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Regolamento (UE) n. 487/2013 della Commissione dell’8 maggio 2013 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/20061, in particolare l’articolo 53,

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 armonizza le disposizioni e i criteri relativi alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze, delle miscele e di taluni articoli specifici all’interno dell’Unione.

Il regolamento tiene conto del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, di seguito «GHS») delle Nazioni Unite.

I criteri di classificazione e le norme relative all’etichettatura del GHS vengono riveduti periodicamente a livello dell’ONU. La quarta edizione riveduta del GHS è un risultato di modifiche adottate nel dicembre 2010 dal Comitato di esperti delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose e sul sistema generale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei prodotti chimici. Essa contiene modifiche riguardanti, tra l’altro, nuove categorie di pericolo per i gas chimicamente instabili e gli aerosol non-infiammabili nonché l’ulteriore razionalizzazione dei consigli di prudenza. Di conseguenza è necessario adeguare le disposizioni tecniche e i criteri degli allegati al regolamento (CE) n. 1272/2008 alla quarta edizione riveduta del GHS.

Il GHS consente alle autorità di adottare deroghe concernenti l’etichettatura di sostanze o miscele classificate come corrosive per i metalli, ma non corrosive per pelle e/o occhi. Offre altresì la possibilità di omettere taluni elementi dell’etichetta dall’imballaggio se il volume della sostanza o della miscela è inferiore a un certo quantitativo. Dovranno essere incluse disposizioni per attuare tali misure a livello dell’Unione.

Andrebbe inoltre modificata la terminologia di varie disposizioni degli allegati e di taluni criteri tecnici, al fine di agevolare l’attuazione da parte degli operatori e delle autorità preposte all’attuazione, per migliorare la coerenza dei testi giuridici e per migliorarne la chiarezza.

Per garantire che i fornitori di sostanze possano adeguarsi alle nuove disposizioni relative alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio introdotte dal presente regolamento, va previsto un periodo transitorio e l’applicazione del presente regolamento va differita. In tal modo si intende fornire la possibilità di applicare le disposizioni del presente regolamento su una base volontaria prima che termini il periodo transitorio.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio2,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

  1. 1) la lettera c) dell’articolo 14, paragrafo 2, è soppressa;

  2. 2) All’articolo 23, viene aggiunta seguente lettera f): «f) sostanze o miscele classificate come corrosive per i metalli, ma non corrosive per pelle e/o occhi.»;

  3. 3) L’allegato I è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento;

  4. 4) L’allegato II è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento;

  5. 5) L’allegato III è modificato in conformità dell’allegato III del presente regolamento;

  6. 6) L’allegato IV è modificato in conformità dell’allegato IV del presente regolamento;

  7. 7) L’allegato V è modificato in conformità dell’allegato V del presente regolamento;

  8. 8) L’allegato VI è modificato in conformità dell’allegato VI del presente regolamento;

  9. 9) L’allegato VII è modificato in conformità dell’allegato VII del presente regolamento.

Art. 2

1. In deroga all’articolo 3, secondo paragrafo, le sostanze e le miscele possono, prima del 1o dicembre 2014 e prima del 1o giugno 2015 rispettivamente, essere classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 modificato dal presente regolamento.

2. In deroga all’articolo 3, secondo paragrafo, le sostanze classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1o dicembre 2014 non devono essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1o dicembre 2016.

3. In deroga all’articolo 3, secondo paragrafo, le miscele classificate, etichettate ed imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 o del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1o giugno 2015 non devono essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1o giugno 2017.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle sostanze a decorrere dal 1o dicembre 2014 e alle miscele a decorrere dal 1o giugno 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’8 maggio 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso