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Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

La direttiva 73/44/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'analisi quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili3, la direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili4, e la direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativa alle denominazioni del settore tessile5, sono state più volte modificate. Considerata la necessità di apportare nuove modifiche, è opportuno a fini di chiarezza sostituire questi atti con uno strumento giuridico unico.

Gli atti giuridici dell'Unione relativi alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili hanno un contenuto estremamente tecnico e comprendono disposizioni particolareggiate che devono essere regolarmente adeguate. Al fine di evitare che gli Stati membri debbano recepire le modifiche tecniche nella legislazione nazionale e, di conseguenza, di ridurre l'onere amministrativo che grava sulle autorità nazionali, consentendo un'adozione più rapida di nuove denominazioni di fibre tessili da utilizzare contemporaneamente in tutta l'Unione, il regolamento sembra essere lo strumento giuridico più adeguato per realizzare la semplificazione legislativa.

Al fine di eliminare i potenziali ostacoli al buon funzionamento del mercato interno causati da disposizioni divergenti degli Stati membri per quanto riguarda le denominazioni delle fibre tessili e l'etichettatura e il contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili, è necessario armonizzare le denominazioni delle fibre tessili nonché le menzioni figuranti su etichette, contrassegni e documenti che accompagnano i prodotti tessili nei vari cicli di produzione, trasformazione e distribuzione.

È opportuno che i requisiti di etichettatura e contrassegno di cui al presente regolamento non si applichino nei casi in cui i prodotti tessili siano dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso o nei casi in cui prodotti tessili su misura siano confezionati da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi. Tali esenzioni dovrebbero tuttavia essere limitate alle operazioni tra dette persone che lavorano nella propria abitazione o imprese indipendenti e le persone che commissionano loro lavori, e tra i sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi e i consumatori.

Il presente regolamento stabilisce disposizioni armonizzate in ordine a taluni aspetti dell'etichettatura e del contrassegno dei tessili, in particolare le denominazioni delle fibre tessili. Possono coesistere altre etichettature e altri contrassegni purché non si sovrappongano allo stesso ambito di applicazione del presente regolamento e siano compatibili con i trattati.

È opportuno stabilire norme che consentano ai fabbricanti di chiedere che la denominazione di una nuova fibra tessile sia inserita negli allegati del presente regolamento.

È inoltre opportuno prevedere disposizioni relative a taluni prodotti che non sono composti esclusivamente di materia tessile ma la cui parte tessile costituisce un elemento essenziale o sulla quale l'operatore economico richiama specificamente l'attenzione.

È opportuno stabilire norme per l'etichettatura e il contrassegno di taluni prodotti tessili che contengono parti non tessili di origine animale. In particolare, il presente regolamento dovrebbe stabilire l'obbligo di indicare la presenza di parti non tessili di origine animale nell'etichettatura o contrassegno dei prodotti tessili che contengono tali parti, al fine di consentire ai consumatori di operare scelte informate. L'etichettatura o il contrassegno non dovrebbero essere fuorvianti.

La tolleranza riguardo alle «fibre estranee», che non devono essere indicate sulle etichette e sui contrassegni, dovrebbe applicarsi sia ai prodotti puri che ai prodotti misti.

L'etichettatura o il contrassegno della composizione fibrosa dovrebbero essere obbligatori al fine di garantire la disponibilità di informazioni corrette e uniformi per tutti i consumatori dell'Unione. Il presente regolamento non dovrebbe tuttavia ostare a che gli operatori economici indichino in aggiunta la presenza di piccole quantità di fibre che richiedono particolare attenzione per mantenere la qualità originale del prodotto tessile. Nei casi in cui sia tecnicamente difficile precisare la composizione fibrosa di un prodotto tessile al momento della fabbricazione, dovrebbe essere possibile indicare, sull'etichetta e sul contrassegno, solo le fibre conosciute in quel momento, sempre che costituiscano una certa percentuale del prodotto finito.

Al fine di evitare differenze di applicazione tra gli Stati membri è necessario determinare le modalità precise di etichettatura e contrassegno di alcuni prodotti tessili in cui sono presenti due o più componenti, nonché specificare le componenti dei prodotti tessili di cui non si deve tenere conto nell'etichettatura e nel contrassegno e in sede di analisi.

I prodotti tessili soggetti unicamente all'obbligo di etichettatura globale e quelli venduti a metraggio o a taglio dovrebbero essere messi a disposizione sul mercato in modo tale da consentire al consumatore di poter effettivamente prendere conoscenza delle indicazioni apposte sull'imballaggio globale o sul rotolo.

L'impiego di denominazioni di fibre tessili e descrizioni della composizione fibrosa che godono di particolare favore presso gli utilizzatori e i consumatori dovrebbe essere sottoposto a determinate condizioni. Inoltre, al fine di fornire informazioni agli utilizzatori e ai consumatori, è opportuno che le denominazioni delle fibre tessili siano collegate alle loro caratteristiche.

La vigilanza, negli Stati membri, del mercato dei prodotti oggetto del presente regolamento è soggetta al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti6, e alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti7.

È necessario prevedere metodi di campionatura e di analisi dei prodotti tessili, allo scopo di eliminare qualsiasi possibilità di contestazione dei metodi applicati. I metodi applicati per le prove ufficiali realizzate negli Stati membri al fine di determinare la composizione fibrosa di prodotti tessili composti di mischie di fibre binarie e ternarie dovrebbero essere uniformi, sia per quanto riguarda il pretrattamento del campione che la sua analisi quantitativa. Al fine di semplificare il presente regolamento e adattare i metodi uniformi ivi contenuti al progresso tecnico, è opportuno che detti metodi siano trasformati in norme armonizzate. A tal fine, la Commissione dovrebbe gestire la transizione dal sistema attuale, basata sui metodi stabiliti dal presente regolamento, a un sistema basato su norme europee armonizzate. L'uso di metodi di analisi uniformi dei prodotti tessili composti di mischie di fibre binarie e ternarie faciliterà la libera circolazione di questi prodotti e migliorerà in tal modo il funzionamento del mercato interno.

Nel caso di mischie di fibre tessili binarie per le quali non esiste un metodo di analisi uniforme a livello di Unione, è opportuno che il laboratorio incaricato della prova sia autorizzato a determinare la composizione di tali mischie, indicando nella relazione d'analisi il risultato ottenuto, il metodo utilizzato e il suo grado di precisione.

È opportuno che il presente regolamento stabilisca i tassi convenzionali da applicare alla massa anidra di ciascuna fibra durante la determinazione mediante analisi della composizione fibrosa dei prodotti tessili e fornisca due tassi convenzionali diversi per il calcolo della composizione dei prodotti cardati o pettinati contenenti lana e/o peli. Dal momento che non è sempre possibile riconoscere se un prodotto appartenga al ciclo del cardato o del pettinato e che di conseguenza risultati divergenti possono derivare dall'applicazione delle tolleranze durante i controlli di conformità dei prodotti tessili effettuati nell'Unione, è opportuno autorizzare i laboratori incaricati dei controlli ad applicare, nei casi dubbi, un tasso convenzionale unico.

È opportuno stabilire regole relative ai prodotti esentati dai requisiti generali di etichettatura e contrassegno di cui al presente regolamento, in particolare per quanto concerne i prodotti monouso o i prodotti per i quali è richiesta unicamente un'etichettatura globale.

Le prassi commerciali ingannevoli, che implicano false informazioni che indurrebbero i consumatori a prendere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso, sono vietate ai sensi della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno8, e rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori9.

La tutela dei consumatori richiede norme commerciali trasparenti e coerenti, anche per quanto riguarda le indicazioni di origine. Tali indicazioni, qualora presenti, dovrebbe consentire ai consumatori di essere pienamente informati sull'origine dei prodotti che acquistano, così da proteggerli da indicazioni di origine fraudolente, inaccurate o fuorvianti.

Il settore tessile europeo è colpito dal fenomeno della contraffazione, che pone dei problemi in termini di protezione e informazione dei consumatori. Gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione all'attuazione della legislazione orizzontale dell'Unione e delle misure concernenti i prodotti contraffatti nel settore dei prodotti tessili, per esempio il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti10.

È opportuno stabilire una procedura per l'inclusione di nuove denominazioni di fibre tessili negli allegati del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe quindi stabilire i requisiti concernenti le richieste da parte dei produttori, o altre persone che agiscono per loro conto, relative a nuove denominazioni di fibre tessili da aggiungere a tali allegati.

È necessario che i fabbricanti, o chiunque agisca per loro conto, che desiderino aggiungere una nuova denominazione di fibra tessile agli allegati del presente regolamento includa, nella documentazione tecnica da presentare congiuntamente alla domanda, tutte le informazioni scientifiche disponibili riguardo ad eventuali reazioni allergiche o altri effetti negativi della nuova fibra tessile per la salute umana, inclusi i risultati delle prove effettuate a tal fine in conformità della legislazione dell'Unione in materia.

Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adozione di criteri tecnici e norme procedurali per l'autorizzazione di tolleranze superiori, alla modifica degli allegati II, IV, V, VI, VII, VIII e IX al fine di adattarli al progresso tecnico e alla modifica dell'elenco dell'allegato I al fine di includervi nuove denominazioni di fibre tessili. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della sua portata, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Al fine di eliminare i potenziali ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno causati da disposizioni o prassi divergenti degli Stati membri e di tenere il passo con lo sviluppo del commercio elettronico e con le sfide future nel mercato dei prodotti tessili, sarebbe necessario considerare la possibilità di armonizzare o standardizzare altri aspetti dell'etichettatura dei prodotti tessili. A tal fine, la Commissione è invitata a presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante possibili nuovi obblighi di etichettatura da introdurre a livello di Unione, onde agevolare la libera circolazione dei prodotti tessili nel mercato interno e conseguire un livello elevato di tutela dei consumatori in tutta l'Unione. Tale relazione dovrebbe esaminare, in particolare, le opinioni dei consumatori per quanto riguarda la quantità di informazioni che dovrebbero figurare sull'etichetta dei prodotti tessili e analizzare quali mezzi diversi dall'etichettatura sia possibile utilizzare per fornire informazioni supplementari ai consumatori. Tale relazione dovrebbe basarsi su un'ampia consultazione delle parti interessate, inclusi i consumatori, e dovrebbe tenere conto delle vigenti norme europee e internazionali in materia. La relazione dovrebbe esaminare, in particolare: l'ambito di applicazione e le caratteristiche di eventuali norme armonizzate sull'indicazione di origine, prendendo in considerazione i risultati degli sviluppi relativi a possibili norme orizzontali sul paese di origine; il valore aggiunto per i consumatori di eventuali obblighi di etichettatura concernenti la manutenzione, la taglia, le sostanze pericolose, l'infiammabilità e le prestazioni ambientali dei prodotti tessili; l'utilizzo di simboli non linguistici o codici per identificare le fibre tessili presenti nel prodotto, che consentano ai consumatori di comprenderne facilmente la composizione e, in particolare, l'uso di fibre naturali o sintetiche; l'etichettatura sociale ed elettronica nonché l'inclusione di un numero identificativo sull'etichetta per ottenere informazioni supplementari su richiesta, specialmente tramite Internet, in merito al prodotto e al fabbricante. La relazione dovrebbe essere corredata, se del caso, di proposte legislative.

La Commissione dovrebbe eseguire uno studio inteso a valutare se esiste un nesso causale tra le reazioni allergiche e le sostanze o i composti chimici usati nei prodotti tessili. Sulla base di tale studio, la Commissione dovrebbe, ove opportuno, presentare proposte legislative nel quadro della vigente legislazione dell'Unione.

È opportuno abrogare le direttive 73/44/CEE, 96/73/CE e 2008/121/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo 1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme relative all'uso delle denominazioni delle fibre tessili, all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili, norme concernenti l'etichettatura o il contrassegno dei prodotti tessili contenenti parti non tessili di origine animale e norme per la determinazione della composizione fibrosa dei prodotti tessili mediante analisi quantitativa delle mischie binarie e ternarie di fibre tessili, al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno e di fornire informazioni accurate ai consumatori.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti tessili messi a disposizione sul mercato dell'Unione e ai prodotti di cui al paragrafo 2.

2. Ai fini del presente regolamento i prodotti seguenti sono assimilati ai prodotti tessili:

  1. a) i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l'80 % in peso;

  2. b) i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni le cui parti tessili costituiscano almeno l'80 % in peso;

  3. c) le parti tessili:

    1. i) dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti;

    2. ii) dei rivestimenti di materassi;

    3. iii) dei rivestimenti degli articoli da campeggio;

    purché tali parti tessili costituiscano almeno l'80 % in peso di tali strati superiori o rivestimenti;

  4. d) i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne sia specificata la composizione.

3. Il presente regolamento non si applica ai prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso.

4. Il presente regolamento non si applica ai prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. a) «prodotto tessile»: il prodotto grezzo, semilavorato, lavorato, semimanufatto, manufatto, semiconfezionato o confezionato, esclusivamente composto di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato;

  2. b) «fibra tessile», alternativamente: i) un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili; ii) una lamella flessibile o un tubo di larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre elencate nella tabella 2 dell'allegato I e atti ad applicazioni tessili;

  3. c) «larghezza apparente»: la larghezza della lamella o del tubo in forma piegata, appiattita, schiacciata o torta o, nel caso di larghezza non uniforme, quella media;

  4. d) «componente tessile»: una parte di prodotto tessile avente un contenuto di fibre identificabile;

  5. e) «fibre estranee»: le fibre diverse da quelle indicate sull'etichetta o sul contrassegno;

  6. f) «fodera»: un componente separato utilizzato nella confezione di capi di abbigliamento e altri prodotti, comprendente uno o più strati di materia tessile fissati lungo uno o più orli;

  7. g) «etichettatura»: l'esposizione sul prodotto tessile delle informazioni richieste tramite l'apposizione di un'etichetta;

  8. h) «contrassegno»: l'indicazione delle informazioni richieste sul prodotto tessile mediante cucitura, ricamo, stampa, impronta a rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione;

  9. i) «etichettatura globale»: l'uso di un'etichetta unica per più prodotti o componenti tessili;

  10. j) «prodotto monouso»: il prodotto tessile destinato a essere utilizzato una sola volta ovvero per breve tempo, il cui normale impiego non è destinato a un ulteriore uso identico o analogo;

  11. k) «tasso convenzionale»: il valore della ripresa di umidità da usare nel calcolo della percentuale della massa di componenti fibrosi secchi e depurati, dopo aver applicato i fattori convenzionali.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di «messa a disposizione sul mercato», «immissione sul mercato», «fabbricante», «importatore», «distributore», «operatori economici», «norma armonizzata», «vigilanza del mercato» e «autorità di vigilanza del mercato» di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Art. 4 Requisiti generali relativi alla messa a disposizione sul mercato di prodotti tessili

I prodotti tessili sono messi a disposizione sul mercato a condizione che siano etichettati, contrassegnati o accompagnati da documenti commerciali in conformità del presente regolamento.

Capo 2. Denominazioni delle fibre tessili e corrispondenti requisiti di etichettatura e contrassegno

Art. 5 Denominazioni delle fibre tessili

1. Per la descrizione della composizione fibrosa nelle etichette e nel contrassegno di prodotti tessili sono utilizzate solo le denominazioni di fibre tessili elencate nell'allegato I.

2.

L'impiego delle denominazioni elencate nell'allegato I è riservato alle fibre tessili la cui natura corrisponde alla descrizione contenuta in tale allegato.

È vietato l'impiego delle denominazioni elencate nell'allegato I per designare qualsiasi altra fibra, sia a titolo principale, sia a titolo di radice, sia in forma di aggettivo.

È vietato l'impiego della denominazione «seta» per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo.

Art. 6 Domande di nuove denominazioni di fibre tessili

Qualunque fabbricante o persona che agisce per suo conto può chiedere alla Commissione di aggiungere una nuova denominazione di fibra tessile all'elenco che figura nell'allegato I.

La domanda è accompagnata da un fascicolo tecnico compilato conformemente all'allegato II.

Art. 7 Prodotti tessili puri

1.

Soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere etichettato o contrassegnato con i termini «100 %», «puro» o «tutto».

È vietato utilizzare tali termini o termini equivalenti per altri prodotti tessili.

2.

Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 3, anche un prodotto tessile contenente non oltre il 2 % in peso di fibre estranee può essere assimilato a un prodotto composto esclusivamente dalla stessa fibra, purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulti da un'aggiunta sistematica.

Anche un prodotto tessile ottenuto con il ciclo cardato può essere assimilato a un prodotto composto esclusivamente dalla stessa fibra se contiene non oltre il 5 % in peso di fibre estranee purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulti da un'aggiunta sistematica.

Art. 8 Prodotti di lana vergine o lana di tosa

1. Un prodotto tessile può essere etichettato o contrassegnato con una delle denominazioni di cui all’allegato III purché sia composto esclusivamente di una fibra di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito, la quale non abbia subito operazioni di filatura e/o di feltratura diverse da quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né trattamenti o impieghi che l’abbiano danneggiata.

2.

In deroga al paragrafo 1, le denominazioni indicate nell'allegato III possono essere usate per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre tessili se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. a) la totalità della lana contenuta nella mischia risponde alle caratteristiche di cui al paragrafo 1;

  2. b) la quantità di tale lana rispetto al peso totale della mischia non è inferiore al 25 %;

  3. c) in caso di mischia intima, la lana è mischiata soltanto con un'altra fibra.

L'indicazione della composizione percentuale completa di tale mischia è obbligatoria.

3. Le fibre estranee nei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2, inclusi i prodotti di lana ottenuti mediante il ciclo cardato, non superano lo 0,3 % in peso, sono giustificate come tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risultano da un'aggiunta sistematica.

Art. 9 Prodotti tessili composti da più fibre

1. Un prodotto tessile reca l'indicazione sull'etichetta o il contrassegno della denominazione e della percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto in ordine decrescente.

2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 2, una fibra che rappresenta fino al 5 % del peso totale del prodotto tessile o fibre che rappresentano collettivamente fino al 15 % del peso totale del prodotto tessile possono, qualora non possano essere facilmente identificate al momento della fabbricazione, essere indicate con i termini «altre fibre», immediatamente preceduti o seguiti dalla loro percentuale totale in peso.

3. I prodotti che comportano un ordito di puro cotone e una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino è pari ad almeno il 40 % del peso totale del tessuto sbozzimato, possono essere designati con la denominazione «misto lino», completata obbligatoriamente dall'indicazione della composizione «Ordito puro cotone — trama puro lino».

4. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare al momento della fabbricazione possono essere utilizzati i termini «fibre varie» o «composizione tessile non determinata» sull'etichetta o sul contrassegno.

5. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le fibre non ancora elencate all'allegato I possono essere designate con i termini «altre fibre», immediatamente preceduti o seguiti dalla loro percentuale complessiva in peso.

Art. 10 Fibre decorative e fibre a effetto antistatico

1. Le fibre visibili, isolabili e puramente decorative che non superano il 7 % del peso del prodotto finito non sono considerate nelle composizioni fibrose previste agli articoli 7 e 9.

2. Le fibre metalliche e altre fibre incorporate al fine di ottenere un effetto antistatico che non superano il 2 % del peso del prodotto finito non sono considerate nelle composizioni di fibre previste agli articoli 7 e 9.

3. Nel caso dei prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 3, le percentuali previste ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono calcolate separatamente per il peso dell'ordito e per quello della trama.

Art. 11 Prodotti tessili a più componenti

1. Il prodotto tessile a due o più componenti tessili con diversa composizione fibrosa reca un'etichetta o un contrassegno indicante la composizione fibrosa di ciascun componente.

2. L'etichettatura o il contrassegno di cui al paragrafo 1 non è obbligatorio per i componenti tessili se sono soddisfatte le due condizioni seguenti:

  1. a) i componenti non costituiscono le fodere principali;

  2. b) i componenti rappresentano meno del 30 % del peso totale del prodotto tessile.

3. Due o più prodotti tessili che hanno la stessa composizione fibrosa e costituiscono normalmente un insieme inseparabile possono recare una sola etichetta o un solo contrassegno.