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Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione del 24 maggio 2013 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, e che vieta l’uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE1, in particolare la prima alternativa di cui all’articolo 21, paragrafo 3, l’articolo 49, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2,

Le sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid sono state incluse nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari2 rispettivamente dalle direttive 2006/41/CE3, 2007/6/CE4 e 2008/116/CE5 della Commissione.

La direttiva 2010/21/UE della Commissione6 ha modificato l’allegato I della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative ai neonicotinoidi clothianidin, tiametoxam e imidacloprid.

Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009; esse sono elencate nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate7.

Nella primavera del 2012 sono state pubblicate nuove informazioni scientifiche sugli effetti subletali dei neonicotinoidi per le api. La Commissione, in conformità dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, ha chiesto all’Autorità per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità») di fornire assistenza scientifica e tecnica per valutare queste nuove informazioni e rivedere la valutazione dei rischi dei neonicotinoidi per quanto concerne il loro impatto sulle api.

Il 16 gennaio 2013 l’Autorità ha presentato le sue conclusioni sulla valutazione dei rischi per le api delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid8.

In relazione ad alcune colture l’Autorità ha individuato l’esistenza di un rischio acuto elevato per le api rappresentato dai prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, tiametoxam o imidacloprid. In particolare, l’Autorità ha individuato un rischio acuto elevato per le api derivante dall’esposizione alle polveri rilasciate da diverse colture, dal consumo di residui presenti in pollini e nettare contaminati di alcune colture e dall’esposizione al liquido di guttazione del mais. Inoltre, per alcune colture non si possono escludere rischi inaccettabili dovuti a effetti acuti o cronici sulla sopravvivenza e sullo sviluppo delle colonie. Infine, per ciascuna delle colture valutate l’Autorità ha individuato varie lacune nei dati, in particolare per quanto concerne il rischio nel lungo termine per le api mellifere correlato all’esposizione alle polveri, ai residui presenti in pollini e nettare e all’esposizione al liquido di guttazione.

Alla luce delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche, la Commissione ha ritenuto che esistono indicazioni che gli usi approvati delle sostanze clothianidin, tiametoxam e imidacloprid non soddisfano più i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne il loro impatto sulle api e che non si può escludere un elevato rischio per le api, se non imponendo ulteriori restrizioni. In particolare, in attesa della valutazione dell’Autorità sulle applicazioni fogliari, la Commissione ha altresì ritenuto che il rischio per le api correlato alle applicazioni fogliari è simile al rischio individuato dall’Autorità per la concia delle sementi e l’applicazione al suolo, in ragione della migrazione sistematica delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid nella pianta.

La Commissione ha invitato i notificanti a presentare osservazioni.

Le conclusioni dell’Autorità sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e sono state adottate il 15 marzo 2013 sotto forma di addendum ai rapporti di riesame per il clothianidin, il tiametoxam e l’imidacloprid.

La Commissione è giunta alla conclusione che non si può escludere un rischio elevato per le api, se non imponendo ulteriori restrizioni.

Si conferma che le sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid devono essere considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Al fine di ridurre al minimo l’esposizione delle api, tuttavia, risulta opportuno limitare le applicazioni di tali sostanze attive, prevedendo misure specifiche di mitigazione dei rischi per la protezione delle api e riservando l’impiego dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive agli utenti professionali. In particolare, l’uso di prodotti fitosanitari contenenti clothianidin, tiametoxam o imidacloprid per la concia delle sementi e l’applicazione al suolo deve essere proibito per le colture che attraggono le api e per i cereali, fatta eccezione per le coltivazioni in serra e per i cereali invernali. I trattamenti fogliari con prodotti fitosanitari contenenti clothianidin, tiametoxam o imidacloprid devono essere proibiti per le colture che attirano le api e per i cereali, fatta eccezione per le applicazioni in serra e gli usi successivi alla fioritura. Le colture il cui raccolto è effettuato prima della fioritura non sono considerate colture che attraggono le api.

Quanto agli usi delle sostanze clothianidin, tiametoxam o imidacloprid che possono essere autorizzati dal presente regolamento, è opportuno richiedere ulteriori informazioni di conferma.

È indicato pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

I rischi per le api derivanti dalla concia delle sementi sono dovuti in particolare all’esposizione alle polveri rilasciate da diverse colture, al consumo di residui presenti in pollini e nettare contaminati di alcune colture e all’esposizione al liquido di guttazione del mais. Se si considerano i rischi correlati all’uso delle sementi conciate, l’impiego e l’immissione sul mercato delle sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti clothianidin, tiametoxam o imidacloprid andrebbero proibiti per le sementi di colture che attraggono le api e per le sementi dei cereali, fatta eccezione per i cereali invernali e le sementi usate in serra.

Occorre concedere agli Stati membri tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti clothianidin, tiametoxam o imidacloprid.

Nel caso dei prodotti fitosanitari contenenti clothianidin, tiametoxam o imidacloprid, qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo ha termine al più tardi il 30 novembre 2013. Entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento la Commissione procederà senza indebito indugio a un esame delle nuove informazioni scientifiche ricevute.

L’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilisce che gli Stati membri possono, in determinate circostanze, imporre ulteriori misure di mitigazione dei rischi o restrizioni all’immissione sul mercato o all’uso di prodotti fitosanitari contenenti clothianidin, tiametoxam e imidacloprid. Per quanto concerne l’immissione sul mercato e l’uso di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, il regolamento (CE) n. 1107/2009 prevede la possibilità per gli Stati membri di adottare misure di emergenza ai sensi dell’articolo 71.

Il divieto di immissione sul mercato di sementi conciate dovrebbe applicarsi non prima del 1o dicembre 2013 per concedere un periodo di transizione sufficiente. Le misure cautelari provvisorie nazionali già adottate a norma dell’articolo 71 del regolamento (CE) n. 1107/2009 possono essere mantenute fino a tale data in conformità dell’articolo 71, paragrafo 3, di tale regolamento.

Le sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, soggetti alle restrizioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento, possono essere utilizzate per esperimenti o test a fini di ricerca o sviluppo, conformemente all’articolo 54 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso alcun parere. Poiché è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 3 Disposizioni transitorie

Conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, entro il 30 settembre 2013 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam o imidacloprid.

Art. 4 Periodo di tolleranza

Il periodo di tolleranza eventualmente concesso dagli Stati membri conformemente all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e ha termine al più tardi il 30 novembre 2013.

Art. 5 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia, l’articolo 2 si applica a decorrere dal 1o dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso