Regolamento delegato (UE) n. 449/2012 della Commissione del 21 marzo 2012 che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni per la registrazione e la certificazione delle agenzie di rating del credito (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito1, in particolare l’articolo 21, paragrafo 4, lettere a) e b),
Conformemente agli obiettivi generali del regolamento (CE) n. 1060/2009, consistenti in particolare nel contribuire alla qualità dei rating emessi nell’Unione, alla stabilità finanziaria, alla tutela degli investitori e dei consumatori, occorre che il presente regolamento assicuri che la presentazione delle informazioni all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) durante i procedimenti di registrazione e certificazione avvenga nel rispetto di norme uniformi, affinché l’AESFEM possa adottare decisioni informate in materia di registrazione o certificazione delle agenzie di rating del credito.
Si prevede che i benefici di più lungo periodo offerti da informazioni supplementari, in termini di tutela degli investitori e stabilità finanziaria, compensino gli ulteriori potenziali costi di registrazione sostenuti nel breve periodo.
È opportuno che il presente regolamento stabilisca le informazioni che le agenzie di rating del credito devono fornire all’AESFEM nella domanda di registrazione. Alcune informazioni richieste nel presente regolamento potrebbero non essere applicabili alle agenzie di rating del credito di recente istituzione, poiché queste potrebbero aver chiesto un’esenzione per mancanza di esperienza in materia di rating o per altri motivi. Occorre che il presente regolamento non rappresenti un ostacolo per le agenzie di rating del credito di recente istituzione che desiderino accedere al mercato. Ciononostante, è necessario che i richiedenti spieghino chiaramente il motivo per cui non presentano le informazioni specifiche previste dalla domanda.
È necessario che ogni informazione presentata all’AESFEM sia fornita su un supporto durevole che ne consenta la conservazione per gli usi futuri. Per favorire l’identificazione delle informazioni fornite dall’agenzia di rating del credito, occorre che tutti i documenti siano contrassegnati da un numero di riferimento.
È necessario che l’agenzia di rating del credito sia tenuta a fornire informazioni in merito alle attività dei proprietari e all’assetto proprietario dell’impresa madre, affinché l’AESFEM possa accertare l’esistenza di eventuali conflitti di interessi, derivanti dalle attività e dagli interessi economici dei proprietari dell’agenzia di rating del credito, che possano influire sull’indipendenza dell’agenzia stessa.
È necessario che l’agenzia di rating del credito fornisca informazioni in merito alla composizione, al funzionamento e all’indipendenza dei suoi organi direttivi affinché l’AESFEM possa valutare se il governo societario garantisca l’autonomia dell’agenzia di rating del credito ed eviti i conflitti di interessi.
Per consentire all’AESFEM di valutare la buona reputazione, l’esperienza e le competenze dell’alta dirigenza, è indispensabile che l’agenzia di rating del credito fornisca i curriculum vitae, l’estratto recente del casellario giudiziario e le autocertificazioni relative alla buona reputazione dell’alta dirigenza.
Per valutare la modalità di rimozione o gestione e comunicazione dei conflitti di interessi, è necessario che l’agenzia di rating del credito fornisca all’AESFEM un elenco aggiornato dei conflitti di interessi, potenziali ed esistenti, che riguardi almeno i conflitti derivanti dalle prestazioni di servizi ausiliari, dall’esternalizzazione delle attività di rating e dall’interazione con terzi correlati. Al momento di individuare i conflitti di interessi da inserire nell’elenco, occorre che l’agenzia di rating del credito consideri i conflitti di interessi che possano derivare da entità componenti il gruppo mondiale di imprese cui essa appartiene. È quindi necessario tener conto degli accordi infragruppo concernenti l’assegnazione dei compiti e la prestazione di servizi ausiliari da parte di diverse entità all’interno del gruppo di imprese.
Benché le succursali di un’agenzia di rating del credito con sede nell’Unione non siano persone giuridiche, occorre che le agenzie forniscano informazioni separate in merito alle proprie succursali affinché l’AESFEM possa individuare chiaramente la posizione delle succursali nella struttura organizzativa, valutare l’idoneità e l’adeguatezza dell’alta dirigenza delle succursali, e accertare se i meccanismi di controllo, la funzione di controllo della conformità e le altre funzioni attive sono sufficientemente solidi per identificare, valutare e gestire i rischi delle succursali in maniera adeguata.
Occorre che le informazioni richieste in merito a possibili conflitti di interessi con i servizi ausiliari riguardino tutte le attività dell’agenzia di rating del credito che non facciano parte delle attività di rating.
Per permettere all’AESFEM di valutare se il quadro di regolamentazione delle agenzie di rating del credito di un paese terzo possa essere considerato altrettanto rigoroso del vigente regime UE, è necessario che l’agenzia di rating del credito che intenda avallare i rating emessi in tale paese terzo fornisca all’AESFEM informazioni dettagliate sulla regolamentazione del paese terzo raffrontandola con il vigente regime UE. Se l’AESFEM già dispone di tali informazioni in seguito ad altre domande di avallo e ritiene che il quadro di regolamentazione del paese terzo possa essere considerato altrettanto rigoroso del vigente regime UE, è opportuno che l’agenzia di rating del credito richiedente sia esentata dall’obbligo di presentare le informazioni in questione. In ogni caso le agenzie di rating del credito richiedenti sono tenute a dimostrare che le attività di rating del credito svolte dall’agenzia di rating del credito per giungere all’emissione del rating del credito da avallare rispettano gli obblighi previsti dal regime del paese terzo e che vi sono procedure per monitorare le attività di rating del credito svolte dall’agenzia di rating del paese terzo.
Occorre che il presente regolamento stabilisca le informazioni che l’agenzia di rating del credito deve fornire nella domanda di certificazione e per la valutazione della sua importanza sistemica per la stabilità finanziaria o l’integrità dei mercati finanziari di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1060/2009. È necessario che l’importanza sistemica dell’agenzia di rating del credito e delle sue attività di rating per la stabilità di uno o più Stati membri venga misurata nel presente regolamento in funzione dell’entità delle sue attività di rating e dell’interconnessione degli utenti dei suoi rating nell’Unione.
Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dall’AESFEM alla Commissione conformemente alla procedura di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio2.
L’AESFEM ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo 1. Oggetto
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento fissa le norme relative alle informazioni che l’agenzia di rating del credito deve fornire all’AESFEM nell’ambito della sua domanda di:
a) registrazione, come previsto all’allegato II del regolamento (CE) n. 1060/2009; o
b) certificazione e per la valutazione della sua importanza sistemica per la stabilità finanziaria o l’integrità dei mercati finanziari di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1060/2009.
Capo 2. Registrazione
Sezione 1. Disposizioni generali
Art. 2 Formato della domanda
1. La domanda di registrazione è presentata mediante uno strumento che sia atto a conservare le informazioni, rendendole accessibili per future consultazioni, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni conservate.
2. L’agenzia di rating del credito attribuisce un numero di riferimento unico a ogni documento che presenta. In tal modo le informazioni comunicate specificano chiaramente a quale obbligo del presente regolamento fanno riferimento e in quale documento sono fornite. La domanda presentata dall’agenzia di rating del credito contiene la tabella riportata all’allegato I, con la quale si indica chiaramente il documento in cui si forniscono le informazioni previste dal presente regolamento.
3. Se un obbligo di cui al presente regolamento non si applica alla domanda dell’agenzia di rating del credito, la tabella riportata all’allegato I lo specifica e fornisce una spiegazione.
4. Se un gruppo di agenzie di rating del credito presenta domanda di registrazione, la domanda indica chiaramente ciascuna delle agenzie di rating del credito a cui si riferiscono le informazioni. Se lo stesso tipo di informazione riguarda più di un’agenzia di rating del credito nell’ambito del gruppo di agenzie, ai fini della compilazione della tabella riportata all’allegato I si attribuisce lo stesso numero di riferimento per l’informazione comune.
Art. 3 Attestato di correttezza e completezza della domanda
Tutte le informazioni fornite all’AESFEM nel corso del procedimento di registrazione o certificazione sono accompagnate da una lettera firmata da un alto dirigente dell’agenzia di rating del credito o da un rappresentante autorizzato dall’alta dirigenza, in cui questi attesti che, per quanto a sua conoscenza, alla data della presentazione le informazioni fornite sono corrette e complete.
Art. 4 Numero di dipendenti
Tutte le informazioni relative al numero dei dipendenti sono fornite sulla base dell’equivalente a tempo pieno, calcolato come le ore totali lavorate divise per il numero massimo di ore oggetto di retribuzione in un anno di lavoro, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale in materia.
Art. 5 Tipi di rating
Tutte le informazioni relative ai tipi di rating si basano sulla seguente classificazione:
a) rating sovrani e rating di finanze pubbliche;
b) rating di strumenti finanziari strutturati;
c) rating di società:
i) istituti finanziari comprendenti enti creditizi e imprese di investimento;
ii) imprese di assicurazioni;
iii) emittenti societari che non siano istituti finanziari né imprese di assicurazioni.
Art. 6 Politiche e procedure
1. Le politiche e le procedure descritte nella domanda comprendono i seguenti elementi oppure ne sono corredate:
a) l’indicazione del responsabile dell’approvazione e dell’aggiornamento di politiche e procedure;
b) la descrizione del modo in cui si garantisce e si controlla l’osservanza delle politiche e delle procedure e il soggetto responsabile;
c) la descrizione delle misure adottate nel caso di violazione delle politiche;
d) l’indicazione della procedura per riferire all’AESFEM eventuali violazioni sostanziali di politiche o procedure, tali da comportare una violazione delle condizioni previste per la registrazione iniziale o la certificazione.
2. L’agenzia di rating del credito può assolvere l’obbligo di fornire informazioni in merito alle proprie politiche e procedure ai sensi del presente regolamento presentando una copia delle politiche e delle procedure pertinenti.
Art. 7 Identificazione, status giuridico e tipi di rating
L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM:
a) le informazioni elencate nell’allegato II del presente regolamento;
b) un estratto del registro delle imprese o del registro del tribunale pertinenti, o qualsiasi altra prova della sede di costituzione e dell’ambito di attività dell’agenzia di rating del credito, alla data in cui è stata presentata la domanda.
Sezione 2. Assetto proprietario
Art. 8 Proprietari e impresa madre dell’agenzia di rating del credito
1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM:
a) l’elenco di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, detengono il 5 % o più del capitale o dei diritti di voto dell’agenzia di rating del credito o la cui partecipazione consenta di esercitare un’influenza significativa sulla gestione dell’agenzia di rating del credito;
b) le informazioni di cui all’allegato III, punti 1 e 2 per ognuna di tali persone.
2. L’agenzia di rating del credito fornisce anche le seguenti informazioni all’AESFEM:
a) l’elenco di ogni impresa in cui le persone di cui al paragrafo 1 detengono il 5 % o più del capitale o dei diritti di voto o sulla cui gestione tali persone esercitano un’influenza significativa;
b) l’identificazione dell’attività economica di cui all’allegato III, punto 3.
3. Se l’agenzia di rating del credito ha un’impresa madre, deve:
a) identificare il paese in cui ha sede l’impresa madre;
b) indicare se l’impresa madre è autorizzata o registrata e soggetta a vigilanza.
Art. 9 Prospetto della struttura societaria
L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM un prospetto che indichi i legami proprietari tra l’impresa madre, le filiazioni e ogni altra entità collegata che abbia sede nell’Unione nonché le relative succursali. Le imprese indicate nel prospetto sono identificate con il nominativo completo, lo status giuridico e l’indirizzo della sede legale e dell’amministrazione centrale.
Sezione 3. Struttura organizzativa e governo societario
Art. 10 Organigramma
L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM un organigramma che specifichi la sua struttura organizzativa, in cui sono chiaramente indicati, tra l’altro, i ruoli significativi e l’identità del responsabile per ogni ruolo significativo. I ruoli significativi comprendono almeno l’alta dirigenza, coloro che dirigono le attività delle succursali e gli analisti di rating esperti. Se l’agenzia di rating del credito svolge servizi ausiliari, l’organigramma specifica anche dettagliatamente la struttura organizzativa dell’agenzia per tali servizi.
Art. 11 Struttura organizzativa
1.
L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM informazioni in merito alle politiche e alle procedure concernenti la funzione di controllo della conformità di cui all’allegato I, sezione A, punto 5, del regolamento (CE) n. 1060/2009, alla funzione di revisione di cui all’allegato I, sezione A, punto 9, del regolamento (CE) n. 1060/2009 e alle politiche e procedure stabilite per soddisfare gli obblighi di cui all’allegato I, sezione A, punti 4 e 10, del regolamento (CE) n. 1060/2009.
Le informazioni fornite a norma del presente paragrafo comprendono le informazioni di cui all’allegato IV, punti 1, 3 e 4.
2. Se le politiche e le procedure di cui al paragrafo 1 sono applicate a livello di gruppo di imprese, l’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM anche le informazioni di cui all’allegato IV, punto 2.
3. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM anche le informazioni di cui all’allegato X.
Art. 12 Governo societario
1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le informazioni concernenti le proprie politiche e procedure interne di governo societario, nonché il mandato dell’alta dirigenza, compresi il consiglio di amministrazione o di sorveglianza, i suoi membri indipendenti e, se del caso, i comitati.
2. Se l’agenzia di rating del credito aderisce a un codice di comportamento riconosciuto in materia di governo societario, essa indica tale codice e fornisce una spiegazione per i casi di mancata osservanza del codice stesso.
3. L’agenzia di rating del credito fornisce le informazioni di cui all’allegato V, punti 1 e 2, sui membri del proprio consiglio di amministrazione o di sorveglianza.
4. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM copia dei documenti di cui all’allegato V, punto 3.
Sezione 4. Risorse finanziarie per lo svolgimento di attività di rating del credito
Art. 13 Relazioni finanziarie
1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM copia delle proprie relazioni finanziarie annuali, compresi, se del caso, il bilancio individuale e il bilancio consolidato, per i tre esercizi finanziari che precedono la data di presentazione della domanda, se disponibili. Se il bilancio dell’agenzia di rating del credito è soggetto alla revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati3, le relazioni finanziarie comprendono la relazione di revisione dei conti annuali e consolidati.
2. Se le relazioni finanziarie di cui al paragrafo 1 non sono disponibili per il periodo di tempo richiesto, l’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM un bilancio intermedio.
3. Se l’agenzia di rating del credito è una filiazione in un gruppo di imprese, essa fornisce le relazioni finanziarie annuali dell’impresa madre per i tre esercizi finanziari che precedono la data di presentazione della domanda.
4. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM la descrizione delle misure adottate per garantire una sana procedura contabile.
Sezione 5. Personale e retribuzioni
Art. 14 Politiche e procedure in materia di personale
1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM informazioni concernenti le seguenti politiche e procedure:
a) la segnalazione al responsabile della funzione di controllo della conformità di qualsiasi situazione in cui una delle persone di cui all’allegato I, sezione C, punto 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009 ritenga che qualsiasi altra persona abbia assunto un comportamento a suo parere illegale, conformemente a quanto disposto all’allegato I, sezione C, punto 5, del regolamento (CE) n. 1060/2009;
b) la rotazione degli analisti di rating principali, degli analisti di rating e delle persone incaricate di approvare i rating;
c) le pratiche di retribuzione e valutazione del rendimento degli analisti di rating e delle persone che approvano i rating, dell’alta dirigenza e del responsabile della funzione di controllo della conformità;
d) la formazione e lo sviluppo concernenti il processo di rating, compreso qualsiasi esame o altro tipo di valutazione formale richiesti per lo svolgimento delle attività di rating.
2. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM anche:
a) la descrizione delle misure in atto per ridurre il rischio di fare eccessivo affidamento su singoli dipendenti;
b) per ogni tipo di rating, informazioni sull’entità e l’esperienza dei team quantitativi responsabili dello sviluppo e della revisione di modelli e metodologie;
c) il nome e la funzione di ogni dipendente dell’agenzia di rating del credito che abbia degli obblighi, individualmente o per conto dell’agenzia di rating del credito, nei confronti di qualsiasi altra entità del gruppo di agenzie di rating del credito;
d) la retribuzione media annuale, fissa e variabile, degli analisti di rating, degli analisti di rating principali e del responsabile della funzione di controllo della conformità per ognuno dei tre precedenti esercizi finanziari.
3. L’agenzia di rating del credito descrive le disposizioni vigenti volte a garantire che essa venga informata quando un analista di rating pone termine al proprio rapporto di lavoro e inizia a lavorare per un’entità valutata, come previsto all’allegato I, sezione C, punto 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009. L’agenzia di rating del credito descrive le disposizioni vigenti volte a garantire che le persone di cui all’allegato I, sezione C, punto 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009 siano a conoscenza del divieto sancito all’allegato I, sezione C, punto 7, del regolamento (CE) n. 1060/2009.
Art. 15 Idoneità e adeguatezza
1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM il curriculum vitae, comprendente la carriera lavorativa con le date più significative, le posizioni occupate e la descrizione delle funzioni svolte, per ciascuna delle seguenti persone:
a) membri dell’alta dirigenza;
b) persone designate a dirigere l’attività delle succursali;
c) funzionari responsabili dell’audit interno, del controllo interno, della funzione di controllo della conformità, delle funzioni di valutazione del rischio e di revisione.
2. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le seguenti informazioni per ciascuno dei membri dell’alta dirigenza:
a) un estratto recente del casellario giudiziario del paese d’origine della persona in questione, a meno che le autorità nazionali competenti non rilascino tale estratto;
b) un’autocertificazione di buona reputazione, comprensiva almeno delle dichiarazioni di cui all’allegato VI e firmata dalla persona in questione.
Sezione 6. Emissione e revisione dei rating
Art. 16 Sviluppo, convalida, revisione e divulgazione delle metodologie di rating
1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM, per ciascun tipo di rating, una descrizione generale dell’insieme dei modelli e delle metodologie principali utilizzati per determinare i rating.
2. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le seguenti informazioni concernenti le sue politiche e procedure:
a) informazioni riguardanti lo sviluppo, la convalida e la revisione delle metodologie di rating, ivi incluse le informazioni di cui all’allegato VII, punto 1;
b) informazioni riguardanti la divulgazione delle metodologie di rating del credito e la descrizione dei modelli e delle ipotesi principali alla base dei rating utilizzati nelle loro attività di rating di cui all’allegato I, sezione E, parte I, punto 5, del regolamento (CE) n. 1060/2009.
Art. 17 Emissione dei rating
1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le seguenti informazioni:
a) le nomenclature di rating utilizzate per ogni tipo di rating;
b) la definizione di ogni azione e status di rating utilizzati dall’agenzia di rating del credito;
c) le politiche e le procedure adottate per l’emissione dei rating, ivi incluse le informazioni di cui all’allegato VII, punto 2;
d) il mandato di ciascun comitato di rating;
e) la descrizione delle disposizioni vigenti per divulgare una decisione inerente al rating, ivi incluse le informazioni di cui all’allegato VII, punto 3;
f) la descrizione delle procedure in essere per garantire che una metodologia venga applicata e attuata in modo uniforme per tutti i tipi di rating, in tutti i suoi uffici e in tutte le regioni in cui opera.
2. L’agenzia di rating del credito individua le differenze tra il trattamento dei rating sollecitati e di quelli non sollecitati nelle politiche e procedure di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e).
3. Se il processo di rating è sottoposto a regolare audit svolto da un terzo indipendente, l’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM l’ultima relazione di audit.
4. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM anche le seguenti informazioni:
a) dettagli e criteri per la selezione delle entità fornitrici di dati;
b) dettagli sull’affidabilità dell’inserimento di dati interni ed esterni nei modelli di rating;
c) dettagli sulle fonti dei dati utilizzati.
Art. 18 Monitoraggio dei rating
L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM informazioni concernenti politiche e procedure in materia di:
a) monitoraggio dei rating, identificando le eventuali differenze tra rating sollecitati e non sollecitati, ivi comprese le informazioni di cui all’allegato VII, punto 4;
b) divulgazione della decisione di rivedere o modificare un rating;
c) monitoraggio dell’impatto che le variazioni delle condizioni macroeconomiche o dei mercati finanziari esercitano sui rating come previsto all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1060/2009.
Sezione 7. Descrizione delle procedure e metodologie di emissione e revisione
Art. 19 Obblighi in materia di presentazione dei rating del credito
L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM informazioni concernenti quanto segue:
a) politiche e procedure relative agli obblighi di comunicazione dei rating del credito sanciti dalle seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009:
i) articolo 10, paragrafi 1, 2 e 5;
ii) allegato I, sezione D, parte I;
b) quando l’agenzia di rating del credito valuta uno strumento finanziario strutturato, politiche e procedure concernenti le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009:
ii) allegato I, sezione B, punto 4;
iii) allegato I, sezione D, parte II;
c) esempi di comunicazioni tipo di rating del credito o altri documenti che dimostrino in che modo l’agenzia di rating del credito soddisfa o intende soddisfare gli obblighi di comunicazione; e
d) esempi di lettere tipo di rating prodotte dall’agenzia di rating del credito per ogni tipo di rating.
Sezione 8. Conflitti di interessi
Art. 20 Indipendenza e prevenzione dei conflitti di interessi
1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le informazioni concernenti le politiche e le procedure in materia di identificazione, gestione e divulgazione dei conflitti di interessi nonché le norme sugli analisti di rating e le altre persone che partecipano direttamente alle attività di rating, riguardanti almeno gli obblighi di cui all’allegato VIII.
2. L’agenzia di rating del credito descrive il processo utilizzato per garantire che le persone interessate siano a conoscenza delle politiche e delle procedure di cui al paragrafo 1. L’agenzia di rating del credito descrive le disposizioni vigenti volte a garantire che la funzione di revisione responsabile della revisione delle metodologie di cui all’allegato I, sezione A, punto 9, del regolamento (CE) n. 1060/2009 sia indipendente dalle aree di attività responsabili dell’attività di rating.
3. L’agenzia di rating del credito descrive i controlli effettuati, tra cui i controlli realizzati mediante i sistemi informatici, per soddisfare gli obblighi di cui all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 sui negoziati inerenti alle provvigioni e le norme concernenti le persone che partecipano alle attività di rating.
4. L’agenzia di rating del credito descrive ogni altra misura e controllo effettuati per garantire l’indipendenza dei propri analisti di rating.