Regolamento di esecuzione (UE) n. 1179/2011 della Commissione del 17 novembre 2011 che fissa le specifiche tecniche per i sistemi di raccolta elettronica a norma del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l’iniziativa dei cittadini
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini1, in particolare l’articolo 6, paragrafo 5,
sentito il Garante europeo della protezione dei dati,
Il regolamento (UE) n. 211/2011 prevede che se le dichiarazioni di sostegno sono raccolte per via elettronica, il sistema utilizzato a tal fine deve soddisfare determinati requisiti tecnici e di sicurezza e deve essere certificato dall’autorità competente dello Stato membro interessato.
Un sistema di raccolta per via elettronica ai sensi del regolamento (UE) n. 211/2011 è un sistema informatico, costituito di software, hardware, ambiente hosting, processi gestionali e personale, finalizzato alla raccolta delle dichiarazioni di sostegno per via elettronica.
Il regolamento (UE) n. 211/2011 definisce i requisiti che i sistemi di raccolta per via elettronica devono rispettare per ricevere la certificazione e prevede che la Commissione adotti specifiche tecniche per l’attuazione di tali requisiti.
L’edizione 2010 del progetto Top 10 dell’OWASP (Open Web Application Security Project) fornisce una panoramica dei rischi maggiormente critici per la sicurezza delle applicazioni web, nonché degli strumenti per prevenirli; le specifiche tecniche si basano quindi sulle conclusioni di questo progetto.
L’attuazione delle specifiche tecniche da parte degli organizzatori garantisce la certificazione dei sistemi di raccolta per via elettronica da parte delle autorità degli Stati membri e contribuisce ad assicurare l’attuazione delle opportune misure tecniche e organizzative necessarie per rispettare gli obblighi imposti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 sulla sicurezza delle operazioni di trattamento, sia al momento della progettazione del sistema di trattamento che durante il trattamento stesso, al fine di mantenere la sicurezza, impedendo pertanto qualsiasi trattamento non autorizzato, e proteggere i dati personali da distruzione accidentale o dolosa, da perdita e alterazione accidentali o da diffusione o accesso non autorizzati.
L’utilizzo da parte degli organizzatori del software fornito dalla Commissione, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 211/2011, agevola il processo di certificazione.
Nel corso della raccolta delle dichiarazioni di sostegno per via elettronica gli organizzatori di un’iniziativa dei cittadini, in qualità di responsabili del trattamento dei dati, attuano le specifiche tecniche di cui al presente regolamento al fine di garantire la protezione dei dati personali trattati. Qualora il trattamento sia effettuato da un responsabile del trattamento, gli organizzatori garantiscono che l’incaricato agisce soltanto su loro istruzioni e attua le specifiche tecniche stabilite nel presente regolamento.
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare all’articolo 8, che stabilisce che ognuno ha il diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 20 del regolamento (UE) n. 211/2011,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Le specifiche tecniche, di cui all’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 211/2011, sono riportate in allegato.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2011 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso