Regolamento di esecuzione (UE) n. 1049/2011 del Consiglio del 20 ottobre 2011 che attua l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan1, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,
Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 753/2011.
Il 4 ottobre 2011 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza, ha approvato l'aggiunta di tre persone nell'elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggette alle misure restrittive.
È opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Le persone che figurano nell'elenco di cui all'allegato del presente regolamento sono aggiunte nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2011 Per il Consiglio Il presidente M. Sawicki