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Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione del 3 agosto 2012 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE1, e in particolare l’articolo 5, paragrafo 5 e l’articolo 6, paragrafo 3,

Il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione2, è stato modificato in modo sostanziale a più riprese3. A fini di chiarezza occorre provvedere alla rifusione di tale regolamento.

Il regolamento (CE) n. 216/2008 stabilisce i requisiti essenziali comuni per un livello di sicurezza dell’aviazione civile uniformemente elevato e per la protezione ambientale. Esso richiede che la Commissione adotti le regole di attuazione necessarie per assicurarne un’applicazione uniforme. Istituisce l’«Agenzia europea per la sicurezza aerea» (in prosieguo l’«Agenzia»), affinché essa possa assistere la Commissione nello sviluppo di tali regole.

È necessario stabilire requisiti tecnici e procedure amministrative comuni, al fine di assicurare l’aeronavigabilità e la compatibilità ambientale dei prodotti aeronautici, e delle relative parti e pertinenze, soggetti al regolamento (CE) n. 216/2008. Tali requisiti e procedure dovrebbero specificare le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la sospensione o la revoca dei certificati appropriati.

Le imprese di progettazione e di produzione di prodotti, parti e pertinenze devono osservare determinati requisiti tecnici, al fine di dimostrare la capacità ed i mezzi di cui dispongono per l’adempimento dei propri obblighi ed i relativi privilegi. La Commissione deve stabilire disposizioni che specifichino le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la sospensione o la revoca dei certificati attestanti tale osservanza.

Nello stabilire disposizioni per l’attuazione di norme essenziali comuni in materia di aeronavigabilità, la Commissione deve accertarne la corrispondenza con i criteri più avanzati e con le migliori prassi, tenendo conto dell’esperienza maturata a livello mondiale nel settore aeronautico, nonché del progresso scientifico e tecnologico, e consentire una reazione immediata per fronteggiare cause riconosciute di sinistri ed incidenti seri.

La necessità di garantire un’applicazione uniforme delle norme comuni sotto il profilo ambientale e dell’aeronavigabilità per i prodotti aeronautici, e per le relative parti e pertinenze, richiede analoghe procedure da parte delle autorità competenti degli Stati membri, ed eventualmente dell’Agenzia, al fine di valutare la conformità con tali norme. L’Agenzia dovrebbe quindi elaborare specifiche di certificazione, tra cui regolamenti di aeronavigabilità e materiali esplicativi per rendere possibile la necessaria uniformità normativa.

Occorre riconoscere la confermata validità dei certificati rilasciati prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1702/2003, conformemente all’articolo 69 del regolamento (CE) n. 216/2008.

Allo scopo di mantenere un livello elevato e uniforme di sicurezza aerea in Europa, è necessario introdurre modifiche ai requisiti e alle procedure per la certificazione degli aeromobili e dei relativi prodotti, parti e pertinenze e delle imprese di progettazione e produzione, in particolare elaborare le norme connesse alla dimostrazione di conformità con le premesse di omologazione ed ai requisiti di protezione ambientale e introdurre la possibilità di scegliere di adeguarsi a norme successive per le modifiche dei certificati di omologazione.

La progettazione e la complessità delle unità di potenza ausiliarie sono analoghe a quelle dei motori per aeromobili e, in taluni casi, derivate da progetti di motori. Al fine di ripristinare la coerenza con il processo di riparazione dei motori sono pertanto necessarie modifiche alle disposizioni relative alle riparazioni dei motori per aeromobili.

Al fine di subordinare gli aeromobili non complessi motorizzati, gli aeromobili a fini ricreativi e dei relativi prodotti, parti e pertinenze a misure proporzionate alla semplicità della loro concezione e del loro funzionamento, mantenendo nel contempo un livello elevato e uniforme di sicurezza aerea in Europa, è necessario introdurre modifiche ai requisiti e alle procedure per la certificazione di tali aeromobili e dei relativi prodotti, parti e pertinenze e delle imprese di progettazione e di produzione, in particolare per i proprietari di aeromobili ELA2 (European Light Aircraft di peso inferiore a 2000 kg) o ELA1 (European Light Aircraft di peso inferiore a 1200 kg), al fine di introdurre la possibilità di accettare l’installazione di talune parti non essenziali ai fini della sicurezza senza un modulo 1 AESA.

A norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 l’Agenzia ha preparato progetti di misure di esecuzione e li ha presentati alla Commissione come pareri n. 01/2009 «Possibility to deviate from airworthiness code in case of design changes», n. 02/2009 «Repair and design changes to European Technical Standard Order», n. 01/2010 «SubPart J DOA» e n. 01/2011 «ELA Process and standard changes and repairs».

Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea di cui all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento, in conformità degli articoli 19, 58 e 62 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio1, stabilisce i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative per la certificazione di aeronavigabilità e di protezione ambientale o la dichiarazione di conformità dei prodotti, delle parti, delle pertinenze, delle unità di controllo e monitoraggio e dei componenti delle unità di controllo e monitoraggio, specificando:

  1. a) il rilascio di certificati di omologazione, certificati di omologazione ristretti, certificati di omologazione supplementari e modifiche di tali certificati;

  2. b) il rilascio di certificati di aeronavigabilità, certificati di aeronavigabilità ristretti, permessi di volo e certificati di ammissione in servizio;

  3. c) il rilascio di approvazioni di progetti di riparazione;

  4. d) la dimostrazione di conformità ai requisiti di protezione ambientale;

  5. e) il rilascio di certificati acustici e certificati acustici ristretti;

  6. f) l’identificazione di prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti di unità di controllo e monitoraggio;

  7. g) l’omologazione di determinate parti e pertinenze e di determinati componenti di unità di controllo e monitoraggio;

  8. h) la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione;

  9. i) l’emissione di direttive di aeronavigabilità;

  10. j) la presentazione di dichiarazioni di conformità del progetto e delle modifiche apportate a tali dichiarazioni;

  11. k) la presentazione di dichiarazioni di idoneità alla progettazione e produzione.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

  1. a) «JAA»: le «autorità aeronautiche comuni» (Joint Aviation Authorities);

  2. b) «JAR»: le «norme aeronautiche comuni» (Joint Aviation Requirements);

  3. c) «parte 21»: i requisiti e le procedure per la certificazione di aeromobili e relativi prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti di unità di controllo e monitoraggio, nonché delle imprese di progettazione e di produzione stabiliti nell’allegato I del presente regolamento;

  4. d) «parte 21 Light»: i requisiti e le procedure per la certificazione o la dichiarazione di conformità del progetto di aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio destinati principalmente all’uso nell’aviazione sportiva e da diporto, e dei relativi prodotti e parti, e per la dichiarazione di idoneità alla progettazione e alla produzione delle imprese stabiliti nell’allegato Ib (parte 21 Light) del presente regolamento;

  5. e) «sede principale di attività»: la sede centrale o la sede legale dell’impresa dove si esercitano le principali funzioni finanziarie nonché il controllo operativo delle attività oggetto del presente regolamento;

  6. f) «articolo»: qualsiasi parte o pertinenza idonea all’impiego in aeromobili civili e qualsiasi componente di unità di controllo e monitoraggio;

  7. g) «ETSO»: lo European Technical Standard Order. Lo «European Technical Standard Order» è una specifica di aeronavigabilità dettagliata, emessa dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (in prosieguo «l’Agenzia») al fine di garantire la conformità ai requisiti del presente regolamento e rappresenta lo standard minimo di prestazione per gli articoli in oggetto;

  8. h) «EPA»: lo European Part Approval. Lo «European Part Approval» di un articolo indica che l’articolo è stato fabbricato secondo dati di progettazione approvati non appartenenti al titolare del certificato di omologazione del prodotto e dell’unità di controllo e monitoraggio in oggetto, fatta eccezione per gli articoli ETSO;

h bis) «aeromobile complesso a motore»:

  1. i) un aeroplano:

    con una massa massima certificata al decollo superiore a 5700 kg; o

    certificato per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a diciannove; o

    certificato per operare con equipaggio minimo di almeno due piloti; o

    dotato di uno o più motori a turbogetto o più di un motore a turboelica; o

  2. ii) un elicottero certificato:

    per una massa massima al decollo superiore a 3175 kg; o

    per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a nove; o

    per operare con equipaggio minimo di almeno due piloti; o

  3. iii) un aeromobile a rotore basculante;

  1. i) «aeromobile ELA1»: il seguente aeromobile leggero europeo con conducente:

    1. i) un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 1200 kg, non classificato come aeromobile complesso a motore;

    2. ii) un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 1200 kg;

    3. iii) un aerostato con una quantità di gas massima di progettazione o di volume d’aria calda massimo non superiore a 3400 m3 per le mongolfiere, 1050 m3 per gli aerostati, 300 m3 per i palloni a gas frenati;

    4. iv) un dirigibile progettato per il trasporto di quattro persone al massimo e con una quantità di gas massima di progettazione o di volume di aria calda massimo non superiore a 3400 m3 per i dirigibili ad aria calda e 1000 m3 per i dirigibili a gas;

  2. j) «aeromobile ELA2»: il seguente aeromobile leggero europeo con conducente:

    1. i) un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 2000 kg, non classificato come aeromobile complesso a motore;

    2. ii) un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 2000 kg;

    3. iii) un aerostato;

    4. iv) un dirigibile ad aria calda;

    5. v) un dirigibile a gas che soddisfi tutti i seguenti requisiti:

      peso statico massimo 3 %,

      spinta non direzionale (eccetto inversione della spinta),

      progettazione convenzionale e semplice: della struttura, del sistema di controllo e del sistema di pallonetti,

      comandi non servoassistiti;

    6. vi) un velivolo ad ala rotante con MTOM inferiore o pari a 600 kg di progettazione semplice, progettato per il trasporto al massimo di due occupanti, senza motori a turbina e/o a razzo; limitato a operazioni VFR diurno;

  3. k) «dati di idoneità operativa (OSD)»: tutti i seguenti dati che figurano in un certificato di omologazione, in un certificato di omologazione ristretto o in un certificato di omologazione supplementare di un aeromobile:

    1. i) il programma minimo di formazione per l'abilitazione al tipo dei piloti, inclusa la determinazione dell'abilitazione al tipo;

    2. ii) la definizione della portata dei dati fonte di convalida dell'aeromobile diretti a giustificare la qualificazione oggettiva di simulatori o i dati provvisori a giustificazione della loro qualificazione provvisoria;

    3. iii) il programma minimo di formazione per l'abilitazione al tipo del personale autorizzato a certificare la manutenzione, compresa la determinazione dell'abilitazione al tipo;

    4. iv) la determinazione del tipo o variante per l'equipaggio di cabina e i dati specifici del tipo per l'equipaggio di cabina;

    5. v) la lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento.

  4. l) «unità di controllo e monitoraggio» (control and monitoring unit - CMU): il dispositivo di controllo e monitoraggio remoto di aeromobili senza equipaggio, quale definito all’articolo 3, punto 32), del regolamento (UE) 2018/1139;

  5. m) «componente di unità di controllo e monitoraggio»: qualsiasi elemento dell’unità di controllo e monitoraggio;

  6. n) «installazione dell’unità di controllo e monitoraggio»: il processo di integrazione di componenti di unità di controllo e monitoraggio in un ambiente fisico idoneo a tale scopo, secondo una serie di istruzioni di installazione e collaudo, affinché l’unità di controllo e monitoraggio installata possa essere utilizzata per l’esercizio di un aeromobile senza equipaggio;

  7. o) «sistema aeromobile senza equipaggio» (unmanned aircraft system - UAS): un aeromobile senza equipaggio, quale definito all’articolo 3, punto 30), del regolamento (UE) 2018/1139, e la sua unità di controllo e monitoraggio;

  8. p) «aeromobile con capacità di decollo e atterraggio verticale» (VTOL-capable aircraft - VCA): un aeromobile a motore, più pesante dell’aria, diverso da un velivolo o un aerogiro, in grado di effettuare il decollo e l’atterraggio verticale (vertical take-off and landing - VTOL) per mezzo di unità di sollevamento/spinta utilizzate per fornire portanza durante il decollo e l’atterraggio.

Art. 2 Omologazione di prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti di unità di controllo e monitoraggio

1. È previsto il rilascio di certificati di omologazione per prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti di unità di controllo e monitoraggio, come specificato nell’allegato I (parte 21).

2. In deroga al paragrafo 1, possono essere rilasciati in alternativa i certificati di cui all’allegato Ib (parte 21 Light) per i seguenti prodotti diversi dagli aeromobili senza equipaggio:

  1. a) un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 2000 kg e una configurazione massima operativa di posti a sedere per quattro persone;

  2. b) un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 2000 kg;

  3. c) un aerostato;

  4. d) un dirigibile ad aria calda;

  5. e) un dirigibile a gas per passeggeri progettato per il trasporto di quattro persone al massimo;

  6. f) un velivolo ad ala rotante con MTOM inferiore o pari a 1200 kg e una configurazione massima operativa di posti a sedere per quattro persone;

  7. g) un motore a cilindri o un’elica a passo fisso da installarsi su un aeromobile di cui alle lettere da a) a f); oppure

  8. h) un autogiro.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, è possibile rilasciare in alternativa una dichiarazione di conformità del progetto, come specificato all’allegato Ib (parte 21 Light), per i seguenti prodotti diversi dagli aeromobili senza equipaggio:

  1. a) un aeroplano con MTOM inferiore o pari a 1200 kg che non è a reazione e presenta una configurazione massima operativa di posti a sedere per due persone;

  2. b) un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 1200 kg;

  3. c) un aerostato progettato per il trasporto di quattro persone al massimo;

  4. d) un dirigibile ad aria calda progettato per il trasporto di quattro persone al massimo.

4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, gli aeromobili, inclusi i prodotti, le parti o le pertinenze installati, che non sono registrati in uno Stato membro, non sono soggetti alle disposizioni contenute nella sezione A, capitoli H e I, dell’allegato I (parte 21) e nella sezione A, capitoli H e I, dell’allegato Ib (parte 21 Light). Essi non sono inoltre soggetti alle disposizioni della sezione A, capitolo P, dell’allegato I (parte 21) e della sezione A, capitolo P, dell’allegato Ib (parte 21 Light), tranne quando uno Stato membro imponga la presenza di contrassegni di identificazione dell’aeromobile.

Art. 2 bis Disposizioni transitorie per i certificati precedentemente rilasciati a norma dell’allegato I (parte 21)

1. Il titolare di un certificato di omologazione valido o di un certificato di omologazione supplementare rilasciato, o che si ritiene sia stato rilasciato, dall’Agenzia a norma dell’allegato I (parte 21) può, entro il 25 agosto 2025, richiedere all’Agenzia di mantenere, a partire da una determinata data, il progetto di tipo approvato sulla base di tale certificato conformemente all’allegato Ib (parte 21 Light), a condizione che il prodotto coperto da tale certificato rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2.

2. Qualora una richiesta sia presentata ai sensi del paragrafo 1, tale certificato di omologazione o certificato di omologazione supplementare è disciplinato, a partire dalla data indicata al paragrafo 1, dalle disposizioni dell’allegato Ib (parte 21 Light) relative ai certificati di omologazione o certificati di omologazione supplementari, a seconda dei casi. L’Agenzia modifica di conseguenza la scheda tecnica del certificato di omologazione o la scheda tecnica del certificato di omologazione supplementare.

Art. 3 Mantenimento della validità dei certificati di omologazione del tipo e dei relativi certificati di aeronavigabilità

1. Per quanto concerne i prodotti in possesso di un certificato di omologazione o di un documento che autorizza il rilascio di un certificato di aeronavigabilità emessi prima del 28 settembre 2003 da uno Stato membro, si applicano le seguenti disposizioni:

  1. a) il prodotto si considera dotato di un certificato di omologazione rilasciato conformemente al presente regolamento quando:

    1. i) la sua base di omologazione era costituita:

      dalla base dell’omologazione JAA, per i prodotti omologati con le procedure JAA, secondo quanto definito nelle rispettive schede di navigabilità JAA, oppure

      per gli altri prodotti, dalla base di omologazione conforme a quanto definito nella scheda di navigabilità del certificato di omologazione dello Stato di progettazione, quando lo Stato di progettazione era:

      uno Stato membro, a meno che l’Agenzia, prendendo in considerazione in particolare modo le specifiche di certificazione utilizzate e l’esperienza di servizio, determini che tale base di omologazione non fornisca un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento (UE) n. 2018/1139 e dal presente regolamento, oppure

      uno Stato con cui uno Stato membro aveva concluso un accordo bilaterale di aeronavigabilità, o un accordo simile in virtù del quale tali prodotti sono stati omologati in base alle specifiche di certificazione dello Stato di progettazione, a meno che l’Agenzia non determini che tali specifiche di certificazione o l’esperienza di servizio o il sistema di sicurezza di tale Stato di progettazione non forniscano un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento (UE) n. 2018/1139 e dal presente regolamento.

      L’Agenzia effettuerà una prima valutazione delle implicazioni delle disposizioni di cui al secondo trattino al fine di fornire un parere alla Commissione, compresi eventuali emendamenti al presente regolamento;

    2. ii) i requisiti di protezione ambientale erano quelli elencati nell’allegato 16 della Convenzione di Chicago, applicabili al prodotto;

    3. iii) le direttive di aeronavigabilità applicabili erano quelle dello Stato di progettazione;

  2. b) il progetto di un singolo aeromobile, presente nel registro di uno Stato membro prima del 28 settembre 2003, si ritiene approvato in conformità del presente regolamento, quando:

    1. i) il progetto del tipo di base era un certificato di omologazione di cui alla lettera a);

    2. ii) tutte le modifiche del progetto del tipo di base che non rientravano nella responsabilità del titolare del certificato di omologazione erano state approvate; e

    3. iii) erano rispettate le direttive di aeronavigabilità emesse o adottate dallo Stato membro di registrazione prima del 28 settembre 2003, compresa qualsiasi variazione alle direttive di aeronavigabilità dello Stato di progettazione approvata dallo Stato membro di registrazione.

2. Con riferimento ai prodotti per i quali era in corso un processo di omologazione da parte delle JAA o di uno Stato membro al 28 settembre 2003, si procede come segue:

  1. a) qualora un prodotto sia in corso di omologazione da parte di diversi Stati membri, si usa come riferimento il progetto più avanzato;

  2. b) non si applica il punto 21.A.15, lettere a), b) e c), dell’allegato I (parte 21);

  3. c) in deroga al punto 21.B.80 dell’allegato I (parte 21), le premesse di omologazione sono quelle stabilite dalle JAA o, eventualmente, dallo Stato membro alla data di richiesta dell’approvazione;

  4. d) le verifiche di conformità effettuate secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall’Agenzia ai fini della conformità al punto 21.A.20, lettere a) e d), dell’allegato I (parte 21).

3. Con riferimento ai prodotti dotati di certificato di omologazione nazionale, o equivalente, per i quali il processo di approvazione di una modifica condotto da uno Stato membro non era ancora concluso nel momento in cui il certificato di omologazione doveva essere approvato conformemente al presente regolamento, si procede come segue:

  1. a) qualora un processo di approvazione sia portato avanti da diversi Stati membri, il progetto più avanzato è utilizzato come riferimento;

  2. b) non si applica il punto 21.A.93 dell’allegato I (parte 21);

  3. c) le premesse di omologazione applicabili sono quelle stabilite dalle JAA o, eventualmente, dallo Stato membro alla data della domanda di approvazione della modifica;

  4. d) le verifiche della conformità effettuate secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall’Agenzia ai fini della conformità al punto 21.B.107 dell’allegato I (parte 21).

4. Con riferimento ai prodotti dotati di certificato di omologazione nazionale, o equivalente, e per i quali il processo di approvazione di un progetto di riparazioni di grande entità condotto da uno Stato membro non risultasse compiuto all’epoca in cui il certificato di omologazione doveva essere determinato in conformità al presente regolamento, le verifiche di conformità effettuate sulla base delle procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall’Agenzia ai fini della conformità al punto 21.A.433, lettera a), dell’allegato I (parte 21).

5. Un certificato di aeronavigabilità rilasciato da uno Stato membro, attestante la conformità a un certificato di omologazione di cui al paragrafo 1, si considera conforme al presente regolamento.

Art. 4 Mantenimento della validità dei certificati di omologazione supplementare

1. Con riferimento ai certificati di omologazione supplementari emessi da uno Stato membro in conformità alle procedure JAA o alle procedure nazionali applicabili e in relazione alle modifiche dei prodotti proposte da persone diverse dal titolare del certificato di omologazione del prodotto, approvato da uno Stato membro in base alle procedure nazionali applicabili, e qualora il certificato supplementare di omologazione o le modifiche fossero validi al 28 settembre 2003, si supporrà che il certificato supplementare di omologazione o le modifiche siano stati rispettivamente rilasciati e ammesse in conformità al presente regolamento.

2. Con riferimento ai certificati di omologazione supplementari per i quali al 28 settembre 2003 fosse in corso un processo di certificazione da parte di uno Stato membro in conformità alle procedure JAA applicabili per i certificati di omologazione supplementari e in relazione altresì alle modifiche di grande entità ai prodotti proposte da persone diverse dal titolare del certificato di omologazione del prodotto, per le quali alla data del 28 settembre 2003 fosse in corso un processo di certificazione da parte di uno Stato membro in conformità alle procedure nazionali applicabili, si procede come segue:

  1. a) qualora un processo di certificazione sia stato portato avanti da diversi Stati membri, il progetto più avanzato viene utilizzato come riferimento;

  2. b) non si applicano i punti 21.A.113 lettere a) e b) dell’allegato I (parte 21);

  3. c) la certificazione di base applicabile è quella fissata dalla JAA o, ove applicabile, dagli Stati membri alla data della richiesta del certificato di omologazione supplementare o dell’approvazione della modifica di grande entità;

  4. d) le verifiche della conformità effettuate secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall’Agenzia al fine di conformarsi al punto 21.A.115(a) dell’allegato I (parte 21).

Art. 5 Proseguimento dell’attività di taluni aeromobili registrati negli Stati membri

Art. 6 Mantenimento della validità dei certificati concernenti parti e pertinenze

1. Le approvazioni di parti e pertinenze rilasciate da uno Stato membro e valide al 28 settembre 2003 si considerano rilasciate conformemente al presente regolamento.

2. Con riferimento alle parti e pertinenze per le quali fosse in corso un processo di approvazione o autorizzazione da parte di uno Stato membro al 28 settembre 2003, si procede come segue:

  1. a) qualora un processo di autorizzazione fosse portato avanti da diversi Stati membri, il progetto più avanzato viene utilizzato come riferimento;

  2. b) non si applica il punto 21.A.603 dell’allegato I (parte 21);

  3. c) i requisiti relativi ai dati applicabili stabilito al punto 21.A.605 dell’allegato I (parte 21) sono quelli stabiliti dal pertinente Stato membro alla data di richiesta dell’approvazione o dell’autorizzazione;

  4. d) gli accertamenti di conformità compiuti dal pertinente Stato membro si considerano effettuati dall’Agenzia al fine di conformarsi al punto 21.A.606(b), dell’allegato I (parte 21).

Art. 7 Permesso di volo

Le condizioni determinate anteriormente al 28 marzo 2007 dagli Stati membri in relazione ai permessi di volo, o a altri certificati di aeronavigabilità, rilasciati per aeromobili non dotati di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità rilasciati conformemente al presente regolamento, si considerano essere state determinate conformemente al presente regolamento, a meno che l’Agenzia abbia stabilito prima del 28 marzo 2008 che tali condizioni non garantiscono un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento (CE) n. 216/2008 o dal presente regolamento.

Art. 7 bis Dati relativi all’idoneità operativa

1. Il titolare di un certificato di omologazione di aeromobile rilasciato prima del 17 febbraio 2014 che intenda consegnare un nuovo aeromobile a un operatore UE a partire dal 17 febbraio 2014 deve ottenere l’approvazione in conformità al punto 21.A.21, lettera e), dell’allegato I (Parte 21), tranne per quanto riguarda il programma minimo di formazione per l’abilitazione al tipo del personale autorizzato a certificare la manutenzione e per quanto riguarda i dati fonte di convalida dell’aeromobile diretti a giustificare la qualificazione oggettiva di simulatore(i). L’approvazione deve essere ottenuta entro il 18 dicembre 2015 o prima che l’aeromobile sia operato da un esercente UE, qualora quest’ultima data sia successiva. I dati di idoneità operativa possono essere limitati al modello oggetto della consegna.

2. Il richiedente un certificato di omologazione del tipo di un aeromobile per il quale la domanda è stata introdotta prima del 17 febbraio 2014 e per il quale un certificato di omologazione del tipo non sia stato rilasciato prima del 17 febbraio 2014 deve ottenere l’approvazione in conformità al punto 21.A.21, lettera e), dell’allegato I (Parte 21), tranne per quanto riguarda il programma minimo di formazione per l’abilitazione al tipo del personale autorizzato a certificare la manutenzione e per quanto riguarda i dati fonte di convalida dell’aeromobile diretti a giustificare la qualificazione oggettiva di simulatore(i). L’approvazione deve essere ottenuta entro il 18 dicembre 2015 o prima che l’aeromobile sia operato da un esercente UE, qualora quest’ultima data sia successiva. Gli accertamenti di conformità compiuti dalle autorità nell’ambito delle procedure del comitato di valutazione operativo condotte sotto la responsabilità delle JAA o dell’Agenzia prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono accettati dall’Agenzia senza ulteriori verifiche.

3. Le relazioni del comitato di valutazione operativa e le liste degli equipaggiamenti minimi di riferimento pubblicate in conformità alle procedure JAA o dall’Agenzia prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono considerate costituire i dati di idoneità operativa approvati in conformità al punto 21.A.21, lettera e), dell’allegato I (Parte 21) e sono incluse nel relativo certificato di omologazione del tipo. Entro il 18 giugno 2014 i pertinenti titolari di certificati di omologazione propongono all’Agenzia una suddivisione dei dati di idoneità operativa in dati obbligatori e dati non obbligatori.

4. I titolari di un certificato di omologazione del tipo che include dati di idoneità operativa devono ottenere l’approvazione di un ampliamento della portata della loro approvazione DOA («Design Organisation approval») o di procedure alternative all’approvazione DOA, a seconda dei casi, al fine di includere aspetti di idoneità operativa entro il 18 dicembre 2015.

Art. 8 Imprese di progettazione

1. Un’impresa responsabile della progettazione di prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti di unità di controllo e monitoraggio, o delle relative modifiche o riparazioni, è tenuta a dimostrare la propria idoneità, in linea con le disposizioni di cui all’allegato I (parte 21).

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, una persona fisica o giuridica responsabile della progettazione di prodotti la cui sede principale di attività è ubicata in uno Stato membro e che richiede o è in possesso di un certificato per la progettazione di prodotti o per le loro modifiche o riparazioni conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, può, in alternativa, dimostrare la propria idoneità conformemente all’allegato Ib (parte 21 Light).

3. Le persone fisiche o giuridiche che partecipano alla progettazione di aeromobili oggetto di una dichiarazione di conformità del progetto di cui all’articolo 2, paragrafo 3, non sono tenute a dimostrare la loro idoneità.

4.

In deroga al punto 21.B.433, lettera d), punti 1) e 2), dell’allegato I (parte 21), un’impresa di progettazione titolare di un certificato di approvazione valido rilasciato in conformità all’allegato I (parte 21) può correggere, fino al 7 marzo 2025, eventuali non conformità in relazione ai requisiti dell’allegato I introdotti dal regolamento delegato (UE) 2022/2012.

Se dopo il 7 marzo 2025 l’impresa non ha posto fine a tali non conformità, il certificato di approvazione è revocato, limitato o sospeso, in tutto o in parte.

5. In deroga al paragrafo 1, l’impresa la cui sede principale di attività è ubicata in uno Stato non appartenente all’Unione può dimostrare la propria idoneità mediante il possesso di un certificato rilasciato da quello Stato relativamente al prodotto, alla parte, alla pertinenza, all’unità di controllo e monitoraggio o al componente di unità di controllo e monitoraggio oggetto della richiesta in conformità dell’allegato I (parte 21), a condizione che:

  1. a) lo Stato sia lo Stato di progettazione;

  2. b) l’Agenzia abbia stabilito che il sistema di tale Stato prevede lo stesso livello indipendente di controllo della conformità previsto dal presente regolamento, attraverso un sistema equivalente per l’approvazione delle imprese, oppure attraverso un intervento diretto dell’autorità competente di tale Stato.

6. Le approvazioni DOA rilasciate o riconosciute da uno Stato membro in conformità alle procedure e alle prescrizioni JAA e valide prima del 28 settembre 2003 si considerano conformi al presente regolamento.

Art. 9 Imprese di produzione

1. Un’impresa responsabile della fabbricazione di prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti di unità di controllo e monitoraggio è tenuta a dimostrare la propria idoneità, in conformità alle disposizioni di cui all’allegato I (parte 21). Tale dimostrazione di idoneità non è richiesta per la fabbricazione di parti, pertinenze o componenti di unità di controllo e monitoraggio che possono essere installate in un prodotto omologato o in un’unità di controllo e monitoraggio, conformemente all’allegato I (parte 21), senza la necessità di essere accompagnate da un certificato di ammissione in servizio (modulo 1 AESA).

2. In deroga al paragrafo 1, il fabbricante, la cui sede principale di attività è ubicata in uno Stato non appartenente all’Unione, può dimostrare la propria idoneità con il possesso di un certificato per il prodotto, la parte, la pertinenza, l’unità di controllo e monitoraggio o il componente di unità di controllo e monitoraggio a cui si fa riferimento, emesso da quello Stato, a condizione che siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

  1. a) lo Stato sia lo Stato di fabbricazione;

  2. b) l’Agenzia abbia stabilito che il sistema di tale Stato prevede lo stesso livello indipendente di controllo della conformità previsto dal presente regolamento, attraverso un sistema equivalente per l’approvazione delle imprese, oppure attraverso un intervento diretto dell’autorità competente di tale Stato.

3. Le approvazioni dell’impresa di produzione rilasciate o riconosciute da uno Stato membro in conformità alle procedure e alle prescrizioni JAA e valide prima del 28 settembre 2003 si considerano conformi al presente regolamento.

4. In deroga al paragrafo 1 l'impresa di produzione può richiedere all'autorità competente deroghe ai requisiti per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2018/11392.

5.

In deroga al punto 21.B.225, lettera d), punti 1) e 2), dell’allegato I (parte 21), un’impresa di produzione titolare di un certificato di approvazione valido rilasciato in conformità all’allegato I (parte 21) può, fino al 7 marzo 2025, correggere eventuali non conformità in relazione ai requisiti dell’allegato I introdotti dal regolamento delegato (UE) 2022/201 della Commissione3.

Se dopo il 7 marzo 2025 l’impresa non ha posto fine a tali non conformità, il certificato di approvazione è revocato, limitato o sospeso, in tutto o in parte.

6. In deroga al punto 21.A.125C, lettera a), punto 1), dell’allegato I (parte 21), un’impresa che fabbrica prodotti, parti o pertinenze senza certificato di approvazione e che è titolare di un’autorizzazione a procedere valida rilasciata in data 7 marzo 2023 o precedente in conformità all’allegato I (parte 21) non è tenuta a conformarsi ai requisiti pertinenti dell’allegato I introdotti dal regolamento delegato (UE) 2022/201.

7. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l’impresa la cui sede principale di attività è ubicata in uno Stato membro e che è responsabile della fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, e delle relative parti può, in alternativa, dimostrare la propria idoneità conformemente all’allegato Ib (parte 21 Light). Tale dimostrazione di idoneità non è richiesta per la fabbricazione di parti che possono essere installate in un prodotto omologato o in un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione di conformità del progetto, conformemente all’allegato Ib (parte 21 Light), senza la necessità di essere accompagnate da un certificato di ammissione in servizio (modulo 1 AESA).

8.