diritto.io

Regolamento (UE) n. 394/2011 della Commissione del 20 aprile 2011 recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all’elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al 1o gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo per quanto riguarda l’estensione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Unione agli Stati membri del SEE e dell’EFTA (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio1, in particolare l’articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera a),

La direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 ha modificato la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra dell’Unione europea.

Il regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione3 stabilisce l’elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1o gennaio 2006 o successivamente a tale data.

Tale elenco è inteso a ridurre l’onere amministrativo a carico degli operatori aerei indicando quale Stato membro è preposto alla regolamentazione di un determinato operatore aereo.

L’inserimento nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Unione dipende dall’esercizio di un’attività di trasporto aereo di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE e non è subordinato all’inserimento nell’elenco degli operatori aerei stabilito dalla Commissione in base all’articolo 18 bis, paragrafo 3, della direttiva.

La decisione 2009/339/CE della Commissione, del 16 aprile 2009, che modifica la decisione 2007/589/CE per quanto riguarda l’inclusione di linee guida in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo4 è stata inserita nell’accordo sullo Spazio economico europeo, il 4 dicembre 2009, con decisione del Comitato misto SEE n. 148/2009 che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE5. Tale iniziativa era necessaria per garantire il tempestivo inizio del monitoraggio da parte degli operatori del settore delle attività di trasporto aereo svolte all’interno degli Stati SEE-EFTA, tra Stati SEE-EFTA o tra Stati SEE-EFTA e paesi terzi non appartenenti al SEE.

La direttiva 2008/101/CE è stata inserita nell’accordo sullo Spazio economico europeo con decisione del Comitato misto SEE n. 6/2011 del 1o aprile 2011 che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE6.

L’estensione delle disposizioni in materia di trasporto aereo del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Unione agli Stati SEE-EFTA comporta la necessità di tener conto dei criteri stabiliti all’articolo 18 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE per stabilire lo Stato membro di riferimento dell’operatore aereo. Pertanto, determinati operatori aerei, ai fini della regolamentazione, dovrebbero essere assegnati agli Stati SEE-EFTA.

Il regolamento (CE) n. 748/2009 deve essere pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2011. Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso