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Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)

Testo vigente

Art. 2 Ambito d’applicazione

1. Il presente regolamento si applica:

  1. a) ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati che sono esclusi dal consumo umano in forza della legislazione comunitaria; e

  2. b) ai seguenti prodotti che, in seguito alla decisione di un operatore, che è irreversibile, sono destinati a fini diversi dall’alimentazione umana:

    1. i) prodotti di origine animale che possono essere destinati al consumo umano a norma della legislazione comunitaria;

    2. ii) materie prime per la produzione di prodotti di origine animale.

2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti sottoprodotti di origine animale:

  1. a) corpi interi o parti di animali selvatici, diversi dalla selvaggina, non sospettati di essere infetti o affetti da malattie trasmissibili all’uomo o agli animali, ad eccezione degli animali acquatici catturati a scopi commerciali;

  2. b) corpi interi o parti di selvaggina non raccolti dopo l’uccisione, nel rispetto delle buone prassi venatorie, fatto salvo il regolamento (CE) n. 853/2004;

  3. c) sottoprodotti di origine animale derivati da selvaggina e carni di selvaggina di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 853/2004;

  4. d) ovociti, embrioni e sperma destinati alla riproduzione;

  5. e) latte crudo, colostro e prodotti da essi derivati, ottenuti, conservati, smaltiti o utilizzati nell’azienda di origine;

  6. f) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi, privati dei tessuti molli e delle carni;

  7. g) rifiuti di cucina e ristorazione, tranne rifiuti:

    1. i) provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;

    2. ii) destinati all’utilizzo nei mangimi;

    3. iii) destinati a sterilizzazione sotto pressione o alla trasformazione mediante i metodi di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b) o alla trasformazione in biogas o compost;

  8. h) fatta salva la legislazione comunitaria sull’ambiente, il materiale proveniente da navi officina che operano nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, originato durante le loro attività di pesca e smaltito in mare, eccetto il materiale derivato dall’eviscerazione a bordo di pesce che manifesta sintomi di malattie trasmissibili all’uomo, incluse le parassitosi;

  9. i) alimenti greggi per animali da compagnia provenienti da negozi per la vendita al minuto, in cui le carni sono sezionate e immagazzinate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore;

  10. j) alimenti greggi per animali da compagnia ottenuti da animali macellati nell’azienda di origine e destinati al consumo domestico privato; e

  11. k) escrementi e urina diversi dallo stallatico nonché il guano non mineralizzato.

3. Il presente regolamento fa salve le normative in campo veterinario mirate a contrastare e ad eradicare malattie animali.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

  1. 1) «sottoprodotti di origine animale», corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma;

  2. 2) «prodotti derivati», prodotti ottenuti attraverso uno o più trattamenti, trasformazioni o fasi di lavorazione di sottoprodotti di origine animale;

  3. 3) «prodotti di origine animale», prodotti di origine animale quali definiti al punto 8.1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004;

  4. 4) «carcassa», una carcassa quale definita al punto 1.9 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004;

  5. 5) «animale», qualsiasi animale invertebrato o vertebrato;

  6. 6) «animale d'allevamento»:

    1. a) un animale detenuto, ingrassato o allevato dall’uomo e utilizzato per la produzione di alimenti, lana, pellicce, piume, pelli o qualsiasi altro prodotto ottenuto da animali o per altri fini d’allevamento;

    2. b) equidi;

  7. 7) «animale selvatico», un animale non detenuto dall’uomo;

  8. 8) «animale da compagnia», un animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata, dall’uomo a fini diversi dall’allevamento;

  9. 9) «animali acquatici», animali acquatici secondo la definizione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/88/CE;

  10. 10) «autorità competente», autorità competente come definita all’articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio1;

  11. 11) «operatore», le persone fisiche o giuridiche che esercitano un effettivo controllo su sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, inclusi i trasportatori, i commercianti e gli utilizzatori;

  12. 12) «utilizzatore», le persone fisiche o giuridiche che utilizzano sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati nei mangimi per impieghi speciali, a scopo di ricerca o per altri scopi specifici;

  13. 13) «stabilimento» o «impianto», qualsiasi luogo, diverso da un peschereccio, in cui è svolta qualsiasi operazione che comporta la manipolazione di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati;

  14. 14) «immissione sul mercato», qualsiasi operazione intesa a vendere a terzi nella Comunità sottoprodotti di origine animale o prodotti da essi derivati, o qualsiasi altra forma di fornitura a detti terzi, a titolo oneroso o gratuito, o di magazzinaggio ai fini della successiva fornitura ai terzi in questione;

  15. 15) «transito», transito come definito all’articolo 3, punto 44), del regolamento (UE) 2017/625;

  16. 16) «esportazione», lo spostamento dalla Comunità verso un paese terzo;

  17. 17) «encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)», tutte le encefalopatie spongiformi trasmissibili secondo la definizione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001;

  18. 18) «materiale specifico a rischio», materiale specifico a rischio secondo la definizione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001;

  19. 19) «sterilizzazione sotto pressione», il trattamento di sottoprodotti di origine animale, dopo la riduzione in particelle non superiori a 50 mm, ad una temperatura al centro della massa superiore a 133 °C per almeno 20 minuti senza interruzioni, ad una pressione assoluta di almeno 3 bar;

  20. 20) «stallatico», gli escrementi e/o l’urina di animali di allevamento diversi dai pesci d’allevamento, con o senza lettiera;

  21. 21) «discarica autorizzata», una discarica per la quale sia stata rilasciata un’autorizzazione conformemente alla direttiva 1999/31/CE;

  22. 22) «fertilizzanti organici» e «ammendanti», materiali di origine animale utilizzati, separatamente o in combinazione, per preservare o migliorare il nutrimento dei vegetali nonché le proprietà fisiche e chimiche dei terreni e la loro attività biologica; possono includere stallatico, guano non mineralizzato, contenuto del tubo digerente, compost e residui della digestione;

  23. 23) «zona isolata», una zona dove la popolazione animale è talmente scarsa e gli stabilimenti o gli impianti di smaltimento talmente distanti che le disposizioni necessarie per la raccolta e il trasporto di prodotti di origine animale sarebbero eccessivamente onerose rispetto allo smaltimento in loco;

  24. 24) «alimento» o «prodotto alimentare», un alimento o un prodotto alimentare così come definito all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002;

  25. 25) «mangime» o «alimento per animali», un mangime o un alimento per animali così come definito all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 178/2002;

  26. 26) «fanghi di centrifugazione o di separazione», materiale raccolto come sottoprodotto dopo la depurazione del latte crudo e la separazione del latte scremato e della panna dal latte crudo;

  27. 27) «rifiuto», un rifiuto come definito all’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE.

Sezione 2. Obblighi

Art. 4 Punto di partenza nella catena di fabbricazione e obblighi

1. Non appena gli operatori generano sottoprodotti animali o prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, essi li identificano e provvedono affinché siano trattati in conformità del presente regolamento (punto di partenza).

2. In tutte le fasi della raccolta, del trasporto, della manipolazione, del trattamento, della trasformazione, della lavorazione, del magazzinaggio, dell’immissione sul mercato, della distribuzione, dell’impiego e dello smaltimento nell’ambito delle imprese sotto il loro controllo, gli operatori provvedono affinché i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati rispettino le prescrizioni del presente regolamento pertinenti con le loro attività.

3. Gli Stati membri controllano e verificano il rispetto delle pertinenti prescrizioni del presente regolamento da parte degli operatori lungo tutta la catena dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui al paragrafo 2. A tal fine, essi mantengono un sistema di controlli ufficiali conformemente alla pertinente legislazione comunitaria.

4. Gli Stati membri provvedono affinché sia predisposto nel loro territorio un adeguato sistema atto a garantire che i sottoprodotti di origine animale siano:

  1. a) raccolti, identificati e trasportati senza indebiti ritardi; e

  2. b) trattati, utilizzati o smaltiti nel rispetto del presente regolamento.

5. Gli Stati membri possono assolvere i loro obblighi ai sensi del paragrafo 4 in cooperazione con altri Stati membri o con paesi terzi.

Art. 5 Punto finale nella catena di fabbricazione

1. I prodotti derivati di cui all’articolo 33 che hanno raggiunto la fase della fabbricazione regolamentata dalla legislazione comunitaria indicata in tale articolo sono considerati come prodotti che hanno raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione, oltre il quale non sono più soggetti alle prescrizioni del presente regolamento. Tali prodotti derivati possono essere successivamente immessi sul mercato senza restrizioni a norma del presente regolamento e non sono più soggetti a controlli ufficiali conformemente al presente regolamento. Il punto finale nella catena di fabbricazione può essere modificato:

  1. a) per i prodotti di cui all’articolo 33, lettere da a) a d), nel caso di rischi per la salute degli animali;

  2. b) per i prodotti di cui all’articolo 33, lettere da e) a f), nel caso di rischi per la salute pubblica o degli animali.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 6.

2.

Per i prodotti derivati di cui agli articoli 32, 35 e 36 che non presentano più rischi significativi per la salute umana o degli animali, può essere stabilito un punto finale nella catena di fabbricazione oltre il quale non sono più soggetti alle prescrizioni del presente regolamento.

Tali prodotti derivati possono successivamente essere immessi sul mercato senza restrizioni a norma del presente regolamento e non sono più soggetti a controlli ufficiali conformemente al presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 51 bis, con cui integra il presente regolamento determinando un punto finale nella catena di fabbricazione oltre il quale i prodotti derivati di cui al presente paragrafo non sono più soggetti alle prescrizioni del presente regolamento.

3. Nel caso di rischi per la salute umana o degli animali, gli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 riguardanti le misure sanitarie di emergenza si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti derivati di cui agli articoli 32, 33 e 36 del presente regolamento.

4. Entro sei mesi dal 15 luglio 2019, la Commissione avvia una prima valutazione dei prodotti derivati di cui all’articolo 32 già ampiamente utilizzati nell’Unione come concimi organici e ammendanti del suolo. Tale valutazione copre almeno i seguenti prodotti: farine di carne, farine di ossa, farine di carne e ossa, sangue di animali, proteine idrolizzate di materiali di categoria 3, letame trasformato, compost, residui della digestione di biogas, farina di piume, glicerina e altri prodotti di materiali di categoria 2 o 3 derivati dalla produzione di biodiesel e di carburanti rinnovabili, nonché mangimi e alimenti per animali da compagnia, articoli masticabili per cani che sono stati respinti per motivi commerciali o difficoltà tecniche e i prodotti derivati da sangue di animali, cuoio e pelli, zoccoli e corna, guano di pipistrelli e uccelli, lana e crini, penne e piume e setole di suini. Ove la valutazione concluda che tali prodotti derivati non pongono più rischi rilevanti per la salute umana o degli animali, la Commissione determina un punto finale nella catena di fabbricazione a norma del paragrafo 2 del presente articolo tempestivamente e comunque non oltre sei mesi dopo il completamento della valutazione.

Sezione 3. Restrizioni di polizia sanitaria

Art. 6 Restrizioni di polizia sanitaria generali

1. I sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati di specie sensibili non sono spediti da aziende, stabilimenti, impianti o zone soggetti a restrizioni:

  1. a) a norma della legislazione comunitaria in campo veterinario; o

  2. b) a causa della presenza di una malattia trasmissibile grave:

    1. i) che figura nell’allegato I della direttiva 92/119/CEE; o

    2. ii) fissata conformemente al secondo comma.

Le misure di cui al primo comma, lettera b), punto ii), intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 4.

2. Il paragrafo 1 non si applica qualora i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati siano spediti in condizioni intese a evitare la diffusione di malattie trasmissibili agli esseri umani o agli animali. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 5.

Sezione 4. Categorizzazione

Art. 7 Categorizzazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati

1. I sottoprodotti di origine animale sono suddivisi in categorie specifiche che riflettono il loro livello di rischio per la salute pubblica e degli animali, in conformità degli elenchi di cui agli articoli 8, 9 e 10.

2. I prodotti derivati sono soggetti alle norme per la categoria specifica di sottoprodotti di origine animale dai quali derivano, salvo disposizioni contrarie contenute nel presente regolamento, oppure previste nelle norme di attuazione del presente regolamento adottate dalla Commissione che possono precisare le condizioni alle quali i prodotti derivati non sono soggetti a tali norme.

3. Gli articoli 8, 9 e 10 possono essere modificati per tenere conto dei progressi scientifici per quanto riguarda la valutazione del livello di rischio, a condizione che tali progressi possano essere identificati sulla base di una valutazione dei rischi effettuata da un istituto scientifico appropriato. Tuttavia, nessuno dei sottoprodotti di origine animale elencati in tali articoli può essere eliminato dagli elenchi; possono essere apportate esclusivamente modifiche della categorizzazione o aggiunte.

4. Le misure di cui ai paragrafi 2 e 3, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 4.

Art. 8 Materiali di categoria 1

I materiali di categoria 1 comprendono i seguenti sottoprodotti di origine animale:

  1. a) corpi interi e tutte le loro parti, incluse le pelli, degli animali seguenti:

    1. i) animali sospettati di essere affetti da una TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001 o nei quali la presenza di una TSE è stata ufficialmente confermata;

    2. ii) animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione delle TSE;

    3. iii) animali che non sono né animali d’allevamento né animali selvatici, come gli animali da compagnia, gli animali da giardino zoologico e gli animali da circo;

    4. iv) animali usati in una procedura o in procedure definite all’articolo 3 della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici40, nei casi in cui l’autorità competente decide che tali animali o una parte del loro corpo possano presentare gravi rischi per la salute degli esseri umani o degli altri animali a motivo della procedura o delle procedure in questione, fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1831/2003;

    5. v) animali selvatici, se si sospetta che siano affetti da malattie trasmissibili all’uomo o agli animali;

  2. b) i seguenti materiali:

    1. i) materiali specifici a rischio;

    2. ii) corpi interi, o loro parti, di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento;

  3. c) sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali che sono stati sottoposti a trattamenti illeciti come definiti all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 96/22/CE o all’articolo 2, lettera b), della direttiva 96/23/CE;

  4. d) sottoprodotti di origine animale contenenti residui di altre sostanze e di agenti contaminanti per l’ambiente elencati nell’allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE, se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa comunitaria o, in assenza di tale normativa, dalla normativa nazionale;

  5. e) sottoprodotti di origine animale raccolti nell’ambito del trattamento delle acque reflue a norma delle misure di attuazione adottate conformemente all’articolo 27, primo comma, lettera c):

    1. i) da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 1; o

    2. ii) da altri stabilimenti o impianti in cui è rimosso materiale specifico a rischio;

  6. f) rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;

  7. g) miscele di materiali di categoria 1 con materiali di categoria 2 e/o 3.

Art. 9 Materiali di categoria 2

I materiali di categoria 2 comprendono i seguenti sottoprodotti di origine animale:

  1. a) stallatico, guano non mineralizzato e contenuto del tubo digerente;

  2. b) sottoprodotti di origine animale raccolti nell’ambito del trattamento delle acque reflue a norma delle misure di attuazione adottate conformemente all’articolo 27, primo comma, lettera c):

    1. i) da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 2; o

    2. ii) da macelli diversi da quelli disciplinati dall’articolo 8, lettera e);

  3. c) sottoprodotti di origine animale contenenti residui di sostanze o di agenti inquinanti autorizzati che eccedono i livelli consentiti di cui all’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 96/23/CE;

  4. d) prodotti di origine animale che sono stati dichiarati non idonei al consumo umano a causa della presenza di corpi estranei in tali prodotti;

  5. e) prodotti di origine animale, diversi dai materiali di categoria 1, che sono:

    1. i) importati o introdotti da un paese terzo e non rispettano la legislazione veterinaria comunitaria applicabile alla loro importazione o introduzione nel territorio della Comunità, eccetto nei casi in cui la legislazione comunitaria consenta la loro importazione o introduzione nel rispetto di specifiche restrizioni o il loro rinvio al paese terzo; o

    2. ii) inviati verso un altro Stato membro e non rispettano le prescrizioni stabilite o autorizzate dalla legislazione comunitaria, eccetto nei casi in cui sono rinviati con l’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro di origine;

  6. f) animali e parti di animali, diversi da quelli di cui all’articolo 8 o all’articolo 10,

    1. i) che non sono stati macellati o abbattuti per il consumo umano, inclusi gli animali abbattuti nell’ambito di misure di lotta alle malattie;

    2. ii) feti;

    3. iii) ovociti, embrioni e sperma non destinati alla riproduzione; e

    4. iv) pollame morto nell’uovo;

  7. g) le miscele di materiali di categoria 2 con materiali di categoria 3;

  8. h) i sottoprodotti di origine animale che non sono materiali di categoria 1 e 3.

Art. 10 Materiali di categoria 3

I materiali di categoria 3 comprendono i seguenti sottoprodotti di origine animale:

  1. a) carcasse e parti di animali macellati oppure, nel caso della selvaggina, di corpi o parti di animali uccisi, dichiarati idonei al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinati al consumo umano per motivi commerciali;

  2. b) le carcasse e le parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e ritenuti atti al macello per il consumo umano dopo un esame ante mortem o i corpi e le parti seguenti di animali da selvaggina uccisa per il consumo umano nel rispetto della legislazione comunitaria:

    1. i) carcasse o corpi e parti di animali respinti in quanto non idonei al consumo umano in virtù della legislazione comunitaria, ma che non mostrano segni di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali;

    2. ii) teste di pollame;

    3. iii) pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, incluse le falangi e le ossa carpiche e metacarpiche e le ossa tarsiche e metatarsiche, di:

      animali diversi dai ruminanti soggetti all’obbligo di test delle (Testo rilevante ai fini del SEE), e

      ruminanti sottoposti con esito negativo al test di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

    4. iv) setole di suini;

    5. v) piume;

  3. c) sottoprodotti di origine animale di pollame e lagomorfi macellati in un’azienda agricola ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004, che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali;

  4. d) sangue di animali che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso il sangue, ottenuto dai seguenti animali macellati in un macello, dopo essere stati ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un esame ante mortem nel rispetto della legislazione comunitaria:

    1. i) animali diversi dai ruminanti soggetti all’obbligo di test delle TSE; e

    2. ii) ruminanti sottoposti con esito negativo al test di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

  5. e) sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli, le ossa sgrassate e i fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;

  6. f) prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali;

  7. g) alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, non più destinati all’uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di confezionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali;

  8. h) sangue, placenta, lana, piume, peli, corna, frammenti di zoccoli e latte crudo derivanti da animali vivi che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tali prodotti;

  9. i) animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali;

  10. j) sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano;

  11. k) i materiali seguenti provenienti da animali che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tali materiali:

    1. i) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti molli o carni;

    2. ii) prodotti seguenti derivati da animali terrestri:

      sottoprodotti dei centri di incubazione,

      uova,

      sottoprodotti di uova, compresi i gusci d’uovo;

    3. iii) pulcini di un giorno abbattuti per motivi commerciali;

  12. l) invertebrati acquatici e terrestri, diversi dalle specie patogene per l’uomo o per gli animali;

  13. m) animali e loro parti, degli ordini Rodentia e Lagomorpha, eccetto i materiali di categoria 1 di cui all’articolo 8, lettera a), punti iii), iv) e v), e di categoria 2 di cui all’articolo 9, lettere da a) a g);

  14. n) pelli, zoccoli, piume, lana, corna, peli e pellicce ottenuti da animali morti che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tali prodotti, diversi da quelli di cui alla lettera b) del presente articolo;

  15. o) tessuto adiposo di animali che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tale materiale, ottenuto da animali macellati in un macello e ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un esame ante mortem nel rispetto della legislazione comunitaria;

  16. p) rifiuti di cucina e ristorazione diversi da quelli contemplati all’articolo 8, lettera f).

Capo II. Smaltimento e uso dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati

Sezione 1. Restrizioni dell’uso

Art. 11 Restrizioni dell’uso

1. Sono vietati gli usi seguenti di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati:

  1. a) alimentazione di animali terrestri di una determinata specie, esclusi gli animali da pelliccia, con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie;

  2. b) alimentazione di animali d’allevamento diversi da quelli da pelliccia con rifiuti di cucina e ristorazione o materie prime per mangimi contenenti tali rifiuti o derivate dagli stessi;

  3. c) l’alimentazione di animali d’allevamento con piante erbacee, assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte, provenienti da terreni sui quali sono stati applicati fertilizzanti organici o ammendanti diversi dallo stallatico, a meno che il pascolo o il taglio dell’erba abbiano luogo alla scadenza di un periodo di attesa, di almeno 21 giorni, volto a garantire un adeguato controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali; e

  4. d) alimentazione di pesci d’allevamento con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di pesci d’allevamento della stessa specie.

2. Possono essere stabilite misure concernenti:

  1. a) le verifiche e i controlli da effettuarsi per garantire l’applicazione dei divieti di cui al paragrafo 1, compresi i metodi di individuazione e i test da utilizzare per accertare la presenza di materiali derivanti da talune specie e le soglie per le quantità trascurabili di proteine animali trasformate di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), causate da contaminazioni accidentali o tecnicamente inevitabili;

  2. b) le condizioni per l’alimentazione di animali da pelliccia con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie; e

  3. c) le condizioni per l’alimentazione di animali d’allevamento con piante erbacee provenienti da terreni sui quali sono stati applicati fertilizzanti organici o ammendanti, in particolare una modifica del periodo di attesa di cui al paragrafo 1, lettera c).

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 4.

Sezione 2. Smaltimento e uso

Art. 12 Smaltimento e uso di materiali di categoria 1

I materiali di categoria 1 sono:

  1. a) smaltiti come rifiuti mediante incenerimento:

    1. i) direttamente, senza trasformazione preliminare; o

    2. ii) dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione sotto pressione se l’autorità competente lo richiede, e con marcatura permanente del materiale risultante;

  2. b) recuperati o smaltiti mediante coincenerimento, qualora i materiali di categoria 1 siano rifiuti:

    1. i) direttamente, senza trasformazione preliminare; o

    2. ii) dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione sotto pressione se l’autorità competente lo richiede, e con marcatura permanente del materiale risultante;

  3. c) smaltiti attraverso il processo di sterilizzazione sotto pressione, la marcatura permanente dei materiali risultanti e il sotterramento in una discarica autorizzata, se si tratta di materiali di categoria 1 diversi da quelli di cui all’articolo 8, lettera a), punti i) e ii);

  4. d) smaltiti attraverso sotterramento in una discarica autorizzata, se si tratta di materiali di categoria 1 di cui all’articolo 8, lettera f);

  5. e) utilizzati come combustibile dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare; o

  6. f) utilizzati per la fabbricazione di prodotti derivati di cui agli articoli 33, 34 e 36 e immessi sul mercato conformemente a tali articoli.

Art. 13 Smaltimento e uso di materiali di categoria 2

I materiali di categoria 2 sono:

  1. a) smaltiti come rifiuti mediante incenerimento:

    1. i) direttamente, senza trasformazione preliminare; o

    2. ii) dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione sotto pressione se l’autorità competente lo richiede, e con marcatura permanente del materiale risultante;

  2. b) recuperati o smaltiti mediante coincenerimento, qualora i materiali di categoria 2 siano rifiuti:

    1. i) direttamente, senza trasformazione preliminare; o

    2. ii) dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione sotto pressione se l’autorità competente lo richiede, e con marcatura permanente del materiale risultante;

  3. c) smaltiti in una discarica autorizzata, dopo la trasformazione attraverso sterilizzazione sotto pressione e con marcatura permanente dei materiali risultanti;

  4. d) utilizzati per la fabbricazione di fertilizzanti organici o ammendanti da immettere sul mercato conformemente all’articolo 32, previa trasformazione mediante sterilizzazione sotto pressione, ove applicabile, e marcatura permanente dei materiali risultanti;

  5. e) compostati o trasformati in biogas:

    1. i) dopo la sterilizzazione sotto pressione e la marcatura permanente del materiale risultante; o

    2. ii) se si tratta di stallatico, del tubo digerente e del suo contenuto, di latte, prodotti a base di latte, di colostro, di uova e ovoprodotti qualora l’autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi, dopo la trasformazione preliminare o senza trasformazione preliminare;

  6. f) applicati sul terreno senza trasformazione preliminare, se si tratta di stallatico, del contenuto del tubo digerente separato da quest’ultimo, di latte, prodotti a base di latte e di colostro e qualora l’autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi;

  7. g) insilati, compostati o trasformati in biogas, se si tratta di materiali derivanti da animali acquatici;

  8. h) utilizzati come combustibile dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare; o

  9. i) utilizzati per la fabbricazione di prodotti derivati di cui agli articoli 33, 34 e 36 e immessi sul mercato conformemente a tali articoli.

Art. 14 Smaltimento e uso di materiali di categoria 3

I materiali di categoria 3 sono:

  1. a) smaltiti come rifiuti mediante incenerimento, dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare;

  2. b) recuperati o smaltiti mediante coincenerimento con o senza trasformazione preliminare, qualora i materiali di categoria 3 siano rifiuti;

  3. c) smaltiti in una discarica autorizzata, dopo la trasformazione;

  4. d) trasformati, eccetto se si tratta di materiali di categoria 3 che hanno subito un processo di decomposizione o deterioramento tale da presentare rischi inaccettabili per la salute pubblica o degli animali, attraverso tali prodotti, e usati:

    1. i) per la fabbricazione di mangimi per animali d’allevamento diversi dagli animali da pelliccia, da immettere sul mercato conformemente all’articolo 31, eccetto se si tratta di materiali di cui all’articolo 10, lettere n), o) e p);

    2. ii) per la fabbricazione di mangimi per animali da pelliccia, da immettere sul mercato conformemente all’articolo 36;

    3. iii) per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, da immettere sul mercato conformemente all’articolo 35; o

    4. iv) per la fabbricazione di fertilizzanti organici o ammendanti, da immettere sul mercato conformemente all’articolo 32;

  5. e) utilizzati per la produzione di alimenti crudi per animali da compagnia da immettere sul mercato conformemente all’articolo 35;

  6. f) compostati o trasformati in biogas;

  7. g) insilati, compostati o trasformati in biogas, se si tratta di materiali derivanti da animali acquatici;

  8. h) utilizzati in condizioni, determinate dall’autorità competente, atte a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali, se si tratta di gusci, conchiglie o carapaci di crostacei e molluschi diversi da quelli di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera f) e di gusci d’uovo;

  9. i) utilizzati come combustibile dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare; o

  10. j) utilizzati per la fabbricazione di prodotti derivati di cui agli articoli 33, 34 e 36 e immessi sul mercato conformemente a tali articoli;

  11. k) trasformati per sterilizzazione sotto pressione o mediante i metodi di cui all’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, lettera b), o compostati o trasformati in biogas, se si tratta di rifiuti di cucina e ristorazione di cui all’articolo 10, lettera p); o

  12. l) applicati sul terreno senza trasformazione preliminare, se si tratta di latte crudo, colostro e prodotti da essi derivati, qualora l’autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi all’uomo o ad animali attraverso tali prodotti.

Art. 15 Misure di attuazione

1. Le misure di attuazione della presente sezione possono essere stabilite per quanto riguarda:

  1. a) le speciali condizioni per la manipolazione a bordo e lo smaltimento di materiale derivato dall’eviscerazione a bordo di pesce che manifesta sintomi di malattie trasmissibili all’uomo, incluse le parassitosi;

  2. b) i metodi di trattamento dei sottoprodotti di origine animale diversi dalla sterilizzazione sotto pressione, in particolare per quanto riguarda i parametri da applicare nell’ambito di detti metodi, in particolare il tempo, la temperatura, la pressione e la dimensione delle particelle;

  3. c) i parametri di trasformazione di sottoprodotti di origine animali, compresi i rifiuti di cucina e ristorazione, in biogas o compost;

  4. d) le condizioni per l’incenerimento e il coincenerimento di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;

  5. e) le condizioni per la combustione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;

  6. f) le condizioni per la produzione e la manipolazione di sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 10, lettera c);

  7. g) l’insilamento di materiali derivanti da animali acquatici;

  8. h) la marcatura permanente dei sottoprodotti di origine animale;

  9. i) l’applicazione sul terreno di taluni sottoprodotti di origine animale, fertilizzanti organici e ammendanti;

  10. j) l’uso di taluni sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione di animali d’allevamento; e

  11. k) il livello di rischio per la salute pubblica e degli animali connesso a taluni materiali e considerato inaccettabile come indicato all’articolo 14, lettera d).

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 4.

2. In attesa dell’adozione di norme di cui:

  1. a) al paragrafo 1, primo comma, lettere c), f) e g), gli Stati membri adottano o mantengono norme nazionali per:

    1. i) la produzione e la manipolazione di sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 10, lettera c);

    2. ii) la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 10, lettera p); e

    3. iii) l’insilamento di materiali derivanti da animali acquatici;

  2. b) al paragrafo 1, primo comma, lettera a), i sottoprodotti di origine animale in esso menzionati possono essere smaltiti in mare, fatta salva la legislazione comunitaria sull’ambiente.

Sezione 3. Deroghe

Art. 16 Deroghe

In deroga agli articoli 12, 13 e 14, i sottoprodotti di origine animale possono essere:

  1. a) nel caso dei sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, lettera a), manipolati e smaltiti conformemente alle condizioni speciali stabilite a norma di tale lettera;

  2. b) utilizzati a fini di ricerca o ad altri fini specifici in conformità dell’articolo 17;

  3. c) nel caso dei sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 18, usati per impieghi speciali nei mangimi in conformità di tale articolo;

  4. d) nel caso dei sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 19, smaltiti in conformità di tale articolo;

  5. e) smaltiti o usati attraverso metodi alternativi autorizzati in conformità dell’articolo 20, basati su parametri che possono prevedere la sterilizzazione sotto pressione o altri requisiti del presente regolamento o delle relative misure di attuazione;

  6. f) nel caso dei materiali di categoria 2 e di categoria 3, previa autorizzazione dell’autorità competente, impiegati nella preparazione e nell’applicazione sul terreno di preparati biodinamici di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007;

  7. g) nel caso dei materiali di categoria 3, previa autorizzazione dell’autorità competente, impiegati per l’alimentazione degli animali da compagnia;

  8. h) nel caso dei sottoprodotti di origine animale, ad eccezione dei materiali di categoria 1, ottenuti durante interventi chirurgici su animali vivi o durante la nascita di animali nell’azienda e smaltiti direttamente in tale azienda, previa autorizzazione dell’autorità competente.

Art. 17 Ricerca ed altri fini specifici

1. In deroga agli articoli 12, 13 e 14, l’autorità competente può consentire l’uso di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati in esposizioni, attività artistiche e a fini diagnostici, istruttivi o di ricerca, nel rispetto di condizioni idonee a garantire il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali. Tali condizioni comprendono:

  1. a) il divieto di qualsiasi uso successivo ad altri fini dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati; e

  2. b) l’obbligo di smaltire i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati in modo sicuro, o di rispedirli, se del caso, al loro luogo d’origine.

2. Qualora sussistano rischi per la salute pubblica e degli animali che richiedono l’adozione di provvedimenti per l’intero territorio della Comunità, in particolare quando si tratta di rischi che si sono appena manifestati, possono essere fissate condizioni armonizzate per l’importazione e l’uso dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui al paragrafo 1. Tali condizioni possono comprendere prescrizioni relative al magazzinaggio, all’imballaggio, all’identificazione, al trasporto e allo smaltimento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 4.

Art. 18 Impieghi speciali nei mangimi

1. In deroga agli articoli 13 e 14 e nel rispetto di condizioni idonee a garantire il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali, l’autorità competente può consentire la raccolta e l’uso di materiali di categoria 2, purché non provengano da animali abbattuti o morti a seguito dalla presenza, sospettata o effettiva, di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali, e di materiali di categoria 3 per l’alimentazione di:

  1. a) animali da giardino zoologico;

  2. b) animali da circo;

  3. c) rettili e uccelli da preda che non sono animali da giardino zoologico o da circo;

  4. d) animali da pelliccia;

  5. e) animali selvatici;

  6. f) cani provenienti da canili o da mute riconosciuti;

  7. g) cani e gatti in asili;

  8. h) larve e vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca.

2. In deroga all’articolo 12 e conformemente alle condizioni stabilite a norma del paragrafo 3 del presente articolo, l’autorità competente può consentire:

  1. a) l’uso dei materiali di categoria 1 di cui all’articolo 8, lettera b), punto ii), e dei materiali derivati da animali da giardino zoologico per l’alimentazione di animali da giardino zoologico; e

  2. b) l’uso dei materiali di categoria 1 di cui all’articolo 8, lettera b), punto ii), per l’alimentazione di uccelli necrofagi di specie protette o minacciate di estinzione e di altre specie che vivono nel loro habitat naturale, per la promozione della biodiversità.

3. Le misure di attuazione del presente articolo possono essere stabilite per quanto riguarda:

  1. a) le condizioni alle quali possono essere autorizzati, per quanto riguarda lo spostamento, il magazzinaggio e l’uso di materiali di categoria 2 e di categoria 3, la raccolta e l’uso a fini di alimentazione degli animali secondo quanto indicato al paragrafo 1, anche in presenza di rischi che si sono appena manifestati; e

  2. b) le condizioni alle quali, in alcuni casi, in deroga agli obblighi di cui all’articolo 21, paragrafo 1, può essere autorizzato l’uso come mangimi dei materiali di categoria 1, come indicati al paragrafo 2 del presente articolo, ovvero:

    1. i) le specie protette o minacciate di estinzione di uccelli necrofagi e altre specie in taluni Stati membri, che possono venire alimentate con tali materiali;

    2. ii) le misure idonee a prevenire rischi per la salute pubblica e degli animali.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 4.