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Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione del 23 agosto 2012 che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione

Testo vigente

ALLEGATO III

ALLEGATO III

Istruzioni e spiegazioni

  1. 1. Il certificato deve recare un numero di serie unico assegnato dall’organo di gestione emittente.

  2. 2. Il termine massimo di validità del documento è limitato a tre anni dalla data del rilascio. Quando il punto di partenza della mostra itinerante è situato in un paese terzo, la data di scadenza non può essere posteriore alla data indicata nel certificato equivalente rilasciato da quel paese.

  3. 3. Indicare per esteso il nome, il domicilio e il paese del proprietario dell’esemplare cui si riferisce il certificato. In mancanza della firma del proprietario il certificato non è valido.

  4. 4. La denominazione, l’indirizzo e il paese dell’organo di gestione emittente devono essere prestampati sul formulario.

  5. 5. Questa casella prestampata serve ad indicare la validità del certificato per movimenti transfrontalieri multipli ai soli fini della mostra e per l’esposizione dell’esemplare al pubblico in conformità dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, e a precisare che il certificato non deve essere ritirato ma deve rimanere al proprietario e circolare insieme all’esemplare. La casella può essere utilizzata anche per giustificare l’omissione di determinate informazioni.

  6. 6. Questa casella è prestampata per indicare che i movimenti transfrontalieri sono autorizzati verso qualsiasi paese che accetti il presente certificato nell’ambito della propria legislazione nazionale.

  7. 7. Nella casella è prestampato il codice Q, relativo a circhi e mostre itineranti.

  8. 8. Ove opportuno, indicare il numero del timbro di sicurezza apposto nella casella 19.

  9. 9. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

  10. 10. Descrivere nel modo più preciso possibile l’esemplare cui si riferisce il certificato, compresi i marchi identificativi (targhette, anelli, marcature individuali ecc.) idonei a consentire alle autorità della parte in cui la mostra si trasferisce di verificare che il certificato corrisponda all’esemplare in questione. Indicare se possibile il sesso dell’esemplare e la sua età al momento del rilascio del certificato.

  11. 11. Indicare il numero totale di esemplari. In caso di animali vivi, normalmente si tratta di un unico esemplare. Qualora si tratti di più esemplari, riportare nella casella l’annotazione «cfr. inventario allegato».

  12. 12. Indicare l’appendice della convenzione CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio del certificato.

  13. 13. Indicare la lettera (A, B o C) dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio del certificato.

  14. 14. Utilizzare i codici di seguito riportati per indicare l’origine. Il presente certificato non può essere utilizzato per esemplari con codice di origine W, R, F o U, salvo qualora tali esemplari siano stati acquisiti o introdotti nell’Unione prima che fossero ad essi applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell’allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 o negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97, e sia utilizzato anche il codice O.

    W Esemplari prelevati dall’ambiente naturale

    R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall’ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all’età adulta

    A Piante riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati

    C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

    F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l’applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

    U Origine sconosciuta (deve essere motivata)

    O Esemplari pre-convenzione (può essere utilizzato in combinazione con qualsiasi altro codice).

    X Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato

    Y Esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita che non sono considerati «riprodotti artificialmente» ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, né sono considerati «prelevati dall’ambiente naturale» perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.

15/16. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall’ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, la casella 16 deve contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro dell’Unione sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.

  1. 17. In questa casella deve figurare il numero di registrazione della mostra.

  2. 18. Indicare la data di acquisizione unicamente per gli esemplari acquisiti o introdotti nell’Unione prima che fossero ad essi applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell’allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 o negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97.

  3. 19. Da compilare a cura del funzionario che rilascia il certificato. Il certificato può essere rilasciato unicamente dall’organo di gestione del paese in cui è basata la mostra e solo previa comunicazione a tale organo da parte del proprietario della mostra di tutti i dati relativi all’esemplare. Quando il punto di partenza della mostra itinerante è situato in un paese terzo, il certificato può essere rilasciato unicamente dall’organo di gestione del paese di prima destinazione. Il nome del funzionario che rilascia il certificato deve essere indicato per esteso. Il timbro, la firma e l’eventuale numero del timbro di sicurezza devono essere chiaramente leggibili.

  4. 20. Questa casella è utilizzabile per indicare gli estremi della legislazione nazionale o per specificare le altre condizioni particolari applicate dall’organo di gestione emittente al movimento transfrontaliero degli esemplari.

  5. 21. Questa casella prestampata rinvia al foglio aggiuntivo allegato, nel quale devono essere indicati tutti i movimenti transfrontalieri.

Fermo restando quanto indicato nella casella 5, alla scadenza il presente documento deve essere restituito all’organo di gestione emittente. Il titolare o il suo rappresentante autorizzato deve consegnare l’originale del presente certificato (formulario n. 1) — ed eventualmente il certificato per mostra itinerante rilasciato da un paese terzo — a fini di verifica, e presentare il foglio aggiuntivo o (qualora il certificato sia rilasciato sulla base di un certificato equivalente di un paese terzo) i due fogli aggiuntivi e le rispettive copie ad un ufficio doganale designato a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97. Dopo aver compilato il foglio o i fogli aggiuntivi, l’ufficio doganale restituisce l’originale del presente certificato (formulario n. 1), l’originale del certificato eventualmente rilasciato dal paese terzo e il foglio o i fogli aggiuntivi al titolare o al suo rappresentante autorizzato e trasmette una copia vistata del foglio aggiuntivo del certificato rilasciato dall’organo di gestione dello Stato membro all’organo di gestione competente, secondo quanto prescritto dall’articolo 45 del regolamento (CE) n. 865/2006.

Istruzioni e spiegazioni

  1. 3. Indicare per esteso il nome, il domicilio e il paese del proprietario dell’esemplare cui si riferisce il certificato (non del suo rappresentante). In mancanza della firma del proprietario il certificato non è valido.

  2. 8. Ove opportuno, indicare il numero del timbro di sicurezza apposto nella casella 19.

  3. 9. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

  4. 10. Descrivere nel modo più preciso possibile l’esemplare cui si riferisce il certificato, compresi i marchi identificativi (targhette, anelli, marcature individuali ecc.) idonei a consentire alle autorità della parte in cui la mostra si trasferisce di verificare che il certificato corrisponda all’esemplare in questione. Indicare se possibile il sesso dell’esemplare e la sua età al momento del rilascio del certificato.

  5. 11. Indicare il numero totale di esemplari. In caso di animali vivi, normalmente si tratta di un unico esemplare. Qualora si tratti di più esemplari, riportare nella casella l’annotazione «cfr. inventario allegato».

  6. 12. Indicare l’appendice della convenzione CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data della domanda.

  7. 13. Indicare la lettera (A, B o C) dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data della domanda.

  8. 14. Utilizzare i codici di seguito riportati per indicare l’origine. Il presente certificato non può essere utilizzato per esemplari con codice di origine W, R, F o U, salvo qualora tali esemplari siano stati acquisiti o introdotti nell’Unione prima che fossero ad essi applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell’allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 o negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97, e sia utilizzato anche il codice O.

    W Esemplari prelevati dall’ambiente naturale

    R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall’ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all’età adulta

    A Piante riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati

    C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

    F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l’applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

    U Origine sconosciuta (deve essere motivata)

    O Esemplari pre-convenzione (può essere utilizzato in combinazione con qualsiasi

    X Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato

    Y Esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita che non sono considerati «riprodotti artificialmente» ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, né sono considerati «prelevati dall’ambiente naturale» perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.

15/16. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall’ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo (ossia un paese che non fa parte dell’Unione europea), la casella 16 deve contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro dell’Unione sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.

  1. 17. In questa casella deve figurare il numero di registrazione della mostra.

  2. 18. Indicare la data di acquisizione unicamente per gli esemplari acquisiti o introdotti nell’Unione prima che fossero ad essi applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell’allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 o negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97.

  3. 19. Fornire il maggior numero di informazioni possibile e giustificare qualsiasi omissione delle informazioni richieste.