diritto.io

Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria

Testo vigente

Art. 4 Relazioni nel caso di sostegno finanziario per la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie

Gli Stati membri soggetti a sorveglianza rafforzata o a un programma di aggiustamento macroeconomico che ricevano un sostegno finanziario per la ricapitalizzazione delle proprie istituzioni finanziarie inviano con cadenza semestrale una relazione al CEF sulle condizioni imposte a tali istituzioni finanziarie, incluse le condizioni relative alle retribuzioni dei dirigenti. La relazione inviata da tali Stati membri indica anche le condizioni alle quali è fornito il credito all'economia reale.

Art. 5 Informazione in merito alle richieste di assistenza finanziaria previste

Uno Stato membro che intende richiedere assistenza finanziaria da uno o più altri Stati membri o paesi terzi, dal MES, dal FESF o da un'altra istituzione finanziaria internazionale pertinente, quale l'FMI, informa immediatamente delle proprie intenzioni il presidente del gruppo di lavoro «Eurogruppo», il commissario per gli affari economici e monetari e il Presidente della BCE.

Dopo aver ricevuto una valutazione della Commissione, il gruppo di lavoro «Eurogruppo» svolge un dibattito sulla richiesta in corso, per esaminare, tra l'altro, le possibilità offerte dai vigenti strumenti finanziari dell'Unione o della zona euro prima che lo Stato membro interessato si rivolga a potenziali prestatori.

Uno Stato membro che intende richiedere l'assistenza finanziaria del MESF informa immediatamente delle proprie intenzioni il presidente del CEF, il commissario per gli affari economici e monetari e il presidente della BCE.

Art. 6 Valutazione della sostenibilità del debito pubblico

Qualora uno Stato membro richieda l’assistenza finanziaria del MESF, del MES o del FESF, la Commissione valuta, d’intesa con la BCE e, ove possibile, con l'FMI, la sostenibilità del debito pubblico di detto Stato membro e le sue necessità di finanziamento effettive o potenziali. La Commissione trasmette tale valutazione al Gruppo di lavoro «Eurogruppo», qualora l'assistenza finanziaria debba essere concessa a carico del MES o del FESF, e al CEF qualora debba essere concessa a carico dell'EFSM.

La valutazione della sostenibilità del debito pubblico si basa sullo scenario macroeconomico più probabile o su uno scenario più prudente e su previsioni di bilancio realizzate con l'ausilio delle informazioni più aggiornate, e tiene debitamente conto dei risultati della relazione di cui alla lettera a) dell'articolo 3, paragrafo 3, nonché di ogni attività di vigilanza esercitata ai sensi della lettera b) dell'articolo 3, paragrafo 3. La Commissione valuta inoltre l'impatto di shock macroeconomici e finanziari e di ripercussioni negative sulla sostenibilità del debito pubblico.

La Commissione rende pubblico lo scenario macroeconomico, compreso lo scenario di crescita, i parametri sottesi alla valutazione della sostenibilità del debito pubblico dello Stato membro interessato e l'impatto stimato delle misure aggregate di bilancio sulla crescita economica.

Art. 7 Programma di aggiustamento macroeconomico

1.

Qualora uno Stato membro richieda assistenza finanziaria da uno o più altri Stati membri o paesi terzi, dal MESF, dal MES, dal FESF o dall'FMI, esso elabora di concerto con la Commissione, che agisce d'intesa con la BCE e, se del caso, con l'FMI, un progetto di programma di aggiustamento macroeconomico integrativo e sostitutivo dei programmi di partenariato economico a norma del regolamento (UE) n. 473/2013 che comprenda obiettivi annuali di bilancio.

Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico è rivolto ai rischi specifici che un determinato Stato membro pone alla stabilità finanziaria nella zona euro e punta a ristabilire rapidamente una situazione economica sana e sostenibile e a ripristinare pienamente la capacità dello Stato membro interessato di autofinanziarsi sui mercati finanziari.

Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico è basato sulla valutazione della sostenibilità del debito pubblico di cui all'articolo 6, che va aggiornato per tener conto dell'impatto dei progetti di misure correttive negoziate con lo Stato membro interessato, e tiene debitamente conto di ogni raccomandazione rivolta a detto Stato membro a norma degli articoli 121, 126, 136 o 148 TFUE e delle azioni adottate per ottemperarvi, mirando allo stesso tempo ad allargare, rafforzare e approfondire le misure necessarie.

Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico tiene conto della prassi e dei meccanismi di formazione salariale nonché del programma nazionale di riforma dello Stato membro interessato nel contesto della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione.

Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico rispetta pienamente l'articolo 152 TFUE e l'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Commissione informa verbalmente il presidente e i vicepresidenti della competente commissione del Parlamento europeo dei progressi compiuti nella preparazione del progetto di programma di aggiustamento macroeconomico. Tali informazioni sono considerate riservate.

2.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, approva il programma di aggiustamento macroeconomico predisposto dallo Stato membro che richiede assistenza finanziaria a norma del paragrafo 1.

La Commissione garantisce che il memorandum d'intesa firmato dalla Commissione per conto del MES o del FESF sia pienamente conforme al programma di aggiustamento macroeconomico approvato dal Consiglio.

3. Al fine di evitare una duplicazione degli obblighi informativi, la Commissione deve garantire la coerenza del processo di sorveglianza economica e di bilancio nei confronti di uno Stato membro e che è sottoposto a un programma di aggiustamento macroeconomico.

4.

La Commissione, d'intesa con la BCE e, se del caso, con l'FMI, segue i progressi realizzati da uno Stato membro nell'attuazione del suo programma di aggiustamento macroeconomico.

La Commissione informa ogni tre mesi il CEFin merito a tali progressi. Lo Stato membro interessato coopera pienamente con la Commissione e con la BCE. In particolare, fornisce alla Commissione e alla BCE tutte le informazioni che esse giudicano necessarie per il monitoraggio dell'attuazione del programma di aggiustamento macroeconomico a norma dell'articolo 3, paragrafo 4.

La Commissione informa oralmente il presidente e i vice presidenti della competente Commissione del Parlamento europeo in merito alle conclusioni tratte dal monitoraggio del programma di aggiustamento macroeconomico. Tali informazioni sono considerate riservate.

5. La Commissione, d'intesa con la BCE e, se del caso, con l'FMI, esamina insieme allo Stato membro interessato le eventuali modifiche e gli aggiornamenti da apportare al programma di aggiustamento macroeconomico, al fine di tenere debitamente conto, tra l'altro, di ogni scostamento significativo tra le previsioni macroeconomiche e i dati effettivi, anche alla luce delle eventuali ripercussioni derivanti dal programma di aggiustamento macroeconomico, da ricadute negative e da shock macroeconomici e finanziari. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito alle modifiche da apportare a tale programma.

6. Lo Stato membro interessato, in stretta cooperazione con la Commissione, considera se adottare tutte le misure necessarie a incoraggiare gli investitori privati a mantenere volontariamente la loro esposizione complessiva.

7.

Qualora il monitoraggio di cui al paragrafo 4 metta in luce deviazioni significative dal programma di aggiustamento macroeconomico di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che lo Stato membro in questione non ottempera agli obblighi di politica economica previsti dal suo programma. Nella proposta la Commissione valuta espressamente se tali scostamenti significativi siano dovuti a cause che esulano dal controllo dello Stato membro in questione.

Gli sforzi di consolidamento del bilancio indicati nel programma di aggiustamento macroeconomico tengono in conto l'esigenza di assicurare mezzi sufficienti a politiche fondamentali come l'istruzione e l'assistenza sanitaria.

Se viene adottata una decisione a norma del presente paragrafo, lo Stato membro interessato, in stretta cooperazione con la Commissione e d'intesa con la BCE ed eventualmente con l'FMI, adotta misure volte a stabilizzare i mercati e a preservare il buon funzionamento del suo settore finanziario.

8.

Uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico che ha capacità amministrative insufficienti o incontra problemi significativi nell'attuare il programma chiede assistenza tecnica alla Commissione, che può formare a tale scopo gruppi di esperti composti da membri provenienti da altri Stati membri e altre istituzioni dell'Unione o da istituzioni internazionali pertinenti. Gli obiettivi e i mezzi dell'assistenza tecnica sono esplicitamente indicati nelle versioni aggiornate del programma di aggiustamento macroeconomico e si concentrano sull'area dove sono state identificate le esigenze più acute. L'assistenza tecnica può comprendere la nomina di un rappresentante in loco e di personale di supporto per consigliare le autorità in merito all'attuazione del programma.

Il programma di aggiustamento macroeconomico, con l'indicazione dei suoi obiettivi e della prevista distribuzione degli sforzi di aggiustamento, è reso pubblico.

Al programma di aggiustamento macroeconomico sono allegate le conclusioni della valutazione di sostenibilità del debito pubblico.

9. Uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico procede a un audit completo delle proprie finanze pubbliche, allo scopo, tra l'altro, di analizzare le cause che hanno condotto alla formazione di livelli eccessivi di debito e di riscontrare ogni possibile irregolarità.

10. La commissione competente del Parlamento europeo può offrire la possibilità allo Stato membro interessato e alla Commissione di partecipare a uno scambio di opinioni sui progressi realizzati nell’attuazione del programma di aggiustamento macroeconomico.

11. Il parlamento dello Stato membro interessato può invitare rappresentanti della Commissione a partecipare a uno scambio di opinioni sui progressi realizzati nell’attuazione del suo programma di aggiustamento macroeconomico.

12.

Il presente articolo non si applica agli strumenti per la fornitura di assistenza finanziaria a titolo precauzionale, ai prestiti per la ricapitalizzazione degli istituti finanziari o a qualunque nuovo strumento finanziario del MES, per il quale le norme del MES non prevedono un programma di aggiustamento macroeconomico.

La Commissione predispone a fini informativi un elenco degli strumenti di assistenza finanziaria di cui al primo comma e lo aggiorna per tener conto di eventuali cambiamenti nella politica di sostegno finanziario del MES.

In relazione a tali strumenti il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e con decisione rivolta allo Stato membro interessato, approva i principali requisiti politico-economici che il MES o il FESF prevedono di includere fra le condizioni per la concessione della sua assistenza finanziaria, sempre che i contenuti delle relative misure rientrino fra le competenze dell'Unione sancite dai trattati.

La Commissione garantisce che il memorandum d'intesa firmato dalla Commissione per conto del MES o del FESF sia pienamente coerente con tale decisione del Consiglio.

Art. 8 Coinvolgimento delle parti sociali e della società civile

Nella preparazione dei suoi progetti dei programmi di aggiustamento macroeconomico, uno Stato membro consulta le parti sociali e le organizzazioni della società civile interessate al fine di contribuire alla creazione di un consenso in merito ai relativi contenuti.

Art. 9 Misure di salvaguardia delle entrate fiscali

Ove necessario, uno Stato membro adotta, in stretta cooperazione con la Commissione e d'intesa con la BCE e, se del caso, l'FMI, misure volte a rafforzare l'efficienza e l'efficacia della riscossione tributaria e della lotta contro la frode e l'evasione, al fine di incrementare le proprie entrate fiscali.

Art. 10 Coerenza con il Patto di stabilità e crescita

1. Qualora uno Stato membro sia soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico e alle relative modifiche previste all'articolo 7 del presente regolamento, è esonerato dal presentare il suo programma di stabilità ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1466/97, e integra il contenuto di tale programma di stabilità nel suo programma di aggiustamento macroeconomico.

2. Qualora uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico sia anche soggetto a una raccomandazione ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 7, TFUE, o a una decisione di intimazione ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE per la correzione di un disavanzo eccessivo:

  1. a) è esonerato dal presentare, ove appropriato, le relazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 bis, e dall'articolo 5, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97;

  2. b) gli obiettivi di bilancio annuali di ogni programma di aggiustamento macroeconomico sono integrati nella raccomandazione o nella decisione di intimazione a norma, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 4, e dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1467/97 e, qualora lo Stato membro interessato sia oggetto di una decisione di intimazione ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE, le misure volte al conseguimento di tali obiettivi nel programma di aggiustamento macroeconomico sono integrate nella decisione di intimazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1467/97;

  3. c) riguardo all'attività di monitoraggio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del presente regolamento è esonerato dalla sorveglianza ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 1467/97 e dall'attività di monitoraggio che accompagna tutte le decisioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento.

Art. 11 Coerenza con il regolamento (UE) n. 1176/2011

Qualora uno Stato membro sia soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico, il regolamento (UE) n. 1176/2011 non gli si applica per la durata di tale programma, salvo se gli indicatori del quadro di valutazione stabilito nel regolamento(UE) n. 1176/2011 sono incorporati nel monitoraggio di tale programma.

Art. 12 Coerenza con il semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche

Qualora uno Stato membro sia soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico, è esonerato dal monitoraggio e dalla valutazione del semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche ai sensi dell’articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1466/97 per la durata di tale programma.

Art. 13 Coerenza con il regolamento (UE) n. 473/2013

Qualora uno Stato membro sia soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico, il regolamento (UE) n. 473/2013 non gli si applica per la durata di tale programma, ad eccezione degli articoli da 1 a 5 e da 13 a 18 di tale regolamento.

Art. 14 Sorveglianza post-programma

1. Uno Stato membro può essere soggetto a sorveglianza post-programma finché non avrà rimborsato almeno il 75 % dell'assistenza finanziaria che ha ricevuto da uno o più altri Stati membri, dal MESF, dal MES o dal FESF. Qualora esista un rischio perdurante per la stabilità finanziaria o per la sostenibilità di bilancio dello Stato membro interessato, il Consiglio, su proposta della Commissione, può prorogare la durata della sorveglianza post-programma. La proposta della Commissione si considera adottata dal Consiglio a meno che il Consiglio stesso decida, deliberando a maggioranza qualificata, di respingerla entro dieci giorni dall'adozione della stessa da parte della Commissione.

2. Su richiesta della Commissione, uno Stato membro soggetto a sorveglianza post-programma rispetta gli obblighi previsti dall'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento e fornisce le informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 473/2013.

3.

La Commissione effettua, d’intesa con la BCE, missioni di verifica periodiche nello Stato membro soggetto alla sorveglianza post-programma allo scopo di valutarne la situazione economica, fiscale e finanziaria. Con cadenza semestrale essa comunica la sua valutazione alla commissione competente del Parlamento europeo, al CEF e ai parlamenti degli Stati membri interessati e valuta in particolare se siano necessarie misure correttive.

La commissione competente del Parlamento europeo può dare la possibilità allo Stato membro interessato e alla Commissione di partecipare a uno scambio di opinioni sui progressi conseguiti nell'ambito della sorveglianza post-programma.

4. Il Consiglio, su proposta delle Commissione, può raccomandare a uno Stato membro soggetto alla sorveglianza post-programma di adottare misure correttive. La proposta della Commissione si considera adottata dal Consiglio a meno che il Consiglio stesso decida, deliberando a maggioranza qualificata, di respingerla entro dieci giorni dall'adozione della stessa da parte della Commissione.

5. Il parlamento dello Stato membro interessato può invitare rappresentanti della Commissione a partecipare a uno scambio di opinioni sul monitoraggio post-programma.

Art. 15 Votazione in seno al Consiglio

Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto delle misure di cui al presente regolamento e il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro interessato.

Per maggioranza qualificata dei membri del Consiglio di cui al primo comma s'intende quella calcolata conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a), TFUE.

Art. 16 Applicazione agli Stati membri che beneficiano di assistenza finanziaria

Gli Stati membri che beneficiano di assistenza finanziaria il 30 maggio 2013 sono soggetti al presente regolamento a decorrere da tale data.

Art. 17 Disposizioni transitorie

In deroga all'articolo 14 gli Stati membri già soggetti a sorveglianza post-programma il 30 maggio 2013 sono sottoposti alle norme, alle condizioni e alle procedure valevoli per la sorveglianza post-programma applicabili all'assistenza finanziaria di cui beneficiano.

Art. 18 Informazione del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo può invitare rappresentanti del Consiglio e della Commissione ad avviare un dialogo sull'applicazione del presente regolamento.

Art. 19 Relazioni

Entro il 1o gennaio 2014 e, successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento corredata, se del caso, di una proposta di modifica del presente regolamento. La Commissione pubblica tale relazione.

Le relazioni di cui al primo comma valutano tra l'altro:

  1. a) l’efficacia del presente regolamento;

  2. b) i progressi conseguiti nel garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza sostenuta dei risultati economici degli Stati membri conformemente al TFUE;

  3. c) il contributo del presente regolamento al conseguimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione.

Art. 20 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati. Fatto a Strasburgo, il 21 maggio 2013 Per il Parlamento europeo Il presidente M. Schulz Per il Consiglio Il presidente L. Creighton