Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca
Testo vigente
Titolo II. Condizioni generali di accesso alle acque e alle risorse
Capo I. Licenze di pesca
Art. 3 Rilascio e gestione delle licenze di pesca
1. La licenza di pesca di cui all'articolo 6 del regolamento sul controllo è valida per un solo peschereccio dell'Unione.
2. Gli Stati membri rilasciano, gestiscono e revocano ai loro pescherecci le licenze di pesca di cui all'articolo 6 del regolamento sul controllo in conformità al presente regolamento.
3. Le licenze di pesca di cui all'articolo 6 del regolamento sul controllo contengono almeno le informazioni riportate all'allegato II.
4. Le licenze di pesca rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 1281/2005 sono considerate licenze di pesca rilasciate a norma del presente regolamento se contengono le informazioni minime previste dal paragrafo 3 del presente articolo.
5. La validità della licenza di pesca è subordinata al rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata.
6. In caso di sospensione temporanea o revoca definitiva della licenza di pesca, le autorità dello Stato membro di bandiera informano immediatamente il titolare della licenza di pesca in questione.
7. In qualsiasi momento, la capacità totale corrispondente alle licenze di pesca rilasciate da uno Stato membro, in stazza lorda (GT) o chilowatt (kW), non supera i livelli di capacità massima di tale Stato membro stabiliti in conformità all'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Capo II. Autorizzazioni di pesca
Art. 4 Autorizzazioni di pesca
1. L'autorizzazione di pesca di cui all'articolo 7 del regolamento sul controllo è valida per un solo peschereccio dell'Unione.
2. Le autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 7 del regolamento sul controllo contengono almeno le informazioni riportate all'allegato III. Lo Stato membro di bandiera provvede affinché le informazioni contenute nell'autorizzazione di pesca siano precise e coerenti con le norme della politica comune della pesca.
3. I permessi di pesca speciali rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio25 sono considerati autorizzazioni di pesca rilasciate a norma del presente regolamento se contengono le informazioni minime previste dal paragrafo 2 del presente articolo.
4. Un'autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 2 e una licenza di pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento possono figurare nello stesso documento.
5. Fatte salve le norme speciali, i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri che pescano esclusivamente nelle acque territoriali del loro Stato membro di bandiera sono esentati dall'obbligo di possedere un'autorizzazione di pesca.
6. Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 2 e 5, del presente regolamento si applicano per quanto di ragione.
Art. 5 Elenco delle autorizzazioni di pesca
1. Fatte salve le norme speciali, una volta divenuti operativi i siti web di cui all'articolo 114 del regolamento sul controllo e non più tardi del 1o gennaio 2012, gli Stati membri rendono disponibile, nella zona protetta dei loro siti web ufficiali, l'elenco dei pescherecci che hanno ricevuto l'autorizzazione di pesca di cui all'articolo 7 del regolamento sul controllo prima che tali autorizzazioni di pesca acquistino validità. Tali elenchi sono aggiornati in caso di modifiche prima che queste ultime diventino effettive.
2. Per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2011, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione, su richiesta, un elenco dei propri pescherecci che hanno ricevuto autorizzazioni di pesca per il 2011. Essi informano la Commissione di ogni modifica apportata a questo elenco prima che le modifiche diventino effettive.
Capo III. Marcatura e identificazione dei pescherecci dell'Unione e dei loro attrezzi
Sezione 1. Marcatura e identificazione dei pescherecci
Art. 6 Marcatura dei pescherecci
I pescherecci dell'Unione sono contrassegnati secondo le disposizioni seguenti:
a) la lettera (le lettere) del porto o del distretto in cui il peschereccio dell'Unione è immatricolato nonché il numero (i numeri) d'immatricolazione sono dipinti o indicati su entrambi i lati della prua, più in alto possibile rispetto al livello dell'acqua, in modo da essere chiaramente visibili dal mare e dal cielo, in un colore contrastante con il fondo su cui sono tracciati;
b) per i pescherecci dell'Unione aventi una lunghezza fuori tutto superiore a 10 metri ma inferiore a 17 metri, l'altezza delle lettere e dei numeri sarà di almeno 25 centimetri e lo spessore della linea di almeno 4 centimetri. Per i pescherecci dell'Unione aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 17 metri, l'altezza delle lettere e dei numeri sarà di almeno 45 centimetri e lo spessore della linea di almeno 6 centimetri;
c) lo Stato membro di cui la nave batte bandiera può richiedere che il segnale radio internazionale di chiamata (IRCS) o le lettere e i numeri d'immatricolazione esterni siano chiaramente dipinti, in un colore contrastante con il fondo su cui sono tracciati, sulla cima della timoniera in modo da essere chiaramente visibili dal cielo;
d) i colori contrastanti sono il bianco e il nero;
e) le lettere e i numeri di immatricolazione esterni dipinti o indicati sullo scafo del peschereccio dell'Unione non devono essere rimossi, cancellati, alterati, illeggibili, coperti o dissimulati.
A decorrere dal 1o gennaio 2016 il numero IMO (Organizzazione Marittima Internazionale) di identificazione delle navi, adottato con risoluzione A.1078 (28) del 4 dicembre 2013 e indicato nel capitolo XI-1, regola 3, della convenzione SOLAS del 1974 si applica:
a) ai pescherecci dell'Unione, o ai pescherecci controllati da operatori dell'Unione in virtù di un accordo di noleggio, di stazza lorda pari o superiore a 100 tonnellate di stazza lorda o di stazza lorda registrata o di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri che operano esclusivamente nelle acque dell'Unione;
b) a tutti i pescherecci dell'Unione, o ai pescherecci controllati da operatori dell'Unione in virtù di un accordo di noleggio, di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri che operano al di fuori delle acque dell'Unione;
c) a tutti i pescherecci di paesi terzi autorizzati a effettuare attività di pesca nelle acque dell'Unione.
Art. 7 Documenti detenuti a bordo dei pescherecci dell'Unione
1. Il comandante di un peschereccio dell'Unione avente una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri tiene a bordo documenti rilasciati da un'autorità competente dello Stato membro in cui il peschereccio è immatricolato, recanti le seguenti informazioni:
a) il nome (eventuale) della nave;
b) le lettere del porto o del distretto marittimo in cui la nave è immatricolata e il numero (i numeri) di immatricolazione;
c) l'eventuale segnale radio internazionale di chiamata;
d) il nome e l'indirizzo del proprietario (dei proprietari) ed eventualmente del noleggiatore (dei noleggiatori);
e) la lunghezza fuori tutto, la potenza del motore di propulsione, il tonnellaggio lordo e, per i pescherecci dell'Unione entrati in servizio il 1o gennaio 1987 o dopo tale data, la data di entrata in servizio.
2. I comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 17 metri dotati di stive tengono a bordo disegni accurati con la descrizione di queste ultime, inclusa l'indicazione di tutti i punti di accesso e la capacità netta, espressa in metri cubi.
3. I comandanti di pescherecci dell'Unione dotati di serbatoi di acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento aggiornato in cui è indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi a intervalli di 10 cm.
4. I documenti menzionati nei paragrafi 2 e 3 sono certificati dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera. Qualsiasi modifica apportata alle caratteristiche contenute nei documenti menzionati nei paragrafi da 1 a 3 è certificata da un'autorità competente dello Stato membro di bandiera.
5. I documenti menzionati nel presente articolo sono presentati ai fini del controllo e dell'ispezione su richiesta dei funzionari.
Sezione 2. Marcatura e identificazione degli attrezzi di pesca e delle imbarcazioni a bordo
Art. 8 Marcatura delle imbarcazioni a bordo e dei dispositivi di concentrazione dei pesci
Le imbarcazioni trasportate a bordo dei pescherecci dell'Unione e i dispositivi di concentrazione dei pesci sono contrassegnati con le lettere e i numeri di immatricolazione esterni del peschereccio che li utilizza.
Art. 9 Norme generali per gli attrezzi fissi e le sfogliare
1. Le disposizioni contenute negli articoli da 9 a 12 del presente regolamento si applicano ai pescherecci dell'Unione che operano in tutte le acque dell'Unione e le disposizioni contenute negli articoli da 13 a 17 del presente regolamento si applicano alle acque dell'Unione a una distanza di 12 miglia nautiche misurate dalle linee di base degli Stati membri costieri.
2. Nelle acque dell'Unione quali definite al paragrafo 1 è vietato utilizzare per la pesca attrezzi fissi, boe e sfogliare non marcati e non identificabili in conformità alle disposizioni degli articoli da 10 a 17 del presente regolamento.
3. Nelle acque dell'Unione quali definite al paragrafo 1 è vietato detenere a bordo:
a) aste di sfogliara che non espongono le lettere e i numeri di immatricolazione esterni in conformità all'articolo 10 del presente regolamento;
b) attrezzi fissi non recanti una targhetta conforme all'articolo 11, paragrafo 2, del presente regolamento;
c) boe non marcate in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento.
Art. 10 Norme relative alle sfogliare
I comandanti dei pescherecci dell'Unione o i loro rappresentanti provvedono affinché ogni sfogliara montata detenuta a bordo o utilizzata per la pesca esponga in forma chiaramente leggibile, sull'asta di ogni sfogliara montata, le lettere e i numeri di immatricolazione esterni del peschereccio stesso.
Art. 11 Norme relative agli attrezzi fissi
1. I comandanti dei pescherecci dell'Unione o i loro rappresentanti provvedono affinché ogni attrezzo fisso detenuto a bordo o utilizzato per la pesca sia chiaramente marcato e identificabile conformemente al disposto del presente articolo.
2. Ogni attrezzo fisso utilizzato per la pesca espone in forma permanente le lettere e i numeri di immatricolazione esterni riportati sullo scafo del peschereccio cui appartiene:
a) per le reti, su una targhetta fissata sulla prima fila superiore;
b) per le lenze e i palangari, su una targhetta posta nel punto di contatto con la boa di ormeggio;
c) per le nasse e le trappole, su un'etichetta fissata alla lima da piombo;
d) per gli attrezzi fissi di estensione superiore ad un miglio nautico, su targhette fissate conformemente al disposto delle lettere a), b) e c) ad intervalli regolari non superiori ad un miglio nautico, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell'attrezzo di estensione superiore ad un miglio nautico.
Art. 12 Norme relative alle targhette
1. Ogni targhetta:
a) è fatta di materiale inalterabile;
b) è saldamente fissata all'attrezzo;
c) misura almeno 65 millimetri di larghezza;
d) misura almeno 75 millimetri di lunghezza.
2. La targhetta non può essere rimossa, cancellata, alterata, resa illeggibile, coperta o dissimulata.
Art. 13 Norme relative alle boe
1. I comandanti dei pescherecci dell'Unione o i loro rappresentanti provvedono affinché a ciascun attrezzo fisso utilizzato per la pesca siano fissate due boe segnaletiche situate alle estremità e delle boe intermedie, attrezzate come prescritto nell'allegato IV e provvedono affinché dette boe siano usate conformemente al disposto della presente sezione.
2. Ogni boa segnaletica situata alle estremità dell'attrezzo e ogni boa intermedia espone le lettere e i numeri di immatricolazione esterni riportati sullo scafo del peschereccio dell'Unione cui appartiene e che utilizza tali boe, come in appresso specificato:
a) le lettere e i numeri sono esposti nel punto più alto possibile al di sopra del livello dell'acqua in modo da essere chiaramente visibili;
b) in un colore contrastante con quello della superficie sulla quale sono esposti.
3. Le lettere e i numeri esposti sulla boa segnaletica non possono essere cancellati, alterati o resi illeggibili dal tempo.
Art. 14 Norme relative ai cavi
1. I cavi che collegano le boe all'attrezzo fisso sono di materiale sommergibile oppure sono provvisti di pesi.
2. I cavi che collegano a ciascun attrezzo le boe segnaletiche situate alle estremità sono fissati alle estremità di tale attrezzo.
Art. 15 Norme relative alle boe segnaletiche situate alle estremità
1. Le boe segnaletiche situate alle estremità sono usate in modo tale da permettere di individuare in qualsiasi momento ciascuna estremità dell'attrezzo.
2. L'asta di ogni boa segnaletica situata alle estremità ha un'altezza di almeno 1 metro dal livello del mare, misurata dal punto più alto del galleggiante al bordo inferiore della bandierina più bassa.
3. Le boe segnaletiche situate alle estremità sono colorate, ma non di color rosso o verde.
4. Ogni boa segnaletica situata alle estremità è composta da:
a) una o due bandierine rettangolari; qualora siano necessarie due bandierine sulla stessa boa, la distanza fra queste è di almeno 20 centimetri; le bandierine che indicano le estremità dello stesso attrezzo sono dello stesso colore, che non può essere bianco, e delle stesse dimensioni;
b) una o due luci, di colore giallo, che lampeggiano ogni cinque secondi (F1 Y5s) e sono visibili a una distanza di almeno due miglia nautiche.
5. Ciascuna boa segnaletica situata alle estremità può includere un segnale all'estremità superiore con una o due bande luminose a strisce che non possono essere di colore rosso o verde e hanno una larghezza di almeno 6 centimetri.
Art. 16 Norme relative al fissaggio delle boe segnaletiche situate alle estremità
1. Le boe segnaletiche situate alle estremità sono fissate agli attrezzi fissi nel modo seguente:
a) la boa nel settore occidentale (ossia la zona delimitata sulla bussola dal semicerchio che va da sud ad ovest, compreso il nord) è attrezzata con due bandierine, due bande luminose a strisce, due luci e una targhetta conformemente all'articolo 12 del presente regolamento;
b) la boa nel settore orientale (ossia la zona delimitata sulla bussola dal semicerchio che va da nord ad est, compreso il sud) è attrezzata con una bandierina, una banda luminosa a strisce, una luce e una targhetta conformemente all'articolo 12 del presente regolamento.
2. La targhetta reca le informazioni previste all'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento.
Art. 17 Boe segnaletiche intermedie
1. Agli attrezzi fissi di estensione superiore a cinque miglia nautiche sono fissate boe segnaletiche intermedie nel modo seguente:
a) le boe segnaletiche intermedie sono utilizzate a distanze non superiori a cinque miglia nautiche, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell'attrezzo di estensione pari o superiore a tale distanza;
b) le boe segnaletiche intermedie sono attrezzate con una luce intermittente di colore giallo che lampeggia ogni cinque secondi (F1 Y5s) ed è visibile a una distanza di almeno due miglia nautiche. Esse hanno caratteristiche identiche a quelle della boa segnaletica situata all'estremità nel settore orientale, fatta eccezione per la bandierina che è di colore bianco.
2.
In deroga al paragrafo 1, nel Mar Baltico le boe segnaletiche intermedie sono fissate agli attrezzi fissi di estensione superiore a un miglio nautico. Le boe segnaletiche intermedie sono utilizzate a distanze non superiori a un miglio nautico, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell'attrezzo di estensione pari o superiore ad un miglio nautico.
Le boe segnaletiche intermedie hanno caratteristiche identiche a quelle della boa segnaletica situata all'estremità nel settore orientale, tranne per quanto in appresso specificato:
a) le bandierine sono di colore bianco;
b) una boa segnaletica intermedia ogni cinque è dotata di un riflettore radar con una portata di almeno due miglia nautiche.
Capo IV. Sistema di controllo dei pescherecci
Art. 18 Obbligatorietà del dispositivo di localizzazione via satellite sui pescherecci dell'Unione
1. Fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 3, del presente regolamento, i pescherecci dell'Unione soggetti al VMS non possono lasciare il porto se non sono provvisti di un dispositivo di localizzazione via satellite pienamente funzionante installato a bordo.
2.
Quando un peschereccio dell'Unione è ormeggiato in porto, il dispositivo di localizzazione via satellite può essere disinserito soltanto nei seguenti casi:
a) previa notifica inviata al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera e al CCP dello Stato membro costiero; e
b) a condizione che la comunicazione successiva indichi che il peschereccio dell'Unione non ha cambiato posizione rispetto alla comunicazione precedente.
Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera possono consentire che la notifica preventiva di cui alla lettera a) sia sostituita da un messaggio automatico VMS o da un allarme generato dal sistema, che indichi la presenza del peschereccio in una zona geografica predefinita del porto.
3. Il presente capo non si applica ai pescherecci dell'Unione utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'acquacoltura.
Art. 19 Caratteristiche dei dispositivi di localizzazione via satellite
1. I dispositivi di localizzazione via satellite installati a bordo dei pescherecci dell'Unione garantiscono, a intervalli regolari, la trasmissione automatica dei seguenti dati al Centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera:
a) identificazione del peschereccio;
b) ultima posizione geografica del peschereccio, con un margine di errore inferiore ai 500 metri ed un margine di affidabilità del 99 %;
c) data e ora (espressa in «tempo universale» o «UTC») in cui è stata rilevata detta posizione del peschereccio; e
d) velocità istantanea e rotta del peschereccio.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i dispositivi di localizzazione via satellite non consentano la registrazione o la trasmissione di posizioni false e non possano essere alterati manualmente.
Art. 20 Responsabilità dei comandanti relative ai dispositivi di localizzazione via satellite
1. I comandanti dei pescherecci dell'Unione provvedono affinché i dispositivi di localizzazione via satellite siano perfettamente funzionanti in qualsiasi momento e trasmettano i dati specificati all'articolo 19, paragrafo 1, del presente regolamento.
2. Fatto salvo l'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento, i comandanti dei pescherecci dell'Unione provvedono in particolare affinché:
a) i dati non siano alterati in alcun modo;
b) l'antenna o le antenne collegate all'impianto di localizzazione via satellite non siano ostruite, scollegate o bloccate in alcun modo;
c) l'alimentazione elettrica dell'impianto di localizzazione via satellite non sia mai interrotta; e
d) il dispositivo di localizzazione via satellite non sia asportato dal peschereccio.
3. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare o comunque manomettere l'impianto di localizzazione via satellite a meno che le autorità competenti dello Stato membro di bandiera non ne abbiano autorizzato la riparazione o sostituzione.
Art. 21 Misure di controllo incombenti agli Stati membri di bandiera
Ciascuno Stato membro di bandiera provvede al controllo e alla sorveglianza continui e sistematici dell'esattezza dei dati trasmessi a norma dell'articolo 19 del presente regolamento e interviene tempestivamente non appena constati dati inesatti o incompleti.
Art. 22 Frequenza di trasmissione dei dati
1. Ciascuno Stato membro provvede affinché il proprio CCP riceva attraverso il VMS, almeno una volta ogni due ore, le informazioni di cui all'articolo 19 del presente regolamento riguardanti i propri pescherecci. Il CCP può chiedere che la trasmissione avvenga ad intervalli più ravvicinati.
2. Il CCP ha la possibilità di individuare l'effettiva posizione di ognuno dei suoi pescherecci.
Art. 23 Controllo dell'entrata in zone specifiche e dell'uscita da tali zone
Ciascuno Stato membro provvede affinché il proprio CCP controlli, attraverso i dati VMS, la data e l'ora dell'entrata e dell'uscita dei suoi pescherecci nelle/dalle zone sotto elencate:
a) tutte le zone marittime soggette a norme specifiche di accesso alle acque e alle risorse;
b) le zone di restrizione della pesca di cui all'articolo 50 del regolamento sul controllo;
c) le zone di regolamentazione delle organizzazioni regionali per la pesca cui aderiscono l'Unione europea o taluni Stati membri;
d) acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione di paesi terzi.