Regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 della Commissione del 19 dicembre 2012 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato dei dati che le controparti centrali sono tenute a conservare ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il parere della Banca centrale europea1,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni2, in particolare l’articolo 29, paragrafo 5,
Ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 e degli articoli 13, 14 e 15 dell’atto delegato riguardante le norme tecniche di regolamentazione che specificano in dettaglio i dati e le informazioni che le controparti centrali sono tenute a conservare, adottato ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012, occorre stabilire anche norme per specificare il formato dei dati e delle informazioni conservate ai sensi dei predetti articoli.
Per assolvere le loro funzioni in maniera efficace e uniforme, le autorità competenti devono disporre di dati comparabili tra controparti centrali. L’uso di formati comuni facilita anche la riconciliazione dei dati tra controparti centrali.
Occorre che le controparti centrali siano tenute a conservare i dati in un formato compatibile con il formato in cui i dati sono conservati dai repertori di dati sulle negoziazioni, tenendo conto del fatto che in determinate circostanze le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni sono tenuti a conservare o a segnalare le stesse informazioni. L’uso di un formato comune in tutte le infrastrutture del mercato finanziario promuove il più ampio uso di detti formati da parte di un’ampia gamma di partecipanti al mercato, promuovendo in tal modo la standardizzazione.
Per facilitare il trattamento diretto e ridurre i costi a carico dei partecipanti al mercato, è importante che tutte le controparti centrali utilizzino quanto più possibile procedure e formati di dati standardizzati.
Il sottostante deve essere identificato mediante un identificatore unico; tuttavia non esiste al momento un codice standardizzato per tutto il mercato di identificazione delle attività sottostanti all’interno di un paniere. Pertanto, occorre che le controparti centrali indichino almeno che il sottostante è un paniere e utilizzino i numeri internazionali di identificazione dei titoli (International Securities Identification number – ISIN) per gli indici standardizzati, laddove possibile.
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) ha presentato alla Commissione.
Ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)3, l’AESFEM ha condotto una consultazione pubblica prima di presentare i progetti di norme tecniche di attuazione sui quali si basa il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 dello stesso regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Formato dei dati
1. Le controparti centrali conservano i dati di cui all’articolo 13 dell’atto delegato riguardante le norme tecniche di regolamentazione che specificano in dettaglio i dati e le informazioni che le controparti centrali sono tenute a conservare, adottato ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012, per ogni contratto da esse trattato, nel formato di cui alla tabella 1 dell’allegato.
2. Le controparti centrali conservano i dati di cui all’articolo 14 dell’atto delegato riguardante le norme tecniche di regolamentazione che specificano in dettaglio i dati e le informazioni che le controparti centrali sono tenute a conservare, adottato ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012, per ogni posizione, nel formato di cui alla tabella 2 dell’allegato.
3. Le controparti centrali conservano i dati di cui all’articolo 15 dell’atto delegato riguardante le norme tecniche di regolamentazione che specificano in dettaglio i dati e le informazioni che le controparti centrali sono tenute a conservare, adottato ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012, per le attività connesse all’attività d’impresa e all’organizzazione interna, nel formato di cui alla tabella 3 dell’allegato.
4. Le controparti centrali trasmettono all’autorità competente i dati e le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 in un formato che consenta la trasmissione diretta dei dati tra la controparte centrale e l’autorità competente. Le controparti centrali instaurano la trasmissione diretta dei dati entro sei mesi dalla richiesta dell’autorità competente.
Art. 2 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso