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Regolamento di esecuzione (UE) n. 1049/2011 del Consiglio del 20 ottobre 2011 che attua l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan1, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 753/2011.

Il 4 ottobre 2011 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza, ha approvato l'aggiunta di tre persone nell'elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggette alle misure restrittive.

È opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2011 Per il Consiglio Il presidente M. Sawicki