Regolamento delegato (UE) n. 449/2012 della Commissione del 21 marzo 2012 che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni per la registrazione e la certificazione delle agenzie di rating del credito (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Art. 3 Attestato di correttezza e completezza della domanda
Tutte le informazioni fornite all’AESFEM nel corso del procedimento di registrazione o certificazione sono accompagnate da una lettera firmata da un alto dirigente dell’agenzia di rating del credito o da un rappresentante autorizzato dall’alta dirigenza, in cui questi attesti che, per quanto a sua conoscenza, alla data della presentazione le informazioni fornite sono corrette e complete.
Art. 4 Numero di dipendenti
Tutte le informazioni relative al numero dei dipendenti sono fornite sulla base dell’equivalente a tempo pieno, calcolato come le ore totali lavorate divise per il numero massimo di ore oggetto di retribuzione in un anno di lavoro, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale in materia.
Art. 5 Tipi di rating
Tutte le informazioni relative ai tipi di rating si basano sulla seguente classificazione:
a) rating sovrani e rating di finanze pubbliche;
b) rating di strumenti finanziari strutturati;
c) rating di società:
i) istituti finanziari comprendenti enti creditizi e imprese di investimento;
ii) imprese di assicurazioni;
iii) emittenti societari che non siano istituti finanziari né imprese di assicurazioni.
Art. 6 Politiche e procedure
1. Le politiche e le procedure descritte nella domanda comprendono i seguenti elementi oppure ne sono corredate:
a) l’indicazione del responsabile dell’approvazione e dell’aggiornamento di politiche e procedure;
b) la descrizione del modo in cui si garantisce e si controlla l’osservanza delle politiche e delle procedure e il soggetto responsabile;
c) la descrizione delle misure adottate nel caso di violazione delle politiche;
d) l’indicazione della procedura per riferire all’AESFEM eventuali violazioni sostanziali di politiche o procedure, tali da comportare una violazione delle condizioni previste per la registrazione iniziale o la certificazione.
2. L’agenzia di rating del credito può assolvere l’obbligo di fornire informazioni in merito alle proprie politiche e procedure ai sensi del presente regolamento presentando una copia delle politiche e delle procedure pertinenti.
Art. 7 Identificazione, status giuridico e tipi di rating
L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM:
a) le informazioni elencate nell’allegato II del presente regolamento;
b) un estratto del registro delle imprese o del registro del tribunale pertinenti, o qualsiasi altra prova della sede di costituzione e dell’ambito di attività dell’agenzia di rating del credito, alla data in cui è stata presentata la domanda.
Sezione 2. Assetto proprietario
Art. 8 Proprietari e impresa madre dell’agenzia di rating del credito
1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM:
a) l’elenco di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, detengono il 5 % o più del capitale o dei diritti di voto dell’agenzia di rating del credito o la cui partecipazione consenta di esercitare un’influenza significativa sulla gestione dell’agenzia di rating del credito;
b) le informazioni di cui all’allegato III, punti 1 e 2 per ognuna di tali persone.
2. L’agenzia di rating del credito fornisce anche le seguenti informazioni all’AESFEM:
a) l’elenco di ogni impresa in cui le persone di cui al paragrafo 1 detengono il 5 % o più del capitale o dei diritti di voto o sulla cui gestione tali persone esercitano un’influenza significativa;
b) l’identificazione dell’attività economica di cui all’allegato III, punto 3.
3. Se l’agenzia di rating del credito ha un’impresa madre, deve:
a) identificare il paese in cui ha sede l’impresa madre;
b) indicare se l’impresa madre è autorizzata o registrata e soggetta a vigilanza.
Art. 9 Prospetto della struttura societaria
L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM un prospetto che indichi i legami proprietari tra l’impresa madre, le filiazioni e ogni altra entità collegata che abbia sede nell’Unione nonché le relative succursali. Le imprese indicate nel prospetto sono identificate con il nominativo completo, lo status giuridico e l’indirizzo della sede legale e dell’amministrazione centrale.
Sezione 3. Struttura organizzativa e governo societario
Art. 10 Organigramma
L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM un organigramma che specifichi la sua struttura organizzativa, in cui sono chiaramente indicati, tra l’altro, i ruoli significativi e l’identità del responsabile per ogni ruolo significativo. I ruoli significativi comprendono almeno l’alta dirigenza, coloro che dirigono le attività delle succursali e gli analisti di rating esperti. Se l’agenzia di rating del credito svolge servizi ausiliari, l’organigramma specifica anche dettagliatamente la struttura organizzativa dell’agenzia per tali servizi.
Art. 11 Struttura organizzativa
1.
L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM informazioni in merito alle politiche e alle procedure concernenti la funzione di controllo della conformità di cui all’allegato I, sezione A, punto 5, del regolamento (CE) n. 1060/2009, alla funzione di revisione di cui all’allegato I, sezione A, punto 9, del regolamento (CE) n. 1060/2009 e alle politiche e procedure stabilite per soddisfare gli obblighi di cui all’allegato I, sezione A, punti 4 e 10, del regolamento (CE) n. 1060/2009.
Le informazioni fornite a norma del presente paragrafo comprendono le informazioni di cui all’allegato IV, punti 1, 3 e 4.
2. Se le politiche e le procedure di cui al paragrafo 1 sono applicate a livello di gruppo di imprese, l’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM anche le informazioni di cui all’allegato IV, punto 2.
3. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM anche le informazioni di cui all’allegato X.
Art. 12 Governo societario
1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le informazioni concernenti le proprie politiche e procedure interne di governo societario, nonché il mandato dell’alta dirigenza, compresi il consiglio di amministrazione o di sorveglianza, i suoi membri indipendenti e, se del caso, i comitati.
2. Se l’agenzia di rating del credito aderisce a un codice di comportamento riconosciuto in materia di governo societario, essa indica tale codice e fornisce una spiegazione per i casi di mancata osservanza del codice stesso.
3. L’agenzia di rating del credito fornisce le informazioni di cui all’allegato V, punti 1 e 2, sui membri del proprio consiglio di amministrazione o di sorveglianza.
4. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM copia dei documenti di cui all’allegato V, punto 3.
Sezione 4. Risorse finanziarie per lo svolgimento di attività di rating del credito
Art. 13 Relazioni finanziarie
1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM copia delle proprie relazioni finanziarie annuali, compresi, se del caso, il bilancio individuale e il bilancio consolidato, per i tre esercizi finanziari che precedono la data di presentazione della domanda, se disponibili. Se il bilancio dell’agenzia di rating del credito è soggetto alla revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati3, le relazioni finanziarie comprendono la relazione di revisione dei conti annuali e consolidati.
2. Se le relazioni finanziarie di cui al paragrafo 1 non sono disponibili per il periodo di tempo richiesto, l’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM un bilancio intermedio.
3. Se l’agenzia di rating del credito è una filiazione in un gruppo di imprese, essa fornisce le relazioni finanziarie annuali dell’impresa madre per i tre esercizi finanziari che precedono la data di presentazione della domanda.
4. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM la descrizione delle misure adottate per garantire una sana procedura contabile.
Sezione 5. Personale e retribuzioni
Art. 14 Politiche e procedure in materia di personale
1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM informazioni concernenti le seguenti politiche e procedure:
a) la segnalazione al responsabile della funzione di controllo della conformità di qualsiasi situazione in cui una delle persone di cui all’allegato I, sezione C, punto 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009 ritenga che qualsiasi altra persona abbia assunto un comportamento a suo parere illegale, conformemente a quanto disposto all’allegato I, sezione C, punto 5, del regolamento (CE) n. 1060/2009;
b) la rotazione degli analisti di rating principali, degli analisti di rating e delle persone incaricate di approvare i rating;
c) le pratiche di retribuzione e valutazione del rendimento degli analisti di rating e delle persone che approvano i rating, dell’alta dirigenza e del responsabile della funzione di controllo della conformità;
d) la formazione e lo sviluppo concernenti il processo di rating, compreso qualsiasi esame o altro tipo di valutazione formale richiesti per lo svolgimento delle attività di rating.
2. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM anche:
a) la descrizione delle misure in atto per ridurre il rischio di fare eccessivo affidamento su singoli dipendenti;
b) per ogni tipo di rating, informazioni sull’entità e l’esperienza dei team quantitativi responsabili dello sviluppo e della revisione di modelli e metodologie;
c) il nome e la funzione di ogni dipendente dell’agenzia di rating del credito che abbia degli obblighi, individualmente o per conto dell’agenzia di rating del credito, nei confronti di qualsiasi altra entità del gruppo di agenzie di rating del credito;
d) la retribuzione media annuale, fissa e variabile, degli analisti di rating, degli analisti di rating principali e del responsabile della funzione di controllo della conformità per ognuno dei tre precedenti esercizi finanziari.
3. L’agenzia di rating del credito descrive le disposizioni vigenti volte a garantire che essa venga informata quando un analista di rating pone termine al proprio rapporto di lavoro e inizia a lavorare per un’entità valutata, come previsto all’allegato I, sezione C, punto 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009. L’agenzia di rating del credito descrive le disposizioni vigenti volte a garantire che le persone di cui all’allegato I, sezione C, punto 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009 siano a conoscenza del divieto sancito all’allegato I, sezione C, punto 7, del regolamento (CE) n. 1060/2009.
Art. 15 Idoneità e adeguatezza
1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM il curriculum vitae, comprendente la carriera lavorativa con le date più significative, le posizioni occupate e la descrizione delle funzioni svolte, per ciascuna delle seguenti persone:
a) membri dell’alta dirigenza;
b) persone designate a dirigere l’attività delle succursali;
c) funzionari responsabili dell’audit interno, del controllo interno, della funzione di controllo della conformità, delle funzioni di valutazione del rischio e di revisione.
2. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le seguenti informazioni per ciascuno dei membri dell’alta dirigenza:
a) un estratto recente del casellario giudiziario del paese d’origine della persona in questione, a meno che le autorità nazionali competenti non rilascino tale estratto;
b) un’autocertificazione di buona reputazione, comprensiva almeno delle dichiarazioni di cui all’allegato VI e firmata dalla persona in questione.
Sezione 6. Emissione e revisione dei rating
Art. 16 Sviluppo, convalida, revisione e divulgazione delle metodologie di rating
1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM, per ciascun tipo di rating, una descrizione generale dell’insieme dei modelli e delle metodologie principali utilizzati per determinare i rating.
2. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le seguenti informazioni concernenti le sue politiche e procedure:
a) informazioni riguardanti lo sviluppo, la convalida e la revisione delle metodologie di rating, ivi incluse le informazioni di cui all’allegato VII, punto 1;
b) informazioni riguardanti la divulgazione delle metodologie di rating del credito e la descrizione dei modelli e delle ipotesi principali alla base dei rating utilizzati nelle loro attività di rating di cui all’allegato I, sezione E, parte I, punto 5, del regolamento (CE) n. 1060/2009.
Art. 17 Emissione dei rating
1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le seguenti informazioni:
a) le nomenclature di rating utilizzate per ogni tipo di rating;
b) la definizione di ogni azione e status di rating utilizzati dall’agenzia di rating del credito;
c) le politiche e le procedure adottate per l’emissione dei rating, ivi incluse le informazioni di cui all’allegato VII, punto 2;
d) il mandato di ciascun comitato di rating;
e) la descrizione delle disposizioni vigenti per divulgare una decisione inerente al rating, ivi incluse le informazioni di cui all’allegato VII, punto 3;
f) la descrizione delle procedure in essere per garantire che una metodologia venga applicata e attuata in modo uniforme per tutti i tipi di rating, in tutti i suoi uffici e in tutte le regioni in cui opera.
2. L’agenzia di rating del credito individua le differenze tra il trattamento dei rating sollecitati e di quelli non sollecitati nelle politiche e procedure di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e).
3. Se il processo di rating è sottoposto a regolare audit svolto da un terzo indipendente, l’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM l’ultima relazione di audit.
4. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM anche le seguenti informazioni:
a) dettagli e criteri per la selezione delle entità fornitrici di dati;
b) dettagli sull’affidabilità dell’inserimento di dati interni ed esterni nei modelli di rating;
c) dettagli sulle fonti dei dati utilizzati.
Art. 18 Monitoraggio dei rating
L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM informazioni concernenti politiche e procedure in materia di:
a) monitoraggio dei rating, identificando le eventuali differenze tra rating sollecitati e non sollecitati, ivi comprese le informazioni di cui all’allegato VII, punto 4;
b) divulgazione della decisione di rivedere o modificare un rating;
c) monitoraggio dell’impatto che le variazioni delle condizioni macroeconomiche o dei mercati finanziari esercitano sui rating come previsto all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1060/2009.
Sezione 7. Descrizione delle procedure e metodologie di emissione e revisione
Art. 19 Obblighi in materia di presentazione dei rating del credito
L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM informazioni concernenti quanto segue:
a) politiche e procedure relative agli obblighi di comunicazione dei rating del credito sanciti dalle seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009:
i) articolo 10, paragrafi 1, 2 e 5;
ii) allegato I, sezione D, parte I;
b) quando l’agenzia di rating del credito valuta uno strumento finanziario strutturato, politiche e procedure concernenti le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009:
ii) allegato I, sezione B, punto 4;
iii) allegato I, sezione D, parte II;
c) esempi di comunicazioni tipo di rating del credito o altri documenti che dimostrino in che modo l’agenzia di rating del credito soddisfa o intende soddisfare gli obblighi di comunicazione; e
d) esempi di lettere tipo di rating prodotte dall’agenzia di rating del credito per ogni tipo di rating.
Sezione 8. Conflitti di interessi
Art. 20 Indipendenza e prevenzione dei conflitti di interessi
1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le informazioni concernenti le politiche e le procedure in materia di identificazione, gestione e divulgazione dei conflitti di interessi nonché le norme sugli analisti di rating e le altre persone che partecipano direttamente alle attività di rating, riguardanti almeno gli obblighi di cui all’allegato VIII.
2. L’agenzia di rating del credito descrive il processo utilizzato per garantire che le persone interessate siano a conoscenza delle politiche e delle procedure di cui al paragrafo 1. L’agenzia di rating del credito descrive le disposizioni vigenti volte a garantire che la funzione di revisione responsabile della revisione delle metodologie di cui all’allegato I, sezione A, punto 9, del regolamento (CE) n. 1060/2009 sia indipendente dalle aree di attività responsabili dell’attività di rating.
3. L’agenzia di rating del credito descrive i controlli effettuati, tra cui i controlli realizzati mediante i sistemi informatici, per soddisfare gli obblighi di cui all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 sui negoziati inerenti alle provvigioni e le norme concernenti le persone che partecipano alle attività di rating.
4. L’agenzia di rating del credito descrive ogni altra misura e controllo effettuati per garantire l’indipendenza dei propri analisti di rating.
Art. 21 Elenco dei conflitti di interessi
1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM un elenco aggiornato dei conflitti di interessi effettivi e potenziali che potrebbero interessarla. Se l’agenzia di rating del credito fa parte di un gruppo di imprese, essa include nell’elenco tutti i conflitti di interessi derivanti da altre entità appartenenti al proprio gruppo di imprese.
2. L’elenco dei conflitti di interessi effettivi e potenziali comprende i seguenti conflitti potenziali:
a) tutti i potenziali conflitti di interessi con terzi collegati;
b) tutti i potenziali conflitti di interessi derivanti dalla prestazione di servizi ausiliari e dalle attività di rating esternalizzate;
3. L’elenco di cui al paragrafo 1 spiega i metodi utilizzati per eliminare o gestire e rendere pubblici i potenziali conflitti di interessi.
Art. 22 Conflitti di interessi in relazione ai servizi ausiliari
1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM la descrizione delle risorse, umane e tecniche, condivise dai servizi ausiliari e dai servizi di rating dell’agenzia di rating del credito o condivise dall’agenzia con il gruppo di imprese a cui appartiene.
2. L’agenzia di rating del credito descrive le disposizioni vigenti volte a prevenire, comunicare e attenuare i conflitti di interessi effettivi o potenziali tra le attività di rating e i servizi ausiliari.
3. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM copia dei risultati di ogni valutazione interna effettuata per individuare conflitti di interessi effettivi o potenziali tra i servizi ausiliari e le attività di rating.
Sezione 9. Programma delle operazioni
Art. 23 Informazioni concernenti il programma delle operazioni
L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le informazioni annuali descritte nell’allegato IX concernenti i tre anni successivi alla data di registrazione.