Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione del 4 maggio 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio1, in particolare l'articolo 19, punti 1, 2 e 4,
Per applicare il regolamento (CE) n. 338/97 e garantire il pieno rispetto delle disposizioni della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), di seguito «convenzione», sono necessarie apposite disposizioni.
Per assicurare l'applicazione uniforme del regolamento (CE) n. 338/97, occorre stabilire condizioni e criteri dettagliati per la valutazione delle domande relative a licenze e certificati, nonché per il rilascio, la validità e l'uso di tali documenti. È pertanto opportuno definire i modelli a cui tali documenti devono attenersi.
Sono inoltre necessarie disposizioni specifiche sulle condizioni e sui criteri di trattamento degli esemplari delle specie animali nati o allevati in cattività e degli esemplari delle specie vegetali riprodotti artificialmente, in modo da assicurare un'applicazione uniforme delle deroghe relative a tali esemplari.
Per l'applicazione delle deroghe relative agli esemplari che costituiscono oggetti personali o domestici di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, sono necessarie disposizioni specifiche che assicurino il rispetto dell'articolo VII, paragrafo 3, della convenzione.
È necessario stabilire le condizioni e i criteri da rispettare ai fini dell'applicazione uniforme delle deroghe generali ai divieti in materia di commercio interno di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97.
Occorre stabilire procedure per la marcatura degli esemplari di alcune specie, per facilitarne l'identificazione e garantire che le disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97 vengano rispettate.
È necessario adottare disposizioni in merito al contenuto, alla forma e alla trasmissione dei rapporti periodici previsti dal regolamento (CE) n. 338/97.
Ai fini delle future modifiche degli allegati del regolamento (CE) n. 338/97, devono essere disponibili tutte le informazioni necessarie, in particolare sullo stato delle specie dal punto di vista biologico e commerciale, sul loro uso e sui metodi di controllo del commercio.
In occasione della dodicesima sessione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi a Santiago del Cile dal 3 al 15 novembre 2002, sono state adottate varie risoluzioni, riguardanti tra l'altro procedure semplificate per il rilascio di licenze e certificati, un certificato speciale per favorire la circolazione di alcune categorie di esemplari che fanno parte di mostre itineranti, ulteriori deroghe sugli oggetti personali, prescrizioni aggiornate in materia di etichettatura dei contenitori di caviale e altre misure di natura ordinaria e tecnica, compresa la modifica dei codici utilizzati nelle licenze e nei certificati, nonché modifiche all'elenco delle opere di riferimento impiegate per determinare i nomi delle specie contenute nelle appendici della convenzione, altrettante risoluzioni di cui è necessario tenere conto.
Dato l'onere amministrativo derivante dalla disciplina dell'esportazione e dell'importazione di animali vivi appartenenti a privati nati e allevati in cattività e di animali detenuti per finalità personali, introdotti nella Comunità prima che fossero applicabili il regolamento (CE) n. 338/97, il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione2, o la legislazione nazionale di attuazione della convenzione, e tenuto conto del fatto che tali esportazioni e importazioni non ostacolano la tutela delle specie di fauna selvatica, occorre creare un apposito certificato a tal fine.
Occorre pertanto modificare sostanzialmente il regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione, del 30 agosto 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio3. Considerata l'entità delle modifiche in questione e a fini di chiarezza, il regolamento summenzionato deve essere sostituito nella sua interezza.
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Definizioni
Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 338/97, si applicano le definizioni seguenti:
1) «data di acquisizione» è quella in cui un esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale, è nato in cattività o è stato riprodotto artificialmente oppure, qualora tale data non sia conosciuta, è la prima data dimostrabile in cui qualcuno ne è entrato in possesso;
2) «discendenti della seconda generazione (F2)» e «discendenti della generazione successiva (F3, F4 e via dicendo)» sono gli esemplari prodotti in ambiente controllato, i cui genitori sono stati a loro volta prodotti in ambiente controllato, da non confondersi con esemplari prodotti in ambiente controllato, di cui almeno uno dei genitori è stato concepito o prelevato dall'ambiente naturale (discendenti di prima generazione — F1);
3) «riserva riproduttiva» designa tutti gli animali di un allevamento di riproduzione che sono stati utilizzati o sono utilizzati a fini di riproduzione;
4) «ambiente controllato» è un ambiente manipolato allo scopo di produrre animali di una particolare specie, i cui confini sono progettati per impedire che animali, uova o gameti di detta specie vi entrino o ne escano e le cui caratteristiche generali possono comprendere, a titolo indicativo e non esaustivo, alloggi artificiali, eliminazione dei rifiuti, cure veterinarie, protezione contro i predatori e alimentazione artificiale;
4 bis) per «riserva riproduttiva originaria» si intende l’insieme di piante coltivate in condizioni controllate che sono utilizzate per la riproduzione e che deve essere stata, con soddisfazione dell’autorità di gestione competente in concerto con un’autorità scientifica competente dello Stato membro interessato:
i) costituita in conformità alle disposizioni della CITES e alle leggi nazionali pertinenti e in modo non nocivo per la sopravvivenza della specie in ambiente naturale; nonché
ii) mantenuta in quantitativi sufficienti per la riproduzione in modo da ridurre al minimo o da eliminare le necessità di immissioni dall’ambiente naturale e da ricorrere a tali immissioni solo a titolo di eccezione e limitandole alla quantità necessaria per mantenere il vigore e la produttività della riserva riproduttiva originaria;
4 ter) per «trofeo di caccia» si intende un animale intero, o una parte o un prodotto derivato di un animale facilmente riconoscibile, accompagnato da una licenza o un certificato CITES, che soddisfi le condizioni seguenti:
i) è grezzo, trasformato o lavorato;
ii) è stato legalmente ottenuto dal cacciatore mediante la caccia per uso personale;
iii) nell’ambito del trasferimento dal paese di origine, è infine importato, esportato o riesportato, da o per conto del cacciatore, nello stato di residenza abituale del cacciatore;
5) «soggetto abitualmente residente nella Comunità» è un privato cittadino che abiti nella Comunità almeno 185 giorni ogni anno solare per ragioni di lavoro o, nel caso tali ragioni non sussistano, per ragioni personali che presentino uno stretto legame tra il soggetto medesimo e il luogo in cui vive;
6) «mostra itinerante» designa la collezione di campioni, il circo, il serraglio, la collezione botanica, l'orchestra o la collezione museale itineranti utilizzati per l'esposizione al pubblico a fini commerciali;
7) «certificato per operazioni commerciali specifiche» è quello rilasciato ai sensi dell'articolo 48 e valido soltanto per una o più operazioni specifiche;
8) il «certificato per esemplari specifici» è un certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 48 diverso dal certificato per operazioni commerciali specifiche.
9) «collezione di campioni» è una collezione di campioni morti, legalmente acquisita nonché parti o prodotti da esse derivati che sono trasportati oltre confine a fini di presentazione;
10) «esemplare pre-convenzione» è un esemplare acquisito prima che la specie interessata fosse inclusa per la prima volta nelle appendici della convenzione.
Capo II. Formulari e disposizioni tecniche
Art. 2 Formulari
Art. 3 Specifiche tecniche dei formulari
Art. 4 Compilazione dei formulari
1.
I formulari di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione4 devono essere compilati con caratteri dattilografici.
Le domande relative alle licenze di importazione, alle licenze di esportazione, ai certificati di riesportazione, ai certificati previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4, dall'articolo 8, paragrafo 3, e dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97, ai certificati di proprietà personale, ai certificati di collezione di campioni, ai certificati di strumento musicale e ai certificati per mostra itinerante, le notifiche di importazione, i fogli aggiuntivi e le etichette possono tuttavia essere compilati a mano, a penna e in stampatello, purché in forma leggibile.
2. I formulari da 1 a 4 dell’allegato I di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012, i formulari 1 e 2 dell’allegato II di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012, i formulari 1 e 2 dell’allegato III di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012, i formulari 1 e 2 dell’allegato V di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012, i fogli aggiuntivi di cui all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 e le etichette di cui all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 non possono contenere cancellature né correzioni, a meno che tali cancellature o correzioni non siano state autenticate mediante timbro e firma dell’organo di gestione emittente. Le notifiche di importazione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 e i fogli aggiuntivi di cui all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 possono anch’essi essere autenticati mediante timbro e firma dell’ufficio doganale di introduzione.
Art. 5 Contenuto delle licenze, dei certificati e delle domande per il rilascio di tali documenti
Le informazioni e i riferimenti contenuti nelle licenze, nei certificati e nelle domande per il rilascio di tali documenti sono presentati nel modo seguente:
1) la descrizione degli esemplari, ove prevista, include uno dei codici riportati nell'allegato VII;
2) la quantità e la massa netta sono indicate utilizzando le unità di misura riportate nell'allegato VII;
3) i taxa a cui appartengono gli esemplari sono indicati a livello di specie, ad esclusione dei casi in cui le specie sono differenziate a livello di sottospecie negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 o qualora la conferenza delle parti della convenzione abbia ritenuto sufficiente la differenziazione ad un livello tassonomico superiore;
4) i nomi scientifici dei taxa sono indicati utilizzando la nomenclatura contenuta nelle opere di riferimento standard di cui all'allegato VIII;
5) ove richiesto, lo scopo di un’operazione commerciale è determinato applicando i criteri di cui all’articolo 5 quater ed è indicato nella relativa licenza o certificato, utilizzando uno dei codici riportati all’allegato IX, punto 1, del presente regolamento;
6) l'origine degli esemplari è indicata utilizzando uno dei codici contenuti al punto 2 dell'allegato IX, nel rispetto degli eventuali requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 o dal presente regolamento.
Quando l'utilizzazione dei codici di cui al punto 6) è subordinata al rispetto dei criteri definiti nel regolamento (CE) n. 338/97 o nel presente regolamento, essi devono essere conformi a detti criteri.
Art. 5 bis Contenuto specifico delle licenze, dei certificati e delle domande relativi a specie vegetali
Nel caso di specie vegetali che non possono più beneficiare di una deroga dalle disposizioni della convenzione o del regolamento (CE) n. 338/97 conformemente alle «note sull’interpretazione degli allegati A, B, C e D» di cui all’allegato dello stesso regolamento, ai sensi del quale sono state legalmente esportate e importate, il paese da indicare nella casella 15 dei formulari degli allegati I e III di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012, nella casella 4 dei formulari dell’allegato II di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 e nella casella 10 dei formulari dell’allegato V di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 può essere il paese in cui le specie hanno smesso di beneficiare della deroga.
In questi casi la casella riservata alla voce «annotazioni particolari» nella licenza o nel certificato deve riportare la dicitura «Importati legalmente in deroga alle disposizioni della CITES», specificando a quale deroga si fa riferimento.
Art. 5 ter Contenuto specifico delle licenze e dei certificati relativi ai rinoceronti vivi e agli elefanti vivi
Le licenze e i certificati, rilasciati a norma dell'articolo 4 o dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97, per l'importazione e la riesportazione di rinoceronti vivi o di elefanti vivi provenienti da popolazioni inserite nell'allegato B del suddetto regolamento contengono l'indicazione della condizione che corno e avorio di tali animali e della loro discendenza non possono essere oggetto di scambi né di attività commerciali all'interno dell'Unione. Inoltre, i rinoceronti vivi e gli elefanti vivi provenienti da dette popolazioni non sono oggetto di caccia da trofeo al di fuori delle rispettive aree storiche di distribuzione.
Art. 5 quater Scopo dell’operazione commerciale
1.
Lo scopo dell’operazione commerciale è indicato utilizzando uno dei codici di cui all’allegato IX, punto 1, del presente regolamento. Se gli aspetti non commerciali non sono chiaramente predominanti, si utilizza il codice dell’operazione commerciale T, salvo nel caso in cui esista un codice alternativo che rispecchi con maggiore esattezza la natura della transazione tra l’esportatore o riesportatore e l’importatore o l’uso previsto da parte dell’importatore, nel qual caso si utilizza tale altro codice.
Se gli aspetti non commerciali dell’operazione sono chiaramente predominanti, si utilizza il codice che meglio descrive la natura dell’operazione o l’uso previsto.
2.
Per le licenze di esportazione, il codice dell’operazione commerciale è determinato dalla natura dell’operazione tra l’esportatore e l’importatore. Per i certificati di riesportazione, il codice dell’operazione commerciale è determinato dalla natura dell’operazione tra il riesportatore e l’importatore.
Il codice indica il motivo per cui l’esemplare o gli esemplari sono oggetto di uno scambio o di un movimento dall’esportatore all’importatore o dal riesportatore all’importatore.
3. Per le licenze di importazione o i certificati di introduzione con provenienza dal mare, il codice dello scopo dell’operazione commerciale è determinato dall’uso previsto degli esemplari da parte dell’importatore. Il codice indica il motivo per cui l’importatore ha chiesto o riceve l’esemplare.
4. In caso di rilascio di una licenza di esportazione e di una licenza di importazione o di un certificato di riesportazione e di una licenza di importazione, il codice che indica lo scopo dell’operazione commerciale utilizzato nella licenza di importazione può differire da quello riportato rispettivamente nella licenza di esportazione o nel certificato di riesportazione.
Art. 6 Allegati ai formulari
1. Se a uno dei formulari di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 è unito un allegato che ne costituisce parte integrante, la presenza dell’allegato e il numero delle pagine sono chiaramente annotati sulla licenza o sul certificato corrispondente; su ogni pagina dell’allegato figurano inoltre:
a) il numero della licenza o del certificato e la data di rilascio;
b) la firma e il timbro o sigillo dell’organo di gestione emittente.
2. Se i formulari di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 sono utilizzati per la spedizione di più di una specie, è aggiunto un allegato contenente, oltre alle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, le caselle da 8 a 22 dell’apposito formulario e gli spazi riportati nella casella 27 relativi alla «quantità/massa netta effettivamente importata o (ri)esportata» e, ove opportuno, al «numero di animali deceduti durante il trasporto» per ciascuna specie oggetto della spedizione.
3. Se i formulari di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 sono utilizzati per più di una specie, è aggiunto un allegato che riprenda, oltre alle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, le caselle da 8 a 18 dell’apposito formulario per ciascuna specie.
4. Se i formulari di cui all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 sono utilizzati per più di una specie, è aggiunto un allegato che riprenda, oltre alle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, le caselle da 4 a 18 dell’apposito formulario per ciascuna specie.
Art. 7 Licenze e certificati rilasciati da paesi terzi
1. L'articolo 4, paragrafi 1 e 2, l'articolo 5, punti 3), 4) e 5), nonché l'articolo 6 si applicano anche per le decisioni riguardanti l'accettabilità delle licenze e dei certificati rilasciati da paesi terzi per esemplari da introdurre nella Comunità.
2. Qualora le licenze e i certificati di cui al paragrafo 1 riguardino esemplari di specie soggette a quote di esportazione stabilite volontariamente o assegnate dalla conferenza delle parti della convenzione, tali licenze e certificati sono accettati soltanto se specificano il numero complessivo di esemplari già esportati nell'anno in corso, compresi quelli indicati sulla licenza in questione, nonché della quota relativa alla specie interessata.
3. Inoltre, i certificati di riesportazione rilasciati da paesi terzi possono essere accettati soltanto se indicano chiaramente il paese di origine e il numero e la data di rilascio della relativa licenza di esportazione ed eventualmente il paese di ultima riesportazione, oltre al numero e alla data di rilascio del relativo certificato di riesportazione, o se l'omissione di tali informazioni è debitamente giustificata.
4. Le licenze e i certificati rilasciati da paesi terzi con codice di origine «O» sono accettati esclusivamente se sono relativi a esemplari pre-convenzione conformi alla pertinente definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 10, e riportano la data di acquisizione degli esemplari o una dichiarazione attestante che gli esemplari sono stati acquisiti anteriormente a una data specifica.
5. Le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione vengono vidimati da un funzionario del paese di esportazione o di riesportazione, con indicazione del quantitativo, firma e timbro nell’apposito spazio del documento. Se il documento di esportazione non è stato vidimato al momento dell’esportazione, l’organo di gestione del paese importatore si mette in contatto con l’organo di gestione del paese esportatore, tenendo conto di eventuali documenti o circostanze attenuanti, per stabilire se il documento può essere accettato.
6. Le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione rilasciati dai paesi terzi sono accettati solo se l'autorità competente del paese terzo fornisce, su richiesta, informazioni soddisfacenti quanto al fatto che gli esemplari sono stati ottenuti a norma della legislazione sulla protezione delle specie interessate.
7. Le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione rilasciati da paesi terzi sono accettati unicamente se rilasciati dall’organo di gestione ufficialmente designato come competente dalla parte esportatrice o riesportatrice.
Capo III. Rilascio, uso e validità dei documenti
Art. 8 Rilascio e uso dei documenti
1. I documenti sono rilasciati e utilizzati in conformità alle disposizioni e alle condizioni previste dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 338/97, e per quest’ultimo in particolare dall’articolo 11, paragrafi da 1 a 4. Le licenze e i certificati possono essere rilasciati in formato cartaceo o elettronico. Al fine di garantire il rispetto di detti regolamenti e delle relative norme nazionali di esecuzione, l'organo di gestione emittente può imporre clausole, condizioni e requisiti che i documenti in questione devono precisare.
2. I documenti sono utilizzati fatta salva qualsiasi altra formalità relativa all'introduzione e alla circolazione delle merci nella Comunità o all'esportazione o riesportazione delle merci dalla Comunità, nonché al rilascio dei documenti utilizzati per l'espletamento di tali formalità.
3. Gli organi di gestione prendono una decisione sul rilascio delle licenze e dei certificati entro un mese dalla data di presentazione della domanda completa. Tuttavia, qualora procedano alla consultazione di terzi, la decisione può essere presa soltanto a consultazione debitamente ultimata. I richiedenti sono informati in caso di ritardi significativi nella trattazione delle domande.