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Regolamento (UE) n. 1286/2011 della Commissione del 9 dicembre 2011 recante adozione di una metodologia comune d’indagine sui sinistri e sugli incidenti marittimi a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

A norma della direttiva 2009/18/CE, la Commissione deve adottare una metodologia comune d’indagine sui sinistri e sugli incidenti marittimi, che gli organi inquirenti sono tenuti a seguire nell'ambito delle inchieste di sicurezza.

È opportuno che la metodologia comune d'indagine sui sinistri e sugli incidenti marittimi stabilisca norme comuni applicabili in linea di principio a tutte le inchieste condotte in conformità alla direttiva 2009/18/CE al fine di conseguire un livello elevato di qualità delle inchieste.

È necessario che le norme generali previste dalla metodologia comune siano utilizzate direttamente dagli organi inquirenti degli Stati membri.

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi2,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2011 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso