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Regolamento delegato (UE) n. 449/2012 della Commissione del 21 marzo 2012 che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni per la registrazione e la certificazione delle agenzie di rating del credito (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito1, in particolare l’articolo 21, paragrafo 4, lettere a) e b),

Conformemente agli obiettivi generali del regolamento (CE) n. 1060/2009, consistenti in particolare nel contribuire alla qualità dei rating emessi nell’Unione, alla stabilità finanziaria, alla tutela degli investitori e dei consumatori, occorre che il presente regolamento assicuri che la presentazione delle informazioni all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) durante i procedimenti di registrazione e certificazione avvenga nel rispetto di norme uniformi, affinché l’AESFEM possa adottare decisioni informate in materia di registrazione o certificazione delle agenzie di rating del credito.

Si prevede che i benefici di più lungo periodo offerti da informazioni supplementari, in termini di tutela degli investitori e stabilità finanziaria, compensino gli ulteriori potenziali costi di registrazione sostenuti nel breve periodo.

È opportuno che il presente regolamento stabilisca le informazioni che le agenzie di rating del credito devono fornire all’AESFEM nella domanda di registrazione. Alcune informazioni richieste nel presente regolamento potrebbero non essere applicabili alle agenzie di rating del credito di recente istituzione, poiché queste potrebbero aver chiesto un’esenzione per mancanza di esperienza in materia di rating o per altri motivi. Occorre che il presente regolamento non rappresenti un ostacolo per le agenzie di rating del credito di recente istituzione che desiderino accedere al mercato. Ciononostante, è necessario che i richiedenti spieghino chiaramente il motivo per cui non presentano le informazioni specifiche previste dalla domanda.

È necessario che ogni informazione presentata all’AESFEM sia fornita su un supporto durevole che ne consenta la conservazione per gli usi futuri. Per favorire l’identificazione delle informazioni fornite dall’agenzia di rating del credito, occorre che tutti i documenti siano contrassegnati da un numero di riferimento.

È necessario che l’agenzia di rating del credito sia tenuta a fornire informazioni in merito alle attività dei proprietari e all’assetto proprietario dell’impresa madre, affinché l’AESFEM possa accertare l’esistenza di eventuali conflitti di interessi, derivanti dalle attività e dagli interessi economici dei proprietari dell’agenzia di rating del credito, che possano influire sull’indipendenza dell’agenzia stessa.

È necessario che l’agenzia di rating del credito fornisca informazioni in merito alla composizione, al funzionamento e all’indipendenza dei suoi organi direttivi affinché l’AESFEM possa valutare se il governo societario garantisca l’autonomia dell’agenzia di rating del credito ed eviti i conflitti di interessi.

Per consentire all’AESFEM di valutare la buona reputazione, l’esperienza e le competenze dell’alta dirigenza, è indispensabile che l’agenzia di rating del credito fornisca i curriculum vitae, l’estratto recente del casellario giudiziario e le autocertificazioni relative alla buona reputazione dell’alta dirigenza.

Per valutare la modalità di rimozione o gestione e comunicazione dei conflitti di interessi, è necessario che l’agenzia di rating del credito fornisca all’AESFEM un elenco aggiornato dei conflitti di interessi, potenziali ed esistenti, che riguardi almeno i conflitti derivanti dalle prestazioni di servizi ausiliari, dall’esternalizzazione delle attività di rating e dall’interazione con terzi correlati. Al momento di individuare i conflitti di interessi da inserire nell’elenco, occorre che l’agenzia di rating del credito consideri i conflitti di interessi che possano derivare da entità componenti il gruppo mondiale di imprese cui essa appartiene. È quindi necessario tener conto degli accordi infragruppo concernenti l’assegnazione dei compiti e la prestazione di servizi ausiliari da parte di diverse entità all’interno del gruppo di imprese.

Benché le succursali di un’agenzia di rating del credito con sede nell’Unione non siano persone giuridiche, occorre che le agenzie forniscano informazioni separate in merito alle proprie succursali affinché l’AESFEM possa individuare chiaramente la posizione delle succursali nella struttura organizzativa, valutare l’idoneità e l’adeguatezza dell’alta dirigenza delle succursali, e accertare se i meccanismi di controllo, la funzione di controllo della conformità e le altre funzioni attive sono sufficientemente solidi per identificare, valutare e gestire i rischi delle succursali in maniera adeguata.

Occorre che le informazioni richieste in merito a possibili conflitti di interessi con i servizi ausiliari riguardino tutte le attività dell’agenzia di rating del credito che non facciano parte delle attività di rating.

Per permettere all’AESFEM di valutare se il quadro di regolamentazione delle agenzie di rating del credito di un paese terzo possa essere considerato altrettanto rigoroso del vigente regime UE, è necessario che l’agenzia di rating del credito che intenda avallare i rating emessi in tale paese terzo fornisca all’AESFEM informazioni dettagliate sulla regolamentazione del paese terzo raffrontandola con il vigente regime UE. Se l’AESFEM già dispone di tali informazioni in seguito ad altre domande di avallo e ritiene che il quadro di regolamentazione del paese terzo possa essere considerato altrettanto rigoroso del vigente regime UE, è opportuno che l’agenzia di rating del credito richiedente sia esentata dall’obbligo di presentare le informazioni in questione. In ogni caso le agenzie di rating del credito richiedenti sono tenute a dimostrare che le attività di rating del credito svolte dall’agenzia di rating del credito per giungere all’emissione del rating del credito da avallare rispettano gli obblighi previsti dal regime del paese terzo e che vi sono procedure per monitorare le attività di rating del credito svolte dall’agenzia di rating del paese terzo.

Occorre che il presente regolamento stabilisca le informazioni che l’agenzia di rating del credito deve fornire nella domanda di certificazione e per la valutazione della sua importanza sistemica per la stabilità finanziaria o l’integrità dei mercati finanziari di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1060/2009. È necessario che l’importanza sistemica dell’agenzia di rating del credito e delle sue attività di rating per la stabilità di uno o più Stati membri venga misurata nel presente regolamento in funzione dell’entità delle sue attività di rating e dell’interconnessione degli utenti dei suoi rating nell’Unione.

Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dall’AESFEM alla Commissione conformemente alla procedura di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio2.

L’AESFEM ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo 1. Oggetto

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento fissa le norme relative alle informazioni che l’agenzia di rating del credito deve fornire all’AESFEM nell’ambito della sua domanda di:

  1. a) registrazione, come previsto all’allegato II del regolamento (CE) n. 1060/2009; o

  2. b) certificazione e per la valutazione della sua importanza sistemica per la stabilità finanziaria o l’integrità dei mercati finanziari di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Capo 2. Registrazione

Sezione 1. Disposizioni generali

Art. 2 Formato della domanda

1. La domanda di registrazione è presentata mediante uno strumento che sia atto a conservare le informazioni, rendendole accessibili per future consultazioni, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni conservate.

2. L’agenzia di rating del credito attribuisce un numero di riferimento unico a ogni documento che presenta. In tal modo le informazioni comunicate specificano chiaramente a quale obbligo del presente regolamento fanno riferimento e in quale documento sono fornite. La domanda presentata dall’agenzia di rating del credito contiene la tabella riportata all’allegato I, con la quale si indica chiaramente il documento in cui si forniscono le informazioni previste dal presente regolamento.

3. Se un obbligo di cui al presente regolamento non si applica alla domanda dell’agenzia di rating del credito, la tabella riportata all’allegato I lo specifica e fornisce una spiegazione.

4. Se un gruppo di agenzie di rating del credito presenta domanda di registrazione, la domanda indica chiaramente ciascuna delle agenzie di rating del credito a cui si riferiscono le informazioni. Se lo stesso tipo di informazione riguarda più di un’agenzia di rating del credito nell’ambito del gruppo di agenzie, ai fini della compilazione della tabella riportata all’allegato I si attribuisce lo stesso numero di riferimento per l’informazione comune.

Art. 3 Attestato di correttezza e completezza della domanda

Tutte le informazioni fornite all’AESFEM nel corso del procedimento di registrazione o certificazione sono accompagnate da una lettera firmata da un alto dirigente dell’agenzia di rating del credito o da un rappresentante autorizzato dall’alta dirigenza, in cui questi attesti che, per quanto a sua conoscenza, alla data della presentazione le informazioni fornite sono corrette e complete.

Art. 4 Numero di dipendenti

Tutte le informazioni relative al numero dei dipendenti sono fornite sulla base dell’equivalente a tempo pieno, calcolato come le ore totali lavorate divise per il numero massimo di ore oggetto di retribuzione in un anno di lavoro, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale in materia.

Art. 5 Tipi di rating

Tutte le informazioni relative ai tipi di rating si basano sulla seguente classificazione:

  1. a) rating sovrani e rating di finanze pubbliche;

  2. b) rating di strumenti finanziari strutturati;

  3. c) rating di società:

    1. i) istituti finanziari comprendenti enti creditizi e imprese di investimento;

    2. ii) imprese di assicurazioni;

    3. iii) emittenti societari che non siano istituti finanziari né imprese di assicurazioni.

Art. 6 Politiche e procedure

1. Le politiche e le procedure descritte nella domanda comprendono i seguenti elementi oppure ne sono corredate:

  1. a) l’indicazione del responsabile dell’approvazione e dell’aggiornamento di politiche e procedure;

  2. b) la descrizione del modo in cui si garantisce e si controlla l’osservanza delle politiche e delle procedure e il soggetto responsabile;

  3. c) la descrizione delle misure adottate nel caso di violazione delle politiche;

  4. d) l’indicazione della procedura per riferire all’AESFEM eventuali violazioni sostanziali di politiche o procedure, tali da comportare una violazione delle condizioni previste per la registrazione iniziale o la certificazione.

2. L’agenzia di rating del credito può assolvere l’obbligo di fornire informazioni in merito alle proprie politiche e procedure ai sensi del presente regolamento presentando una copia delle politiche e delle procedure pertinenti.

Art. 7 Identificazione, status giuridico e tipi di rating

L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM:

  1. a) le informazioni elencate nell’allegato II del presente regolamento;

  2. b) un estratto del registro delle imprese o del registro del tribunale pertinenti, o qualsiasi altra prova della sede di costituzione e dell’ambito di attività dell’agenzia di rating del credito, alla data in cui è stata presentata la domanda.

Sezione 2. Assetto proprietario

Art. 8 Proprietari e impresa madre dell’agenzia di rating del credito

1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM:

  1. a) l’elenco di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, detengono il 5 % o più del capitale o dei diritti di voto dell’agenzia di rating del credito o la cui partecipazione consenta di esercitare un’influenza significativa sulla gestione dell’agenzia di rating del credito;

  2. b) le informazioni di cui all’allegato III, punti 1 e 2 per ognuna di tali persone.

2. L’agenzia di rating del credito fornisce anche le seguenti informazioni all’AESFEM:

  1. a) l’elenco di ogni impresa in cui le persone di cui al paragrafo 1 detengono il 5 % o più del capitale o dei diritti di voto o sulla cui gestione tali persone esercitano un’influenza significativa;

  2. b) l’identificazione dell’attività economica di cui all’allegato III, punto 3.

3. Se l’agenzia di rating del credito ha un’impresa madre, deve:

  1. a) identificare il paese in cui ha sede l’impresa madre;

  2. b) indicare se l’impresa madre è autorizzata o registrata e soggetta a vigilanza.

Art. 9 Prospetto della struttura societaria

L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM un prospetto che indichi i legami proprietari tra l’impresa madre, le filiazioni e ogni altra entità collegata che abbia sede nell’Unione nonché le relative succursali. Le imprese indicate nel prospetto sono identificate con il nominativo completo, lo status giuridico e l’indirizzo della sede legale e dell’amministrazione centrale.

Sezione 3. Struttura organizzativa e governo societario

Art. 10 Organigramma

L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM un organigramma che specifichi la sua struttura organizzativa, in cui sono chiaramente indicati, tra l’altro, i ruoli significativi e l’identità del responsabile per ogni ruolo significativo. I ruoli significativi comprendono almeno l’alta dirigenza, coloro che dirigono le attività delle succursali e gli analisti di rating esperti. Se l’agenzia di rating del credito svolge servizi ausiliari, l’organigramma specifica anche dettagliatamente la struttura organizzativa dell’agenzia per tali servizi.

Art. 11 Struttura organizzativa

1.

L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM informazioni in merito alle politiche e alle procedure concernenti la funzione di controllo della conformità di cui all’allegato I, sezione A, punto 5, del regolamento (CE) n. 1060/2009, alla funzione di revisione di cui all’allegato I, sezione A, punto 9, del regolamento (CE) n. 1060/2009 e alle politiche e procedure stabilite per soddisfare gli obblighi di cui all’allegato I, sezione A, punti 4 e 10, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Le informazioni fornite a norma del presente paragrafo comprendono le informazioni di cui all’allegato IV, punti 1, 3 e 4.

2. Se le politiche e le procedure di cui al paragrafo 1 sono applicate a livello di gruppo di imprese, l’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM anche le informazioni di cui all’allegato IV, punto 2.

3. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM anche le informazioni di cui all’allegato X.