Regolamento di esecuzione (UE) n. 1081/2012 della Commissione del 9 novembre 2012 recante disposizioni d’applicazione del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio relativo all’esportazione di beni culturali (codificazione)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 116/2009, del 18 dicembre 2008, relativo all’esportazione di beni culturali1, in particolare l’articolo 7,
Il regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, recante disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 relativo all’esportazione di beni culturali2, è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese3. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
Sono necessarie disposizioni d’applicazione per il regolamento (CE) n. 116/2009 relativo all’esportazione dei beni culturali che prevede, in particolare, l’introduzione di un sistema di autorizzazioni di esportazione per talune categorie di beni culturali indicate nell’allegato I del predetto regolamento.
Per garantire l’uniformità del formulario su cui va redatta l’autorizzazione di esportazione prevista dal predetto regolamento occorre definirne le condizioni di compilazione, rilascio e utilizzazione; a tal fine occorre fornire il modello di tale autorizzazione.
Al fine di eliminare pratiche amministrative inutili, è necessaria una forma di «autorizzazione aperta» per l’esportazione temporanea di beni culturali al fine di utilizzarli e/o esporli in paesi terzi da parte di persone o organizzazioni responsabili.
Gli Stati membri che intendono avvalersi di tali meccanismi devono averne la facoltà relativamente ai beni culturali, alle persone e alle organizzazioni di propria competenza. Le condizioni da rispettare differiranno da uno Stato membro all’altro. Gli Stati membri devono poter optare per l’utilizzo, oppure no, di autorizzazioni aperte e stabilire le condizioni da rispettare per il loro rilascio.
L’autorizzazione di esportazione deve essere redatta in una delle lingue ufficiali dell’Unione.
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 116/2009,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Sezione I. Formulario
Art. 1
1. Per l’esportazione di beni culturali sono previsti tre tipi di licenze, rilasciate e utilizzate a norma del regolamento (CE) n. 116/2009 e del presente regolamento:
a) la licenza normale;
b) la licenza aperta specifica;
c) la licenza aperta generale.
2. L’utilizzo delle licenze di esportazione lascia impregiudicati gli obblighi inerenti alle formalità di esportazione e di riesportazione e ai relativi documenti.
3. Il formulario della licenza di esportazione è fornito, su richiesta, dalla(e) autorità competente(i) di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 116/2009.
Art. 2
1.
La licenza normale è di regola utilizzata per tutte le esportazioni soggette al regolamento (CE) n. 116/2009.
Tuttavia, ogni Stato membro interessato può indicare se intende o meno rilasciare licenze aperte specifiche o generali da utilizzare qualora siano soddisfatte le condizioni specifiche previste per tali documenti conformemente agli articoli 10 e 13.
2. Una licenza aperta specifica copre la ripetuta esportazione temporanea di uno specifico bene culturale da parte di una determinata persona o ente, conformemente all’articolo 10.
3. Una licenza aperta generale copre le esportazioni temporanee di beni culturali appartenenti alla collezione permanente di un museo o di un’altra istituzione, conformemente all’articolo 13.
4. Uno Stato membro può revocare in qualsiasi momento una licenza aperta, specifica o generale, se le condizioni alle quali tale licenza era stata rilasciata non sono più soddisfatte. Qualora la licenza rilasciata non sia stata recuperata e possa essere utilizzata in modo irregolare, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione ne informa immediatamente gli altri Stati membri.
5. Gli Stati membri possono adottare, sul loro territorio nazionale, qualsiasi misura ritenuta ragionevolmente necessaria per il controllo dell’utilizzo delle licenze aperte da essi stessi rilasciate.
Sezione II. La licenza normale
Art. 3
1. Le licenze normali sono rilasciate su un formulario conforme al modello che figura all’allegato I. La carta da usare per il formulario dev’essere priva di paste meccaniche, di colore bianco, collata per scritture, e avere un peso minimo di 55 g/m2.
2. Il formato dei formulari è di 210 mm × 297 mm.
3.
I formulari sono stampati o compilati mediante un procedimento elettronico in una delle lingue ufficiali dell’Unione designata dall’autorità competente dello Stato membro emittente.
L’autorità competente dello Stato membro in cui viene presentato il formulario può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale Stato. In questo caso, le eventuali spese di traduzione sono a carico del titolare della licenza.
4. Spetta agli Stati membri:
a) stampare o far stampare il formulario che deve recare il nome e l’indirizzo del tipografo o un contrassegno che ne consenta l’identificazione;
b) prendere le disposizioni necessarie al fine di evitare la falsificazione del formulario. Le informazioni sui mezzi di identificazione applicati a tale scopo dagli Stati membri sono trasmesse ai servizi della Commissione per essere comunicate alle autorità competenti degli altri Stati membri.
5.
Il formulario deve essere compilato preferibilmente mediante un procedimento meccanico o elettronico. Il formulario di domanda può tuttavia essere compilato a mano, in modo leggibile; in quest’ultimo caso, deve essere compilato con inchiostro e in stampatello.
Indipendentemente dal procedimento utilizzato non deve contenere né raschiature, né aggiunte, né altre alterazioni.
Art. 4
1. Salvo il paragrafo 3, per ciascuna spedizione di beni culturali è rilasciata una licenza d’esportazione distinta.
2. Ai sensi del paragrafo 1, la spedizione può riguardare un unico bene culturale o più beni culturali.
3. Quando la spedizione è composta da più beni culturali, spetta alle autorità competenti determinare se sia opportuno rilasciare una o più licenze di esportazione per la spedizione stessa.
Art. 5
Il formulario consta di tre esemplari:
a) l’esemplare, che costituisce la domanda, recante il numero 1;
b) l’esemplare, destinato al titolare, recante il numero 2;
c) l’esemplare destinato a essere rispedito all’autorità emittente, recante il numero 3.
Art. 6
1.
Il richiedente compila le caselle 1, 3, da 6 a 21, 24 e, se del caso, 25 della domanda e degli altri esemplari, fatta salva la casella o le caselle prestampate.
Gli Stati membri possono tuttavia disporre che venga compilata unicamente la domanda.
2.
Alla domanda devono essere accluse:
a) una documentazione contenente tutte le informazioni utili sui beni culturali e sulla loro posizione giuridica al momento della domanda nonché, se del caso, i documenti giustificativi (fatture, perizie ecc.);
b) una fotografia o, secondo il caso, e secondo l’apprezzamento dell’autorità competente, più fotografie debitamente autenticate, in bianco e nero o a colori, dei beni culturali considerati (formato minimo 8 cm × 12 cm).
Tale requisito può essere sostituito, secondo il caso e secondo l’apprezzamento dell’autorità competente, da un elenco particolareggiato dei beni culturali.
3. Le autorità competenti possono, ai fini del rilascio della licenza di esportazione, esigere la presentazione materiale dei beni culturali da esportare.
4. Le spese inerenti all’applicazione dei paragrafi 2 e 3 spettano al richiedente la licenza di esportazione.
5. Il formulario, debitamente compilato, va presentato, ai fini del rilascio della licenza di esportazione, all’autorità competente designata dallo Stato membro a norma dell’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 116/2009. Quando detta autorità autorizza l’esportazione, essa conserva l’esemplare n. 1 del formulario e restituisce gli altri esemplari al richiedente, che diviene titolare della licenza, ovvero al suo rappresentante.
Art. 7
Gli esemplari della licenza di esportazione presentati a corredo della dichiarazione di esportazione sono:
a) l’esemplare destinato al titolare;
b) l’esemplare da rinviare all’autorità emittente.
Art. 8
1.
L’ufficio doganale competente per l’accettazione della dichiarazione di esportazione si assicura che gli enunciati di cui alla dichiarazione di esportazione o, se del caso, al carnet ATA, corrispondano a quelli figuranti nell’autorizzazione di esportazione e che un riferimento a quest’ultima compaia nella casella 44 della dichiarazione di esportazione o sul talloncino del carnet ATA.
Detto ufficio prende le misure adeguate per l’identificazione. Tali misure possono consistere nell’apposizione di un sigillo, o di un timbro dell’ufficio della dogana. L’esemplare della licenza di esportazione da rinviare all’autorità emittente è allegato all’esemplare n. 3 del documento amministrativo unico.
2. Dopo aver compilato la casella 23 degli esemplari 2 e 3, l’ufficio doganale competente per l’accettazione della dichiarazione di esportazione consegna al dichiarante o al suo rappresentante l’esemplare destinato al titolare.
3.
L’esemplare della licenza da rinviare all’autorità emittente deve accompagnare la spedizione fino all’ufficio doganale di uscita dal territorio doganale dell’Unione.
Detto ufficio appone il suo timbro nella casella 26 di tale esemplare e lo restituisce all’autorità emittente.
Art. 9
1. La durata di validità dell’autorizzazione di esportazione non può eccedere dodici mesi dalla data del rilascio.
2. In caso di domanda di temporanea esportazione, le autorità competenti possono fissare il termine entro il quale i beni culturali devono essere reimportati nello Stato membro emittente.
3. Quando la licenza di esportazione risulti scaduta e non utilizzata, il titolare rinvia immediatamente all’autorità emittente tutti gli esemplari in suo possesso.
Sezione III. La licenza aperta specifica
Art. 10
1. Una licenza aperta specifica può essere rilasciata per un bene culturale specifico suscettibile di essere esportato temporaneamente e periodicamente al di fuori dell’Unione per essere utilizzato e/o esposto in un paese terzo. Il bene culturale deve essere di proprietà, o in legittimo possesso della specifica persona o ente che utilizza o espone tale bene.
2. La licenza può essere rilasciata solamente se le autorità preposte al rilascio hanno la certezza che la persona o l’ente interessato offrono tutte le garanzie ritenute necessarie per il rientro del bene culturale nell’Unione in buone condizioni e che il bene può essere descritto o contrassegnato in modo tale da non dare adito a dubbi, al momento della sua esportazione temporanea, in merito alla sua identificazione rispetto a quanto indicato nella licenza aperta specifica.
3. Il periodo di validità della licenza non può essere superiore a cinque anni.
Art. 11
La licenza è presentata a corredo di una dichiarazione scritta d’esportazione o, in altri casi, deve poter essere esibita su richiesta al fine di essere esaminata unitamente ai beni culturali.
L’autorità competente dello Stato membro in cui viene presentato il formulario può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale Stato. In tal caso, le eventuali spese di traduzione sono a carico del titolare della licenza.