Regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio del 1o agosto 2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 2,
vista la decisione 2011/486/PESC del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan1, adottata conformemente al titolo V, capo 2 del trattato sull’unione europea,
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
Il 17 giugno 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («CSNU»), deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha adottato la risoluzione 1988 (2011) riguardante la situazione in Afghanistan, che costituisce tuttora una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.
Il 1o agosto 2011 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la decisione 2011/486/PESC, che dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche degli individui, dei gruppi, delle imprese e delle entità inseriti negli elenchi dal comitato istituito dalla risoluzione 1988 (2011) del CSNU oppure, prima dell’adozione di tale risoluzione, dal comitato istituito dalle risoluzioni 1267 (1999) e 1333 (2000) del CSNU, restrizioni alla loro ammissione nell’Unione, il divieto di fornire, vendere o trasferire loro, direttamente o indirettamente, armi e attrezzature militari e il divieto di fornire loro assistenza e servizi connessi.
Alcune di tali misure rientrano nell’ambito del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e pertanto è necessaria un’azione normativa a livello di Unione per attuarle, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti.
Il presente regolamento rispetta inoltre pienamente gli obblighi degli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e il carattere giuridicamente vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Il potere di modificare l’elenco riportato nell’allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica per la pace e la sicurezza internazionali che la situazione in Afghanistan costituisce e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell’allegato della decisione 2011/486/PESC.
La procedura di modifica dell’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, ai gruppi, alle imprese e alle entità designati i motivi dell’inserimento nell’elenco affinché abbiano la possibilità di presentare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni da parte delle persone, dei gruppi, delle imprese o delle entità designati, o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne di conseguenza la persona, il gruppo, l’impresa o l’entità interessati.
Ai fini dell’attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all’interno dell’Unione, occorre pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e entità i cui fondi e le cui risorse economiche dovrebbero essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati2, e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati3.
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, in via non esclusiva: i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento; ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi; iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati; iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività; v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari; vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione; vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
b) «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l’uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;
c) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
d) «congelamento delle risorse economiche»: il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l’altro la vendita, l’affitto e le ipoteche;
e) «assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;
f) «comitato delle sanzioni»: il comitato del CSNU istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del CSNU;
g) «comitato 1267»: il comitato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma delle risoluzioni 1267(1999) e 1333(2000) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;
h) «motivi dell’inserimento nell’elenco»: la parte che può essere resa pubblica della memoria fornita dal comitato delle sanzioni e/o, se applicabile, la sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco fornita dal comitato delle sanzioni oppure, per le persone, i gruppi, le imprese o le entità elencati nell’allegato I del presente regolamento che figuravano in precedenza nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani4, la memoria e/o la sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco fornita dal comitato 1267;
i) «territorio dell’Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il TFUE, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.
Art. 2
È vietato:
a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea5 («elenco comune delle attrezzature militari») o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualunque persona, gruppo, impresa o entità elencata/o nell’allegato I;
b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui alla lettera a).
Art. 3
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da una persona fisica o giuridica, un gruppo, un’impresa o un’entità elencata/o nell’allegato I.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, di una persona fisica o giuridica, un gruppo, un’impresa o un’entità elencata/o nell’allegato I o utilizzato a suo beneficio.
3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari per garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria e altre attività di sostegno al soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali in Afghanistan o per sostenere tali attività.
Art. 4
1. Nell’allegato I figura un elenco di persone fisiche o giuridiche, di gruppi, imprese ed entità:
a) che sono stati inseriti nell’elenco, subito prima della data di adozione della risoluzione dell’UNSCR 1988 (2011), come talibani, nonché le altre persone, gruppi, imprese ed entità ad essi associati, di cui alla sezione A («Persone associate ai talibani») e alla sezione B («Entità e altri gruppi e imprese associati ai talibani») dell’elenco consolidato del comitato 1267, o
b) che sono stati designati dal comitato delle sanzioni come persone, gruppi, imprese e entità associati ai talibani che costituiscono una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza in Afghanistan.
2. L’allegato I indica i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi, delle imprese e delle entità forniti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni.
3. L’allegato I riporta anche, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, i gruppi, le imprese e le entità interessati, forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Per quanto concerne le persone giuridiche, i gruppi, le imprese e le entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell’allegato I è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.
Art. 5
1. In deroga all’articolo 3, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:
a) necessari per coprire le spese di base delle persone di cui all’allegato I e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali;
c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati,
purché lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro tre giorni lavorativi dalla notifica.
2. In deroga all’articolo 3, le autorità competenti degli Stati membri, identificate sui siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di questa decisione e il comitato delle sanzioni l’abbia approvata.
3.
Qualsiasi persona, gruppo, impresa o entità che desideri beneficiare delle esenzioni di cui ai paragrafi 1 o 2 ne fa richiesta all’autorità competente dello Stato membro elencata nell’allegato II.
L’autorità competente elencata nell’allegato II comunica senza indugio, per iscritto, alla persona, al gruppo, all’impresa o all’entità che ha presentato la richiesta, e a tutte le altre persone, gruppi, imprese o entità che sono notoriamente direttamente interessate, se la richiesta è stata accolta
Lo Stato membro pertinente comunica anche agli altri Stati membri se la richiesta di deroga in questione è stata accolta.
4. I fondi sbloccati e trasferiti all’interno dell’Unione per il pagamento delle spese o autorizzati a norma del presente articolo non sono soggetti ad ulteriori misure restrittive a norma dell’articolo 3.
5. Per le persone, i gruppi, le imprese o le entità elencati nell’allegato I del presente regolamento che figuravano in precedenza nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, le autorizzazioni già concesse dalle autorità competenti degli Stati membri, identificate sui siti web elencati nell’allegato II, in relazione alle categorie di deroga di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo rimangono d’applicazione.
Art. 6
1. L’articolo 3, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; or
b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle disposizioni del presente regolamento oppure, per le persone, i gruppi, le imprese o le entità elencati nell’allegato I del presente regolamento che figuravano in precedenza nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, alla data in cui sono stati assoggettati per la prima volta al regolamento (CE) n. 337/20006, al regolamento (CE) n. 467/20017 o al regolamento (CE) n. 881/2002,
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell’articolo 3, paragrafo 1.
2. L’articolo 3, paragrafo 2, non osta a che enti finanziari o creditizi nell’Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un gruppo, di un’impresa o di un’entità figurante nell’elenco, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio l’autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.
Art. 7
1. Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
2. Il divieto di cui all’articolo 3, paragrafo 2, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato il divieto in questione.
Art. 8
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti:
a) a fornire immediatamente all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, indicata sui siti web elencati nell’allegato III, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 3, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso gli Stati membri, e
b) a collaborare con detta autorità competente per qualsiasi verifica di tali informazioni.
2. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente agli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.
Art. 9
Gli Stati membri e la Commissione si informano immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.
Art. 10
La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
Art. 11
1. Qualora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato delle sanzioni inseriscano nell’elenco una persona fisica o giuridica, un gruppo, un’impresa o un’entità, il Consiglio aggiunge tale persona fisica o giuridica, gruppo, impresa o entità nell’elenco dell’allegato I.
2. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona fisica o giuridica, al gruppo, all’impresa o all’entità di cui al paragrafo 1 direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, al gruppo, all’impresa o all’entità in questione la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, il gruppo, l’impresa o l’entità.
4. Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall’elenco una persona fisica o giuridica, un gruppo, un’impresa o un’entità o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un gruppo, di un’impresa o di un’entità che figura nell’elenco, la Commissione modifica opportunamente l’allegato I.
5. I paragrafi 2 e 3 si applicano altresì alle persone fisiche o giuridiche, ai gruppi, alle imprese o alle entità elencati nell’allegato I del presente regolamento e che erano stati in precedenza elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001.