri, a condizione di fissare in un accordo bilaterale e applicare le condizioni appropriate per controllare i possibili rischi per la salute pubblica o animale, come ad esempio l'obbligo per gli operatori di mantenere registri adeguati.

5. A norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, le autorità competenti degli Stati membri incoraggiano, se del caso, lo sviluppo, la diffusione e l'impiego di guide nazionali sulle buone pratiche agricole per l'applicazione di fertilizzanti organici e ammendanti sul terreno.

Art. 23 Prodotti intermedi

1. I prodotti intermedi importati o in transito nell'Unione soddisfano le condizioni per il controllo di potenziali rischi per la salute pubblica e animale di cui all'allegato XII del presente regolamento.

2. I prodotti intermedi che sono stati trasportati ad uno stabilimento o impianto di cui all'allegato XII, punto 3, del presente regolamento, possono essere trattati senza ulteriori restrizioni a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del presente regolamento purché:

  1. a) lo stabilimento o l'impianto disponga di attrezzature adeguate per il ricevimento di prodotti intermedi che impediscono la propagazione di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;

  2. b) i prodotti intermedi non presentino rischi di propagazione di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, grazie alla purificazione o ad altri trattamenti cui sono stati sottoposti i sottoprodotti di origine animale contenuti nei prodotti intermedi, alla concentrazione dei sottoprodotti di origine animale nei prodotti intermedi o alle adeguate misure di biosicurezza applicate per il trattamento di prodotti intermedi;

  3. c) lo stabilimento o l'impianto mantenga registri delle quantità di materiali ricevuti, della loro categoria e, se applicabile, dell'impianto, dello stabilimento o dell'operatore cui hanno fornito i loro prodotti; e

  4. d) i prodotti intermedi non utilizzati o altri materiali in eccedenza dello stabilimento o impianto, ad esempio i prodotti scaduti, siano smaltiti conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009.

3. L'operatore o il proprietario dello stabilimento o impianto di destinazione dei prodotti intermedi, o il suo rappresentante, usano e/o spediscono i prodotti intermedi esclusivamente per l'utilizzo nella fabbricazione secondo la definizione di prodotti intermedi di cui all'allegato I, punto 35.

Art. 24 Alimenti per animali da compagnia e altri prodotti derivati

1. È vietato l'uso di materiale di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettere a), b), d) ed e), del regolamento (CE) n. 1069/2009 per la fabbricazione di prodotti derivati destinati ad essere ingeriti da o applicati all'uomo o agli animali, ad eccezione dei prodotti derivati di cui agli articoli 33 e 36 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

2. Se un sottoprodotto di origine animale o un prodotto derivato può essere utilizzato per l'alimentazione di animali d'allevamento e per altri scopi di cui all'articolo 36, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009, il sottoprodotto o prodotto derivato è immesso sul mercato per tali altri scopi conformemente alle prescrizioni specifiche applicabili alle proteine animali trasformate e agli altri prodotti derivati di cui all'allegato X, capo II del presente regolamento, a condizione che l'allegato XIII non preveda prescrizioni specifiche per tali prodotti.

3. Gli operatori si conformano alle prescrizioni di cui all'allegato XIII, capi I e II, del presente regolamento applicabili all'immissione sul mercato degli alimenti per animali da compagnia e di altri prodotti derivati, diversi da quelli importati, di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

4. Gli operatori si conformano alle prescrizioni di cui all'allegato XIII, capo I e capi da III a XII, del presente regolamento applicabili all'immissione sul mercato degli alimenti per animali da compagnia e di altri prodotti derivati, diversi da quelli importati, di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Capo VIII. Importazione, transito ed esportazione

Art. 25 Importazione, transito ed esportazione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati

1. Sono vietati l'importazione e il transito nell'Unione dei seguenti sottoprodotti di origine animale:

  1. a) stallatico non trasformato;

  2. b) piume, parti di piume e piumino non trattati;

  3. c) cera d'api sotto forma di favi;

  4. d) richiami da caccia a base di urina di cervidi.

2. L'importazione e il transito nell'Unione dei seguenti sottoprodotti di origine animale non sono sottoposti a condizioni di polizia sanitaria:

  1. a) lana e peli sottoposti a lavaggio industriale o altro trattamento in modo da garantire che non rimangano rischi inaccettabili;

  2. b) pellicce sottoposte a essiccazione a una temperatura ambiente di 18 °C per almeno due giorni con un'umidità del 55 %;

  3. c) lana e peli di animali diversi da quelli della specie suina trattati con lavaggio industriale consistente nell'immersione della lana e dei peli in serie di bagni d'acqua, sapone e idrossido di sodio o di potassio;

  4. d) Lana e peli di animali diversi da quelli della specie suina spediti direttamente a un impianto che produce prodotti derivati dalla lana e dai peli per l'industria tessile e che sono stati trattati mediante almeno uno dei seguenti metodi:

    depilazione chimica mediante calce spenta o solfuro di sodio,

    fumigazione in formaldeide in una camera ermeticamente chiusa per almeno 24 ore,

    lavaggio industriale consistente nell'immersione di lana e peli in un detergente solubile in acqua a 60 – 70 °C,

    stoccaggio, che può comprendere la durata del tragitto, a 37 °C per 8 giorni, 18 °C per 28 giorni o 4 °C per 120 giorni;

  5. e) Lana e peli, asciutti e saldamente chiusi in imballaggi, prodotti da animali diversi da quelli della specie suina, destinati alla spedizione verso un impianto che produce prodotti derivati dalla lana e peli per l'industria tessile e che soddisfino tutti i requisiti seguenti:

    1. i) prodotti almeno 21 giorni prima della data di ingresso nell'Unione e tenuti in un paese terzo o sua regione, che sia

      elencato nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 e autorizzato per le importazioni nell'Unione di carni fresche di ruminanti non soggette alle garanzie supplementari A e F ivi indicate,

      indenni da afta epizootica, e, nel caso di lana e peli di animali delle specie ovina e caprina, dal vaiolo degli ovini e da quello dei caprini in conformità con i criteri generali di base di cui all'allegato II della direttiva 2004/68/CE;

    2. ii) sono accompagnati da una dichiarazione degli importatori secondo quanto prescritto al capo 21 dell'allegato XV;

    3. iii) presentati dall'operatore ad uno dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti dell'Unione di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE, dove abbia superato con esito positivo il controllo documentale effettuato a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE;

  6. f) prodotti pronti alla vendita a base di cere d’api derivate, non destinati all’uso come mangimi, mangimi per animali da compagnia, fertilizzanti, apiari, prodotti cosmetici o medicinali.

3. Gli operatori si conformano alle seguenti prescrizioni specifiche, di cui all'allegato XIV del presente regolamento, applicabili all'importazione e al transito nell'Unione di taluni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di cui all'articolo 41, paragrafo 3, e all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1069/2009:

  1. a) le prescrizioni specifiche applicabili all'importazione e al transito di materiali di categoria 3 e di prodotti derivati destinati ad usi nella catena dei mangimi, diversi dagli alimenti per animali da compagnia o animali da pelliccia, di cui al capo I del suddetto allegato;

  2. b) le prescrizioni specifiche applicabili all'importazione e al transito di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati ad usi all'esterno della catena dei mangimi di cui al capo II del suddetto allegato;

  3. c) le prescrizioni specifiche applicabili ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo, di cui al capo VI del suddetto allegato.

4. Le norme stabilite nell'allegato XIV, capo V, si applicano alle esportazioni dall'Unione dei prodotti derivati ivi specificati.

Art. 26 Immissione sul mercato, importazione ed esportazione di taluni materiali di categoria 1

L'autorità competente può autorizzare l'immissione sul mercato, inclusa l'importazione, e l'esportazione di pelli ottenute da animali sottoposti a trattamenti illeciti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 96/22/CE, o dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 96/23/CE, di intestini di ruminanti con o senza contenuto e di ossa e prodotti a base di ossa contenenti la colonna vertebrale e il cranio purché:

  1. a) tali materiali non siano classificati come materiali di categoria 1 ottenuti dai seguenti animali:

    1. i) animali sospettati di essere affetti da TSE ai sensi del regolamento (CE) n. 999/2001;

    2. ii) animali nei quali è stata confermata ufficialmente la presenza di TSE;

    3. iii) animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione delle TSE;

  2. b) tali materiali non siano destinati a uno degli impieghi seguenti:

    1. i) alimentazione di animali;

    2. ii) applicazione sul terreno dal quale si alimentano gli animali d'allevamento;

    3. iii) produzione di:

      prodotti cosmetici, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 76/768/CEE;

      dispositivi medici impiantabili attivi, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 90/385/CEE;

      dispositivi medici, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/42/CEE;

      dispositivi medico-diagnostici in vitro, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 98/79/CE;

      medicinali veterinari, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CE;

      medicinali, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE;

  3. c) i materiali siano importati con un'etichetta e siano conformi alle prescrizioni specifiche applicabili a taluni spostamenti di sottoprodotti di origine animale di cui all'allegato XIV, capo IV, sezione 1 del presente regolamento;

  4. d) i materiali siano importati conformemente alle prescrizioni di certificazione sanitaria di cui alla legislazione nazionale;

  5. e) i materiali che sono originari di uno Stato membro e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo si conformino alle prescrizioni specifiche di cui all’allegato XIV, capo VI.

Art. 27 Importazione e transito di campioni destinati alla ricerca e di campioni diagnostici

1.

L'autorità competente può autorizzare l'importazione e il transito di campioni destinati alla ricerca e di campioni diagnostici, comprendenti prodotti derivati o sottoprodotti di origine animale, inclusi quelli di cui all'articolo 25, paragrafo 1, in condizioni che garantiscono il controllo dei rischi per la salute pubblica e animale.

Tali condizioni precisano almeno quanto segue:

  1. a) l'introduzione della partita deve essere stata previamente autorizzata dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione; e

  2. b) la partita deve essere trasportata direttamente dal punto di ingresso nell'Unione all'utilizzatore autorizzato.

2.

3. Gli operatori che trattano campioni per la ricerca o campioni diagnostici ottemperano alle prescrizioni particolari applicabili allo smaltimento di campioni per la ricerca o campioni diagnostici di cui all'allegato XIV, capo III, sezione 1 del presente regolamento.

Art. 28 Importazione e transito di campioni commerciali e articoli da esposizione

1. L'autorità competente può autorizzare l'importazione e il transito di campioni commerciali conformemente alle norme particolari di cui all'allegato XIV, capo III, sezione 2, punto 1 del presente regolamento.

2. Gli operatori che trattano campioni commerciali si conformano alle norme particolari applicabili al trattamento e allo smaltimento di campioni commerciali di cui all'allegato XIV, capo III, sezione 2, punti 2 e 3 del presente regolamento.

3. L'autorità competente può autorizzare l'importazione e il transito di articoli da esposizione conformemente alle norme particolari di cui all'allegato XIV, capo III, sezione 3 del presente regolamento.

4. Gli operatori che trattano articoli da esposizione ottemperano alle condizioni di imballaggio, trattamento e smaltimento di articoli da esposizione di cui all'allegato XIV, capo III, sezione 3 del presente regolamento.

Art. 29 Prescrizioni specifiche applicabili a taluni movimenti di sottoprodotti di origine animale tra territori della Federazione russa

1. L'autorità competente autorizza il transito specifico su strada o ferrovia nell'Unione tra i posti d'ispezione frontalieri di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE, di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti da e destinati alla Federazione russa, direttamente o attraverso un altro paese terzo, purché:

  1. a) la partita venga sigillata presso il posto di ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione dai servizi veterinari dell'autorità competente con un sigillo numerato progressivamente.

  2. b)

  3. c)

  4. d)

2.

3.

Art. 29 bis Prescrizioni specifiche relative al transito in Croazia di sottoprodotti di origine animale provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinati a paesi terzi

1. È autorizzato il transito su strada nell’Unione, direttamente tra i posti d’ispezione frontalieri di Nova Sela e Ploče, di partite di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinati a paesi terzi, alle seguenti condizioni:

  1. a) la partita è sigillata con un sigillo numerato progressivamente dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata.

Art. 30 Elenchi di stabilimenti e impianti di paesi terzi

Gli elenchi degli stabilimenti e impianti di paesi terzi sono introdotti nel sistema TRACES conformemente alle specifiche tecniche pubblicate dalla Commissione sul suo sito web.

Gli elenchi sono aggiornati regolarmente.

Il presente articolo non si applica al transito specifico di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti da e destinati alla Federazione russa di cui all'articolo 29, e al transito di partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinati a paesi terzi di cui all'articolo 29 bis.