diritto.io

Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il parere della Banca centrale europea1,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni2, in particolare l’articolo 56, paragrafo 3,

Occorre fissare norme per specificare le informazioni che devono essere fornite all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) nella domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni.

È necessario che i soggetti che presentano domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni forniscano informazioni sulla struttura dei controlli interni e sull’indipendenza degli organi direttivi, per consentire all’Aesfem di valutare se la struttura del governo societario garantisca l’indipendenza del repertorio di dati sulle negoziazioni e se la struttura e le relative linee di responsabilità siano adeguate.

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)3, è responsabile della registrazione e della vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni, ai sensi del titolo VI del regolamento (UE) n. 648/2012. Per consentire all’Aesfem di valutare la buona reputazione, l’esperienza e le competenze dell’alta dirigenza del futuro repertorio di dati sulle negoziazioni, occorre che il repertorio fornisca le informazioni necessarie per effettuare la valutazione.

Occorre che il repertorio richiedente trasmetta informazioni all’Aesfem che dimostrino che dispone delle risorse finanziarie necessarie per l’esercizio su base continuativa delle sue funzioni e di adeguati meccanismi per assicurare la continuità operativa.

Sebbene quando il repertorio di dati sulle negoziazioni opera mediante succursali queste ultime non abbiano personalità giuridica distinta, occorre che siano fornite informazioni separate sulle succursali per consentire all’Aesfem di identificare chiaramente la posizione delle succursali nella struttura organizzativa del repertorio di dati sulle negoziazioni, di valutare l’idoneità e l’adeguatezza dell’alta dirigenza della succursale e di verificare se i meccanismi di controllo, la funzione di controllo della conformità e le altre funzioni di cui il repertorio dispone siano solidi e sufficienti per individuare, valutare e gestire i rischi delle succursali in maniera adeguata.

È importante che il richiedente fornisca all’Aesfem informazioni sui servizi ausiliari o su altre linee di attività offerte dal repertorio di dati sulle negoziazioni in più rispetto alla sua attività principale di segnalazione dei dati relativi ai derivati, in particolare per quanto riguarda la sua attività principale di segnalazione regolamentare.

Affinché l’Aesfem possa valutare la continuità e il regolare funzionamento dei sistemi tecnologici del repertorio richiedente, occorre che il richiedente trasmetta all’Aesfem la descrizione di detti sistemi tecnologici, se pertinenti, e le modalità della loro gestione. È opportuno inoltre che il richiedente descriva eventuali accordi di esternalizzazione relativi ai suoi servizi.

Le tariffe associate ai servizi prestati dai repertori di dati sulle negoziazioni costituiscono informazioni importanti per permettere ai partecipanti al mercato di scegliere con cognizione di causa e occorre pertanto che siano inserite nella domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni.

Dato che i partecipanti al mercato e le autorità di regolamentazione fanno affidamento sui dati conservati dai repertori di dati sulle negoziazioni, occorre che nella domanda di registrazione del repertorio siano chiaramente indicati rigorosi requisiti operativi e di conservazione dei dati.

I modelli di gestione dei rischi associati ai servizi prestati dai repertori di dati sulle negoziazioni sono elementi da inserire nella domanda di registrazione per permettere ai partecipanti al mercato di fare una scelta informata.

Per assicurare il pieno accesso ai repertori di dati sulle negoziazioni, i terzi fornitori di servizi dispongono di un accesso non discriminatorio alle informazioni conservate presso i repertori, purché i soggetti che hanno fornito i dati e le controparti interessate abbiano dato il loro assenso. Occorre pertanto che il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisca all’Aesfem informazioni concernenti le politiche e le procedure di accesso.

Per esercitare con efficienza le proprie funzioni in materia di autorizzazione, occorre che l’Aesfem riceva tutte le informazioni dai repertori di dati sulle negoziazioni, dalle parti correlate e da terzi cui i repertori hanno esternalizzato funzioni o attività operative. Tali informazioni sono necessarie per valutare la domanda di registrazione e la documentazione in essa contenuta o per completarne la valutazione.

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) ha presentato alla Commissione.

Ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’Aesfem ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo. Capo registrazione

Sezione 1. Disposizioni generali

Art. 1 Identificazione, status giuridico e categorie di derivati

1. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni indica il richiedente e le attività che esso intende svolgere e che ne impongono la registrazione come repertorio.

2. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene in particolare le seguenti informazioni:

  1. a) la denominazione sociale del richiedente e l’indirizzo della sede legale nell’Unione;

  2. b) un estratto del registro delle imprese o del registro del tribunale, o qualsiasi altra prova certificata della sede di costituzione e dell’ambito di attività del richiedente, valido alla data in cui è stata presentata la domanda;

  3. c) informazioni sulle categorie di derivati per le quali il richiedente presenta domanda di registrazione;

  4. d) informazioni sull'esistenza di un'eventuale autorizzazione o registrazione del richiedente concessa dall'autorità competente nello Stato membro in cui è stabilito e, in tal caso, il nome dell'autorità competente e l'eventuale numero di riferimento relativo all'autorizzazione o alla registrazione;

  5. e) gli atti costitutivi del richiedente e, se del caso, ogni altra documentazione di legge attestante che il richiedente presterà servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni;

  6. f) i verbali della riunione in cui il consiglio del richiedente ha approvato la domanda;

  7. g) il nominativo e i recapiti delle persone responsabili della conformità o di ogni altro membro del personale addetto alla valutazione della conformità per il richiedente;

  8. h) il programma delle operazioni, comprendente l'indicazione dell'ubicazione delle principali attività;

  9. i) l'identificazione di eventuali filiazioni e, se del caso, la struttura del gruppo;

  10. j) i servizi diversi da quelli legati alla funzione di repertorio che il richiedente fornisce o intende fornire;

  11. k) informazioni su procedure in corso giudiziarie, amministrative, di arbitrato o di contenzioso, indipendentemente dal tipo, riguardanti il richiedente, in particolare per quanto riguarda questioni di fiscalità e di insolvenza, suscettibili di comportare significativi costi finanziari e in termini di reputazione, o procedimenti conclusi, che potrebbero ancora avere ripercussioni significative sui costi del repertorio.

3. Su richiesta dell’Aesfem, i richiedenti le trasmettono anche informazioni supplementari nel corso della procedura di esame della domanda di registrazione, quando dette informazioni siano necessarie per la valutazione della capacità del richiedente di rispettare i requisiti di cui agli articoli da 56 a 59 del regolamento (UE) n. 648/2012 e consentano all’Aesfem di interpretare e analizzare debitamente la documentazione già presentata o da presentare.

4. Il richiedente che ritiene che un requisito del presente regolamento non si applichi nel suo caso indica chiaramente nella domanda di registrazione il requisito in oggetto e spiega perché non si applica.

Art. 2 Politiche e procedure

Se nell'ambito di una domanda sono fornite informazioni concernenti le politiche e le procedure, il richiedente assicura che la domanda contenga i seguenti elementi:

  1. a) l'indicazione che il consiglio approva le politiche e che l'alta dirigenza approva le procedure ed è responsabile dell'attuazione e dell'aggiornamento delle politiche e delle procedure;

  2. b) la descrizione del modo in cui è organizzata la comunicazione delle politiche e delle procedure all'interno del richiedente e del modo in cui sarà assicurata e controllata giornalmente la conformità alle politiche e procedure e la persona o le persone responsabili della conformità a questo riguardo;

  3. c) i dati indicanti che i dipendenti e il personale dedicato sono a conoscenza delle politiche e delle procedure;

  4. d) la descrizione delle misure da adottare in caso di violazione delle politiche e delle procedure;

  5. e) l'indicazione della procedura per segnalare all'Aesfem le violazioni rilevanti di politiche o procedure, tali da comportare una violazione delle condizioni previste per la registrazione iniziale.

Sezione 2. Proprietà

Art. 3 Proprietà del repertorio di dati sulle negoziazioni

1. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene:

  1. a) l’elenco contenente i nomi delle persone fisiche e giuridiche che, direttamente o indirettamente, detengono il 5 % o più del capitale o dei diritti di voto del richiedente o che grazie alla partecipazione detenuta possono esercitare un’influenza significativa sulla gestione del richiedente;

  2. b) l’elenco di ogni impresa in cui le persone di cui alla lettera a) detengono il 5 % o più del capitale o dei diritti di voto o sulla cui gestione esse esercitano un’influenza significativa;

2. Se il richiedente ha un’impresa madre, esso deve:

  1. a) indicare l'indirizzo della sede legale dell'impresa madre;

  2. b) indicare se l’impresa madre è autorizzata o registrata e soggetta a vigilanza e, in caso affermativo, comunicare ogni numero di riferimento utile e la denominazione dell’autorità di vigilanza responsabile.

Art. 4 Prospetto della struttura societaria

1. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene un prospetto indicante i legami proprietari tra l’impresa madre, le filiazioni e ogni altro soggetto collegato o succursale.

2. Le imprese indicate nel prospetto di cui al paragrafo 1 sono identificate con la denominazione completa, lo status giuridico e l’indirizzo della sede legale.

Sezione 3. Struttura organizzativa, governance e conformità alla normativa

Art. 5 Organigramma

1. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene l’organigramma del richiedente, compreso ogni servizio accessorio.

2. L’organigramma indica i dati della persona responsabile di ogni funzione significativa, compresa l’alta dirigenza e le persone che dirigono le attività di ogni succursale.

Art. 6 Governo societario

1. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le informazioni concernenti le politiche e procedure interne di governo societario del richiedente, nonché il mandato dell’alta dirigenza, compreso il consiglio, i suoi membri non esecutivi e, se del caso, i comitati.

2. Dette informazioni includono una descrizione della procedura di selezione, di nomina, di valutazione delle prestazioni e di rimozione dell’alta dirigenza e dei membri del consiglio.

3. Se il richiedente aderisce ad un codice di condotta riconosciuto in materia di governo societario, esso indica il codice e fornisce una spiegazione per i casi in cui si discosta dal codice.

Art. 7 Controllo interno

1. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene informazioni dettagliate relative al sistema di controllo interno del richiedente, comprese le informazioni sulla funzione di controllo della conformità, la valutazione del rischio, i meccanismi e i dispositivi di controllo interno e la funzione di audit interno.

2. Le informazioni dettagliate di cui al paragrafo 1 comprendono:

  1. a) le politiche di controllo interno del richiedente e le relative procedure connesse alla loro applicazione coerente ed efficace;

  2. b) le politiche, le procedure e i manuali relativi alla sorveglianza e alla valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi del richiedente;

  3. c) le politiche, le procedure e i manuali relativi al controllo e alla protezione dei sistemi di trattamento delle informazioni del richiedente;

  4. d) l'identità degli organi interni incaricati della valutazione dei risultati dei controlli interni pertinenti.

3. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni relative alle attività di audit interno del richiedente:

  1. a) la composizione dell'eventuale comitato di audit interno, le sue competenze e responsabilità;

  2. b) la carta, le metodologie, le norme e le procedure della funzione di audit interno;

  3. c) la modalità di elaborazione e applicazione della carta, della metodologia e delle procedure di audit interno, tenuto conto della natura e della portata delle attività del richiedente, della loro complessità e dei relativi rischi;

  4. d) il piano di lavoro per i tre anni successivi alla data della domanda per quanto riguarda la natura e la portata delle attività del richiedente, la loro complessità e i relativi rischi.

Art. 8 Conformità alla normativa

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni relative alle politiche e procedure del richiedente per assicurare la conformità al regolamento (UE) n. 648/2012:

  1. a) la descrizione dei ruoli dei responsabili della conformità e di ogni altro membro del personale addetto alla valutazione della conformità, ivi comprese le modalità per assicurare l’indipendenza della funzione di controllo della conformità dal resto dell’impresa;

  2. b) le politiche e procedure interne miranti ad assicurare che il richiedente, ivi compresi i suoi dirigenti e dipendenti, rispetti tutte le disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, ivi compresa la descrizione del ruolo del consiglio e dell’alta dirigenza;

  3. c) se disponibile, la più recente relazione preparata dai responsabili della funzione di controllo della conformità o da qualsiasi altro membro del personale addetto alla valutazione della conformità nell’ambito del richiedente.

Art. 9 Alta dirigenza e membri del consiglio

1. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni per ogni alto dirigente e per ogni membro del consiglio:

  1. a) una copia del curriculum vitae;

  2. b) informazioni dettagliate sulle conoscenze e le esperienze nella gestione, nelle operazioni e nello sviluppo delle tecnologie informatiche;

  3. c) informazioni relative a eventuali condanne penali per atti connessi alla fornitura di servizi finanziari o di gestione dati o per frode o appropriazione indebita, in particolare mediante documenti ufficiali, se disponibili nello Stato membro;

  4. d) un'autodichiarazione in merito all'onorabilità in relazione alla prestazione di servizi finanziari o di gestione di dati, in cui ogni membro dell'alta dirigenza o del consiglio dichiara se:

    1. i) è stato condannato per reati connessi alla prestazione di servizi finanziari o di gestione dati o per frode o appropriazione indebita;

    2. ii) è stato condannato in procedimenti disciplinari avviati nei suoi confronti da autorità di regolamentazione o da organismi o agenzie pubblici o è oggetto di un tale procedimento non ancora concluso;

    3. iii) è stato condannato in un procedimento civile dinanzi al giudice connesso alla prestazione di servizi finanziari o di gestione di dati, o per irregolarità o frode nella gestione di un'impresa;

    4. iv) è Stato membro del consiglio o alto dirigente di un'impresa la cui registrazione o autorizzazione è stata revocata da un organismo di regolamentazione;

    5. v) gli è stato rifiutato il diritto di svolgere attività che richiedono la registrazione o l'autorizzazione da parte di un organismo di regolamentazione;

    6. vi) ha fatto parte del consiglio o dell'alta dirigenza di un'impresa che sia divenuta insolvente o sia stata posta in liquidazione mentre la persona in questione aveva ancora legami con l'impresa, oppure entro un anno dalla cessazione dei legami della persona con l'impresa;

    7. vii) è Stato membro del consiglio o alto dirigente di un'impresa condannata o sanzionata da un organismo di regolamentazione;

    8. viii) è stato altrimenti multato, sospeso, interdetto o soggetto ad altra sanzione per frode, appropriazione indebita o in connessione alla prestazione di servizi finanziari o di gestione di dati, da parte di un'amministrazione o di un organismo di regolamentazione o professionale;

    9. ix) è stato interdetto dalla funzione di amministratore o dal ruolo di dirigente, licenziato o rimosso da qualsiasi altro incarico in un'impresa in seguito a condotta scorretta o irregolarità;

  5. e) una dichiarazione in merito a potenziali conflitti di interesse che l'alta dirigenza e i membri del consiglio possono avere nell'esercizio delle loro funzioni e le modalità di gestione di tali conflitti.

2.

Sezione 4. Personale e retribuzioni

Art. 10 Politiche e procedure in materia di personale

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti politiche e procedure:

  1. a) una copia della politica di retribuzione dell’alta dirigenza, dei membri del consiglio e del personale impiegato nelle funzioni di gestione del rischio e di controllo del richiedente;

  2. b) la descrizione delle misure messe in atto dal richiedente per ridurre il rischio di fare eccessivo affidamento su singoli dipendenti.

Art. 11 Idoneità e onorabilità

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni sul personale del richiedente:

  1. a) l'elenco generale del personale direttamente impiegato dal repertorio di dati sulle negoziazioni, comprensivo di funzioni e qualifiche;

  2. b) la descrizione specifica del personale informatico direttamente impiegato addetto alla prestazione dei servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni, comprensiva delle funzioni e delle qualifiche di ogni dipendente;

  3. c) la descrizione delle funzioni e delle qualifiche di ogni persona responsabile dell'audit interno, dei controlli interni, del controllo della conformità e della valutazione del rischio;

  4. d) l'identità dei membri del personale dedicato e dei membri del personale che operano nel quadro di un accordo di esternalizzazione;

  5. e) informazioni riguardanti la formazione sulle politiche e le procedure del richiedente nonché sulle attività del repertorio di dati sulle negoziazioni, compresi eventuali esami o altro tipo di valutazione formale richiesti al personale per lo svolgimento delle attività di repertorio.

La descrizione di cui alla lettera b) include prove scritte del diploma accademico e dell'esperienza nell'ambito delle tecnologie informatiche di almeno un membro del personale di grado superiore competente in materia.

  1. a)

  2. b)

  3. e)