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Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il parere della Banca centrale europea1,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni2, in particolare l’articolo 4, paragrafo 4, l’articolo 5, paragrafo 1, l’articolo 6, paragrafo 4, l’articolo 8, paragrafo 5, l’articolo 10, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafo 14,

Occorre delineare un quadro che racchiuda le disposizioni relative all’obbligo di compensazione, alla relativa applicazione, alle possibili esenzioni e alle tecniche di attenuazione del rischio che devono essere previste per i casi in cui la compensazione mediante controparte centrale (CCP) non risulti possibile. Per assicurare la coerenza tra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e favorire una visione globale e un accesso efficiente da parte dei soggetti interessati, in particolare di quelli tenuti ad assolvere gli obblighi in questione, è auspicabile raggruppare in un unico regolamento la maggior parte delle norme tecniche di regolamentazione previste nel titolo II del regolamento (UE) n. 648/2012.

In considerazione della natura mondiale del mercato dei derivati over-the-counter (OTC), è opportuno che il presente regolamento tenga conto dei pertinenti orientamenti e raccomandazioni concordati a livello internazionale sulle riforme dei mercati dei derivati OTC e sulla compensazione obbligatoria, così come delle norme sviluppate al riguardo in altre giurisdizioni. In particolare, la disciplina inerente alla determinazione dell’obbligo di compensazione tiene conto delle disposizioni sulla compensazione obbligatoria pubblicate dall’International Organization of Securities Commissions (Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari — IOSCO), al fine di favorire, per quanto possibile, la convergenza con l’impostazione adottata in altre giurisdizioni.

Occorre definire alcuni termini per delimitare chiaramente un certo numero di concetti risultanti dal regolamento (UE) n. 648/2012 e per precisare i termini tecnici necessari all’elaborazione della presente norma tecnica.

Poiché l’accordo di compensazione indiretto non deve accrescere il rischio di controparte per la CCP, il partecipante diretto, il cliente ovvero il cliente indiretto e le attività e le posizioni del cliente indiretto devono beneficiare di un adeguato livello di protezione, è essenziale che, a prescindere dalla tipologia, tale accordo soddisfi le condizioni minime per tutelare detti soggetti. A tal fine, le parti coinvolte nell’accordo devono essere vincolate a obblighi specifici. Siffatto accordo va al di là del rapporto contrattuale tra clienti indiretti e cliente del partecipante diretto che presta servizi di compensazione indiretta.

Il regolamento (UE) n. 648/2012 impone che la CCP sia un sistema designato ai sensi della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli3. Ne consegue che il partecipante diretto della CCP deve soddisfare i requisiti previsti per essere partecipante ai sensi di tale direttiva. Pertanto, per assicurare che il cliente indiretto benefici di un livello di protezione equivalente a quello garantito al cliente a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, è necessario che il cliente che presta servizi di compensazione indiretta sia un ente creditizio o un’impresa di investimento ovvero l’equivalente in un paese terzo di un ente creditizio o impresa d’investimento.

Occorre definire accordi di compensazione indiretti per assicurare che, in caso di inadempimento, il cliente indiretto benefici di una protezione equivalente a quella del cliente diretto. In caso di inadempimento del partecipante diretto che agisce come intermediario in un accordo di compensazione indiretto, occorre includere i clienti indiretti nel trasferimento, previsto dagli obblighi di portabilità sanciti dagli articoli 39 e 48 del regolamento (UE) n. 648/2012, delle posizioni del cliente a un partecipante diretto alternativo. Anche gli accordi di compensazione indiretti devono prevedere adeguate garanzie contro l’inadempimento del cliente e sostenere il trasferimento delle posizioni del cliente indiretto a un prestatore alternativo di servizi di compensazione.

Dato che l’accordo di compensazione indiretto può determinare rischi specifici, tutte le parti in esso coinvolte, compresi i partecipanti diretti e le CCP, devono assicurare sistematicamente l’individuazione, la sorveglianza e la gestione dei possibili rischi concreti che esso implica. Particolarmente importante in questo contesto è una condivisione adeguata delle informazioni tra i clienti che prestano servizi di compensazione indiretta e i partecipanti diretti che agiscono come intermediari in tali servizi. I partecipanti diretti devono usare le informazioni fornite dai clienti a soli fini di gestione del rischio ed impedire qualsiasi abuso delle informazioni sensibili sul piano commerciale, anche creando barriere efficaci tra i diversi servizi dell’ente finanziario al fine di evitare conflitti d’interesse.

Quando autorizza una CCP a compensare una categoria di derivati OTC, l’autorità competente è tenuta a notificare l’autorizzazione all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem). La notifica deve specificare i dettagli che permettono all’Aesfem di effettuare la valutazione, comprese informazioni sulla liquidità e sul volume della categoria di derivati OTC in questione. Sebbene le informazioni passino dall’autorità competente all’Aesfem, spetta in prima battuta alla CCP che ha chiesto l’autorizzazione fornire le informazioni necessarie all’autorità competente, che eventualmente le integra.

Poiché può accadere, in particolare per i prodotti nuovi, che non tutte le informazioni che l’autorità competente è tenuta a includere nella notifica all’Aesfem ai fini dell’obbligo di compensazione siano disponibili, occorre in tal caso fornire le stime a disposizione, indicando chiaramente le ipotesi formulate. Affinché l’Aesfem possa valutare la capacità delle controparti attive di rispettare l’obbligo di compensazione senza perturbare il mercato, la notifica deve inoltre contenere dettagli sulle controparti, quali il tipo e numero, le procedure necessarie per avviare la compensazione mediante CCP, la capacità giuridica e operativa o il quadro per la gestione dei rischi di cui dispongono.

Per permettere all’Aesfem di stabilire se una data categoria di derivati debba essere soggetta all’obbligo di compensazione, la notifica trasmessale dall’autorità competente deve riportare, relativamente a tale categoria, informazioni sul grado di standardizzazione, la liquidità e la disponibilità del prezzo. Per una categoria di derivati OTC, il soddisfacimento dei criteri inerenti alla standardizzazione dei termini contrattuali e dei processi operativi è indicatore di condizioni economiche standardizzate, perché la standardizzazione dei primi è possibile solo in presenza delle seconde. L’Aesfem valuta i criteri relativi alla liquidità e alla disponibilità del prezzo in base a considerazioni diverse da quelle su cui si fonda la valutazione dell’autorità competente nel decidere sull’autorizzazione della CCP. La liquidità è valutata in una prospettiva più ampia e non corrisponde alla liquidità risultante una volta applicato l’obbligo di compensazione. In particolare, il fatto che un contratto sia sufficientemente liquido da essere compensato da una CCP non implica necessariamente che esso debba essere soggetto all’obbligo di compensazione. La valutazione dell’Aesfem non deve replicare né duplicare l’esame già effettuato dall’autorità competente.

Le informazioni che l’autorità competente è tenuta a fornire ai fini dell’obbligo di compensazione devono consentire all’Aesfem di valutare la disponibilità di informazioni per la determinazione dei prezzi. Al riguardo, il fatto che, in un dato momento, la CCP acceda alle informazioni per la determinazione dei prezzi non significa che i partecipanti al mercato vi possano accedere in futuro. Di conseguenza, il fatto che la CCP acceda alle informazioni per la determinazione dei prezzi necessarie ai fini della gestione dei rischi risultanti dalla compensazione di contratti derivati appartenenti a una data categoria di derivati OTC non implica automaticamente che tale categoria di derivati OTC debba essere soggetta all’obbligo di compensazione.

Il livello di dettaglio delle informazioni incluse nel registro delle categorie di derivati OTC soggette all’obbligo di compensazione dipende dalla pertinenza dei dettagli in questione ai fini dell’individuazione di ciascuna categoria di contratti derivati OTC. Ne consegue che tale livello di dettaglio può variare tra le diverse categorie di contratti derivati OTC.

Consentendo a molteplici CCP di accedere a una data sede di negoziazione è possibile ampliare l’accesso dei partecipanti alla stessa e, quindi, migliorare la liquidità complessiva. In tali circostanze è tuttavia necessario precisare la nozione di frammentazione della liquidità nella sede di negoziazione, qualora essa possa costituire una minaccia al funzionamento regolare e ordinato dei mercati per la categoria di strumenti finanziari oggetto della richiesta.

La valutazione dell’autorità competente della sede di negoziazione cui la CCP ha chiesto accesso e dell’autorità competente della CCP deve basarsi sui meccanismi disponibili per evitare la frammentazione della liquidità in una sede di negoziazione.

Al fine di evitare la frammentazione della liquidità, tutti i partecipanti alla sede di negoziazione devono essere in grado di compensare tutte le operazioni eseguite tra di loro. Non sarebbe tuttavia proporzionato esigere che tutti i partecipanti diretti della CCP preesistente diventino anche partecipanti diretti di nuove CCP che servano la sede di negoziazione. Per contenere il rischio di frammentazione della liquidità, gli eventuali soggetti che sono partecipanti diretti di entrambe le CCP possono agevolare il trasferimento e la compensazione delle operazioni eseguite dai partecipanti al mercato serviti separatamente dall’una o dall’altra CCP. È tuttavia importante che la richiesta di una CCP di accedere a una data sede di negoziazione non determini una frammentazione della liquidità tale da aumentare i rischi ai quali è esposta la CCP preesistente.

Dato che, a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012, la richiesta di una CCP di accedere a una data sede di negoziazione non deve presupporre l’interoperabilità, il presente regolamento non deve prescrivere l’interoperabilità come unico mezzo per risolvere la frammentazione della liquidità, ma neanche precludere alla CCP la possibilità di concludere volontariamente un accordo in tal senso qualora ne siano soddisfatte le condizioni.

Al fine di stabilire per quali contratti derivati OTC sia oggettivamente misurabile la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria, le controparti non finanziarie devono applicare uno dei criteri di cui al presente regolamento, compresa la definizione contabile basata sugli International Financial Reporting Standards (IFRS). Le controparti possono usare la definizione contabile anche se non applicano gli IFRS. Riguardo alle controparti non finanziarie autorizzate ad applicare i principi contabili locali, si presume che la maggior parte dei contratti classificati come operazioni di copertura in base ai principi contabili locali rientrino nella definizione generale di contratti che riducono i rischi direttamente legati all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria di cui al presente regolamento.

Vi sono situazioni in cui può non risultare possibile coprire un rischio con un contratto derivato direttamente connesso, vale a dire un contratto che ha esattamente lo stesso sottostante e la stessa data di regolamento del rischio coperto. In tal caso, la controparte non finanziaria può ricorrere a una copertura indiretta (proxy hedging), ossia usare a copertura dell’esposizione uno strumento strettamente correlato, come uno strumento con un sottostante diverso ma molto simile in termini di comportamento economico. Inoltre, determinati gruppi di controparti non finanziarie che, attraverso un soggetto unico, sottoscrivono contratti derivati OTC per coprire il proprio rischio rispetto ai rischi complessivi del gruppo possono ricorrere ad operazioni di macrocopertura o di copertura del portafoglio. Le predette forme di macrocopertura, copertura di portafoglio o copertura indiretta possono configurare forme di copertura ai fini del presente regolamento e devono quindi essere valutate secondo i criteri in base a cui stabilire quali contratti derivati OTC riducano oggettivamente i rischi.

Dato che il rischio può evolvere nel tempo, per adattarsi all’evoluzione i contratti derivati OTC stipulati inizialmente per ridurre i rischi legati all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria possono dover essere a loro volta coperti da contratti derivati OTC supplementari. Il rischio può pertanto essere coperto da una combinazione di contratti derivati OTC, compresi contratti derivati OTC di copertura che liquidano i contratti derivati OTC ormai slegati dai rischi risultanti dall’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria.

La gamma dei rischi direttamente legati all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria è molto ampia, e varia tra i diversi settori economici. In genere, i rischi legati all’attività commerciale si ricollegano ai fattori che alimentano la funzione di produzione dell’impresa e ai prodotti e servizi che essa vende o presta. L’attività di finanziamento di tesoreria si ricollega generalmente alla gestione del finanziamento del soggetto a breve e a lungo termine, debito compreso, e alle sue scelte d’investimento riguardo alle risorse finanziarie che genera o detiene, compresa la gestione di cassa. L’attività di finanziamento di tesoreria e l’attività commerciale sono esposte a rischi comuni che derivano, ad esempio, dai tassi di cambio, dai prezzi delle materie prime, dall’inflazione o dal rischio di credito. Dato che i contratti derivati OTC sono conclusi a copertura di un rischio specifico, nell’analizzare i rischi direttamente legati all’attività commerciale o all’attività di finanziamento di tesoreria, occorre stabilire per tali rischi una definizione omogenea che abbracci le due attività. Dalla separazione dei due concetti potrebbero altresì discendere conseguenze indesiderate perché un dato rischio può essere coperto, secondo il settore in cui operano le controparti non finanziarie, nel quadro dell’attività di finanziamento di tesoreria oppure in quello dell’attività commerciale.

Sebbene le soglie di compensazione debbano essere determinate tenendo conto dell’importanza sistemica dei rischi connessi, è importante rilevare che i derivati OTC che riducono i rischi sono esclusi dal calcolo delle soglie e che queste ammettono un’eccezione al principio dell’obbligo di compensazione per i contratti derivati OTC che possono essere considerati non finalizzati alla copertura. Questo significa, più specificamente, che il valore delle soglie di compensazione deve essere riesaminato periodicamente e determinato per ciascuna categoria di contratti derivati OTC. Le categorie di derivati OTC stabilite ai fini delle soglie di compensazione possono non coincidere con le categorie di derivati OTC stabilite ai fini dell’obbligo di compensazione. Nel determinare il valore delle soglie di compensazione, occorre tenere debitamente conto della necessità di definire un indicatore unico che rispecchi l’importanza sistemica della somma delle posizioni nette e delle esposizioni, per controparte e per categoria di derivati OTC. Inoltre, le soglie di compensazione utilizzate dalle controparti non finanziarie devono essere di facile applicazione.

A norma del regolamento (UE) n. 648/2012, il valore delle soglie di compensazione deve essere determinato tenendo conto dell’importanza sistemica della somma delle posizioni nette e delle esposizioni, per controparte e per categoria di derivati OTC. Va tuttavia rilevato che tali posizioni nette ed esposizioni non coincidono con l’esposizione netta di tutte le controparti e di tutte le categorie di attività. Lo stesso regolamento prevede inoltre che tali posizioni nette siano sommate per ottenere i dati da considerare nella determinazione delle soglie di compensazione, ossia la risultante somma totale lorda e il risultante valore nozionale lordo da usare come riferimento.

Peraltro, dato che la struttura dell’attività dei derivati OTC delle controparti non finanziarie determina di solito un livello limitato di netting, perché i derivati sono conclusi nella stessa direzione, la differenza tra la somma delle posizioni nette e delle esposizioni per controparte e per categoria di derivati OTC è molto vicina al valore lordo dei contratti. Al fine di realizzare l’obiettivo della semplicità, il valore lordo dei contratti derivati OTC può pertanto essere usato come approssimazione valida della misura del valore da considerare ai fini della determinazione della soglia di compensazione.

Dato che le controparti non finanziarie che restano al di sotto della soglia di compensazione non sono tenute a valutare i loro contratti derivati OTC a prezzi correnti di mercato, è inopportuno determinare le soglie di compensazione ricorrendo a tale misura, perché si imporrebbe a dette controparti un onere gravoso sproporzionato rispetto al rischio in questione. Per le controparti non finanziarie, il ricorso al valore nozionale dei contratti derivati OTC consente invece un approccio semplificato, non esposto agli eventi esterni.

Il superamento di uno dei valori fissati per una categoria di derivati OTC deve determinare il superamento della soglia di compensazione per tutte le categorie, poiché i contratti derivati OTC che riducono i rischi sono esclusi dal calcolo della soglia di compensazione, le conseguenze del superamento della soglia di compensazione non sono legate solo all’obbligo di compensazione, ma si estendono alle tecniche di attenuazione del rischio, e l’approccio ai pertinenti obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 648/2012 alle controparti non finanziarie deve essere semplificato, data la natura poco sofisticata della maggior parte di esse.

Ai contratti derivati OTC non compensati vanno applicate tecniche di attenuazione del rischio quali la conferma tempestiva. La conferma del contratto derivato OTC può riferirsi a uno o più accordi-quadro, a uno o più accordi-quadro di conferma ovvero ad altri termini standardizzati e può configurarsi come contratto stipulato per via telematica o come documento firmato da entrambe le parti.

Ai fini di un’interpretazione comune dei termini dell’operazione e della loro certezza giuridica, è essenziale che le controparti li confermino il prima possibile dopo l’esecuzione dell’operazione, soprattutto in caso di stipulazione o elaborazione per via telematica. È in particolare possibile che le parti di un contratto derivato OTC non standardizzato o complesso debbano instaurare strumenti che permettano loro di rispettare l’obbligo di confermare tempestivamente i contratti derivati OTC. La conferma tempestiva anticiperebbe inoltre l’evoluzione delle pertinenti pratiche di mercato nel settore.

Per attenuare ulteriormente i rischi, la riconciliazione del portafoglio permette a ciascuna parte di individuare prontamente gli eventuali malintesi sui termini fondamentali dell’operazione passando in rassegna il portafoglio di operazioni come inteso dalla controparte. Tali termini devono prevedere la valutazione di ciascuna operazione e possono includere altri dettagli pertinenti quali: data effettiva, data di scadenza prevista, date di pagamento o di regolamento, valore nozionale del contratto e valuta dell’operazione, strumento sottostante, posizione delle parti, convenzione sui giorni lavorativi, eventuali tassi fissi o variabili del contratto derivato OTC.

Dati i diversi profili di rischio e affinché la riconciliazione del portafoglio costituisca una tecnica di attenuazione del rischio proporzionata, occorre modulare sia la frequenza della riconciliazione sia l’entità del portafoglio da prendere in considerazione in funzione della natura delle parti. È opportuno imporre requisiti più severi sia alle controparti finanziarie sia alle controparti non finanziarie che superano la soglia di compensazione, applicando invece una minore frequenza di riconciliazione alle controparti non finanziarie che non la superano, e questo a prescindere dalla categoria cui appartiene l’altra parte, la quale trarrebbe anch’essa vantaggio dalla minore frequenza della riconciliazione per la sezione interessata del suo portafoglio.

A seconda delle circostanze, quali dimensione del portafoglio con la controparte e scadenza, finalità e grado di standardizzazione dei contratti derivati OTC, anche la compressione del portafoglio può costituire uno strumento efficace di attenuazione del rischio. Le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie che detengono un portafoglio di contratti derivati OTC non compensati mediante CCP al di sopra del livello fissato dal presente regolamento devono predisporre procedure atte a vagliare l’ipotesi di ricorrere alla compressione del portafoglio per ridurre il rischio di controparte.

Scopo della risoluzione delle controversie è attenuare i rischi derivanti dai contratti non compensati a livello centrale. Nel concludere tra loro operazioni su derivati OTC, le controparti devono predisporre un quadro concordato di risoluzione delle controversie che possono sorgere al riguardo, improntato a meccanismi di risoluzione quali l’arbitraggio oppure il sondaggio di mercato e teso ad evitare che le controversie irrisolte s’inaspriscano ed espongano le controparti a rischi supplementari. Occorre rilevare, gestire e comunicare adeguatamente le controversie.

Per precisare quali condizioni di mercato impediscano la valutazione a prezzi correnti di mercato, è necessario precisare quali siano i mercati inattivi. Il mercato può essere inattivo per vari motivi, ad esempio quando non vi si effettuano regolarmente operazioni alle normali condizioni di mercato, laddove l’espressione «alle normali condizioni di mercato» dev’essere intesa nel senso attribuitole a fini contabili.

Il presente regolamento, che si applica alle controparti finanziarie e alle controparti non finanziarie al di sopra della soglia di compensazione, tiene conto della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi4, che prevede, tra l’altro, i requisiti che devono essere soddisfatti in caso di valutazione in base a un modello.

Per determinare adeguatamente le responsabilità, il modello usato per la valutazione in base a un modello, sebbene possa essere sviluppato all’interno o all’esterno, dev’essere approvato dal consiglio di amministrazione o dal comitato da esso delegato.

Laddove le controparti possono avvalersi dell’esenzione per le operazioni infragruppo dopo averne dato notifica alle autorità competenti ma prima della fine del periodo di cui queste dispongono per opporvisi, è importante assicurare che le autorità competenti ricevano tempestivamente informazioni pertinenti e sufficienti che permettano loro di valutare l’eventualità di opporsi all’uso dell’esenzione.

Le previsioni delle dimensioni, del volume e della frequenza dei contratti derivati OTC infragruppo possono basarsi sia sulle passate operazioni infragruppo delle controparti sia su stime circa il modello e l’attività previste per il futuro.

Quando si avvalgono di un’esenzione per le operazioni infragruppo, le controparti devono rendere pubbliche le informazioni al riguardo, per assicurare la trasparenza nei confronti dei partecipanti al mercato e dei potenziali creditori. La divulgazione di tali informazioni riveste particolare importanza per i potenziali creditori delle controparti ai fini della valutazione dei rischi. Essa mira ad eliminare ogni possibile equivoco sul fatto che i contratti derivati OTC siano compensati a livello centrale o che ad essi si applichino tecniche di attenuazione del rischio quando in realtà così non è.

La tempistica della conferma tempestiva implica sforzi di adattamento, tra l’altro in termini di modifiche della prassi di mercato e di potenziamento dei sistemi informatici. Dato che il ritmo di messa in conformità può variare a seconda della categoria di controparti e della categoria di derivati OTC, è opportuno tener conto di tali differenze scaglionando le date di applicazione e migliorando così i tempi della conferma per le controparti e i prodotti che possono essere pronti in tempi più brevi.

Le norme stabilite per la riconciliazione del portafoglio, la compressione del portafoglio e la risoluzione delle controversie impongono alle controparti la predisposizione di procedure, politiche e processi e la modifica della documentazione, interventi che richiedono tempo. Occorre posticipare l’entrata in vigore dei relativi obblighi per dare alle controparti il tempo di adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi.

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.

A norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio5, l’Aesfem ha effettuato consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. a) «cliente indiretto»: il cliente di un cliente di un partecipante diretto;

  2. b) «accordo di compensazione indiretta»: l'insieme dei rapporti contrattuali fra i prestatori e i beneficiari dei servizi di compensazione indiretta forniti da un cliente, un cliente indiretto o un secondo cliente indiretto;

  3. c) «conferma»: la documentazione che comprova l’accordo delle controparti su tutti i termini del contratto derivato over-the-counter (OTC).

  4. d) «secondo cliente indiretto»: il cliente del cliente indiretto;

  5. e) «terzo cliente indiretto»: il cliente del secondo cliente indiretto.

Capo II. ACCORDI DI COMPENSAZIONE INDIRETTI [articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012]

Art. 2 Requisiti per la prestazione di servizi di compensazione indiretta da parte dei clienti

1. Un cliente può fornire servizi di compensazione indiretta a clienti indiretti unicamente se sono soddisfatte tutte le condizioni di seguito elencate:

  1. a) il cliente è un ente creditizio autorizzato o un'impresa di investimento autorizzata o un'entità stabilita in un paese terzo che sarebbe considerata un ente creditizio o un'impresa di investimenti se fosse stabilita nell'Unione;

  2. b) il cliente presta servizi di compensazione indiretta a condizioni commerciali ragionevoli e rende noti pubblicamente i termini e le condizioni generali per la prestazione di detti servizi;

  3. c) il partecipante diretto ha accettato i termini e le condizioni generali di cui alla lettera b) del presente paragrafo.

2.

Il cliente di cui al paragrafo 1 e il cliente indiretto stipulano, per iscritto, un accordo di compensazione indiretta. L'accordo di compensazione indiretta comprende almeno i seguenti termini contrattuali:

  1. a) i termini e le condizioni generali di cui al paragrafo 1, lettera b);

  2. b) l'impegno del cliente di onorare tutti gli obblighi del cliente indiretto nei confronti del partecipante diretto rispetto alle operazioni coperte dall'accordo di compensazione indiretta.

Tutti gli aspetti dell'accordo di compensazione indiretta sono chiaramente documentati.

3. La CCP non può impedire la conclusione di accordi di compensazione indiretta stipulati a condizioni commerciali ragionevoli.

Art. 3 Obblighi della CCP

1. La CCP apre e mantiene i conti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, in conformità con la richiesta del partecipante diretto.

2. La CCP che detiene le attività e posizioni di svariati clienti indiretti in un conto di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), tiene registrazioni separate delle posizioni di ciascun cliente indiretto, calcola i margini relativamente a ciascun cliente indiretto e riscuote gli importi relativi a tali margini su base lorda, in base alle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

3. La CCP individua, sorveglia e gestisce i rischi concreti derivanti dalla prestazione di servizi di accordi di compensazione indiretta che possano influire sulla sua resilienza rispetto agli sviluppi negativi dei mercati.

Art. 4 Obblighi del partecipante diretto

1.

Il partecipante diretto che presta servizi di compensazione indiretta opera a condizioni commerciali ragionevoli e rende noti pubblicamente i termini e le condizioni generali applicati per la prestazione di tali servizi.

I termini e le condizioni generali di cui al primo comma comprendono i requisiti minimi in termini di risorse finanziarie e capacità operativa per i clienti che forniscono servizi di compensazione indiretta.

2. Il partecipante diretto che presta servizi di compensazione indiretta apre e mantiene almeno i seguenti conti, in conformità con la richiesta del cliente:

  1. a) un conto omnibus con le attività e posizioni detenute dal cliente per conto dei suoi clienti indiretti;

  2. b) un conto omnibus con le attività e posizioni detenute dal cliente per conto dei suoi clienti indiretti, in cui il partecipante diretto provvede affinché le posizioni di un cliente indiretto non siano portate in compensazione delle posizioni di un altro cliente indiretto e le attività di un cliente indiretto non possano essere utilizzate per coprire le posizioni di un altro cliente indiretto.

3. Il partecipante diretto che detiene attività e posizioni per conto di svariati clienti indiretti in un conto di cui al paragrafo 2, lettera b), trasmette quotidianamente alla CCP tutte le informazioni necessarie affinché la CCP possa individuare le posizioni detenute per conto di ciascun cliente indiretto. Tali informazioni si basano sulle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4.

4. Il partecipante diretto che fornisce servizi di compensazione indiretta apre e mantiene presso la CCP almeno i conti indicati di seguito, in conformità con la richiesta avanzata dal cliente:

  1. a) un conto segregato avente il solo scopo di detenere le attività e posizioni dei clienti indiretti che il partecipante diretto detiene in un conto di cui al paragrafo 2, lettera a);

  2. b) un conto segregato avente il solo scopo di detenere le attività e posizioni dei clienti indiretti di ciascun cliente che il partecipante diretto detiene in un conto di cui al paragrafo 2, lettera b).

5. Il partecipante diretto predispone procedure per gestire l'inadempimento di un cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta.

6. Il partecipante diretto che detiene le attività e posizioni di clienti indiretti in un conto di cui al paragrafo 2, lettera a), è tenuto a:

  1. a) provvedere affinché le procedure di cui al paragrafo 5 consentano la pronta liquidazione di tali attività e posizioni a seguito dell'inadempimento di un cliente, inclusa la liquidazione di tali attività e posizioni a livello della CCP, e includere una procedura dettagliata per comunicare ai clienti indiretti l'inadempimento del cliente e il periodo di tempo previsto per liquidare le attività e le posizioni di tali clienti indiretti;

  2. b) dopo la conclusione delle procedure di gestione dell'inadempimento a seguito dell'inadempimento di un cliente, restituire prontamente al cliente, per il conto dei clienti indiretti, eventuali rimanenze dovute risultanti dalla liquidazione di dette attività e posizioni.

7. Il partecipante diretto che detiene attività e posizioni di clienti indiretti in un conto di cui al paragrafo 2, lettera b), è tenuto a:

  1. a) includere nelle procedure di cui al paragrafo 5:

    1. i) i passaggi per trasferire le attività e posizioni detenute da un cliente inadempiente per conto dei suoi clienti indiretti a un altro cliente o a un partecipante diretto;

    2. ii) i passaggi per versare a ciascun cliente indiretto i proventi derivanti dalla liquidazione delle attività e posizioni di quel dato cliente indiretto;

    3. iii) una procedura dettagliata per comunicare ai clienti indiretti l'inadempimento del cliente e il periodo di tempo previsto per liquidare le attività e posizioni di tali clienti indiretti;

  2. b) assumersi l'obbligo contrattuale di avviare le procedure per il trasferimento delle attività e posizioni detenute da un cliente inadempiente per conto dei suoi clienti indiretti ad un altro cliente o partecipante diretto che sia stato designato dai clienti indiretti pertinenti del cliente inadempiente, su richiesta degli stessi e senza dover ottenere il consenso del cliente inadempiente. Per tale altro cliente o partecipante diretto corre l'obbligo di accettare tali attività e posizioni unicamente qualora detto altro cliente o partecipante diretto abbia precedentemente instaurato un rapporto contrattuale con i clienti indiretti di cui trattasi impegnandosi in tal senso;

  3. c) garantire che le procedure di cui al paragrafo 5 permettano la pronta liquidazione di tali attività e posizioni a seguito dell'inadempimento di un cliente, inclusa la liquidazione di tali attività e posizioni a livello della CCP, qualora il trasferimento di cui alla lettera b) non sia stato effettuato per qualsivoglia ragione entro un periodo predeterminato come specificato negli accordi di compensazione indiretta;

  4. d) a seguito della liquidazione di tali attività e posizioni, assumersi l'obbligo contrattuale di avviare le procedure per il pagamento dei proventi derivanti dalla liquidazione a ciascuno dei clienti indiretti;

  5. e) qualora il partecipante diretto non sia stato in grado di individuare i clienti indiretti o di concludere l'iter di pagamento dei proventi derivanti dalla liquidazione di cui alla lettera d) a ciascuno dei clienti indiretti, restituire prontamente al cliente per il conto degli stessi eventuali rimanenze dovute risultanti dalla liquidazione di dette attività e posizioni.

8. Il partecipante diretto individua, sorveglia e gestisce i rischi concreti derivanti dalla prestazione di servizi di compensazione indiretta che possano influire sulla sua resilienza rispetto agli sviluppi negativi dei mercati. Il partecipante diretto predispone procedure interne affinché le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 8, non possano essere usate a fini commerciali.

Art. 5 Obblighi del cliente

1. Il cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta offre ai clienti indiretti una scelta almeno fra i tipi di conti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e provvede affinché tali clienti indiretti siano informati esaustivamente in merito ai vari livelli di segregazione e sui rischi associati a ciascun tipo di conto.

2. Il cliente di cui al paragrafo 1 attribuisce uno dei tipi di conto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, ai clienti indiretti che non hanno operato una scelta in merito entro un ragionevole lasso di tempo determinato dal cliente. Il cliente comunica senza indebiti ritardi al cliente indiretto i rischi associati al tipo di conto attribuito. Il cliente indiretto può optare per un altro tipo di conto in qualsiasi momento, facendone richiesta scritta al cliente.

3. Il cliente che presta servizi di compensazione indiretta tiene registrazioni e conti separati per poter distinguere le attività e posizioni proprie da quelle detenute per conto dei suoi clienti indiretti.

4. Qualora le attività e posizioni di svariati clienti indiretti siano detenute dal partecipante diretto in un conto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), il cliente trasmette quotidianamente al partecipante diretto tutte le informazioni necessarie affinché il partecipante diretto possa individuare le posizioni detenute per conto di ciascun cliente indiretto.

5. Il cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta, in conformità con la scelta dei suoi clienti indiretti, chiede al partecipante diretto di aprire e mantenere presso la CCP i conti di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

6. Il cliente fornisce ai propri clienti indiretti informazioni sufficienti che consentano loro di individuare la CCP e il partecipante diretto tramite cui è stata compensata la loro posizione.

7. Qualora le attività e posizioni di uno o più clienti indiretti siano detenute dal partecipante diretto in un conto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), il cliente inserisce negli accordi di compensazione indiretta stipulati con i propri clienti indiretti tutti i termini e le condizioni necessari per garantire che, in caso di inadempimento di tale cliente, il partecipante diretto possa prontamente restituire ai clienti indiretti i proventi derivanti dalla liquidazione delle attività e posizioni detenute per conto di tali clienti indiretti conformemente all'articolo 4, paragrafo 7.

8. Il cliente fornisce al partecipante diretto informazioni sufficienti per individuare, sorvegliare e gestire i rischi concreti derivanti dalla prestazione di servizi di compensazione indiretta che possano influire sulla resilienza del partecipante diretto.

9. Il cliente stipula accordi per garantire che, in caso di eventuale inadempimento, tutte le informazioni in suo possesso riguardo ai suoi clienti indiretti siano messe immediatamente a disposizione del partecipante diretto, inclusa l'identità dei clienti indiretti di cui all'articolo 5, paragrafo 4.

Art. 5 bis Requisiti per la prestazione di servizi di compensazione indiretta da parte del cliente indiretto

1.

Il cliente indiretto può fornire servizi di compensazione indiretta a secondi clienti indiretti unicamente se le parti degli accordi di compensazione indiretta soddisfano uno dei requisiti di cui al paragrafo 2 e ottemperano a tutte le condizioni indicate di seguito:

  1. a) il cliente indiretto è un ente creditizio autorizzato o un'impresa di investimento autorizzata o un'entità stabilita in un paese terzo che sarebbe considerata un ente creditizio o un'impresa di investimento se fosse stabilita nell'Unione;

  2. b) il cliente indiretto e il secondo cliente indiretto stipulano per iscritto un accordo di compensazione indiretta. L'accordo di compensazione indiretta comprende almeno i seguenti termini contrattuali:

    1. i) i termini e le condizioni generali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b);

    2. ii) l'impegno del cliente indiretto di onorare tutti gli obblighi del secondo cliente indiretto nei confronti del cliente rispetto alle operazioni coperte dall'accordo di compensazione indiretta;

  3. c) le attività e posizioni del secondo cliente indiretto sono detenute dal partecipante diretto in un conto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

Tutti gli aspetti dell'accordo di compensazione indiretta di cui alla lettera b) sono chiaramente documentati.

2. Ai fini di quanto disposto al paragrafo 1, le parti degli accordi di compensazione indiretta soddisfano uno dei seguenti requisiti:

  1. a) il partecipante diretto e il cliente fanno parte dello stesso gruppo, ma non il cliente indiretto;

  2. b) il cliente e il cliente indiretto fanno parte dello stesso gruppo, ma non il partecipante diretto, né il secondo cliente indiretto.

3. Per quanto concerne gli accordi di compensazione indiretta stipulati dalle parti nella situazione di cui al paragrafo 2, lettera a):

  1. a) l'articolo 4, paragrafi 1, 5, 6 e 8, si applica al cliente come se quest'ultimo fosse un partecipante diretto;

  2. b) l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 5, paragrafi 2, 3, 6, 8 e 9, si applicano al cliente indiretto come se quest'ultimo fosse un cliente.

4. Per quanto concerne gli accordi di compensazione indiretta stipulati dalle parti nella situazione di cui al paragrafo 2, lettera b):

  1. a) l'articolo 4, paragrafi 5 e 6, si applica al cliente come se quest'ultimo fosse un partecipante diretto;

  2. b) l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 5, paragrafi 2, 3, 6, 8 e 9, si applicano al cliente indiretto come se quest'ultimo fosse un cliente.

Art. 5 ter Requisiti per la prestazione di servizi di compensazione indiretta da parte del secondo cliente indiretto

1.

Il secondo cliente indiretto può fornire servizi di compensazione indiretta a terzi clienti indiretti unicamente se sono soddisfatte tutte le condizioni di seguito elencate:

  1. a) il cliente indiretto e il secondo cliente indiretto sono enti creditizi autorizzati o imprese di investimento autorizzate o entità stabilite in un paese terzo che sarebbero considerate un ente creditizio o un'impresa di investimento se fossero stabilite nell'Unione;

  2. b) il partecipante diretto e il cliente fanno parte dello stesso gruppo, ma non il cliente indiretto;

  3. c) il cliente indiretto e il secondo cliente indiretto fanno parte dello stesso gruppo, ma non il terzo cliente indiretto;

  4. d) il secondo cliente indiretto e il terzo cliente indiretto stipulano per iscritto un accordo di compensazione indiretta. L'accordo di compensazione indiretta comprende almeno i seguenti termini contrattuali:

    1. i) i termini e le condizioni generali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b);

    2. ii) l'impegno del secondo cliente indiretto di onorare tutti gli obblighi del terzo cliente indiretto nei confronti del cliente indiretto rispetto alle operazioni coperte dall'accordo di compensazione indiretta;

  5. e) le attività e posizioni del terzo cliente indiretto sono detenute dal partecipante diretto in un conto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

Tutti gli aspetti dell'accordo di compensazione indiretta di cui al primo comma, lettera d), sono chiaramente documentati.

2. Qualora i secondi clienti indiretti forniscano servizi di compensazione indiretta ai sensi del paragrafo 1:

  1. a) l'articolo 4, paragrafi 1, 5, 6 e 8, si applica sia al cliente che al cliente indiretto come se questi fossero partecipanti diretti;

  2. b) l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 5, paragrafi 2, 3, 6, 8 e 9, si applicano sia al cliente indiretto che al secondo cliente indiretto, come se questi fossero clienti.

Capo III. NOTIFICA ALL’AESFEM AI FINI DELL’OBBLIGO DI COMPENSAZIONE [articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012]

Art. 6 Informazioni da includere nella notifica

1. La notifica ai fini dell’obbligo di compensazione riporta le seguenti informazioni:

  1. a) indicazione della categoria di contratti derivati OTC;

  2. b) indicazione dei contratti derivati OTC compresi nella categoria di contratti derivati OTC;

  3. c) le altre informazioni da includere nel registro pubblico a norma dell’articolo 8;

  4. d) le altre caratteristiche che permettono di distinguere i contratti derivati OTC compresi nella categoria di contratti derivati OTC da quelli esclusi;

  5. e) prova del grado di standardizzazione dei termini contrattuali e dei processi operativi relativamente alla pertinente categoria di contratti derivati OTC;

  6. f) informazioni sul volume della categoria di contratti derivati OTC;

  7. g) informazioni sulla liquidità della categoria di contratti derivati OTC;

  8. h) prova del fatto che i partecipanti al mercato dispongano di informazioni eque, affidabili e generalmente accettate per la determinazione dei prezzi per la categoria di contratti derivati OTC;

  9. i) prova dell’impatto dell’obbligo di compensazione sulla disponibilità, per i partecipanti al mercato, di informazioni per la determinazione dei prezzi.

2. Ai fini della fissazione della data o delle date di decorrenza dell’obbligo di compensazione, con indicazione dell’eventuale applicazione graduale, e della determinazione delle categorie di controparti cui l’obbligo si applica, la notifica ai fini dell’obbligo di compensazione riporta:

  1. a) le informazioni utili per quantificare il previsto volume della categoria di contratti derivati OTC, qualora questa sia assoggettata all’obbligo di compensazione;

  2. b) la prova della capacità della CCP di gestire il previsto volume della categoria di contratti derivati OTC, qualora questa sia assoggettata all’obbligo di compensazione e di gestire il rischio derivante dalla compensazione della categoria di contratti derivati OTC interessata, anche tramite accordi di compensazione conclusi con clienti o clienti indiretti;

  3. c) il tipo e il numero di controparti attive sul mercato o prevedibilmente tali per la categoria di contratti derivati OTC, qualora questa sia assoggettata all’obbligo di compensazione;

  4. d) una breve descrizione dei diversi compiti da svolgere prima di avviare la compensazione con la CCP, con indicazione del tempo necessario per l’esecuzione di ciascuno;

  5. e) informazioni sulla gestione dei rischi e la capacità giuridica e operativa delle varie controparti attive nel mercato per la categoria di contratti derivati OTC eventualmente assoggettata all’obbligo di compensazione.

3. Le informazioni sul volume e sulla liquidità precisano, relativamente alla categoria di contratti derivati OTC e a ciascun contratto derivato in essa compreso, le pertinenti informazioni di mercato, inclusi i dati storici, i dati attuali e qualsiasi variazione prevista qualora la categoria di contratti derivati OTC sia assoggettata all’obbligo di compensazione, tra cui:

  1. a) numero di operazioni;

  2. b) volume complessivo;

  3. c) totale delle posizioni aperte;

  4. d) profondità degli ordini, compreso il numero medio di ordini e di richieste di quotazioni;

  5. e) ampiezza degli spread;

  6. f) misure di liquidità in situazione di tensione sui mercati;

  7. g) misure di liquidità per l’esecuzione delle procedure in caso di inadempimento.

4. Le informazioni sul grado di standardizzazione dei termini contrattuali e dei processi operativi relativamente alla pertinente categoria di contratti derivati OTC, di cui al paragrafo 1, lettera e), riportano, per la categoria di contratti derivati OTC e per ciascun contratto derivato in essa compreso, l’indicazione del prezzo di riferimento giornaliero e del numero di giorni l’anno in cui il prezzo di riferimento è considerato attendibile, almeno sull’arco dei dodici mesi precedenti.

Capo IV. CRITERI PER DETERMINARE LE CATEGORIE DI CONTRATTI DERIVATI OTC SOGGETTE ALL’OBBLIGO DI COMPENSAZIONE [articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012]

Art. 7 Criteri valutati dall’Aesfem

1. Riguardo al grado di standardizzazione dei termini contrattuali e dei processi operativi della categoria di contratti derivati OTC interessata, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) valuta:

  1. a) se i termini contrattuali della categoria di contratti derivati OTC interessata includono una documentazione giuridica comune, compresi accordi-quadro di compensazione, definizioni e termini e conferme standardizzati, che stabilisce specifiche contrattuali di uso comune tra le parti;

  2. b) se i processi operativi della categoria di contratti derivati OTC interessata subiscono un trattamento automatizzato nella fase post-negoziazione e sono esposti agli eventi del ciclo di vita secondo modalità comuni e in base a un calendario ampiamente concordato dalle parti.

2. Riguardo al volume e alla liquidità della categoria di contratti derivati OTC interessata, l’Aesfem valuta:

  1. a) se i margini o i requisiti finanziari della CCP sono proporzionati al rischio che l’obbligo di compensazione intende attenuare;

  2. b) la stabilità nel tempo delle dimensioni e della profondità del mercato per il prodotto in questione;

  3. c) la probabilità che la dispersione sul mercato si mantenga sufficiente in caso di inadempimento di un partecipante diretto;

  4. d) il numero e il valore delle operazioni.

3. Riguardo alla disponibilità di informazioni eque, affidabili e generalmente accettate per la determinazione dei prezzi per la categoria di contratti derivati OTC interessata, l’Aesfem valuta se i partecipanti al mercato sono in grado di accedere, a condizioni commerciali ragionevoli, alle informazioni necessarie per determinare accuratamente i prezzi dei contratti compresi in tale categoria e se continueranno ad esserlo qualora essa fosse assoggettata all’obbligo di compensazione.

Capo V. REGISTRO PUBBLICO [articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012]

Art. 8 Informazioni da includere nel registro dell’Aesfem

1. Per ciascuna categoria di contratti derivati OTC soggetta all’obbligo di compensazione il registro pubblico dell’Aesfem riporta:

  1. a) la categoria di attività dei contratti derivati OTC;

  2. b) la tipologia dei contratti derivati OTC compresi nella categoria;

  3. c) i sottostanti dei contratti derivati OTC compresi nella categoria;

  4. d) se i sottostanti sono strumenti finanziari, l’indicazione del fatto che il sottostante è uno strumento finanziario unico o proviene da un emittente unico ovvero è un indice o portafoglio;

  5. e) se i sottostanti non sono strumenti finanziari, l’indicazione della categoria del sottostante;

  6. f) la valuta nozionale e di regolamento dei contratti derivati OTC compresi nella categoria;

  7. g) la gamma delle scadenze dei contratti derivati OTC compresi nella categoria;

  8. h) le condizioni di regolamento dei contratti derivati OTC compresi nella categoria;

  9. i) la gamma delle frequenze di pagamento dei contratti derivati OTC compresi nella categoria;

  10. j) l’identificativo del prodotto riguardo alla pertinente categoria di contratti derivati OTC;

  11. k) qualsiasi altra caratteristica utile per distinguere un contratto della pertinente categoria di contratti derivati OTC da un altro.

2. Riguardo a ciascuna CCP autorizzata o riconosciuta ai fini dell’obbligo di compensazione, il registro pubblico dell’Aesfem riporta:

  1. a) il codice identificativo a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione6;

  2. b) la denominazione completa;

  3. c) il paese di stabilimento;

  4. d) l’autorità competente designata a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 648/2012.

3. Riguardo alle date di decorrenza dell’obbligo di compensazione, con indicazione dell’eventuale applicazione graduale, il registro pubblico dell’Aesfem riporta:

  1. a) l’identificazione delle categorie di controparti cui si applica ciascun periodo di applicazione graduale;

  2. b) qualsiasi altra condizione che, in conformità alle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, è necessaria ai fini del periodo di applicazione graduale.

4. Il registro pubblico dell’Aesfem riporta il riferimento delle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, in base alle quali è stato stabilito ciascun obbligo di compensazione.

5. Riguardo a ciascuna CCP notificata all’Aesfem dall’autorità competente, il registro pubblico dell’Aesfem riporta almeno:

  1. a) l’identificazione della CCP;

  2. b) la categoria di attività dei contratti derivati OTC notificati;

  3. c) la tipologia dei contratti derivati OTC;

  4. d) la data della notifica;

  5. e) l’identificazione dell’autorità competente che effettua la notifica.

Capo VI. FRAMMENTAZIONE DELLA LIQUIDITÀ [articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012]

Art. 9 Precisazione della nozione di frammentazione della liquidità

1. Si ritiene che si verifichi frammentazione di liquidità quando i partecipanti alla sede di negoziazione non sono in grado di concludere un’operazione con uno o più partecipanti della medesima sede perché mancano accordi di compensazione accessibili a tutti i partecipanti.

2. Non si ritiene che l’accesso di una CCP alla sede di negoziazione già servita da un’altra CCP vi determini frammentazione della liquidità se tutti i partecipanti alla sede di negoziazione, senza che i partecipanti diretti della CCP preesistente siano obbligati a aderire alla CCP che richiede l’accesso, sono in grado di usufruire, direttamente o indirettamente, della compensazione tramite una delle alternative seguenti:

  1. a) almeno una CCP in comune;

  2. b) accordi di compensazione predisposti dalle CCP.

3. Gli accordi volti a soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), sono predisposti prima che la CCP richiedente inizi a fornire servizi di compensazione nella pertinente sede di negoziazione.

4. L’accesso a una CCP comune di cui al paragrafo 2, lettera a), può essere realizzato tramite due o più partecipanti diretti o due o più clienti ovvero mediante accordi di compensazione indiretti.

5. Gli accordi di compensazione di cui al paragrafo 2, lettera b), possono prevedere il trasferimento delle operazioni effettuate dai pertinenti partecipanti al mercato verso partecipanti diretti di altre CCP. Sebbene l’accesso di una CCP alla sede di negoziazione non debba richiedere interoperabilità, il requisito dell’accesso ad accordi comuni di compensazione può essere soddisfatto con un accordo d’interoperabilità concluso dalle pertinenti CCP e approvato dalle pertinenti autorità competenti.