Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)
Testo vigente
Sezione 2. Registrazione e riconoscimento
Art. 23 Registrazione degli operatori, degli stabilimenti o impianti
1. A fini della registrazione, gli operatori:
a) prima di iniziare le attività, informano l’autorità competente di tutti gli stabilimenti o impianti sotto il proprio controllo che sono attivi in qualunque fase di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
b) trasmettono all’autorità competente informazioni su:
i) la categoria dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati sotto il loro controllo;
ii) la natura delle operazioni svolte, nell’ambito delle quali sono utilizzati sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati come materiale di partenza.
2. Gli operatori forniscono all’autorità competente informazioni aggiornate su tutti gli stabilimenti o impianti sotto il loro controllo di cui al paragrafo 1, lettera a), compreso ogni cambiamento significativo intervenuto nelle attività quale l’eventuale chiusura di uno stabilimento o impianto esistente.
3. Norme dettagliate riguardo alla registrazione di cui al paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 52, paragrafo 3.
4. In deroga al paragrafo 1, non è richiesta notifica ai fini della registrazione per le attività in relazione alle quali gli stabilimenti che generano sottoprodotti di origine animale sono già stati riconosciuti o registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 o del regolamento (CE) n. 853/2004, nonché per le attività in relazione alle quali gli stabilimenti o gli impianti sono già stati riconosciuti in conformità dell’articolo 24 del presente regolamento. La stessa deroga si applica alle attività che comportano la produzione di sottoprodotti di origine animale solo in loco, effettuate in aziende agricole o altri locali in cui gli animali sono tenuti, allevati o assistiti.
Art. 24 Riconoscimento di stabilimenti o impianti
1. Gli operatori assicurano che gli stabilimenti o impianti sotto il loro controllo siano riconosciuti dalle autorità competenti, qualora tali stabilimenti o impianti svolgano una o più delle seguenti attività:
a) trattamento dei sottoprodotti di origine animale mediante sterilizzazione a pressione, con metodi di trasformazione di cui all’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, lettera b), o con metodi alternativi autorizzati a norma dell’articolo 20;
b) smaltimento, come rifiuti, mediante incenerimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, esclusi gli stabilimenti o impianti il cui funzionamento è autorizzato in conformità della direttiva 2000/76/CE;
c) smaltimento o recupero dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, se si tratta di rifiuti, mediante coincenerimento, esclusi gli stabilimenti o impianti il cui funzionamento è autorizzato in conformità della direttiva 2000/76/CE;
d) uso di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati quali combustibili;
e) fabbricazione di alimenti per animali da compagnia;
f) fabbricazione di fertilizzanti organici e ammendanti;
g) trasformazione di sottoprodotti di origine animali e/o di prodotti derivati in biogas o compost;
h) manipolazione dei sottoprodotti di origine animale dopo la loro raccolta mediante operazioni quali selezione, taglio, refrigerazione, congelamento, salatura, asportazione delle pelli o di materiale specifico a rischio;
i) magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale;
j) magazzinaggio di prodotti derivati destinati ad essere:
i) smaltiti in discarica o inceneriti o destinati ad essere recuperati o smaltiti mediante coincenerimento;
ii) usati come combustibile;
iii) usati come mangimi, esclusi gli stabilimenti o impianti registrati o riconosciuti in conformità del regolamento (CE) n. 183/2005;
iv) usati come fertilizzanti organici e ammendanti, escluso il magazzinaggio in un luogo di diretta applicazione.
2. Il riconoscimento di cui al paragrafo 1 specifica se lo stabilimento o l’impianto è riconosciuto per operazioni riguardanti sottoprodotti di origine animale e/o prodotti derivati di:
a) una determinata categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10; o
b) di più di una categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10, precisando se tali operazioni sono svolte:
i) permanentemente in condizioni di assoluta separazione, volte ad evitare eventuali rischi per la salute pubblica e degli animali; o
ii) temporaneamente in condizioni volte ad evitare contaminazioni, a seguito di mancanze di capacità per tali prodotti dovute a:
un focolaio diffuso di una malattia epizootica, o
altre circostanze straordinarie non previste.
Art. 25 Prescrizioni generali in materia di igiene
1. Gli operatori assicurano che gli stabilimenti o gli impianti sotto il loro controllo che svolgono le attività di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e h):
a) siano costruiti in modo da consentirne un’efficace pulizia e disinfezione e, ove opportuno, in modo che la costruzione di piani faciliti l’evacuazione dei liquidi;
b) abbiano accesso ad adeguate strutture per l’igiene personale, quali servizi igienici, spogliatoi e lavabi per il personale;
c) abbiano adeguati dispositivi di protezione contro animali nocivi, quali insetti, roditori e uccelli;
d) mantengano gli impianti e le attrezzature in buone condizioni e garantiscano che le apparecchiature di misurazione siano calibrate regolarmente; e
e) abbiano preso adeguate disposizioni per la pulizia e la disinfezione dei contenitori e dei veicoli per evitare rischi di contaminazione.
2. Tutte le persone che lavorano negli stabilimenti o negli impianti di cui al paragrafo 1 indossano indumenti adeguati, puliti e, ove necessario, protettivi. Se del caso, in un determinato impianto o stabilimento:
a) gli addetti alle operazioni eseguite nella zona sporca non possono entrare nella zona pulita se non dopo aver cambiato abiti e calzature da lavoro o dopo averli disinfettati;
b) le attrezzature e gli utensili non sono portati dalla zona sporca a quella pulita, a meno che non siano stati prima puliti e disinfettati; e
c) l’operatore definisce una procedura per gli spostamenti del personale volta a controllarne i movimenti e che descrive la corretta utilizzazione dei dispositivi per il lavaggio delle calzature e delle ruote.
3. Negli stabilimenti o impianti che svolgono le attività di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere a):
a) i sottoprodotti di origine animale sono manipolati in modo da evitare rischi di contaminazione;
b) i sottoprodotti di origine animale sono trasformati il più rapidamente possibile. Dopo la trasformazione, i sottoprodotti di origine animale sono manipolati e immagazzinati in modo da evitare rischi di contaminazione;
c) se del caso, nel corso di un trattamento applicato a sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, tutte le parti di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati sono trattate ad una determinata temperatura per un determinato periodo di tempo per evitare rischi di ricontaminazione;
d) gli operatori controllano regolarmente i parametri applicabili, in particolare la temperatura, la pressione, il tempo, la dimensione delle particelle, se del caso mediante dispositivi automatici;
e) sono stabilite e documentate procedure di pulizia per tutte le parti dello stabilimento o dell’impianto.
Art. 26 Manipolazione dei sottoprodotti di origine animale nelle imprese del settore alimentare
1. Il trattamento, la trasformazione o il magazzinaggio dei sottoprodotti di origine animale in stabilimenti o impianti riconosciuti o registrati ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 o in conformità dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 è effettuata nel rispetto di condizioni che impediscono la contaminazione crociata e, se del caso, in una specifica parte dello stabilimento o dell’impianto.
2. Le materie prime per la produzione di gelatina e collagene non destinate al consumo umano possono essere immagazzinate, trattate o trasformate negli stabilimenti specificamente autorizzati in conformità del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione XIV, capo I, punto 5, e sezione XV, capo I, punto 5, a condizione che il rischio di trasmissione di malattie sia impedito mediante la separazione di tali materie prime dalle materie prime usate per la produzione di prodotti di origine animale.
3. I paragrafi 1 e 2 fanno salvi altri requisiti più specifici previsti dalla normativa comunitaria in materia veterinaria.
Art. 27 Misure di attuazione
Le misure di attuazione della presente sezione e della sezione I del presente capo sono stabilite per quanto riguarda:
a) prescrizioni applicabili all’infrastruttura e alle attrezzature all’interno degli stabilimenti o degli impianti;
b) prescrizioni in materia di igiene applicabili a tutti i tipi di manipolazione dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, comprese le misure intese a modificare i requisiti in materia di igiene per gli stabilimenti o gli impianti di cui all’articolo 25, paragrafo 1;
c) condizioni e prescrizioni tecniche per la manipolazione, il trattamento, la trasformazione, la lavorazione e il magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati e condizioni per il trattamento delle acque reflue;
d) elementi di prova che l’operatore deve presentare ai fini della convalida del trattamento, della trasformazione e della lavorazione dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati, relativamente alla loro attitudine ad evitare rischi per la salute umana e degli animali;
e) condizioni per la manipolazione dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati di più di una delle categorie di cui agli articoli 8, 9 o 10 nello stesso stabilimento o impianto:
i) in cui tali operazioni sono effettuate separatamente;
ii) in cui tali operazioni sono effettuate temporaneamente in determinate circostanze;
f) condizioni per la prevenzione di contaminazione crociata quando i sottoprodotti di origine animale sono immagazzinati, trattati o trasformati in una parte specifica di uno stabilimento o di un impianto di cui all’articolo 26;
g) parametri standard di trasformazione per gli impianti di produzione di biogas e di compost;
h) prescrizioni applicabili all’incenerimento o al coincenerimento in impianti a bassa e ad alta capacità di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere b) e c); e
i) prescrizioni applicabili alla combustione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera d).
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 4.
Sezione 3. Controlli interni e analisi di rischio e punti critici di controllo
Art. 28 Controlli interni
Gli operatori istituiscono, attuano e mantengono controlli interni nei propri stabilimenti o impianti al fine di monitorare il rispetto del presente regolamento. Gli operatori garantiscono che nessun sottoprodotto animale o prodotto derivato del quale si sospetta o è stata accertata la non conformità al presente regolamento lasci lo stabilimento o l’impianto, eccetto per lo smaltimento.
Art. 29 Analisi di rischio e punti critici di controllo
1. Gli operatori che svolgono una delle seguenti attività introducono, attuano e mantengono una o più procedure scritte permanenti basate sui principi dell’analisi di rischio e punti critici di controllo (HACCP) per:
a) la lavorazione dei sottoprodotti di origine animale;
b) la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale in biogas e compost;
c) la manipolazione e il magazzinaggio di più di una categoria di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati nello stesso stabilimento o impianto;
d) la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia.
2. Gli operatori di cui al paragrafo 1, in particolare:
a) identificano tutti i pericoli che devono essere prevenuti, eliminati o ridotti a livelli accettabili;
b) identificano i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso è essenziale per prevenire o eliminare un pericolo o per ridurlo a livelli accettabili;
c) stabiliscono, nei punti critici di controllo, i limiti critici che discriminano l’accettabile e l’inaccettabile ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei pericoli identificati;
d) stabiliscono e applicano procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo;
e) stabiliscono le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui risulti dal monitoraggio che un determinato punto critico non è sottoposto a controllo;
f) stabiliscono procedure per verificare se i provvedimenti enunciati alle lettere da a) a e) sono completi e funzionano in modo efficace. Le procedure di verifica sono svolte regolarmente;
g) stabiliscono una documentazione e registri commisurati alla natura e alle dimensioni delle imprese onde dimostrare l’effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere da a) a f).
3. Ogniqualvolta si apporti una modifica al prodotto, al processo o a una qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, del magazzinaggio e della distribuzione, gli operatori sottopongono a revisione le loro procedure e apportano i necessari cambiamenti.
4. Le misure intese a facilitare l’attuazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 52, paragrafo 3.
Art. 30 Manuali nazionali di buone prassi
1. Ove necessario, le autorità competenti incoraggiano lo sviluppo, la diffusione e l’uso volontario di manuali nazionali di buone prassi, in particolare per l’applicazione dei principi HACCP di cui all’articolo 29. Gli operatori possono usare tali guide su base volontaria.
2. Le autorità competenti valutano i manuali nazionali al fine di garantire che:
a) siano stati elaborati in consultazione con rappresentanti di soggetti i cui interessi possono essere sostanzialmente coinvolti e siano stati diffusi da settori degli operatori; e
b) il loro contenuto sia applicabile nei settori cui sono destinati.
Capo II. Immissione sul mercato
Sezione 1. Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati all’alimentazione di animali d’allevamento diversi dagli animali da pelliccia
Art. 31 Immissione sul mercato
1. I sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati all’alimentazione di animali d’allevamento diversi dagli animali da pelliccia possono essere immessi sul mercato a condizione che:
a) siano o derivino da materiali di categoria 3 diversi dai materiali di cui all’articolo 10, lettere n), o) e p);
b) siano stati raccolti o trattati, a seconda dei casi, nel rispetto delle condizioni stabilite per la sterilizzazione sotto pressione o di altre condizioni idonee a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali in conformità delle misure adottate a norma dell’articolo 15 e di eventuali provvedimenti adottati a norma del paragrafo 2 del presente articolo; e
c) provengano da stabilimenti o impianti riconosciuti o registrati, a seconda dei sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati di cui si tratti.
2. Le misure di attuazione del presente articolo possono essere stabilite per quanto concerne le condizioni di sanità pubblica e degli animali per la raccolta, la trasformazione e il trattamento dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui al paragrafo 1. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 4.
Sezione 2. Fertilizzanti organici e ammendanti
Art. 32 Immissione sul mercato e uso
1. I fertilizzanti organici e gli ammendanti possono essere immessi sul mercato e usati a condizione che:
a) derivino da materiali di categoria 2 o di categoria 3;
b) siano stati fabbricati nel rispetto delle condizioni stabilite per la sterilizzazione sotto pressione o di altre condizioni idonee a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali in conformità dei requisiti fissati a norma dell’articolo 15 e di eventuali provvedimenti adottati a norma del paragrafo 3 del presente articolo;
c) provengano da stabilimenti o impianti riconosciuti o registrati, a seconda dei casi; e
d) nel caso di farine di carne e ossa derivate da materiale di categoria 2 e proteine animali trasformate, destinate ad essere usate quali fertilizzanti organici e ammendanti o loro componenti, siano state miscelate con un componente al fine di escludere il successivo impiego della miscela come mangime e sottoposte a marcatura qualora ciò sia previsto da provvedimenti adottati a norma del paragrafo 3.
Possono inoltre essere immessi sul mercato e usati come fertilizzanti organici o ammendanti i residui della digestione derivati dalla trasformazione in biogas o compost. Gli Stati membri possono adottare o mantenere norme nazionali che contemplano ulteriori condizioni o limitazioni per l’uso di fertilizzanti organici e ammendanti, a condizione che tali norme siano motivate da obiettivi di tutela della salute pubblica e degli animali.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera d), non è necessaria la miscelazione di materiali il cui uso quale mangime è escluso alla luce della loro composizione o confezione.
3. Le misure di attuazione del presente articolo possono essere stabilite per quanto concerne:
a) condizioni di sanità pubblica e degli animali per la produzione e l’uso di fertilizzanti organici e ammendanti;
b) componenti o sostanze per la marcatura dei fertilizzanti organici e degli ammendanti;
c) componenti da miscelare con i fertilizzanti organici e gli ammendanti;
d) condizioni supplementari, ad esempio i metodi da usare per la marcatura e le proporzioni minime da rispettare nella preparazione della miscela al fine di escludere l’uso di tali fertilizzanti o ammendanti quali mangimi; e
e) i casi in cui la composizione o la confezione consentono di derogare dall’obbligo di miscelazione dei componenti.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 4.
Sezione 3. Prodotti derivati disciplinati da altri atti legislativi comunitari
Art. 33 Immissione sul mercato
Gli operatori possono immettere sul mercato i seguenti prodotti derivati:
a) prodotti cosmetici, quali definiti all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 76/768/CEE;
b) dispositivi medici impiantabili attivi, quali definiti all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 90/385/CEE;
c) dispositivi medici, quali definiti all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/42/CEE;
d) dispositivi medico-diagnostici in vitro, quali definiti all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 98/79/CE;
e) medicinali veterinari, quali definiti all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CE;
f) medicinali, quali definiti all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE.
Art. 34 Fabbricazione
1. L’importazione, la raccolta e lo spostamento di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati a stabilimenti o impianti per la fabbricazione dei prodotti derivati di cui all’articolo 33 e la fabbricazione di tali prodotti derivati sono effettuate nel rispetto della legislazione comunitaria indicata in tale articolo. I materiali inutilizzati provenienti da tali stabilimenti o impianti sono smaltiti nel rispetto della suddetta legislazione.
2. Tuttavia, si applica il presente regolamento qualora la legislazione comunitaria di cui all’articolo 33 non contempli condizioni atte a contenere rischi potenziali per la salute pubblica e degli animali, conformemente agli obiettivi del presente regolamento.
Sezione 4. Altri prodotti derivati
Art. 35 Immissione sul mercato di alimenti per animali da compagnia
Gli operatori possono immettere sul mercato alimenti per animali da compagnia, a condizione che:
a) tali prodotti siano derivati:
i) da materiali di categoria 3 diversi dai materiali di cui all’articolo 10, lettere n), o) e p);
ii) nel caso di alimenti per animali da compagnia d’importazione o di alimenti per animali di compagnia prodotti a partire da materie prime importate, da materiali di categoria 1 di cui all’articolo 8, lettera c), fatte salve le condizioni stabilite ai sensi dell’articolo 40, primo comma, lettera a); o
iii) nel caso di alimenti per animali da compagnia crudi, da materiali di cui all’articolo 10, lettera a) e lettera b), punti i) e ii); e
b) garantiscano il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali mediante trattamento sicuro in conformità dell’articolo 38, laddove la provenienza sicura in conformità dell’articolo 37 non garantisce un contenimento sufficiente.
Art. 36 Immissione sul mercato di altri prodotti derivati
Gli operatori possono immettere sul mercato prodotti derivati diversi da quelli di cui agli articoli 31, 32, 33 e 35, a condizione che:
a) tali prodotti siano:
i) non destinati ad essere impiegati per l’alimentazione di animali d’allevamento o per l’applicazione sul terreno da adibire a pascolo o coltura erbacea per tali animali; o
ii) destinati all’alimentazione degli animali da pelliccia; e
b) essi garantiscano il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali attraverso:
i) la provenienza sicura in conformità dell’articolo 37;
ii) il trattamento sicuro in conformità dell’articolo 38, qualora la provenienza sicura non garantisca un contenimento sufficiente; oppure
iii) verificando che i prodotti siano impiegati esclusivamente per usi finali sicuri, in conformità dell’articolo 39, qualora il trattamento sicuro non garantisca un sufficiente contenimento dei rischi.
Art. 37 Provenienza sicura
1. Nell’ambito della provenienza sicura sono usati materiali:
a) che non presentano rischi inaccettabili per la salute pubblica e degli animali;
b) che sono stati raccolti e trasportati dal punto di raccolta allo stabilimento o impianto di fabbricazione in condizioni idonee ad escludere rischi per la salute pubblica e degli animali; o
c) che sono stati importati nella Comunità e trasportati dal primo punto d’ingresso allo stabilimento o impianto di fabbricazione in condizioni idonee ad escludere rischi per la salute pubblica e degli animali.
2. Ai fini della provenienza sicura, gli operatori forniscono una documentazione relativa alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, comprensiva, ove necessario, della prova dell’efficacia delle misure di biosicurezza adottate al fine di escludere rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti dal materiale di partenza. Tale documentazione è messa a disposizione dell’autorità competente a richiesta. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), le partite sono corredate da un certificato sanitario corrispondente ad un modello adottato in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 52, paragrafo 3.
Art. 38 Trattamento sicuro
Il trattamento sicuro comprende l’applicazione, ai materiali utilizzati, di un processo di fabbricazione che riduca ad un livello accettabile i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti dai materiali utilizzati e da altre sostanze risultanti dal processo di fabbricazione. Si garantisce che i prodotti derivati non implichino rischi inaccettabili per la salute pubblica e degli animali, in particolare effettuando prove sul prodotto finale.
Art. 39 Usi finali sicuri
Gli usi finali sicuri includono l’uso di prodotti derivati:
a) in condizioni che non presentano rischi inaccettabili per la salute pubblica e degli animali; o
b) che possono presentare rischi per la salute pubblica e degli animali, per fini specifici, a condizione che tale uso sia motivato da obiettivi presenti nella legislazione comunitaria, in particolare per la tutela della salute pubblica e degli animali.
Art. 40 Misure di attuazione
Le misure di attuazione della presente sezione possono essere stabilite per quanto concerne:
a) condizioni per l’immissione sul mercato di alimenti per animali da compagnia d’importazione o di alimenti per animali di compagnia prodotti a partire da materie prime importate, da materiali di categoria 1 di cui all’articolo 8, lettera c);
b) condizioni per la provenienza sicura e lo spostamento sicuro del materiale da usare in condizioni che escludano rischi per la salute pubblica e degli animali;
c) documentazione di cui all’articolo 37, paragrafo 2, primo comma;
d) parametri per il processo di fabbricazione di cui all’articolo 38, primo comma, in particolare per quanto riguarda l’applicazione di trattamenti fisici o chimici al materiale utilizzato;
e) prescrizioni relative alle prove applicabili al prodotto finale; e
f) condizioni per l’uso sicuro di prodotti derivati che presentano un rischio per la salute pubblica e degli animali.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 4.
Capo III. Importazione, transito ed esportazione
Art. 41 Importazione e transito
1. I sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati sono importati nella o inviati in transito attraverso la Comunità nel rispetto:
a) delle prescrizioni pertinenti del presente regolamento e delle relative misure d’attuazione per lo specifico sottoprodotto di origine animale o prodotto derivato, almeno altrettanto rigorose quanto quelle applicabili alla fabbricazione e alla commercializzazione di tali sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati all’interno della Comunità;
b) delle condizioni riconosciute come almeno equivalenti alle prescrizioni applicabili alla fabbricazione e alla commercializzazione di tali sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati secondo la legislazione comunitaria; o
c) per i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati di cui agli articoli 33, 35 e 36, dei requisiti fissati in tali articoli.
Le misure di cui al primo comma, lettera b), intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 4.
2. In deroga al paragrafo 1, l’importazione ed il transito di:
a) materiale specifico a rischio sono effettuati solo a norma del regolamento (CE) n. 999/2001;
b) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati miscelati o contaminati con rifiuti pericolosi elencati dalla decisione 2000/532/CE sono effettuati unicamente nel rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006;
c) materiali di categoria 1, di categoria 2 e prodotti da essi derivati, non destinati alla fabbricazione dei prodotti derivati di cui agli articoli 33, 35 e 36, sono effettuati unicamente se sono state adottate norme per l’importazione in conformità dell’articolo 42, paragrafo 2, lettera a);
d) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati ai fini di cui all’articolo 17, paragrafo 1, sono effettuati nel rispetto dei provvedimenti nazionali che garantiscono il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali, in attesa dell’adozione delle condizioni armonizzate di cui all’articolo 17, paragrafo 2.
3. Per l’importazione ed il transito di materiali di categoria 3 e di prodotti da essi derivati, sono adottate le prescrizioni pertinenti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a). Tali prescrizioni possono stabilire che le partite:
a) devono provenire da paesi terzi o parti di paesi terzi elencati in conformità del paragrafo 4;
b) devono provenire da stabilimenti o impianti riconosciuti o registrati dalle autorità competenti del paese terzo d’origine e devono essere elencati da tali autorità per tale fine; e
c) devono essere accompagnate al punto d’ingresso nella Comunità, dove si svolgono i controlli veterinari, da un documento commerciale o da un certificato sanitario e, se del caso, da una dichiarazione, conforme ad un modello stabilito a norma dell’articolo 42, paragrafo 2, primo comma, lettera d).
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 4. In attesa dell’adozione delle prescrizioni di cui al secondo comma, lettere a) e c), gli Stati membri specificano tali prescrizioni nelle rispettive misure nazionali.
4. Gli elenchi dei paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali possono essere importati o transitati attraverso la Comunità sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati è elaborato seguendo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 52, paragrafo 3, tenendo conto in particolare:
a) della legislazione del paese terzo;
b) dell’organizzazione dell’autorità competente e dei suoi servizi d’ispezione nel paese terzo, dei poteri attribuiti a tali servizi e della sorveglianza cui sono sottoposti, nonché dell’autorità di cui detti servizi dispongono per vigilare sull’effettiva osservanza della legislazione nazionale;
c) delle effettive condizioni sanitarie applicate alla produzione, alla fabbricazione, alla manipolazione, al magazzinaggio e alla spedizione di prodotti di origine animale destinati alla Comunità;
d) delle garanzie che possono essere fornite dal paese terzo in merito al rispetto delle pertinenti condizioni sanitarie;
e) dell’esperienza in materia di commercializzazione del prodotto proveniente dal paese terzo e dei risultati dei controlli effettuati sulle importazioni;
f) dei risultati delle ispezioni eventualmente effettuate dalla Comunità nel paese terzo;
g) della situazione sanitaria del patrimonio zootecnico, degli altri animali domestici e della fauna selvatica del paese terzo, con particolare attenzione alle malattie esotiche degli animali e ad ogni aspetto della situazione sanitaria generale del paese stesso che potrebbe presentare un rischio per la salute pubblica o degli animali nella Comunità;
h) della regolarità e velocità con le quali il paese terzo fornisce informazioni sulla presenza, nel proprio territorio, di malattie animali infettive, in particolare delle malattie elencate dal Codice sanitario per gli animali terrestri e dal Codice sanitario per gli animali acquatici dell’Organizzazione mondiale per la salute animale;
i) delle norme vigenti nel paese terzo e della relativa applicazione per quanto concerne la prevenzione e la lotta alle malattie animali infettive, incluse le norme relative alle importazioni da altri paesi terzi.
Gli elenchi degli stabilimenti e degli impianti di cui al paragrafo 3, secondo comma, lettera b), sono aggiornati regolarmente e trasmessi alla Commissione e agli Stati membri e sono messi a disposizione del pubblico.
Art. 42 Misure di attuazione
1. Le misure di attuazione dell’articolo 41, che possono escludere i sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, di importazione o in transito, fabbricati in taluni stabilimenti o impianti, al fine di proteggere la salute pubblica o degli animali sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 52, paragrafo 3.
2. Altre misure di attuazione dell’articolo 41 sono adottate per quanto riguarda:
a) le condizioni per l’importazione ed il transito di materiali di categoria 1 e di categoria 2 e per i prodotti da essi derivati;
b) le restrizioni riguardanti la salute pubblica o degli animali applicabili a materiali importati di categoria 3 o prodotti da essi derivati che possono essere imposte attraverso un riferimento all’elenco comunitario di paesi terzi o parti di paesi terzi elaborato in conformità dell’articolo 41, paragrafo 4, o per altri fini di tutela della salute pubblica e degli animali;
c) le condizioni per la fabbricazione di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati in stabilimenti o impianti ubicati in paesi terzi; tali condizioni possono includere le disposizioni di controllo di tali stabilimenti o impianti da parte delle autorità competenti interessate e possono contemplare l’esonero per determinati tipi di stabilimenti o impianti di trattamento dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati dal riconoscimento o dalla registrazione di cui all’articolo 41, paragrafo 3, secondo comma, lettera b); e
d) i modelli dei certificati sanitari, documenti commerciali e dichiarazioni che devono essere allegati alle partite, che specificano le condizioni in base alle quali si può dichiarare che i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati in questione sono stati ottenuti o fabbricati nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 4.
Art. 43 Esportazione
1. L’esportazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati destinati all’incenerimento o alla discarica è vietata.
2. L’esportazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati in paesi terzi non membri dell’OCSE per l’uso in impianti per la fabbricazione di biogas o compost è vietata.
3. I materiali di categoria 1, i materiali di categoria 2 e i prodotti da essi derivati sono esportati unicamente per fini diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, a condizione che siano state stabilite norme relative alla loro esportazione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 4.
4. L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002 riguardante gli alimenti e i mangimi esportati dalla Comunità si applica, mutatis mutandis, all’esportazione di materiali di categoria 3 o prodotti da essi derivati nel rispetto del presente regolamento.
5. In deroga ai paragrafi 3 e 4, l’importazione di:
a) materiale specifico a rischio è effettuata solo in conformità del regolamento (CE) n. 999/2001;
b) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati miscelati o contaminati con rifiuti pericolosi elencati dalla decisione 2000/532/CE sono effettuati unicamente nel rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006.